Poteva anche essere mansueto e docile come sostenuto dai proprietari, ma è indubbio che il pastore maremmano dalle scorribande libere nel vicinato aveva finito per azzannare una donna, procurandole multiple ferite alla mano destra. Del resto, è "norma cautelare ovvia", che un animale di tal fatta, "di grossa taglia e idoneo all'offesa", venga adeguatamente custodito o comunque reso inoffensivo mediante museruola.

Così ha statuito la Cassazione (con sentenza n. 36461 dell'1 settembre 2014), confermando la condanna dei due proprietari del cane, per il delitto di cui agli artt. 110 e 590 c.p. per non aver impedito allo stesso, custodendolo in modo idoneo, in violazione dell'art. 672 codice penale, di aggredire una passante procurandole lesioni alla mano destra.

Non vi è alcun dubbio, infatti, per la Corte, sulla responsabilità di entrambi gli imputati, in fatto "investiti di posizione di garanzia, in quanto avevano in potere l'animale".

Né può assumere rilievo, ha sottolineato la S.C., considerate le incontroverse acquisizioni processuali che hanno evidenziato la palese inidoneità della custodia, la circostanza che in occasione dei sopralluoghi effettuati dalla polizia locale, il cane si fosse mostrato non aggressivo.

Né tanto meno, ai fini dell'esclusione della corresponsabilità di entrambi gli imputati, poteva rilevare il fatto che, per ragioni di salute, uno dei due non era in grado di custodire adeguatamente l'animale non potendo impedire l'evento, poiché secondo la Corte, ciò non fa venir meno "l'obbligo di ben scegliere le persone alle quali affidare le cure dell'animale, vigilando che l'operato fosse adeguato a tutelare l'integrità fisica dei terzi (e, nella specie, la reiterazione delle scorribande del cane rendeva evidente l'inadeguatezza dell'operato)".

Su questo assunto, pertanto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.


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