Se la caduta in una buca è riconducibile a disattenzione ricorrono gli estremi del caso fortuito. Lo afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 4663 del 9 marzo 2015
Nessun risarcimento spetta al cittadino per i danni conseguenti ad una caduta dovuta alla presenza di una buca stradale quando il fatto dannoso è riconducibile alla disattenzione del soggetto, tale da integrare gli estremi del caso fortuito


È quanto afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 4663 del 9 marzo 2015 occupandosi del caso di una cittadina cagliaritana che aveva chiesto all'amministrazione comunale un risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi in ora notturna e dovuta alla presenza di una buca priva di segnalazione sul manto stradale.

 
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto le richiesta risarcitorie ed il caso finiva in Cassazione.

Avanti alla Suprema Cassazione, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 del codice civile.
Ma per il giudice di ultima istanza, l'unico motivo di ricorso proposto è privo di fondamento. 

La sentenza impugnata, infatti, spiega la Corte, ha accuratamente ricostruito le modalità dell'evento, evidenziando:

1. che la ricorrente conosceva molto bene il luogo in cui è caduta;

2. che la mancanza di pavimentazione era ben visibile nonostante l'ora notturna;

3. che la stessa, in considerazione della sua giovane età, avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo.

E' bene evidenziare, in proposito, che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione strade, l'articolo 2051 si può applicare salvo che non si provi il caso fortuito che consiste non solo in un'alterazione dei luoghi imprevista e imprevedibile e non eliminabile, ma che può ravvisarsi anche nella condotta del danneggiato che ha omesso di adottare le normali cautele e che utilizzando impropriamente il bene pubblico ha determinato l'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.

La sentenza impugnata è, per gli ermellini, esente dalla prospettata censura in quanto, secondo una costante giurisprudenza, ai fini di cui all'articolo 2051 c.c. il caso fortuito

può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato e il giudice d'appello, pur avendo fatto applicazione dell'articolo 2051 c.c, ha attribuito la responsabilità del fatto dannoso alla esclusiva colpa della ricorrente riconducibile alla sua disattenzione nella circostanza della caduta, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.

Cassazione Civile, testo ordinanza 9 marzo 2015, n. 4663
Vedi anche:
- Insidie stradali - guida legale
- Insidie stradali - raccolta di articoli e sentenze
Giovanna Molteni

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: