di Marina Crisafi - 44mila euro è il risarcimento che Poste Italiane deve ad un uomo che ha visto sfumare la futura carriera da sottufficiale per colpa del mancato recapito del telegramma di ammissione alla relativa scuola di formazione.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 6899 depositata ieri 8 aprile 2015, concordando con quanto deciso dalla Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del tribunale fiorentino che aveva quantificato il danno in 320mila euro.
Per gli Ermellini, infatti, è vero che il disservizio causato dalla mancata ricezione del telegramma con cui il ministero della Difesa annunciava al ricorrente l'ammissione alla scuola sottufficiali della marina militare (specialità elettricista) lo aveva privato della retribuzione prevista per la frequenza della scuola stessa, e dunque lo legittimava al risarcimento del danno derivante dalla perdita dei tre anni e mezzo di formazione, ma tale risarcimento non poteva certo essere esteso fino a coprire l'intera carriera militare che ne sarebbe derivata.
Non convince, infatti, la tesi del ricorrente secondo il quale il 96% degli allievi passava in servizio permanente, per cui la posta risarcitoria doveva coprire la differenza tra i guadagni ricavati dall'attuale professione di geometra e quelli che invece avrebbe potuto percepire quale militare.
Per i giudici della terza sezione civile, a tal fine, occorrono prove specifiche e la deduzione che la quasi totalità degli allievi veniva assunta non è un elemento sufficiente a determinare l'estensione del danno all'intera carriera militare.
Anche perché, hanno osservato i giudici della S.C., la mancata consegna del telegramma non ha certo impedito al ricorrente di venire a conoscenza della convocazione per altre vie, né di iscriversi tardivamente alla scuola o di partecipare al successivo concorso, limitando così l'entità dei danni.
In sostanza, hanno concluso gli Ermellini, se la mancata consegna da parte di Poste di una comunicazione (telegramma, raccomandata che sia) è un disservizio che rappresenta un "illecito grave" legittimando il destinatario a richiedere il risarcimento del danno, lo stesso va commisurato, secondo la valutazione del giudice di merito, agli elementi probatori forniti (come, nel caso di specie, al periodo di frequenza della scuola) non potendo estendersi all'ulteriore evoluzione della carriera del ricorrente, senza la "deduzione di ulteriori e più significativi elementi di prova, sufficienti a giustificare la presunzione che l'intera vita professionale del danneggiato sarebbe stata effettivamente condizionata da quel disservizio postale".