In effetti lo diceva già lo scrittore francese François de La Rochefoucauld "È proprio delle menti eccelse far capire molte cose con poche parole: le menti anguste hanno il dono di parlar molto e non dire nulla.".
Oggi a mettere in guardia gli avvocati dallo scrivere troppo è arrivata una pronuncia della Cassazione. Oggetto del contendere erano state le spese di gestione dell'Automobil Club di Ivrea stabilite da una sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Ma il ricorso presentato dagli avvocati dell'ACI alla terza sezione civile della Suprema Corte non ha sortito l'effetto sperato, anzi è stato addirittura dichiarato inammissibile per l'eccessiva prolissità.
I Giudici di legittimità hanno così motivato: "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è del tutto superflua" e significa demandare ai Giudici della Corte il compito di selezionare le parti rilevanti.
Così, considerando probabilmente che va contrastata qualsiasi attività che contribuisca a ingolfare la giustizia italiana e a dilazionare ancora di più i suoi tempi bradipeschi, gli Ermellini hanno deciso di sanzionare gli atti ridondanti e inconcludenti.
Certamente una decisione che fa riflettere, ma sarebbe forse meglio aprire la strada all'introduzione di una normativa che fissi in modo chiaro un ... "principio di stringatezza" dei ricorsi...
L'Avv. Galasso in una intervista a Repubblica (Il principe del foro: "Chi non ha argomenti ama dilungarsi") dichiara di essere d'accordo con gli Ermellini "so che spesso quando ci si dilunga e si sbrodola volentieri sui fatti è perché si teme di non poter argomentare bene in punto di diritto. Quindi la Cassazione ha ragione a ritenere che sia necessaria una buona dote di sintesi anche per non appesantire una attività che è diventata sempre più pressante".
In realtà non è la prima volta che la Cassazione invita gli avvocati a essere concisi. Anzi la motivazione della recente sentenza non fa altro che richiamare un principiò già espresso nel 2012 con ordinanza n. 19357. Allora la Corte aveva sancito che "Va dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione che contenga la pedissequa riproduzione dell'intero e letterale contenuto degli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, essendo tale ricorso inidoneo a soddisfare il requisito della necessaria sintetica esposizione dei fatti, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso".
Vedi il testo dell'ordinanza n.19357/2012