- Negoziazione assistita famiglia
- Come si deposita un accordo
- La funzione di monitoraggio dei depositi
- Il ruolo dei COA
Negoziazione assistita famiglia
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Al fine di offrire un sistema unico e gratuito per il deposito degli accordi in materia di negoziazione assistita, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha messo a disposizione una piattaforma telematica che andrà a sostituire quella realizzata dall'Osservatorio permanente sulla giurisdizione (ONPG), cui la maggior parte degli Ordini ha attualmente aderito.
Come si deposita un accordo
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Per procedere al deposito di un accordo di negoziazione assistita, l'utente accede alla piattaforma iscrivendosi e compilando i propri dati anagrafici (per il primo accesso) ed è poi tenuto a verificare che il Consiglio dell'Ordine di appartenenza abbia aderito al gestionale, consultando a tal fine la relativa lista.
Compiuta quest'attività preliminare, sarà poi possibile per l'utente procedere con il deposito vero e proprio, scegliendo la funzione "Nuovo deposito"; terminata tale fase, il sistema chiederà la compilazione di una scheda riassuntiva per l'indicazione dei principali dati dell'accordo, nonché l'allegazione del testo dello stesso. Per concludere il deposito, l'utente dovrà infine cliccare sulla funzione "Deposita". La pec di deposito verrà trasmessa, oltre che al depositante, anche alle parti dell'accordo e al Consiglio di appartenenza, congiuntamente alla nota di deposito e al testo dell'accordo.
L'utente, completato il deposito, potrà consultare lo storico dei propri depositi accedendo al proprio profilo.
Ad ogni modo, il CNF ha reso disponibile sul proprio sito un'apposita "Guida illustrata al deposito degli accordi".
La funzione di monitoraggio dei depositi
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Il CNF spiega che lo strumento in esame persegue anche una funzione di monitoraggio, conformemente a quanto previsto all'art. 11, comma 2, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014.
In attuazione di tale ulteriore finalità, il CNF avrà accesso alla piattaforma solo rispetto ai dati di tipo numerico e anonimi, relativi alla qualità degli accordi depositati, nonché alle materie dagli stessi trattate. Nello svolgimento di tale attività di monitoraggio il CNF non potrà pertanto prendere visione dei dati sensibili contenuti negli accordi depositati, ovvero del loro testo.
Il ruolo dei COA
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Come anticipato, la possibilità per l'avvocato di procedere al deposito è subordinata alla preliminare adesione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza al nuovo gestionale. Inoltre il COA, come visto, riceve la pec del deposito, corredata dai documenti sopracitati.
Il COA è tenuto anche ad archiviare la documentazione ricevuta via pec, in conformità alla vigente normativa in materia di privacy.
Il gestionale consentirà infine ai Consigli di effettuare un agevole recupero delle informazioni riguardanti ciascun deposito tramite sistema automatizzato. Attraverso tale canale i COA, riferisce l'Ordine degli avvocati di Roma potranno "approvare il deposito, consultare, recuperare i file digitali, esibire e attestarne la conformità in maniera semplificata utilizzando, se ritenuto, il modello di attestazione contenuto nella piattaforma".
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