di Paolo M. Storani - (prima puntata) Il nuovo viaggio di LIA Law In Action all'interno dei quesiti da sottoporre al Ctu nelle cause relative alla responsabilità medico - sanitaria ha inizio da un'inedita sentenza emanata dal Tribunale di Rieti, Sez. Dist. di Poggio Mirteto, giudice monocratico Dott. Andrea Fanelli, che risale al 10 luglio 2009; ma tale pur datata pronuncia è estremamente interessante per chiarire un aspetto, a tacer d'altri che pure esamineremo nei prossimi giorni, che attiene ai quesiti che si possono porre al CTU in ordine alle chances di sopravvivenza ed alla qualità della vita del paziente.
Va ricordato che, fortunatamente, all'epoca la caotica Legge Balduzzi non aveva ancora visto la luce. Fu l'impreciso legislatore del 2012 (Governo Monti) a vararla richiedendo ben due voti di fiducia al Parlamento, il che la dice lunga sull'improvvisazione del provvedimento che reca il nome dell'attuale componente del CSM Renato Balduzzi. La legge è anche palesemente incostituzionale ai sensi dell'art. 77 Cost. Infatti, l'impianto originario del decreto legge non prevedeva alcuna norma a carattere penale e, cosa ben più importante, non contemplava limitazioni all'esercizio delle azioni risarcitorie da parte dei danneggiati per malasanità. Per ora, però, la legge ha retto alle critiche.
Contrariamente alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. I, Giud. Patrizio Gattari, depositata in data 17 luglio 2014, resa nota di recente (metà ottobre 2014) con una tambureggiante campagna di stampa a mezzo di titoli in prima pagina sul Corriere della Sera e su Repubblica, su cui Studio Cataldi ha riferito con il contributo di Nemes (per un'opinione critica si veda l'articolo di Nicola Todeschini in Persona e Danno del 16 ottobre 2014), l'inedita pronuncia laziale si basa sulla tradizionale concezione che "ove il paziente faccia valere la responsabilità della struttura sanitaria e del medico che l'aveva operato, allegando un danno derivante da inadempimento occorso in occasione di un intervento chirurgico, al paziente spetta provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, mentre compete ai debitori dimostrare che l'inadempimento non vi era stato ovvero che, pur sussistendo, non era eziologicamente rilevante (Cass., Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 577) ... Si è poi affermato che in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi; a questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico".
In ordine alla problematica che qui più interessa dei quesiti al CTU, la pronuncia in rassegna, relativa ad un triste episodio di tardiva diagnosi di neoplasia al seno, afferma:
"Ebbene, quanto alla psicosi e alle altre sofferenze fisiche patite in vita da ... (n.d.r. = la paziente), deve rilevarsi che il c.t.u., dott.ssa Giuliani, ha affermato, ..., che ove non vi fosse stato l'errore diagnostico dei sanitari la sopravvivenza sarebbe stata più lunga e la qualità della vita della paziente sarebbe stata migliore: il c.t.u. ha chiarito che ciò costituisce un'ipotesi la cui valenza, anche se conseguente a critico e ragionato commento del caso e ad attenta disamina della letteratura, assume natura probabilistica. Ebbene, poiché secondo il c.t.u. questa, tra i possibili decorsi della malattia da cui era affetta la sg.ra ..., è l'ipotesi più probabile, deve ritenersi provato - in base al condivisibile criterio del più probabile che non, - che in assenza dell'inadempimento posto in essere dai sanitari l'attrice avrebbe avuto una qualità di vita migliore e probabilmente non sarebbe stata affetta dalla psicosi che l'ha accompagnata sino alla morte. Risulta, dunque, provato il nesso causale fra l'inadempimento dei sanitari e la patologia contratta dalla sig.ra ...".
Torneremo a discuterne nei prossimi giorni, in una nuova puntata in cui ci occuperemo di quali domande possiamo (dobbiamo!) porre all'ausiliare del giudice, nel frangente nevralgico della Ctu, anche integrando i quesiti già riportati nell'ordinanza ammissiva che ci è stata notificata in vista dell'udienza di conferimento dell'incarico.
FINE DELLA PRIMA PARTE, la seconda domani.