Legge sull'aborto (L'interruzione volontaria della gravidanza)

Raccolta Normativa

LEGGE 22 maggio 1978 , n. 194
Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzionevolontaria della gravidanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e

responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente

legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie

funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Art. 2.


I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n.

405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla

legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informandola sulle modalita' idonee a ottenere il rispetto

delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente

o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternita' creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la

donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni

possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternita' difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture

sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile e' consentita anche ai minori.

Art. 3.


Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla

presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo

all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.


Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi

novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Art. 5.


Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover

garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie

gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignita' e della liberta' della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui puo' fare ricorso, nonche' sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria,

o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa puo' presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine

dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna puo' presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Art. 6.


L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta

giorni, puo' essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo

per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli

relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Art. 7.


I processi patologici che configurino 1 casi previsti dall'articolo

precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per

imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

Quando sussiste la possibilita' di vita autonoma del feto,

l'interruzione della gravidanza puo' essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Art. 8.


L'interruzione della gravidanza e' praticata da un medico del

servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

Gli interventi possono essere altresi' praticati presso gli

ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza puo'

essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

Il Ministro della sanita' con suo decreto limitera' la facolta'

delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

1) la percentuale degli interventi di interruzione della

gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli

interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non

inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.

Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi,

fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della

gravidanza dovranno altresi' poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unita' socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5

e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Art. 9.


Il personale sanitario ed esercente le attivita' ausiliarie non e'

tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

L'obiezione puo' sempre essere revocata o venire proposta anche al

di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed

esercente le attivita' ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita' specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in

ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilita' del personale.

L'obiezione di coscienza non puo' essere invocata dal personale

sanitario ed esercente le attivita' ausiliarie quando, data la particolarita' delle circostanze, il loro personale intervento e' indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto

immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Art. 10.


L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza

relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali

accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonche' per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai

precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attivita' nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sara' istituito il servizio sanitario nazionale.

Art. 11.


L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali

l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna.

Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Art. 12.


La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e' fatta personalmente dalla donna.

Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela.

Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o i medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela.

Art. 13.


Se la donna e' interdetta per infermita' di mente, la richiesta di

cui agli articoli 4 e 6 puo' essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato.

Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve

essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il

medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravita' e specie dell'infermita' mentale di essa nonche' il parere del tutore, se espresso.

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli

interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui

all'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 14.


Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e' tenuto a

fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite nonche' a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignita' personale della donna.

In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad

anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Art. 15.


Le regioni, d'intesa con le universita' e con gli enti ospedalieri,

promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche piu' moderne, piu' rispettose dell'integrita' fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.

Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le

regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Art. 16.


Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello

dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro

il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per

quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Art. 17


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))

Art. 18


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))

Art. 19.


Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza

l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni.

La donna e' punita con la multa fino a lire centomila.

Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza

l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni;

La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi.

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna

minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.

Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della

donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale e' grave questa ultima pena e' diminuita.

Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o

la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Art. 20.


Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura

l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato e' commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Art. 21.


Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice

penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identita' - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e' punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Art. 22.


Il titolo X del libro II del codice penale e' abrogato.

Sono altresi' abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del

secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,

non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 22 maggio 1978


LEONE


ANDREOTTI - ANSELMI -

BONIFACIO - MORLINO

- PANDOLFI


Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO