di Marina Crisafi - Il padrone può liberarsi della responsabilità per i danni cagionati dal proprio animale soltanto dimostrando il caso fortuito. E tale era da considerarsi secondo il giudice di pace di Termini Imerese il mancato funzionamento di un cancello automatico che aveva consentito ad un cane di "evadere" dal giardino e scorrazzare libero per il residence e aggredire due uomini. Così, il padrone era stato assolto dall'accusa di lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato, considerato verosimile che il cancello automatico mal funzionante si fosse aperto per un'interferenza coi telecomandi di altri cancelli, come già accaduto in passato per altri condomini.
Ma il procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo non era dello stesso avviso e adiva la Cassazione per due motivi: anzitutto, il ripetersi della circostanza escludeva i caratteri dell'imprevedibilità del caso fortuito; in subordine, l'aver lasciato il cane libero di circolare nel proprio giardino non era comunque da considerarsi un "comportamento doverosamente adeguato" per evitare danni ai frequentatori del residence.
I giudici del Palazzaccio gli danno ragione: il giudizio è da rifare.
Il caso fortuito, si legge infatti nella sentenza n. 15713 del 15 aprile scorso, "si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile".
Proprio la considerazione che l'evento, preso a fondamento della causa di punibilità si era già verificato, hanno proseguito i giudici, "è concettualmente incompatibile con il proprium del caso fortuito, appunto caratterizzato dall'imprevedibilità dell'accadimento, ossia dalla assoluta episodicità e straordinarietà".
Risultato: ricorso accolto e sentenza annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Termini Imerese, tenendo conto dell'inesatta e contraddittoria applicazione della disciplina del caso fortuito.
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