di Marina Crisafi - Le cartelle Equitalia notificate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano di apposita relata di notifica. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 5898 del 24 marzo scorso, accogliendo il ricorso della società di riscossione avverso la sentenza del giudice di pace di Nuoro che aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di una contravvenzione al codice stradale notificata da Equitalia Sardegna ad un contribuente mediante raccomandata senza la relata di notifica, in violazione degli artt. 137 e segg. cc.
La società ricorreva in Cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, posto che in virtù di quanto disposto dall'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi valida anche se effettuata mediante raccomandata a/r, in plico chiuso, da considerarsi avvenuta "nella data indicata nell'avviso ricevimento" e che, in ogni caso, eventuali irregolarità sono da ritenersi sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Per la seconda sezione civile, la doglianza è fondata.
Richiamando l'insegnamento delle sezioni unite (Cass. n. 19854/2004), i giudici del Palazzaccio hanno spiegato che "in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c. e, quindi, l'art. 160 c.p.c. che, attraverso il rinvio al disposto dell'art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa ‘mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato'", ovvero quando il destinatario, come nel caso di specie, ha avuto completa notizia della cartella in questione con il ritiro diretto della stessa, avendo peraltro proposto tempestivo ricorso senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa.
Quanto alla notificazione a mezzo del servizio postale, hanno confermato i giudici di legittimità accogliendo il ricorso sul punto, la cartella esattoriale per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere notificata "anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata dì notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973, che prescrive tale l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta".
Cassazione Civile, testo sentenza 5898/2015