di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 1896 del 3 Febbraio 2015.
Tornando a pronunciarsi in tema di responsabilità da cosa in custodia (dall'art. 2051 codice civile) la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripartizione dell'onere della prova tra l'ente pubblico e il cittadino danneggiato.
Nel caso di specie ricorre il genitore del bambino danneggiato, caduto sul lungomare comunale, a suo dire, a causa di un dissesto non visibile del manto stradale, ostacolo imprevedibile e inevitabile.
Come noto e come affermato più volte dalla stessa Cassazione, nonostante la prova liberatoria spetti all'ente pubblico titolare della custodia della cosa pubblica, l'onere di provare il nesso causale tra condotta ed evento lesivo resta in ogni caso a carico del danneggiato.
Nel caso di specie il giudice del merito ha rigettato la domanda attorea sulla base della presenza di elementi probatori discordanti (in particolare, rilievi fotografici non univoci e affermazioni tra loro contrastanti) deducendone una non chiara ricostruzione dei fatti; e tale orientamento è stato confermato dalla Suprema corte, la quale ha concluso che, nonostante la prova del fortuito o della forza maggiore spetti al custode, "questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia".
Non essendo stata raggiunta la prova dell'evento nei gradi di merito, il giudice del caso ha applicato correttamente la regola dell'onere della prova nella responsabilità da cose in custodia. Il ricorso è rigettato.
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