di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1026 del 21 Gennaio 2015. In pendenza di procedimento disciplinare aziendale - nel caso di specie, è stato accertato che il dipendente si è impossessato in più occasioni di parte dell'incasso giornaliero, con conseguente responsabilità della rottura del vincolo fiduciario che lega lavoratore a datore di lavoro - quali sono le garanzie di cui il lavoratore è titolare e quali i criteri a disposizione del giudice per valutare se la sanzione irrogata dal datore (in questo caso, il licenziamento) è proporzionata?
Premesso che tutti gli accertamenti del caso attengono la sfera del merito, dunque non sindacabile in Cassazione, la Suprema corte ha affermato che "ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali". Per quanto riguarda invece l'aspetto delle garanzie procedimentali, essenziale per il lavoratore è soltanto la contestazione dell'addebito, non occorrendo che nella successiva comuicazione di recesso il datore di lavoro indichi una motivazione "penetrante".
In definitiva, il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte è il seguente: "in tema di licenziamento per giusta causa il metodo adoperato dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere disciplinare per la contestazione del recesso, semprechè siano rispettate le finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, non preclude al giudice di merito la possibilità di ritenere ugualmente giustificato il recesso, posto che non rileva il giudizio attribuito dal datore di lavoro circa la gravità dei fatti posti a fondamento della sua volontà di risolvere il rapporto con il lavoratore inadempiente, spettando al giudice di merito l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, apprezzamento che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità". Il ricorso del lavoratore è rigettato.
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