di Marina Crisafi - In tema di violenza domestica, anche se la denuncia della moglie per maltrattamenti è stata archiviata, ciò non esclude l'addebito della separazione per colpa in capo al marito.
Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 4633 depositata il 6 marzo scorso, rigettando il ricorso dell'uomo che si doleva dell'addebito della separazione dichiarato dalla Corte d'Appello di Brescia e del conseguente assegno di mantenimento (pari a 400,00 euro mensili) disposto in favore dell'ex moglie.
Fatale, per i giudici del Palazzaccio, l'atteggiamento aggressivo del marito pienamente emerso sulla base dell'istruttoria testimoniale.
È vero infatti, hanno affermato gli Ermellini, che la denuncia-querela presentata in passato dalla donna è finita con una richiesta di archiviazione da parte della procura e che nessun testimone ha mai assistito alle violenze, ma è vero altresì che la stessa aveva più volte chiamato i parenti lamentandosi dei maltrattamenti dell'uomo e "almeno in un caso, le furono riscontrate lesioni che essa assumeva essere dovute ad una caduta a seguito delle spinte del marito". Senza contare che proprio la condotta dell'uomo aveva indotto la donna a lasciare la casa coniugale.
Ciò basta per ritenere piena la prova dell'addebito della separazione a carico dell'uomo e a far disporre l'assegno di mantenimento, considerato anche lo stato di disoccupazione della donna contro la situazione patrimoniale del marito, architetto e intestatario di numerosi immobili.
Su quest'assunto la S.C. ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'uomo all'integrale pagamento delle spese giudiziali.