- Procedimento di modifica delle condizioni di divorzio
- La valutazione del giudice
- I sopravvenuti giustificati motivi
Procedimento di modifica delle condizioni di divorzio
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Il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, è subordinato al peggioramento della situazione economica di un coniuge o al miglioramento dei quella dell'altro.
A disciplinare il giudizio di revisione delle condizioni di divorzio è l'articolo 9 della legge dicembre 1970 n. 898.
Ci si deve rifare agli stessi principi dettati per il riconoscimento dell'assegno, in particolare, deve essere valutato il contributo effettivo dato dal coniuge che richiede l'assegno al patrimonio familiare o a quello dell'altro coniuge durante la vita coniugale.
Nel giudizio di modifica, il giudice deve anche accertare che il coniuge che ha il reddito minore non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, in base ai fatti relativi al caso concreto da valutare con indici significativi.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. ord. 24/01/2022 n.1983/2022) ha stabilito che il riconoscimento del mantenimento successivo al divorzio si può ottenere solo se sussiste un cambiamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, relativo alle condizioni di fatto.
Non si può ricomprendere tra i giustificati motivi per la revisione dell'assegno la sopravvenienza di una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale.
La valutazione del giudice
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In sede di revisione, il giudice non può procedere a un'altra ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla modificata situazione patrimoniale.Ai sensi dell'art. 9, l. n. 898/1970 e successive modifiche, laddove sopravvengano giustificati motivi successivamente alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale - su istanza di parte - può ordinare la modifica delle disposizioni relative all'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità di corresponsione dell'assegno perequativo.
Come è noto, infatti, in tale contesto la revisione delle condizioni di divorzio e' ammessa anche successivamente al passaggio in giudicato della relativa sentenza, in ossequio al principio del rebus sic stantibus, che rende la sentenza modificabile quando sorgano rilevanti variazioni fattuali.
I sopravvenuti giustificati motivi
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Con l'ordinanza n. 21818/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla richiesta di rideterminazione dell'assegno divorzile per sopravvenuti giustificati motivi sorti in capo all'obbligato e consistenti in sopravvenuti oneri familiari del ricorrente (nello specifico, la nascita di un figlio dalla nuova compagna).Il Supremo Consesso ha chiarito che la formazione di un nuovo nucleo familiare, se successiva al riconoscimento dell'assegno divorzile all'ex coniuge, non giustifica automaticamente o di diritto la revoca o la riduzione dell'assegno, a meno che l'obbligato non provi un effettivo depauperamento delle proprie sostanze, verificatosi successivamente alla sentenza di divorzio.
Il diritto all'assegno divorzile nel caso di specie sorge in virtù della natura perequativo-compensativa, «discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà».
Siffatta natura comporta che il contributo da riconoscere all'ex coniuge non sia atto a garantire il perseguimento dell'autosufficienza economica del richiedente in base ad un parametro astratto, bensì a fornire un livello reddituale proporzionato all'apporto fornito alla vita familiare durante gli anni di matrimonio, considerando altresì le aspettative professionali sacrificate. Nel caso di specie, la Corte ha esaminato l'apporto economico fornito alla famiglia dalla moglie, che svolgeva la professione di insegnante, insieme alla durata di dodici anni del legame di coniugio.
L'ulteriore questione trattata dal Collegio attiene all'incidenza, sulla somma erogata dall'ex coniuge, degli eventi relativi alla costituzione di una nuova famiglia e sulla conseguente nuova paternità del soggetto onerato, punto su cui si registrava una giurisprudenza piuttosto vaga e mutevole. In proposito, la Cassazione ha stabilito che l'assegno divorzile non può essere diminuito sic et simpliciter, a nulla rilevando la formazione da parte dell'obbligato di un nuovo nucleo familiare, a meno che costui non dimostri un effettivo depauperamento delle proprie finanze, definito dalla Corte come la «concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito».
In definitiva, ove a sostegno di una richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, occorre che il Giudice verifichi se si sia determinato un effettivo impoverimento delle sue sostanze, sulla scorta di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi obblighi derivanti dalla formazione di un nuovo nucleo familiare.
Vedi anche La revisione dell'assegno di mantenimento