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di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 7917 del 17 Aprile 2015. Quali sono i limiti e i criteri con i quali il giudice del merito deve verificare, ai sensi di legge, la conformità delle sentenze ecclesiastiche ai principi del nostro ordinamento nel caso in cui ne venga richiesta l'esecutività? Nel caso di specie la moglie impugna la sentenza della Corte d'appello dichiarante l'efficacia di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per rifiuto della stessa a filiare, sulla base della convivenza ultradecennale con la controparte.


La giurisprudenza delle Sezioni unite, riprendendo l'orientamento costituitosi su base comunitaria, ha qualificato la convivenza tra coniugi come "elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari". In questo senso, il protrarsi della convivenza per oltre tre anni dopo il matrimonio concordatario crea quella situazione giuridica regolata e tutelata dall'ordinamento italiano, costituendo questione di ordine pubblico ostativa alla trascrizione della sentenza attestante la nullità del matrimonio ecclesiastico. Nel caso di specie, risulta una convivenza, provata nel merito, ultradecennale, regolarmente eccepita dalla parte ricorrente. "Ne consegue che, una volta prospettata tempestivamente la predetta eccezione, il giudice della delibazione deve verificare l'allegazione di fatti specifici e rilevanti riguardanti l'effettività della convivenza coniugale ed, in caso di contestazione, deve essere condotto sulla base delle deduzioni probatorie di parte, un puntuale accertamento istruttorio". Per tali motivi, il ricorso è accolto, limitatamente al profilo sopra prospettato, e rinviato alla Corte di merito che dovrà giudicare la vicenda alla luce del predetto principio di diritto. 

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