- Quando si ricorre all'adozione
- Adozione: i requisiti
- Lo stato di abbandono
- Idoneità all'adozione
- L'affidamento preadottivo
- Il provvedimento di adozione
Quando si ricorre all'adozione
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Di norma, si ricorre all'adozione nei casi di minori abbandonati, privati dunque di assistenza morale e materiale, e nei casi in cui gli operatori, a seguito di accertamenti, riscontrino la presenza di un rapporto patologico genitori/figli, che metta a repentaglio la salute psicofisica del minore, in assenza di margini di recupero.L'istituto dell'adozione è, infatti, informato sul principio basilare di consentire al minore di "crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia" (art. 1, comma 1, l. n. 184/1983), luogo privilegiato per una crescita sana ed uno sviluppo psicofisico armonioso e, solo laddove ciò non possa avvenire all'interno della famiglia d'origine, a causa delle carenze morali e materiali tali da arrecare pregiudizio al percorso evolutivo del bambino, disciplina il diritto dello stesso ad essere inserito in un contesto più idoneo, in grado di garantirgli l'educazione, le cure, l'assistenza morale e materiale necessarie alla realizzazione del suo preminente interesse.
Adozione: i requisiti
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La legge indica in modo dettagliato i requisiti che devono possedere sia i soggetti che richiedono l'adozione, sia l'adottando.
Per i primi, è fondamentale che la coppia (marito e moglie) che avvia una procedura di adozione, spesso costituita da partner che non hanno figli naturali e che magari hanno alle spalle un lunga storia di procreazione assistita e tentativi di fecondazione falliti, sia unita in matrimonio da almeno tre anni, senza che abbia avuto luogo separazione personale, neppure di fatto; che vi sia una differenza di età con l'adottando non inferiore a 18 anni e non superiore a 45; che sia ritenuta idonea ad educare, istruire e mantenere il minore sotto il profilo morale e materiale (art. 6 l. n. 184/1983).
Lo stato di abbandono
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A seguito di un complesso procedimento, regolato dalla legge n. 184/83 (artt. 8-21), modificata ed innovata dalla legge n. 149/2001, la dichiarazione di adottabilità viene emessa dal Tribunale per i minorenni del distretto di appartenenza del minore in stato di abbandono.
La mancanza di assistenza da parte dei genitori nei confronti del minore deve essere dichiarata permanente, perché il bambino possa essere considerato adottabile.
Pertanto, non può essere sufficiente una situazione di carattere transitorio o dovuta ad impedimenti di forza maggiore, ovvero la semplice incapacità economica dei genitori, i quali, così come i parenti, possono sempre fare ricorso contro una sentenza di adottabilità, dimostrando la loro volontà di farsi carico del minore.
Nel caso in cui vengano meno le circostanze che hanno portato i periti a decretare lo stato di abbandono, allora il provvedimento può essere revocato dal Tribunale.
Idoneità all'adozione
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L'iter per avviare una pratica di adozione, riguardante i minori in stato di abbandono, ha inizio con la presentazione di apposita domanda ("dichiarazione di disponibilità all'adozione"), da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio (v. guida legale alle adozioni su questo portale).
La domanda avrà una durata di 3 anni e potrà essere ripresentata alla scadenza.
A seguito di ciò, il Tribunale avvierà delle indagini, miranti a verificare l'esistenza dei presupposti di idoneità della coppia all'adozione, che di norma sono assegnate ai servizi sociali territoriali, ad operatori del consultorio o ai Carabinieri della zona di residenza dei coniugi.
In caso di riscontri positivi, certificati tramite apposita relazione e a seguito di appositi colloqui davanti al giudice, il Tribunale si pronuncerà a favore dell'idoneità all'adozione.
L'affidamento preadottivo
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Durante il primo anno, il bambino sarà affidato ai coniugi (c.d. "affidamento preadottivo") che dovranno attenersi alle prescrizioni del Tribunale, il quale sarà tenuto a monitorare l'iniziale inserimento del minore nella nuova famiglia. Se dovessero riscontrarsi gravi difficoltà o incompatibilità di convivenza tra i coniugi e il minore, allora l'affidamento potrà essere revocato. In caso contrario, a seguito del primo anno di affidamento (eventualmente prorogabile per un altro anno), la procedura giungerà a termine e il Tribunale emetterà una definitiva dichiarazione di adozione.
Vai alla guida Affidamento preadottivo
Il provvedimento di adozione
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Il provvedimento che viene pronunciato con decreto del Tribunale per i minorenni determina un rapporto di filiazione a tutti gli effetti, assegnando al minore lo stato giuridico di figlio legittimo dei genitori adottivi.
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