Se l'obiettivo è quello di accertare comportamenti delittuosi, le videoriprese effettuate con telecamere installate sui luoghi di lavoro sono legittime e utilizzabili nel processo penale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 2890 depositata il 22 gennaio 2014, pronunciando la condanna definitiva per il reato di appropriazione indebita aggravata nei confronti della dipendente di un supermercato, "beccata" proprio dalle telecamere a intascare le somme versate dai clienti alla cassa per pagare la spesa.
Il proprietario del supermercato si era accorto degli ammanchi e non disposto a tollerare oltre aveva installato, tramite un investigatore privato, una telecamera nascosta nel negozio puntata proprio sulla cassa. Così aveva scoperto che la dipendente, in più occasioni, si era impossessata del denaro ricevuto dai clienti.
Condannata anche in appello (seppur con riduzione della pena inflitta), la cassiera si rivolgeva alla Cassazione, dolendosi della qualificazione del fatto come appropriazione indebita aggravata anziché furto ed eccependo l'inutilizzabilità delle videoriprese effettuate dal datore di lavoro per violazione degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori.
Ma per la seconda sezione penale della S.C. il ricorso è infondato.
Richiamando la pacifica giurisprudenza in materia, i giudici del Palazzaccio hanno affermato, infatti, la legittimità dell'utilizzo "nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi".
Se i risultati delle videoriprese, hanno chiarito gli Ermellini, mirano ad "esercitare un controllo a beneficio dei patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori" sono utilizzabili nel processo penale anche se l'imputato è il lavoratore subordinato, giacchè le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della riservatezza dei lavoratori "non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio".
A maggior ragione, quindi, tali risultati devono considerarsi "prove documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p." nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, dove lo svolgimento dei fatti ha dimostrato in maniera inequivocabile che le riprese non erano finalizzate ad un controllo del lavoratore a distanza, vietato dallo Statuto dei lavoratori, bensì alla difesa del patrimonio aziendale.
Corte di Cassazione, testo sentenza 22 gennaio 2015, n. 2890Appropriazione indebita: guida legale