L'amministrazione scolastica ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni e deve predisporre accorgimenti epr evitare che nelle zone di pertinenza della scuola si possano introdurre terzi (persone o animali) che possano arrecare danno agli alunni. Per questo se un cane incustodito morde un alunno nel cortile della scuola a pagare i danni sarà l'istituto. E' quanto emerge da una sentenza della terza sezione civile della Corte (la n. 3680/2011) che ha chiaritocome detti obblighi scaturiscono dal fatto stesso dell'iscrizione scolastica. Come si legge nella parte motiva della sentenza, "con l'iscrizione gli alunni sono affidati all'amministrazione scolastica che esplica il proprio servizio attraverso il personale - docente e non - e mediante la messa a disposizione di locali, laboratori etc". Dall'iscrizione deriva dunque a carico dell'istituto "l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni". Di conseguenza, spiega la Corte "nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate a un allievo dall'aggressione di un cane incustodito avvenuta, in una pertinenza dell'edificio come il cortile, l'attore deve provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto con la scuola, mentre l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento lesivo è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti tutti gli accorgimenti necessari a impedire l'ingresso a estranei".
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