La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10955/2009) ha stabilito che è valida la notifica dell'accertamento delle imposte eseguita nelle mani della suocera del contribuente. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio per cui "nel caso in cui la notifica dell'avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell'intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione della relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest'ultima derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall'interessato al fine di superare la predetta presunzione".
"Nella specie - aggiunge la Corte -, poiché non risulta dagli atti che la persona cui è stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità né l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la ‘persona di famiglia' consegnerà l'atto al destinatario (…) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo".
"Nella specie - aggiunge la Corte -, poiché non risulta dagli atti che la persona cui è stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità né l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la ‘persona di famiglia' consegnerà l'atto al destinatario (…) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo".
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