Più lunga la prescrizione per i reati di corruzione e sospensione dopo la sentenza di condanna. In allegato le novità e il testo del ddl

La Camera ha detto sì alla riforma sulla prescrizione dei reati approvando il DDL C. 2150-A "Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato".

Tra i provvedimenti di maggior rilievo vi è la previsione dell'aumento dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione propria, impropria e in atti giudiziari il cui termine base aumenta del 50%.

E' poi prevista una sospensione della prescrizione per due anni nel caso in cui intervenga una condanna in primo grado e di un ulteriore anno se interviene una condanna in appello.

Prescrizione, cosa prevede la riforma

In particolare, secondo le nuove disposizioni il corso della prescrizione rimane sospeso:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;


2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Viene aggiunta anche un'ulteriore possibilità di sospendere il decorso della prescrizione per 3 mesi in caso di richiesta da parte dell'imputato di perizie complesse.

Altra particolarità della riforma sta nel fatto che per allineare la normativa italiana e quella internazionale ed europea si prevede che per reati gravi commessi contro i minori il termine di prescrizione inizia a decorrere solo da quando la vittima compiuto il 14° anno di età: l'art. 2 del DDL prevede in particolare che "Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente.

In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

L'articolo 6 delle disposizioni di attuazione chiarisce in ogni caso che le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

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