(commento a sentenza Tribunale di Palermo n. 3986 del 09.07.2024)

Con la citata pronuncia il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata da un pedone investito mentre attraversava la strada valorizzando, in sentenza, la prova testimoniale che esonerava il conducente del mezzo da ogni responsabilità al riguardo.

Il Giudice, in particolare, discostandosi da un orientamento generalmente favorevole ai pedoni, esaminate comparativamente le prove fornite dalle parti, ha statuito che  "il sinistro si è verificato per fatti e colpe esclusive" di parte attrice,  non potendo imputare "alcuna responsabilità" al conducente del mezzo investitore avendo quest'ultimo "fornito prova della sua diligente condotta di guida".

 

1.      I fatti

2.      La prova testimoniale

3.      La decisione del Giudice

 

I FATTI

Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice, un'anziana signora, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsole quando, mentre stava attraversando la strada,  veniva investita da un motociclo.

 

LA PROVA TESTIMONIALE

Escussi i testimoni citati dall'attrice, questi ultimi nulla hanno saputo riferire circa "la reale dinamica del sinistro, circa la velocità del veicolo investitore e circa la condotta del pedone", avendo chiaramente dichiarato di non aver visto il "momento dell'impatto", ma di essersi  voltati successivamente.

Differente, invece, l'esito della prova testimoniale del teste di parte convenuta che, trovandosi a breve distanza dal mezzo investitore, ha ben rappresentato la scena che gli si è profilata dinnanzi.

Il teste, invero, ha dettagliatamente riferito che l'attrice "non stava attraversando sulle strisce pedonali" e aveva una "andatura veloce". Il  conducente del motociclo, invece,  procedeva ad una "velocità moderata"  e "frenava"  immediatamente per scongiurare l'impatto.

 

LA DECISIONE DEL GIUDICE

Nel rilevare come il "conducente di un veicolo per andare esente da responsabilità è tenuto a dimostrare di aver rispettato il codice della strada […] e di aver fatto di tutto per evitare il pedone […]", il Giudice, alla luce delle prove orali espletate, ha ritenuto che il "conducente della moto ha fornito prova della sua diligente condotta di guida" e della "condotta assolutamente imprevedibile e imprudente del pedone" ed ha, per l'effetto, rigettato la richiesta risarcitoria attorea.

La prospettazione dei fatti così come narrata nell'atto introduttivo, infatti, "non è stata confermata dai testi", ma è stata anzi "smentita" dal teste di controparte, risultando, pertanto, la domanda attorea sfornita di prova ex art. 2697 c.c. nonché di qualsivoglia elemento utile ai fini della valutazione della sussistenza di un "eventuale concorso di colpa del conducente ex art. 1227 c.c.".

 

Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo

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sentenza Tribunale Palermo n. 3986/2024

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