di Marina Crisafi - L'avvocato che dimentica di indicare la propria pec viene domiciliato ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Così ha sancito la Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8870 del 4 maggio 2015 rigettando il ricorso di un legale di Gorizia che adiva la S.C. per sentir cassare la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in relazione a una controversia contro una società di costruzioni.
Ma la dimenticanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine è costata cara al professionista, perché la sesta sezione civile del Palazzaccio ha accolto le doglianze della società resistente, la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 325 c.p.c. per impugnare la sentenza d'appello regolarmente notificata presso la cancelleria della Corte territoriale di Trieste, come prevede l'art. 82 del r.d. n. 37/1934.
Tale norma infatti stabilisce che gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita.
Il precetto, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8225/2011) trova applicazione "in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima".
Tuttavia, ha affermato la Corte, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 e le esigenze di coerenza sistematica, alla luce delle modifiche legislative degli artt. 125 e 366 c.p.c., inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, "la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".
Così facendo la S.C. si è uniformata integralmente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 10143/2012, sebbene non manchino pronunce contrarie, anche all'interno della stessa sezione (cfr. Cass., sez. VI, n. 13970/2013; Cass. sez. lav. n. 102/2002).