di Annamaria Villafrate - La colpa di una violenza sessuale perpetrata da alcuni minori ai danni di un'altra minore ricade sui genitori. Su di essi grava quindi l'obbligo di risarcire i danni riconosciuti alla vittima della violenza sessuale, se dalle perizie realizzate al momento dei fatti e successivamente emerge la cattiva educazione dei figli e il loro atteggiamento violento e prevaricatore. A stabilirlo la sentenza n. 63/2020 della Corte d'Appello di Catanzaro.
- Violenza sessuale e richiesta risarcitoria
- Genitori responsabili se la citazione è notificata quando il figlio è maggiorenne?
- I genitori devono risarcire la violenza sessuale se non hanno educato bene il figlio
Violenza sessuale e richiesta risarcitoria
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In giudizio vengono convenuti alcuni ragazzi e i loro genitori affinché, previo accertamento della responsabilità dei giovani, accusati di aver perpetrato e concorso a perpetrare violenza sessuale ai danni di una minore, siano condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Le istanti raccontano che un pomeriggio di novembre 2004 la minore, colta da una pioggia improvvisa mentre si trovava fuori casa, si rifugiava in una casa in costruzione, dove, dopo essere stata raggiunta da alcuni ragazzi, veniva costretta a subire un rapporto sessuale da uno di questi, mentre un altro tratteneva la sua amica, che non poteva soccorrere la vittima che nel frattempo urlava e chiedeva aiuto.
Il Tribunale accoglie in parte la domanda condannando il violentatore e il complice (nella misura del 30%) a risarcire i danni richiesti. Una sentenza successiva dispone la condanna all'integrale risarcimento del danno perpetrato ai danni delle vittime.
Genitori responsabili se la citazione è notificata quando il figlio è maggiorenne?
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Due dei genitori citati in giudizio ripropongono in appello, con il primo motivo, la carenza di legittimazione passiva nel procedimento già sollevata innanzi al Tribunale, perché al momento della notifica dell'atto di citazione essi non esercitavano più la potestà sul figlio, diventato nel frattempo maggiorenne.
Con il secondo motivo d'appello invece rilevano l'erroneità della sentenza di primo grado, che li ha considerati responsabili ai sensi del 2048 c.c. "senza considerare che l'evento per cui è causa è fine a se stesso, cioè è episodico, e come tale non è ascrivibile a mancanza di adeguata educazione familiare, ma piuttosto ad un fatto isolatamente dissonante spiega l'equipe socio familiare."
I genitori devono risarcire la violenza sessuale se non hanno educato bene il figlio
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La Corte d'Appello, nel respingere le doglianze dei genitori, fa presente che il giudice di primo grado "ha disatteso l'eccezione in parola richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito che la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei minori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., può concorrere con quella degli stessi minori fondata sull'art. 2043 c.c., se capaci di intendere e volere (...) dovendo pertanto ritenersi, da un lato sussistente la legittimazione passiva (dei due giovani responsabili della violenza) essendo, ormai maggiorenni all'epoca della proposizione del giudizio, dall'altra quella dei genitori, in proprio, ai sensi dell'art. 2048, e non quali genitori esercenti la potestà sul minore."
Il primo motivo di appello però per la Corte deve essere esaminato congiuntamente con il secondo al quale è strettamente connesso. Contrariamente a quanto sostenuto dai genitori, infatti il Tribunale non è giunto a considerare i genitori seccamente e automaticamente responsabili per la condotta del figlio. Esso "ha piuttosto ritenuto non raggiunta dai genitori del (…) la prova positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. In tal senso, ha evidenziato come alla luce delle evenienze istruttorie di cui si è ampiamente sopradetto (Relazione redatta dagli operatori della (...), sommarie informazioni rese da ……..), l'episodio di violenza in oggetto perpetrato da (…) non potesse considerarsi come un fatto isolato, ma come strettamente connesso ad una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione degli altri, "che è a sua volta il frutto di un'educazione non adeguata."
Tali conclusioni non vengono scalfite dal fatto che la relazione riporti che i genitori sono sembrate persone in grado di svolgere la loro funzione educativa tale da consentire al figlio una perfetta integrazione nella società e nel mondo del lavoro, perché dalla perizia redatta nei tre anni successivi tali conclusioni positive non sono state confermate.
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