Il Tar Campania dice no al risarcimento del danno esistenziale per il disabile a chui è stato negato il diritto di usufruire dell'insegnante di sostegno se i genitori non provano che il figlio abbia sofferto un pregiudizio. Tale principio è stato affermato con sentenza n. 17532, depositata il 24 settembre scorso. In particolare, su ricorso proposto dai genitori dell'alunno disabile, i giudici, pur avendo riconosciuto, sulla base delle richieste dei genitori, la necessità dell'insegnante di sostengo per tutte le ore di lezione e non solo per una parte di esse, hanno però negato la possibilità di risarcimento del danno esistenziale. Nella motivazione che è stata messa alla base della sentenza dei giudici amministrativi di primo grado, emerge infatti come, nel caso di specie, sia legittimo negare il risarcimento del danno esistenziale in quanto il ricorrente ha omesso di fornire "qualsivoglia profilo di prova in ordine al pregiudizio sofferto dal minore per la mancata tempestiva attivazione delle prestazioni di sostegno a suo favore". I giudici hanno poi aggiunto che "la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile di cui all'art. 2059 c. c. deve essere dimostrata anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, dal momento che costituisce "danno conseguenza", e non "danno evento"; né può sostenersi fondatamente che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo".
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