Si può essere avvocati solo se la professione è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente

Avvocati solo se la professione è esercitata "in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

È questa la conditio sine qua non per chi vuole continuare la propria attività di avvocato sulla base dello schema di regolamento teso a disciplinare le modalità di accertamento dell'esercizio della professione forense pubblicato in questi giorni dal Ministero della Giustizia, in attuazione dell'art. 21 della l. n. 247/2012.

Attualmente al vaglio del Consiglio Nazionale Forense per il necessario parere, il regolamento detta una serie di condizioni che gli avvocati dovranno rispettare, a pena di cancellazione dall'albo, le eccezioni consentite, le modalità di accertamento e di reiscrizione dopo l'applicazione delle sanzioni.

 

Ecco le nuove regole:

 

-     Gli otto requisiti necessari per la professione

Per dimostrare che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, l'avvocato dovrà possedere "congiuntamente" gli 8 requisiti richiesti dall'art. 2 della bozza di regolamento del Ministero, ovvero:

» essere titolare di partita Iva attiva;

» avere l'uso di locali e di (almeno) un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche associata;

» aver trattato almeno cinque affari l'anno anche se conferiti da altro professionista;

» possedere una pec regolarmente comunicata al Consiglio dell'Ordine;

» aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;

» disporre di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;

» avere pagato i contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine;

» avere pagato i contributi alla Cassa di Previdenza Forense.

-     Sanzioni ed eccezioni

Il mancato rispetto degli 8 requisiti congiunti comporterà la cancellazione dall'albo, se l'avvocato non dimostrerà la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

Sarà il Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo, la sussistenza delle modalità e dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e in mancanza a disporre la cancellazione per il professionista, comunicandola, una volta divenuta esecutiva, al Cnf e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

La verifica non sarà prevista per i giovani avvocati: nello schema, infatti, è disposto che per i primi cinque anni dall'iscrizione all'albo non verranno effettuati i controlli.

 

-     Impugnazione  e reiscrizione

Ex art. 3 del regolamento, prima di deliberare la cancellazione dall'albo, il consiglio dell'ordine circondariale invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

L'interessato, secondo l'art. 17, comma 14, della l. n. 247/2012, può presentare ricorso al Cnf nel termine di 60 giorni dalla notificazione, con effetto sospensivo.

L'avvocato cancellato, inoltre, ha diritto di essere reiscritto all'albo quando dimostri di avere acquisito i requisiti di cui era stato considerato sprovvisto, salvo che la cancellazione sia dipesa dal non aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno o dal non aver assolto l'obbligo dell'aggiornamento professionale; in tal caso dovrà attendere dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è diventata esecutiva prima di essere nuovamente iscritto. 

Schema di regolamento su modalità di accertamento dell’esercizio della professione forense

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