È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8566 del 26 febbraio 2015 che ha precisato, confermando un costante orientamento del giudice di legittimità, quali siano i presupposti postulati dalla legittima difesa putativa.
Nel caso di specie, nel corso di una colluttazione innescata dal tentativo di difesa di una donna erano state sferrate delle coltellate sia contro l'aggressore sia contro una terza persona intervenuta nella lite.
Il giudice di primo grado condanna l'imputato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, ritenendolo colpevole di concorso nel tentato omicidio mediante accoltellamento.
La Corte di appello territorialmente competente, in riforma parziale della sentenza impugnata, esclude l'aggravante dell'articolo 577, n. 4, c.p., concede le attenuanti generiche e ridetermina la pena irrogata in tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione. Il giudice di ultima istanza ritiene infondati i motivi di ricorso proposti. In primo luogo, la ricorrenza dei presupposti della desistenza volontaria invocata dalla difesa era esclusa in considerazione del fatto che nel caso di specie non si era configurata un'interruzione volontaria dell'aggressione, ma unicamente l'allontanamento degli aggressori imposto dalla necessità di evitare l'arresto da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.
In secondo luogo, la Corte esclude che la condotta delittuosa posta in essere dall'imputato
sia giustificabile ai sensi dell'articolo 52 c.p., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, visto che secondo una consolidata giurisprudenza "i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'articolo 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante".
Infine, il giudice di ultima istanza esclude la sussistenza dei presupposti della legittima difesa putativa in conseguenza della mancanza di armi riscontrata in capo alle vittime. "La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente".
Cassazione Penale, testo sentenza 26 febbraio 2015, n. 8566