Il contenuto della norma
L'art. 337-ter c.c. stabilisce che il giudice, nel decidere sull'affidamento dei figli minori, deve valutare prioritariamente la possibilità dell'affidamento condiviso, garantendo a ciascun genitore il diritto e il dovere di mantenere un rapporto stabile e significativo con i figli. Solo in casi eccezionali, quando l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo a uno dei genitori.
La norma prevede inoltre che il giudice determini i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, tenendo conto dell'età, delle esigenze di vita e delle consuetudini del minore. Viene altresì disciplinato l'aspetto economico, stabilendo il contributo al mantenimento che ciascun genitore deve versare per garantire il benessere del figlio.
Il principio della bigenitorialità
La ratio dell'affidamento condiviso risiede nella tutela della bigenitorialità, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Questo principio si fonda sul riconoscimento della centralità del minore nelle decisioni relative alla sua crescita e formazione.
Il diritto alla bigenitorialità non implica necessariamente una parità matematica di tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, bensì una distribuzione delle responsabilità e delle cure nel miglior interesse del minore.
Affidamento esclusivo ed eccezioni
L'affidamento esclusivo viene disposto solo qualora l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Ciò avviene, ad esempio, nei casi di violenza domestica, abuso o grave conflittualità tra i genitori che possa ripercuotersi negativamente sulla serenità del figlio.
Nel caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario conserva comunque il diritto di visita e di mantenere un rapporto con il figlio, salvo che tale relazione sia ritenuta dannosa per il minore.
Il contributo al mantenimento del figlio
L'art. 337-ter disciplina anche l'aspetto economico dell'affidamento, prevedendo che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie capacità economiche. Il giudice può stabilire un assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, delle risorse economiche di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
Bilanciamento diritto alla bigenitorialità e tutela del minore
L'art. 337-ter c.c. rappresenta un pilastro del diritto di famiglia, ponendo al centro l'interesse del minore e promuovendo la bigenitorialità come principio guida nelle decisioni relative all'affidamento. Tuttavia, l'applicazione della norma richiede un'attenta valutazione del contesto familiare da parte del giudice, al fine di garantire la soluzione più idonea per il benessere psicofisico del minore. Il bilanciamento tra il diritto alla bigenitorialità e la tutela del minore nelle situazioni di conflittualità genitoriale rimane una delle sfide più delicate per il sistema giuridico.