Il governo ha eliminato nel Milleproroghe le sanzioni agli over50 che avevano deciso di non sottoporsi ai vaccini covid. Un atto lungimirante anche per salvare le casse dello Stato da una probabile soccombenza

L'obbligo del vaccino Covid agli over50 e l'estinzione delle sanzioni

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Di grande interesse è la decisione del governo che, dopo plurime sospensioni e rinvii, ha mosso i primi passi verso la cancellazione delle multe comminate agli ultracinquantenni che non hanno inteso, per le ragioni più disparate, sottoporsi al trattamento vaccinale di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 che, come noto, ha imposto la sanzione amministrativa di 100,00 euro ai cittadini italiani ed agli stranieri residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla data del 15/06/2022 senza aver iniziato o concluso il ciclo vaccinale primario (tre dosi) anti Covid-19.

L'imposizione dell'obbligo vaccinale agli over50 e della relativa sanzione pecuniaria è stata una misura contestata e sentitamente oppressiva al punto tale da essere stata fatta oggetto di forti contestazioni popolari, di numerosi annullamenti giudiziari e di una pressione sociale che ha spinto il legislatore con la legge 30 dicembre 2022 n. 199 a sospendere e, poi, prorogare, la riscossione delle multe fino al 30 giugno 2024.

Nel prendere atto di una simile situazione il governo ha deciso di passare alle vie di fatto introducendo nel decreto Milleproroghe 2025 la definitiva estinzione delle dette sanzioni. Addirittura dal comunicato Ansa del 9 dicembre 2024, si apprende la notizia che era in valutazione del ministero delle Economie e Finanze, oltre all'estinzione delle sanzioni comminate e all'interruzione dei procedimenti pendenti, anche il rimborso della somma di 100 euro a coloro che avevano già pagato la sanzione per non aver ottemperato l'obbligo vaccinale anti Covid.

La decisione di estinguere le sanzioni comminate agli ultracinquantenni ha sollevato sdegno nel mondo pro vax nostalgico del regime sanitario; si è gridato allo scandalo, al condono, al regalo, alla amnistia dei criminali "no vax", all'offesa ai morti Covid e allo scientismo oppressivo che tale estinzione arrecherebbe.

Nell'evitare di addentrarsi in analisi di natura politica, ci limitiamo solamente a rilevare la distonia della connessione fatta tra l'annullamento delle multe da 100 euro agli over50 con "i morti covid", poiché, semmai, l'offesa sarebbe arrecata dagli stessi inventori, fautori ed esecutori della campagna vaccinale (cui gli inadempimenti non si sono voluti sottoporre) nei riguardi di tutti coloro che, adempiendo, hanno riportato gravi invalidità o addirittura la morte.

Persone ancora invisibili e non riconosciute da una parte della politica che mantiene un registro comunicativo improntato all'odio sociale ed al disprezzo di intere fette di popolazione che non fanno altro che difendersi da imposizioni in grado di mettere a serio rischio la propria salute con l'assunzione di farmaci "vaccinali" che non spostano di una virgola - e non incidono in alcun modo - nella "prevenzione dall'infezione dal virus Sars-Cov.2", che, poi, comunque la si pensi, era il motivo esclusivo ed il fine unico per il quale l'assunzione era imposta.

Una questione di legalità

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È una questione di legalità non di costituzionalità.

Oramai è accertato infatti che i farmaci anti covid-19 sono legalmente inefficaci (Trib. Velletri, Sezione Lavoro, sentenza n. 1493 del 24/10/2024) ed, al contempo, presentano serissimi rischi per la salute individuale, quindi non si comprende davvero la pervicacia di una classe politica che continua a richiamare il "dovere civico" di ciascuno al proprio sacrificio umano, che invece andrebbe respinto con fermezza (come è stato fatto da tante persone) al costo dell'altrettanto sacrificio - questo sì - di perdere il lavoro, la retribuzione o, ancora meno, pagare una somma di euro 100 pur di non mettere a repentaglio la propria integrità psicofisica.

Il continuare perciò a parlare di "no vax" nei termini utilizzati da gran parte dei media e della politica che sta loro dietro dimostra ignoranza, disprezzo e cecità sociale, foriera di diversi tipi di responsabilità, politica, morale, erariale, civile e penale.

Peraltro i fanatici del vaccino, invasati da convinzioni personali, ancora oggi pretendono di imporre al prossimo l'accettazione al buio della propria, riproponendo un approccio estremista e autoritario - di destra, di centro o di sinistra poco importa - che denota un complesso di inferiorità verso una volontà ben strutturata, socialmente radicata e giuridicamente ineccepibile, che finirà per allontanare questa classe politica dal consenso e dalla fiducia del popolo man mano che aumenterà la consapevolezza di intere fasce di popolazione.

Dunque l'attuale maggioranza del governo Meloni - non tutta, si badi, ma la parte cospicua - ha preso atto che la legge "non funziona", è scollata dalla realtà, dal comune sentire e dai principi costituzionali, tanto da aver deciso di annullarne gli effetti, non prima però di aver superato le ritrosie degli autori della norma espressione del fideismo sanitario che, nell'istituire la disciplina, aveva appostato nei capitoli del bilancio dello Stato i maggiori introiti previsti dalla riscossione in danno di centinaia di migliaia, se non milioni, di cittadini e stranieri residenti ultracinquantenni.

Una premessa di contesto

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Il percorso legislativo dell'estinzione delle multe agli over50 è appena iniziato, e prima di riportare gli ultimi aggiornamenti al momento in cui si scrivono queste pagine, pare opportuno fare una breve premessa riepilogativa per contestualizzare motivi e criticità della normativa in discussione la quale, sin dal momento della sua introduzione, ha immediatamente disvelato una odiosità naturale, sia perché evidentemente basata su una discriminazione per categorie anagrafiche, sia perchè non sottende alcun razionale giuridico e scientifico, sia perché è stato lo strumento coercitivo di una politica sanitaria scellerata e distopica, ma soprattutto perché è intrisa di violazioni e deroghe ai principi generali, alle garanzie ed ai limiti del procedimento amministrativo di accertamento e riscossione.

La criticità della disciplina è genetica, e risale proprio alla formulazione di una norma pensata da un decisore che nel momento storico in cui l'ha scritta aveva la libertà di imporre la qualunque senza badare alla Costituzione ed ai limiti del diritto naturale, costituzionale e pubblico, introducendo così un ostacolo alla garanzia di una giustizia sostanziale - per l'insuperabile discriminazione del trattamento degli over50 in ragione semplicemente dell'età (art. 3 Cost.) - e anche procedimentale, se si pensa al sistema tipico degli illeciti amministrativi, delle sanzioni e del loro accertamento delineato dall'art. 97 Cost. e dalla legge 689/1981.

Di entrambi questi profili abbiamo parlato in un precedente articolo di approfondimento qui su Studiocataldi.it "Annullate multe over50: la prima sentenza", ove si evidenziava la palese violazione dell'obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale primario per gli ultracinquantenni rispetto alle norme sulla Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Uomo (CEDU); rispetto alla scriminante dell'esercizio di un diritto o della legittima difesa o stato di necessità dovuta dall'insorgenza, temuta o putativa, di reazioni avverse di cui all'art. 4 Legge 689/1981; rispetto al divieto di non discriminazione di cui al Considerando 36 del Reg. 953/2021; rispetto alla violazione dell'art. 5 codice civile a mente del quale "gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica"; rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali di cui agli artt. 29, 32 e 39 del GDPR ed, infine, rispetto ai diritti costituzionali di cui agli articoli 2,3,27, 32 e 97 Cost.

Ma le aporie della disciplina in discussione, come detto, sono ben radicate anche nei motivi di carattere procedimentale, per la nullità dell'avviso di addebito in ragione dell'omessa indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione; per la nullità della sanzione in virtù dell'omesso invio della comunicazione ex art. 4-sexies, co. 4, decreto-legge 44/21; per le tardività della notifica dell'avviso di addebito (in particolari casi) e per la nullità dell'addebito per carenza di potere e di funzioni (legittimazione sostanziale) dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER).

Uno dei primi annullamenti in giudizio (marzo 2021)

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Quest'ultimo profilo della "carenza di poteri e funzioni" è stato oggetto di una dei primi accoglimenti da parte del Giudice di Pace di Velletri con sentenza n. 721 del 21 marzo 2023, che ha dichiarato il difetto di legittimazione sostanziale dell'ADER nell'irrogare la sanzione per l'inadempimento all'obbligo di vaccinazione con l'avviso di addebito, essendo l'ADER titolata esclusivamente alla riscossione pura e semplice di una sanzione che doveva essere stata già accertata e contestata con atto autonomo dal Responsabile del procedimento (in tale caso il Ministero della Salute) prima che iniziasse la riscossione.

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato è tranchant nel rilevare come "Il potere di delega, poiché altera l'ordine delle competenze degli organi abilitati ad emettere atti con efficacia esterna, necessita di un supporto normativo di valore almeno pari a quello attributivo della competenza ordinaria, in quanto diversamente si renderebbe l'amministrazione arbitra di spostare, caso per caso, e senza alcuna previsione di limiti oggettivi e soggettivi, le competenze precostituite, con l'effetto di privare l'amministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo" (rif. C.d.S., Sez. VI, sent. 20/1979).

Rinviamo per l'ulteriore approfondimento sulla sentenza 721/2023 del GDP di Velletri all'articolo pubblicato sempre su queste colonne (Annullate multe over50: la prima sentenza), evidenziando come, dopo tale pronuncia, moltissime altre decisioni sono seguite ad annullare le "multe over50" per i motivi più vari, esponendo in molti casi l'Erario al pagamento delle spese legali di soccombenza, con condanne esemplari a somme oscillanti dai 200 ai 600 euro (commisurato al valore di 100 euro che hanno i giudizi su questa materia).

La giurisprudenza delle corti italiane

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Tra le centinaia di sentenze che hanno accolto i ricorsi e annullato le multe ricordiamo le più significative - alcune delle quali curate dagli avvocati di ALI - come ad esempio quelle che hanno ravvisato l'illegittimità della sanzione in violazione del DL 162/2022 e «la violazione del regolamento Ue 679/2016 oltre all'illegittimità costituzionale della disciplina in materia di obbligo vaccinale, la violazione dei diritti di difesa del cittadino il quale non è messo nella condizione di difendersi compiutamente», con sonora condanna a 569 euro di spese legali (GDP Roma, II sezione civile, sentenza 15/01/2024; GDP Roma, III sezione civile, sentenza 20/12/2023; GDP Roma, III sezione civile, sentenza 29/1/2024), oppure quelle che hanno accolto il ricorso poichè «a prescindere dalle decisioni relative all'età non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di Green pass perché l'idoneità dei vaccini quale strumento di prevenzione del contagio non solo non è pari o vicino al 100%, ma si è di fatto rivelata prossima allo zero. I vaccini anti covid non potevano essere imposti ai cittadini» (CDP Lecce, sentenza 19/02/2024; conf. Tribunale militare di Napoli sent. 10/03/2023).

La stessa sentenza del giudice militare partenopeo ha costituito il precedente di riferimento per molti altri pronunciamenti di accoglimento dei ricorsi contro le multe agli over50, come ad esempio quello che ha confermato il fatto notorio che «i vaccini non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio del virus infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rilevandosi percentualmente idonei in misura né pari nè vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero» (GDP Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2023; GDP Fano, sentenza 28/07/2023), oppure quelle che hanno riconosciuto la «discriminazione dei cittadini che hanno compiuto i 50 anni prima della cessazione dello stato di emergenza», con la susseguente condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 278 euro (GDP Milano sentenza 22/05/2023).

In altra decisione si è ribadito che «l'obbligo vaccinale è stato disposto ex lege pur non essendovi una situazione di certezza in merito al rapporto tra rischi e benefici della somministrazione vaccinale stante la provvisorietà dei dati e la limitatezza della sperimentazione scientifica. Tali circostanze appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 32 della Costituzione». E anche in questo caso l'ADER ha subito la condanna alla refusione delle spese legali nella misura di 130 euro (GDP di Grosseto il 5 ottobre 2023).

Andando ancora più a fondo, numerose sentenze hanno accolto i ricorsi e annullato le multe over50 sul presupposto della «manifesta illogicità ed irrazionalità della disciplina di cui al DL 44/2021 e la non sicurezza e grave pericolosità dei sieri sperimentali», nonché sul presupposto che «tutti i soggetti competenti del nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del diritto Ue immediatamente precettive come sono quelle che sanciscono i diritti naturali di ogni uomo come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita il diritto all'integrità fisica e psichica e alla libera scelta in campo medico, il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti o la tortura» (GDP Firenze sentenza 11/10/2024; GDP Bologna sentenza 18/07/2024), che, poi, altro non vuol dire che quelle multe non avrebbero dovuto neppure essere comminate.

L'elenco degli annullamenti giudiziari è veramente notevole, e non riguardano solo gli aspetti apicali o sostanziali delle doglianze sollevate nei ricorsi, ma accedono come detto anche all'analisi degli aspetti procedimentali, come accaduto sia nella primogenita sentenza di Velletri del 21 marzo 2023 (qui la condanna alle spese è stata di 600 euro «per carenza di legittimazione attiva») sia nella speculare sentenza ancora di Velletri di due mesi dopo, ossia del 25/5/2023 (qui la condanna alle spese fu di 250 euro), ma ricordiamo altresì la sentenza del GDP di Torino del 2.5.2023 ove si stabiliva che «l'agenzia Entrate è un semplice tramite privo di una legittimazione propria o attiva, la migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito che AdER notifica, costituisce un eccesso di potere e una grave violazione dei diritti difensivi dei sanzionati» (condanna di ADER alle spese di lite per 200 euro), nonché ricordiamo la sentenza dell'11/05/2023 sempre del GDP di Torino ove si diceva che «sovrapponendo la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione, si opera un automatico trattamento dei dati personali e profilazione automatizzata di condizioni sanitarie personali sensibili in palese violazione del diritto previsto ex art 22 gdpr nonché la tutela e stabilità delle situazioni giuridiche nei rapporti con la pubblica amministrazione», e ricordiamo ancora quelle di Torino del 12/5/2023 e del 26/07/2023 con le quali si affermava che lo Stato «omette di fornire elementi idonei giuridici e medici»: spese legali per 139 euro.

Le prospettive legislative

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La rassegna giurisprudenziale sopra ripercorsa può essere utile a far comprendere come la scelta politica di estinguere a livello normativo le sanzioni e i processi pendenti per le opposizioni alle multe comminate agli ultracinquantenni inadempienti all'obbligo di vaccinazione anti covid-19 costituisca, per certi versi, un atto dovuto di un governo responsabile che ha preso atto delle criticità esistenti, della giurisprudenza formata e della motivazione di cittadini che non si piegherebbero nemmeno sotto tortura o minaccia, non restando perciò altra scelta che intervenire per alleggerire il carico giudiziale degli Uffici del Giudice di Pace già colmi oltre il sostenibile e, contestualmente, azzerare gli evidenti fattori di rischio per le casse dello Stato, che si troverebbe altrimenti ad esborsare le spese di soccombenza ai contribuenti vittoriosi nei giudizi nella misura di 5-6 volte più di quanto si prevedeva di incassare con la riscossione di tali sanzioni.

Ci piacerebbe pensare che tale decisione di estinguere le sanzioni abbia anche una componente solidaristica, pur se nella maggioranza di governo sono presenti posizioni contrapposte, come quella espressa dalla forzista Licia Ronzulli, secondo la quale "cancellare sarebbe come dimenticare cosa è stato il Covid in Italia", come se il Covid in Italia fosse dipeso dai "no vax ultracinquantenni", escludendo a priori la possibilità che la protrazione o l'aggravamento delle condizioni epidemiologiche siano dipese proprio - o anche in buona parte - dalla illogicità, inidoneità, sproporzione ed inefficacia delle misure restrittive o obbligatorie adottate dai governi dell'emergenza.

Ciò che possiamo riconoscere, ancora oggi, è che l'opposizione dei fanatici oltranzisti funziona, ed è talmente pressante che ha già fatto modificare le intenzioni annunciate dalla maggioranza la quale, in data 11 dicembre 2024, si è vista bollinare da Public Policy la proposta originaria del testo normativo da inserire nel D.L. Milleproroghe (il quale, si ricorda, deve affrontare l'iter parlamentare per essere convertito in legge).

In particolare, l'articolo 21 del testo di novella normativa ora rivisto da Public Policy dovrebbe stabilire che i procedimenti sanzionatori "non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate", aggiungendo che ai "fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al ministero della Salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati", mentre i "giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate" (e non si prevede nemmeno più il rimborso del contributo unificato fisso di 43 euro versati dal contribuente per proporre l'opposizione), restando acquisite "al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Abortita sul nascere, cioè, la possibilità di restituzione delle somme già corrisposte e lasciati i cittadini con l'onere delle spese sostenute.

E così vissero tutti felici e contenti.


Avv. Angelo Di Lorenzo - presidente di Avvocati Liberi


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