Se la carreggiata stradale è a due o più corsie, il cartello con il limite di velocità deve essere visibile anche agli automobilisti che si trovano nella parte sinistra della strada e non soltanto a destra. Sulla base di questo principio, il giudice di pace di Venezia, con sentenza n. 892/2014, ha ritenuto non valida la multa per eccesso di velocità contestata con autovelox ad un automobilista che transitava su una strada del capoluogo veneto.
Non vi è dubbio, infatti, secondo il magistrato onorario che in virtù dell'art. 104, comma 3, del d.p.r. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), quando le strade hanno più corsie, non è sufficiente che i segnali di prescrizione siano posti sul lato destro della strada, ma bisogna adottare opportune misure di adattamento alle condizioni locali, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, per consentire anche ai conducenti che percorrono le corsie interne di avere contezza della disciplina cui attenersi in quello specifico tratto stradale; in caso contrario, l'utente della strada non potrà essere legittimamente sanzionato per eventuali violazioni occorse durante la guida.
Per cui, basandosi sulle prove fotografiche prodotte dal ricorrente, dalle quali risultava, con evidenza, sia la presenza nel tratto di più corsie che l'assenza di cartelli indicanti il limite di velocità sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata, il Gdp ha annullato la multa. A nulla valendo, le eccezioni dell'amministrazione sulla corretta presegnalazione dell'autovelox, né la presenza sul tratto di strada interessato di un cantiere stradale, attraversato dal veicolo del trasgressore a 67 km orari anziché ai 40 prescritti. Anzi, tale circostanza, secondo il Giudice, accresce, a fortiori, le esigenze di sicurezza e tutela dei veicoli in circolazione e l'obbligo dell'amministrazione di adeguare la segnaletica alle condizioni di viabilità facendo conoscere agli utenti le prescrizioni da rispettare.