Le somme versate dal genitore obbligato per il mantenimento delle figlie divenute economicamente indipendenti vanno restituite, giacchè va esclusa l'assimilabilità alle prestazioni alimentari rendendo inoperanti i principi dell'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11489 del 23 maggio scorso, riguardante la richiesta di restituzione da parte di un uomo dei versamenti effettuati all'ex moglie a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie maggiorenni diventate economicamente autonome. L'uomo aveva visto accogliere la riduzione della contribuzione al mantenimento nel procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, tuttavia la moglie si opponeva alla restituzione delle somme sostenendo che la sostanziale natura alimentare dell'apporto economico in questione comportasse l'irripetibilità degli esborsi effettuati dall'ex marito.
Considerando che il contributo per il mantenimento delle figlie sarebbe stato dovuto solo nel caso in cui queste non risultassero economicamente indipendenti e che, pertanto, una volta accertato il conseguimento dell'indipendenza economica e a seguito dell'accoglimento della domanda di revisione del contributo al mantenimento, Piazza Cavour ha ordinato all'ex moglie la restituzione delle somme in eccesso che erano state corrisposte.
La Corte ha affermato, inoltre, che la ritenzione "non poteva nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia, come nella specie, già divenuto economicamente autonomo ed in cui l'accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell'obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell'altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta".
Per questi motivi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e pronunciandosi nel merito ex art. 384 c.p.c. ha respinto l'appello dell'ex moglie, condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio.