Punito per il reato di guida in stato di ebbrezza anche l'anziano ubriaco che si mette al volante della propria bicicletta

di Marina Crisafi - Colpa di un bicchiere di vino di troppo a tavola o di un cicchetto con gli amici, fatto sta che la prova dell'etilometro non lascia scampo e rivela che il vecchietto ha "alzato" un po' il gomito mettendosi comunque alla guida della propria bici.

Questo per la Cassazione vale una condanna per guida in stato di ebbrezza a prescindere dal veicolo utilizzato: ciò che conta, infatti, non è la guida di un mezzo a motore o meno ma la garanzia della sicurezza sulla strada. E un tasso alcolemico pari a 0,9 g/l evidenzia nettamente uno stato di ebbrezza e, dunque, la sussistenza del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b) del d.lgs. n. 285/1992) per aver circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede in tale stato.

Così, con la sentenza n. 17684 depositata il 28 aprile scorso, la quarta sezione penale della S.C. ha respinto in toto tutte le obiezioni dell'anziano ciclista.

A nulla sono valse, infatti, le doglianze del vecchietto, secondo il quale la disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza non può essere applicata alla conduzione di veicoli non motorizzati (e nella specie, di una bicicletta), analogamente ai principi affermati dalla stessa giurisprudenza a proposito della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, considerata non applicabile "a colui il quale si sia posto alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è stata richiesta alcuna abilitazione" ed essendo invece la fattispecie sussumibile nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 688 c.p.

Per la S.C., invece, ha ragione il giudice d'appello che si è allineato al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., n. 12316/2002), secondo il quale, con riferimento alla funzione cautelare della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, "è incontestabile che il ritiro della patente non potrebbe svolgere davvero alcuna funzione cautelare se la violazione, prevista e punita dall'art.186 cod. strada fosse commessa alla guida di una bicicletta o di altro veicolo per i quali non sia richiesta la patente". Per cui, in tali casi, l'agente che accerti la violazione e che si preoccupi che l'autore non circoli con quel veicolo potrà avvalersi a fini cautelari "di altri ipotizzabili sussidi", in quanto la privazione della patente non sarebbe di alcun ostacolo alla circolazione del veicolo con cui è stata commessa la violazione, posto che per lo stesso non è previsto il possesso della patente. Da ciò consegue, per la Cassazione "la pacifica rilevanza penale della condotta di guida in stato di ebbrezza qualora il mezzo di circolazione sia una bicicletta indipendentemente dall'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata".

Pertanto, il reato de quo, ha sentenziato la S.C., può ben "essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale".

Inconferente, inoltre, la prospettazione dell'applicabilità della contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688 c.p. in luogo del delitto di cui all'art. 186 C.d.S., data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme.

A prevalere è sempre "la necessità di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova" ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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