È Anas, nella qualità di gestore della rete e, responsabile, dunque, delle condizioni dell'infrastruttura e dell'adozione delle opportune cautele, a dover risarcire i danni ad un automobilista per l'incidente avvenuto a causa di una macchia d'olio presente sul manto stradale che gli aveva fatto perdere il controllo del veicolo.
Con questo principio, la Cassazione, sentenza n. 295 depositata il 13 gennaio 2015, torna a riaffermare in materia di insidie stradali la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., esclusa soltanto se si prova il caso fortuito.
A nulla sono valse, le doglianze dell'ente che impugnava la sentenza del giudice d'appello sull'assunto che l'evento dannoso fosse da considerare come fortuito, poiché il fattore causativo dell'incidente "non era immanente alla cosa in sé ma costituiva un'alterazione repentina della res".
Per la terza sezione civile, non è stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito e la responsabilità del sinistro va imputata esclusivamente all'ente "tenuto alla custodia e manutenzione della strada", il quale, avrebbe dovuto "diligentemente controllare le condizioni della strada stessa" oltre che "adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d'olio)".
Il carattere oggettivo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, hanno spiegato infatti i giudici di piazza Cavour, fa sì che la stessa sussista una volta provato il nesso causale tra la cosa e il danno, senza che rilevi la condotta del custode, né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, giacché la funzione della norma è quella "di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa". Ed è al custode che spetta, di fatto, controllare, le "modalità d'uso e di conservazione della cosa", ha concluso la Corte rigettando il ricorso dell'Anas, la cui responsabilità può essere esclusa soltanto dal caso fortuito, fattore "che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno".
Cassazione testo sentenza n.295/2015