Al termine del procedimento di divorzio, il giudice può legittimamente riconoscere alla ex moglie che guadagna 16 volte meno del marito un assegno di mantenimento di soli 200 euro mensili.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione facendo notare come nel caso di specie il giudice del merito ha tenuto conto non solo del livello di vita del coniuge benestante, ma anche della breve durata del vincolo coniugale, di fatto di soli due anni.
Nella sentenza si fa notare come al fine di determinare l'obbligo e l'entità dell'assegno di mantenimento, il giudice di merito ha a disposizione i criteri elencati all'art. 5, comma sesto, della legge 898/1970 (legge sulla separazione e divorzio; ad esempio, le condizioni dei coniugi, la ragione della decisione di rottura, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio).
Nel fondare la propria decisione egli deve congruamente motivare le ragioni della scelta. Circostanza che nel caso in esame è stata rispettata dalla Corte d'appello, la quale ha correttamente interpretato la norma di cui sopra dando prevalenza all'esigua durata del vincolo e "sull'autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio".
Tale operazione, se compiutamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. In prevalenza degli altri requisiti sopra elencati, la sola circostanza della modestia del reddito di uno dei due coniugi non è di per sé sufficiente a fondare le ragioni della ricorrente, la quale si è vista rigettare il ricorso.
Ecco alcuni precedenti della Corte di Cassazione in relazione alla breve durata del matrimonio. Subito sotto, il testo integrale della sentenza in commento.
Cassazione sentenza 3398/2014
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile il giudice deve limitarsi a valutare se i mezzi di cui dispone il coniuge richiedente siano adeguati e sufficienti alla conservazione almeno tendenziale del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Ai soli fini della quantificazione e del contenimento dell'importo dell'assegno potranno essere valutati i criteri della durata del rapporto coniugale e delle ragioni della decisione.
Cassazione civile 23378/2004
Alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.
Cassazione sentenza 25174/2011
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuato, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli aveva assicurato in vita.
Vedi anche: La guida legale sull'assegno di mantenimento