Risposta: In linea generale il condomino e addirittura lo stesso inquilino (nel caso in cui vi sia un contratto di locazione) ha diritto di installare una parabola non solo sul proprio balcone ma anche sul tetto condominiale (dato che si tratta di una parte comune dell'edificio) e sul lastrico solare.
Sotto questo profilo non solo non serve l'autorizzazione dell'assemblea ma addirittura dovrebbe considerarsi nulla una eventuale delibera del condominio che dispone la rimozione dell'antenna che un condomino ha collocato sul tetto sul lastrico solare proprio perché va riconosciuto al singolo condomino il diritto a installare l'antenna con il solo limite di non arrecare pregiudizio all'uso del bene da parte degli altri condomini e di non danneggiare le parti comuni.
Ma attenzione: l'esercizio di questo diritto deve tenere conto di eventuali prescrizioni contenute nel regolamento condominiale che potrebbe contenere alcune limitazioni. Il regolamento, infatti, ha natura negoziale e consente per questo di prevedere limiti all'utilizzo del bene comune anche se questi non sono indicati dalla legge.
E non basta: chi intende installare un'antenna parabolica deve tenere conto che il suo diritto all'utilizzo del bene comune non deve precludere lo stesso utilizzo da parte degli altri condomini.
Se ad esempio gli spazi utilizzabili sono ristretti e si va ad istallare un'antenna di dimensioni tali da impedire agli altri un analogo utilizzo, si andrebbe a compiere un atto non consentito.
Il principio generale è quello secondo cui "Nell'ambito delle facoltà di godimento attribuite a tutti i partecipanti al condominio vi è, innanzitutto, quella di natura generale insita nella comproprietà dei beni di servirsi liberamente delle parti comuni senza alternarne la destinazione né impedirne agli altri di farne analogo uso secondo il loro diritto (art. 1102, 1 comma, c.c.)" Vedi: Diritti dei condomini sulle cose comuni e indivisibilità.
Insomma l'antenna deve avere dimensioni tali da non impedire agli altri condomini di fare analogo utilizzo della parte comune dell'edificio.
Un altro aspetto di non minore rilievo è dato dalla necessità di procedere all'istallazione rispettando il decoro architettonico dell'edificio tenendo conto anche della sua struttura e della sua ubicazione (si veda la guida: Il decoro architettonico del condominio).
Ad esempio il Tribunale di Milano con una sentenza del 25 ottobre 2001 aveva sancito che l'installazione di una parabola di notevoli dimensioni sulla facciata di un condominio lede il decoro dell'edificio ed p contraria ai criteri di utilizzo della cosa comune dettati dagli art. 1102 e 1120 del codice civile.