Non possono essere annullati dallo Stato i matrimoni di lungo corso neppure se questi siano stati già in precedenza annullati dalla Chiesa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1343/2010 della prima sezione civile) spiegando che non c'è alcun automatismo che consenta di riconoscere valore ad una sentenza ecclesiastica che abbia annullato un matrimonio per esclusione della prole. La Corte ha così accolto il ricorso di una signora il cui matrimonio era stato annullato dalla Chiesa sul presuppostoo che la donna avrebbe volontariamente eslcuso di voler procreare. A quel punto il marito aveva chiesto e ottenuto (dalla Corte d'Appello di Venezia) che quella sentenza venisse delibata dallo stato Italiano. Contro la decisione la donna si è rivolta alla Suprema Corte affermando che tra i coniugi vi era stata una convivenza molto lunga e che per questo non era possibile ipotizzare che lei avesse potuto per tutto questo tempo simulare l'esclusione di uno dei 'bona matrimonii'. Accogliendo il ricorso la Cassazione ha affermato che la sentenza impugnata ha erroneamente considerato "in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio'. La Corte fa notare che la convivenza tra la coppia 'si era protratta per quasi un ventennio'.
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