Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione (sentenza n. 25560/2010)
Avere una relazione extraconiugale potrebbe non essere fonte di addebito della separazione. A dirlo, ancora una volta sono i Giudici della Corte di Cassazione (sentenza n. 25560/2010) secondo cui che per l'addebito della separazione è necessario provare il nesso causale tra la relazione adulterina e la crisi matrimoniale. Come spiegano i giudici di legittimità "il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza rappresentando particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico". Il comportamento della moglie adulterina è sicuramente per i giudici "lesivo degli obblighi coniugali ma privo di efficacia causale nel provocare l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l'esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni".
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