Più volte la Cassazione ha in qualche modo "perdonato" il coniuge fedifrago.
In alcune pronunce la suprema Corte aveva infatti affermato che il tradimento non costituisce di per sé motivo di addebito della separazione. È necessario, in sostanza, stabilire se l'infedeltà è stata realmente la causa della crisi coniugale o se sia stata solo il suo effetto (vedi: Cassazione: Perché ci sia addebito per infedeltà del coniuge va stabilito quando il tradimento si inserisce nel ménage matrimoniale).
Insomma la crisi coniugale non è sempre colpa di chi tradisce. Ma attenti a non esagerare!
In questa curiosa vicenda il coniuge a cui è stata addebitata la separazione era in qualche modo un 'abitué' del tradimento e si era anche ingegnato nel fornire false generalità negli approcci con il gentil sesso.
Un comportamento che gli è costato una pronuncia di addebito della separazione.
Stiamo parlando dell'ordinanza n.5108 depositata il 13 marzo 2015. Nel corso del giudizio l'ex marito si era difeso affermando che la sua infedeltà non era stata la causa dell'intollerabilità della convivenza dato che la sua relazione extraconiugale si era verificata alcuni anni prima del ricorso per separazione.
La Corte, però, dopo aver rimarcato che il controllo di legittimità non può consentire un riesame del merito, fa notare che il giudice dell'appello aveva correttamente motivato circa la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento infedele dell'ex marito e l'intervenuta separazione.
Era emerso infatti che anche prima della separazione lui avesse tentato un approccio con altra donna a cui aveva oltretutto fornito false generalità. Anche la continuità del comportamento fedifrago sembra abbia segnato le sorti del giudizio.
Cassazione Civile, testo ordinanza 13 marzo 2015, n. 5108