- Censurato l'avvocato che fattura in ritardo le prestazioni
- Non è tardiva la fatturazione se il cliente paga in modo dilazionato
- Insindacabili nel merito le decisioni del CNF
Censurato l'avvocato che fattura in ritardo le prestazioni
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Per la Cassazione va confermata la decisione del CNF che a sua volta ha confermato la sanzione disciplinare della censura per la tardiva fatturazione dell'avvocato al cliente. Le decisioni del CNF innanzi alle SU della Cassazione non sono sindacabili infatti nel merito. Questa la decisione della sentenza SU n. 21962/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un avvocato ricorre alle Su della Cassazione contro la sentenza del CNF che ha respinto il ricorso dello stesso nei confronti della decisione che ha irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura per tardiva fatturazione delle prestazioni rese a un cliente.
Non è tardiva la fatturazione se il cliente paga in modo dilazionato
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L'avvocato nel ricorrere in Cassazione, anche al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza del CNF, solleva due motivi.
- Con il primo lamenta la mancata ammissione dei testi a sua discolpa, in quanto per unanime giurisprudenza penale il termine per il deposito della lista testi fa riferimento all'udienza in cui il dibattimento viene effettivamente aperto, non a quella indicata nella citazione a giudizio, tanto è vero che se questa viene rinviata resta aperta la possibilità di rinnovare la presentazione della nuova lista testi.
- Con il secondo contesta al CNF di avere aderito integralmente alle conclusioni del CDD di Brescia, senza considerate che la fatturazione è avvenuta in base ai pagamenti dilazionati del cliente, non appena i dati necessari erano noti.
Insindacabili nel merito le decisioni del CNF
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La Corte di Cassazione dichiara il ricorso non scrutinabile e quindi inammissibile con assorbimento dell'istanza di sospensiva. In relazione ai motivi sollevati però così conclude.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso sollevato, la Cassazione ricorda che "il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii in coerenza con la struttura del processo, inteso quale sequenza ordinata di atti modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività e di fasi legalmente tipizzato."
Sul secondo motivo di doglianza invece gli Ermellini precisano che non è consentito alla Corte di Cassazione sindacare decisioni di merito del CNF nella sua veste di giudice disciplinare.
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Scarica Cassazione SU n. 21962/2021• Foto: 123rf.com