La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha stabilito che in tema di abbandono del tetto coniugale, non sussiste colpa del coniuge nel caso in cui nel rapporto persiste una grave forma di incomunicabilità. Il difetto di comunicazione, quindi, legittima l'abbandono del tetto coniugale che, conseguentemente, in caso di separazione, non potrà essere posto alla base per il riconoscimento dell'addebito.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che in ipotesi di profonda crisi coniugale, il fatto della mancata comunicabilità, pone i coniugi in una vera e propria estraneità affettiva e di relazione: conseguentemente, l'abbandono del tetto coniugale di uno dei due, non può essere posto a fondamento del fallimento dell'unione ma va visto esclusivamente come una mera presa d'atto di una situazione di intolleranza della convivenza maturata da tempo.
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un coniuge che, in forte contrasto con il marito, si era vista addebitare la separazione per il fatto dell'abbandono del tetto coniugale.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che in ipotesi di profonda crisi coniugale, il fatto della mancata comunicabilità, pone i coniugi in una vera e propria estraneità affettiva e di relazione: conseguentemente, l'abbandono del tetto coniugale di uno dei due, non può essere posto a fondamento del fallimento dell'unione ma va visto esclusivamente come una mera presa d'atto di una situazione di intolleranza della convivenza maturata da tempo.
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un coniuge che, in forte contrasto con il marito, si era vista addebitare la separazione per il fatto dell'abbandono del tetto coniugale.
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