Quella del trasferimento arbitrale dei procedimenti civili pendenti è una delle strategie primarie del decreto giustizia (d.l. n. 132/2014) convertito in legge il 6 novembre scorso che, unitamente alle complementari istituzioni della negoziazione assistita, della possibilità di far cessare i matrimoni direttamente al Comune e delle nuove funzionalità del processo esecutivo, dovrà favorire lo smaltimento dell'arretrato, bloccare a monte l'affluenza di cause nei tribunali e semplificare una volta per tutte la giustizia civile italiana.
Ma quali sono le regole per il nuovo arbitrato?
A dettarle è l'intero capo primo del decreto, che provvede a disciplinare materie, soggetti e termini, rinviando ad apposito regolamento, adottato dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia i parametri relativi ai compensi agli arbitri che i criteri per l'assegnazione degli arbitrati, tra cui, in particolare le competenze professionali da possedere, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, con sistemi di designazione automatica.
Le materie oggetto di giudizio arbitrale
Ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 132/2014, le cause civili di primo e secondo grado pendenti (alla data di entrata in vigore del decreto, il 12 settembre scorso), possono su istanza congiunta di parte essere trasferite in sede arbitrale.
Non possono essere oggetto di procedimento arbitrale né le cause inerenti diritti indisponibili né quelle che riguardano materie di lavoro, previdenza e assistenza sociale, fuorchè vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso preveda e disciplini la soluzione arbitrale.
Obbligatoriamente, quando una delle parti è la P.A. e l'altra (privata) formuli apposita istanza, passeranno al procedimento arbitrale anche le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Il consenso della P.A., infatti, si intende in ogni caso prestato, salvo che la stessa non abbia espresso il proprio dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta della controparte.
I soggetti
Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti, oppure dal presidente del Consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni (in luogo della formulazione originaria del testo che ne prevedeva tre), nell'albo dell'ordine circondariale, che non abbiano subito nell'ultimo quinquennio condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che comunque, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano dato, tramite dichiarazione, la propria disponibilità al Consiglio.
Non potranno essere designati arbitri i consiglieri dell'ordine, neanche se uscenti, almeno "per un'intera conciliatura successiva alla conclusione del loro mandato".
La procedura
In presenza delle condizioni previste, salvo preclusioni e decadenze, il giudice deve disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello.
Il presidente, a questo punto, dovrà nominare il collegio arbitrale, potendo, ove le parti decidano di comune accordo, limitarsi alla nomina di un arbitro unico esclusivamente per le controversie inferiori ad euro 100.000.
Una volta che l'arbitro o il collegio abbiano accettato la nomina, il procedimento proseguirà innanzi a loro e si concluderà con un lodo arbitrale, avente gli stessi effetti di una sentenza giudiziale.
I termini
Il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 132/2014 fissa termini perentori per la conclusione del procedimento arbitrale, disponendo che laddove la trasmissione sia disposta in grado d'appello, la pronuncia del lodo deve avvenire entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio, altrimenti, il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni.
Gli arbitri, comunque, hanno facoltà, previo accordo tra le parti, di chiedere una proroga per il deposito del lodo di ulteriori trenta giorni.
Ove il processo venga riassunto, il lodo non potrà più essere pronunciato.
In caso di mancata riassunzione delle parti nel termine stabilito, il procedimento si estinguerà determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art. 338 c.p.c.
Qualora, invece, pur pronunciato, il lodo venga dichiarato nullo entro il termine di 120 giorni (e comunque entro la scadenza per la riassunzione), il processo dovrà essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
Vedi anche:
» testo della riforma della giustizia (D.L. 132/2014)
» Raccolta articoli sulla riforma della giustizia
Riferimenti normativi:
Articolo 1. d.l. 132/2014
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria.
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile.
Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica.
Per gli aspetti procedurali si vedano anche: le norme sull'arbitrato contenute nel codice di procedura civile.