Annullamento delle cartelle e degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. Le prime sentenze dopo la Corte Costituzionale.
dott.ssa Floriana Baldino
Arrivano le prime pronunce delle Commissioni tributarie che annullano gli atti firmati dai falsi dirigenti delle Agenzie delle Entrate dopo l'ormai nota sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.
La prima sentenza in assoluto in realtà risale al 2013 ed annullò le cartelle emesse dall'Agente di riscossione a seguito di atti di iscrizione a ruolo di imposte firmati da soggetti privi del potere di sottoscriverli. Fu la CTP di Messina, con la sent. n. 128/2013 a decidere in tal senso.
Nel caso di specie, era successo che il tribunale del Lavoro, aveva sospeso l'efficacia di una delibera, Delibera n. 2010/180679 del 27.12.2010, di conferimento dell'incarico a dirigente nei confronti di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Messina. Nonostante ciò, il presunto Direttore continuava a firmare gli atti di iscrizione a ruolo dei tributi che divenivano poi cartelle esattoriali.
Il contribuente, che aveva ricevuto una cartella firmata dal falso dirigente, ha visto accogliere le eccezioni ivi sollevate nel suo ricorso e la sua cartella venne annullata.
Lo scandalo dei "falsi dirigenti" nominati presso le Agenzie delle Entrate aveva fatto poi il giro d'Italia.
Oggi la storia si ripete anche dinanzi alla CTP di Milano, con la sentenza n. 3222/25/15, depositata il 10.04.2015, sentenza che ha trovato il totale accoglimento delle eccezioni sollevate dal contribuente.
In primis ed in via del tutto assorbente, il contribuente aveva eccepito l' illegittimità dell'atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso, apposta da soggetto non abilitato.
Si legge nella sentenza: "La ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l'avviso di accertamento impugnato ………………. ma non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b)."
La sez. 25 della CTP di Milano ha accolto le ragioni del contribuente dando seguito a quanto stabilito dalla sent. n. 37 del 17 marzo 2015, della Ecc. Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, D.L, 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n.44) per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
La nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale, coinvolge e travolge anche la successiva cartella di pagamento.
Anche il Governo sembrerebbe a favore del contribuente, infatti il premier Matteo Renzi, avrebbe escluso la possibilità di intervenire per decreto urgente.
Sembrerebbe dunque che non verranno ripristinate le cariche dei dirigenti assunti senza concorso e retrocessi a funzionari dalla sentenza della Consulta.
Articolo a cura della dott.ssa Floriana Baldino. Per contatti scrivere a florianabaldino@gmail.com
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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