L'infedeltà coniugale può essere fonte di risarcimento del danno non patrimoniale se da essa discende un danno ingiusto che determini una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (ad esempio la salute, la privacy, l'onore, la dignità, l'immagine).
Siamo nel campo della responsabilità extracontrattuale, disciplinata dall'articolo 2043 del codice civile.
Il tradimento, oltre a essere motivo di addebito della separazione, determina l'obbligo del risarcimento del danno specie se il tradimento si sia consumato secondo modalità particolarmente lesive.
La sentenza 15 settembre 2011, n. 18853 della Corte di Cassazione ha definitivamente disancorato il diritto al risarcimento del danno dalla pronuncia di addebito della separazione prevedendo l' ammissibilità di un'azione risarcitoria autonoma a prescindere dalla pronuncia dell'addebito nel procedimento di separazione.
La fonte della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al tradimento è rappresentata, dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c.: perché il coniuge tradito possa avere diritto al risarcimento del danno occorre che, secondo lo schema di cui all'art. 2059 c.c., egli lamenti una lesione di un diritto non patrimoniale che sia meritevole di tutela costituzionale e, quindi, il diritto alla salute, alla riservatezza, alla onorabilità e dignità, alla realizzazione nell'ambito del proprio nucleo familiare, nonché nelle relazioni sociali (Cassazione civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383).
Indipendentemente dall'andamento della causa di separazione che, per assurdo, potrebbe anche essere consensuale, il coniuge che ritiene di aver subito una lesione per il fatto illecito dell'altro coniuge, può agire per il risarcimento del danno rappresentato dalla sofferenza per il tradimento subito, soprattutto se tale tradimento si è consumato con modalità particolarmente lesive per la dignità del coniuge tradito.
Per ottenere il risarcimento del danno, non è sufficiente la mera violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., o anche la pronuncia di addebito, ma occorre, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 2059 c.c. e cioè che il tradimento abbia comportato delle conseguenze pregiudizievoli per il coniuge tradito (Cassazione civ., 19 novembre 2020, n. 26383 cit.; in tal senso v. anche Tribunale di Padova, 24 giugno 2021, n. 1308). Deve essere così fatto valere un diritto soggettivo, tutelato anche dalla Carta Costituzionale e cioè il diritto alla salute, all'immagine, alla riservatezza, all'onore e alla dignità del coniuge ecc. (Cassazione civ., 7 marzo 2019, n. 6598).
Come sopra accennato, e' necessario, infatti, che l'infedeltà comporti la lesione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, e che la condotta illecita incida sui beni essenziali della vita con conseguente produzione di un danno ingiusto.
Sarà onere di chi agisce in giudizio provare l'infedeltà, il danno (ovvero la lesione di un diritto costituzionalmente garantito) e il nesso di causalità tra i due, cioè si deve provare che l'infedeltà ha causato il danno. Tale danno, secondo la Suprema Corte, non potrà consistere nella sola "sofferenza psichica", ma dovrà avere le caratteristiche di una vera e propria "lesione della salute" o "lesione della dignità" causata dall'infedeltà (Cassazione civ., 7 marzo 2019, n. 6598).
In virtù di quanto esposto è possibile concludere che secondo la prevalente giurisprudenza va escluso qualsiasi nesso di pregiudizialità tra la pronunzia giudiziale di separazione con addebito e l'azione risarcitoria per infedeltà coniugale.
Il coniuge tradito, quindi, il quale si trova d'accordo con l'altro coniuge a definire la separazione alle condizioni stabilite concordemente, potrà scegliere di evitare un giudizio di separazione giudiziale, aderendo a una soluzione consensuale, ma potrà comunque agire con un'azione autonoma volta al riconoscimento giudiziale del diritto al risarcimento del danno subito a seguito dell'infedeltà, se tale infedeltà abbia provocato un danno ingiusto meritevole di tutela costituzionale da intendersi nella accezione di cui all'art. 2059 c.c.
In questo modo, si potrà ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal coniuge tradito. La giurisprudenza non ritiene più necessaria la ricorrenza di condotte costituenti autonomi illeciti rispetto al tradimento, ovvero condotte ingiuriose o diffamatorie del coniuge, risultando sufficiente che il danno ingiusto sia stato provocato dal tradimento in sé e per sé e che lo stesso abbia inciso su diritti essenziali di rango costituzionale.