In base agli artt. 1882 e 1904 ss. c.c., nell'assicurazione contro i danni la compagnia deve tenere indenne il contraente al verificarsi del danno

Cos'è l'assicurazione contro i danni

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L'assicurazione contro i danni trova la sua disciplina negli artt. 1904 e ss. del codice civile, mentre la sua nozione si evince dal dettato generale dell'art. 1882 c.c., secondo il quale il contratto di assicurazione contro i danni obbliga l'assicuratore a tenere indenne il contraente dal danno causato da un sinistro.

Come nella generalità dei contratti di assicurazione, a fronte dell'impegno dell'assicuratore a rivalere il contraente del danno subito, quest'ultimo è tenuto al pagamento di un premio alla controparte.

L'interesse dell'assicurato

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La disciplina codicistica specifica che elemento imprescindibile del contratto di assicurazione contro i danni è la sussistenza di un interesse in capo all'assicurato, relativo a un rapporto economico o giuridico che verrebbe pregiudicato dal verificarsi di un danno (con riferimento ad un bene, ad un credito o a una persona).

Per espressa previsione normativa, in mancanza di tale interesse, il contratto di assicurazione è nullo (art. 1904 c.c.).

Il principio indennitario

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L'art. 1882 c.c. precisa che l'obbligo di risarcimento a carico dell'assicuratore sussiste "entro i limiti convenuti" dalle parti.

Questa formula è ripresa dall'art. 1905, che specifica che il danno sofferto dall'assicurato va risarcito "nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto". Tale enunciazione fissa il c.d. principio indennitario, in base al quale l'assicuratore non è tenuto a pagare una somma di importo superiore all'ammontare del danno subito dal contraente.

Peraltro, è lo stesso art. 1905, al comma secondo, a consentire alle parti di prevedere anche il risarcimento del profitto sperato: il riferimento è al cosiddetto lucro cessante, una delle due componenti del danno (insieme al danno emergente) di cui all'art. 1223 c.c.

Del resto, il principio indennitario è ribadito anche dal successivo art. 1910, che, a proposito di assicurazione di uno stesso bene presso più compagnie, specifica che le somme complessivamente riscosse in caso di risarcimento non possono superare l'ammontare del danno.

La valutazione del danno

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Per quanto attiene all'accertamento del danno, la regola generale è la che cosa danneggiata debba essere valutata secondo il suo valore al momento del sinistro.

Le parti possono, però, convenire diversamente, mediante l'accettazione scritta di una stima che certifichi il valore della cosa al momento della conclusione del contratto.

L'assicurazione per responsabilità civile

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Una norma particolarmente importante è quella relativa all'assicurazione della responsabilità civile, di cui all'art. 1917, secondo cui l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno che sia conseguente al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione".

In linea generale, quindi, se il fatto accade nel corso del rapporto contrattuale, la compagnia è tenuta a risarcire il cliente, anche se la richiesta di risarcimento pervenga successivamente alla conclusione del rapporto.

Le clausole claims made

Le parti, però, sono libere di concordare una c.d. clausola claims made, in base al quale l'assicuratore si impegna a rispondere del danno solo se la richiesta di risarcimento pervenga prima della conclusione del contratto (si ritiene che non si tratti di clausole vessatorie: v. il nostro approfondimento al riguardo).

La comunicazione del sinistro

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Altra norma fondamentale nella disciplina dell'assicurazione contro i danni è rappresentata dall'art. 1913 c.c., in base al quale il contraente è tenuto a dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quello in cui lo stesso si è verificato o da quando l'assicurato ne abbia avuto conoscenza.

Nella pratica, a tale norma si fa spesso riferimento con riguardo ai contratti di assicurazione obbligatoria e, in particolar modo, per le controversie relative alla responsabilità civile nascente dalla circolazione di veicoli a motore (r.c. auto).


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