"È configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione".
Così la prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 53399 del 22 dicembre 2014, si è pronunciata sulla vicenda di un uomo condannato a tre anni di reclusione e a 900 euro di multa per il reato di ricettazione di assegno circolare dalla Corte d'appello di L'Aquila.
Accogliendo l'istanza di restituzione nel termine a "motivo di malattia" che aveva colpito il difensore di fiducia, la S.C. ha ritenuto fornita la prova dell'esistenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta (attraverso la documentazione ospedaliera attestante il ricovero) proprio in coincidenza con la decorrenza del termine per proporre impugnazione, "per effetto di patologia grave comportante ricovero in struttura riabilitativa a lunga degenza fino a determinare la cancellazione dall'albo degli avvocati".
In conseguenza, secondo la S.C., deve essere disposta la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, nonché, venendo meno il titolo esecutivo, l'immediata scarcerazione dell'imputato ex art. 175 c.p.p.
Cassazione Penale, testo ordinanza 22 dicembre 2014, n. 53399• Foto: giudice sentenza martello