Le proposte di referendum sulla riforma della geografia giudiziaria promosse dai consigli regionali di Basilicata, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Campania sono inammissibili.
Così ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 depositata il 27 gennaio 2015, sui tre quesiti referendari per l'abrogazione delle disposizioni sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari, contenute nel d.lgs. n. 155/2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14/2014, che com'è noto hanno stabilito la soppressione di 30 tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica nonché di 220 sezioni staccate dei tribunali ordinari.
Le cinque regioni avevano già presentato un'analoga iniziativa nel 2013, dichiarata inammissibile poiché l'unico quesito presentato non consentiva ai cittadini di esprimere, con il voto, un giudizio diversificato a seconda delle sedi giudiziarie da sopprimere.
Nel secondo tentativo, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, la Consulta stavolta ha chiaramente specificato che i referendum sono inammissibili poiché diretti, ancorchè non esplicitamente, alla "reviviscenza", totale o parziale, delle disposizioni precedenti (che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi), oggi abrogate.
Il fine ultimo delle tre richieste, infatti, ad avviso dei giudici delle leggi non sarebbe quello di mera demolizione della normativa esistente, bensì quello della reintroduzione della disciplina anteriore alla soppressione dei suddetti uffici giudiziari.
Un risultato che non è conseguibile mediante lo strumento referendario, ha affermato la Corte, chiamando a sostegno la giurisprudenza consolidata in materia (cfr. Corte Cost. n. 24/2011, n. 28/2011, n. 13/2012, n. 12/2014), perché l'abrogazione, a seguito dell'accoglimento del referendum, di una disposizione a sua volta abrogativa, non è idonea a rendere di nuovo operanti norme che, proprio in virtù di tale disposizione, sono state espunte dall'ordinamento.
In altre parole, il referendum "abrogativo", ha chiarito la Consulta, non può diventare "propositivo", introducendo una nuova statuizione, perché in tal modo andrebbe aldilà della sua natura realizzando un'ipotesi non ammessa dalla Costituzione.
Corte Costituzionale, testo sentenza n.5/2015