Profili giuridici sull'acquisto dello status di figlio: filiazione legittima e naturale, adozione, pma, contenzioso sulla filiazione
Filiazione legittima e filiazione naturale
La riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.lgs. 154/2013) ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, riconoscendo a tutti i figli lo stesso status giuridico. Attualmente, la filiazione può derivare:• Dalla nascita all'interno del matrimonio, che comporta automaticamente il riconoscimento del figlio come appartenente alla coppia coniugata.
• Dalla nascita fuori dal matrimonio, con necessità di un atto di riconoscimento o di un'eventuale dichiarazione giudiziale.
Il riconoscimento del figlio
Il riconoscimento è l'atto con cui un genitore dichiara formalmente la propria paternità o maternità. Può avvenire:• Nell'atto di nascita
• Con un atto pubblico successivo
• Con un testamento
Se uno dei genitori non effettua il riconoscimento, l'altro può agire per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ai sensi dell'art. 269 c.c.
L'adozione
L'adozione è un istituto giuridico che permette l'acquisto dello status di figlio anche in assenza di legami biologici. Si distingue in:• Adozione piena o legittimante, riservata ai minori in stato di abbandono, che conferisce al minore lo stato di figlio degli adottanti con effetti permanenti.
• Adozione in casi particolari, prevista per situazioni specifiche (ad esempio, adozione da parte del coniuge del genitore biologico o di un maggiorenne).
La procreazione medicalmente assistita
La legge 40/2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita (PMA), stabilendo che il figlio nato attraverso queste tecniche acquisisce lo status di figlio della coppia che ha prestato il consenso alla PMA, anche in assenza di un legame genetico.Il contenzioso sulla filiazione
In alcuni casi, l'acquisto dello status di figlio può avvenire per via giudiziaria, con azioni finalizzate a:• Accertare la paternità o maternità (art. 269 c.c.)
• Impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.)
• Contestare lo status di figlio nato nel matrimonio (art. 243-bis c.c.)
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