di Marina Crisafi - Con l'aggiunta dell'ultimo tassello mancante del puzzle, può partire ufficialmente l'operazione voluntary disclosure.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, infatti, la circolare n. 10/E contenente le attese istruzioni operative che, insieme ai modelli e alle specifiche tecniche predisposte nei giorni scorsi (leggi l'articolo "Voluntary disclosure: le Entrate danno il via libera a modelli e software per la procedura"), fanno entrare nel vivo la procedura per il rientro dei capitali confinati all'estero alla quale si potrà accedere fino al prossimo 30 settembre.
Le norme sul rientro dei capitali, contenute nella legge n. 186/2014, nell'ottica di una strategia di lotta all'evasione a livello internazionale e di fisco "collaborativo", si ricorda, consentono ai contribuenti di regolarizzare le attività (denaro, beni, capitali), detenute all'estero in violazione delle disposizioni fiscali, attraverso il versamento delle imposte dovute ma con notevoli riduzioni delle sanzioni e la non punibilità per i reati tributari commessi.
Potranno accedervi, come si legge nella circolare tutte le "persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale".
Per aderire alla procedura non è necessario, inoltre, che il soggetto interessato sia fiscalmente residente in Italia all'atto della presentazione della richiesta, ma è sufficiente che lo stesso si trovasse in tale condizione per "almeno uno dei periodi d'imposta per i quali è attivabile la procedura" o che avesse fissato il domicilio o la residenza, di fatto, per la maggior parte del periodo d'imposta.
La procedura è estesa inoltre a coloro che pur risiedendo all'estero, abbiano mantenuto il domicilio di fatto o la dimora in Italia (c.d. "estero residenti fittizi") e, con riferimento alle società, alle associazioni e agli enti non commerciali, che pur non avendo la sede legale in Italia, abbiano di fatto avuto sede o oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato per la maggior parte dei periodi di imposta interessati dalla procedura (c.d. "soggetti esterovestiti"), nonché i trust che abbiano violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
La procedura di "regolarizzazione" è estesa anche agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in maniera illegale dai cittadini italiani nei paesi della "black list" che hanno sottoscritto accordi con l'Italia.
Ad essere esclusi, invece, i contribuenti che prima di presentare domanda per l'accesso della procedura sono venuti a conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie.
I versamenti delle somme dovute possono essere effettuati in un'unica soluzione o in tre rate, ma non è prevista la compensazione. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, non consente il perfezionamento della procedura e fa partire nuovi avvisi di accertamento.
Le richieste di accesso alla procedura potranno essere presentate esclusivamente per via telematica (entro il 30 settembre) ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà essere completata la documentazione necessaria e allegata la relazione tecnica di accompagnamento.
A questo punto, l'Agenzia inviterà il contribuente al contraddittorio e, in caso di accoglimento delle somme richieste dal Fisco, l'adesione alla voluntary disclosure si perfezionerà con la comminazione ("scontata") delle sanzioni per le violazioni commesse relativamente a ciascun periodo d'imposta e ai tributi evasi.