I parametri di cui all'articolo 73 Dpr 309/90 sono criteri di valutazione probatoria che non vanno considerati singolarmente e isolatamente

Il fatto di essere stati sorpresi con qualche dose di troppo di cocaina rispetto a quanto prevede il decreto ministeriale non può consentire il ricorso a presunzioni per affermare che l'imputato è uno spacciatore.

Lo afferma la Corte di Cassazione  con la sentenza n.13334/15, qui sotto allegata.

La Corte chiarisce che l'articolo 73 del Dpr 309/90 (detenzione, spaccio e traffico di stupefacenti) indica una serie di parametri, per verificare se si tratta di destinazione ad'uso non esclusivamente personale, che non vanno però considerati isolatamente.


Per questo un motivo, secondo i giudici della sesta sezione penale, non è sufficiente la sussistenza di uno solo di tali parametri per considerare penalmente rilevante la detenzione della droga.


In buona sostanza, anche in presenza di più confezioni o comunque di una dose superiore ai limiti indicati dalla legge, il giudice deve valutare se "le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale".

Come spiegano gli Ermellini, il fatto di aver confezionato diverse bustine non autorizza a ritenere che l'imputato abbia avuto l'intenzione di spacciare dato che potrebbe trattarsi di una piccola scorta per uso personale.

Sulla base di queste motivazioni la Cassazione ha annullato una sentenza di condanna emessa dalla corte d'appello di Milano inflitta a un imputato che era stato sorpreso con dieci dosi da 0,6 grammi di cocaina

Cassazione Penale, testo sentenza 13334/15

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