Appendice
ALLEGATO I
((Criteri per la verifica di assoggettabilita' di piani e programmi di cui all'articolo 12.
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.))
ALLEGATO II
Progetti di competenza statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonche' terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2) Installazioni relative a:
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- Impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;
- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
-((impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;((112))
-impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.)) ((112))
3) Impianti destinati:
- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli gia' individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20.
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, ((...)), con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km; (88) ((112))
4-ter) ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie1 di seguito
indicate:
--------------------------------------------------------------------- Classe di prodotto |Soglie* (Gg/anno) --------------------------------------------------------------------- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi | o insaturi, alifatici o aromatici) | 200 --------------------------------------------------------------------- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, | aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, | acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200 --------------------------------------------------------------------- c) idrocarburi solforati | 100 --------------------------------------------------------------------- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,| composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, | cianati, isocianati | 100 --------------------------------------------------------------------- e) idrocarburi fosforosi | 100 --------------------------------------------------------------------- f) idrocarburi alogenati | 100 --------------------------------------------------------------------- g) composti organometallici | 100 --------------------------------------------------------------------- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre | sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100 --------------------------------------------------------------------- i) gomme sintetiche | 100 ---------------------------------------------------------------------
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie2 di seguito
indicate:
--------------------------------------------------------------------- Classe di prodotto |Soglie* (Gg/anno) --------------------------------------------------------------------- j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di | idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di | carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, | idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile| 100 --------------------------------------------------------------------- k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, | acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, | acido solforico, oleum e acidi solforati | 100 --------------------------------------------------------------------- l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di | potassio, idrossido di sodio | 100 ---------------------------------------------------------------------
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacita' produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).
((7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;)) ((112))
((7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;)) ((112))
((7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo.)) ((112))
7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare (28)
7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
((7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.)) ((112))
((7-quinquies) attivita' di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:
minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;
sostanze radioattive.)) ((112))
((8) Stoccaggio:
di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 40.000 m3 ;
superficiale di gas naturali con una capacita' complessiva superiore a 40.000 m3 ;
sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 ;
di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m3 ;
di prodotti combustibili solidi con capacita' complessiva superiore a 150.000 tonnellate.)) ((112))
((9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2 )
ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta)). ((112))
10) Opere relative a
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
-((autostrade e strade extraurbane principali;))((112))
-((strade extraurbane a quattro o piu' corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o piu' corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;)) ((112))
- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.
11) Porti marittimi commerciali, nonche' vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate ((, nonche' porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri)). Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. ((112))
12) Interventi per la difesa del mare:
- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.
13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3 , nonche' impianti
destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3 , con
esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
14) Trivellazioni in profondita' per lo stoccaggio dei residui nucleari.
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita' di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilita' di grande comunicazione.
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ((e nell'allegato III al presente decreto)) o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di
tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; ((112))
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
-------------------- 1 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga 2 Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che "In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal comma 1".
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "La disciplina risultante dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
((ALLEGATO II-BIS
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' di competenza statale
1. Industria energetica ed estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico
superiori a 20 km;
c) impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;
d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
2. Progetti di infrastrutture:
a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;
c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;
d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);
f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;
g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale;
h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ALLEGATO III
Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
((c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19)); ((112))
d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
h-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (0perazioni di cui all'allegato B,
lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3 .
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacita' superiore a 150.000 m3 oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
s) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto
o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3 ,
con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
u) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.
z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e Dl2, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ab) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:
- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
((af-bis) strade urbane di scorrimento)). ((112))
ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Agricoltura
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
((e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;)) ((112))
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
((2. Industria energetica ed estrattiva:
a) attivita' di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;
b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
c) impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;
e) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose;
h) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;)) ((112))
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume;
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifera e' superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3 ;
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3
di volume;
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con densita' di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industria dei prodotti alimentari
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2
di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto;
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonche' impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonche' le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
((h) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III;)) ((112))
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
p) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104));
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno
(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104)).
z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Altri progetti
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano
una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500m2 ;
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 m3 ;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
i) cave e torbiere;
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacita' superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a 10.000 metri cubi;
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
p) stabilimenti di squartamento con capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacita' superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni.
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
((ALLEGATO IV-BIS
Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversita'.
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.
5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ALLEGATO V
((Criteri per la verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 19))
((1. Caratteristiche dei progetti.
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversita';
d) della produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamita' attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.
2. Localizzazione dei progetti.
Deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita' e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversita') e del relativo sottosuolo;
c) della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
c2) zone costiere e ambiente marino;
c3) zone montuose e forestali;
c4) riserve e parchi naturali;
c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualita' ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
c7) zone a forte densita' demografica;
c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita' di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.
I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entita' ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densita' della popolazione potenzialmente interessata;
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto;
e) della probabilita' dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ALLEGATO VI
((Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonche' i territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita', di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversita', la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo piu' completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come e' stata effettuata la valutazione, nonche' le eventuali difficolta' incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficolta' derivanti dalla novita' dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalita' di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicita' della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.))
ALLEGATO VII
((Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22))
((1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantita' dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversita');
d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantita' e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilita' di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.
4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversita' (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione tra questi vari fattori.
5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:
a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversita', tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibile di tali risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamita');
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticita' ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;
f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilita' del progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.
La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.
6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficolta' incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate.
7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.
8. La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonche' dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.
9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformita' della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformita' della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.
10. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello Studio di Impatto Ambientale.
12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
((ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA ))
((Inquadramento generale
A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4
(industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai
sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente:
a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte
nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla
Parte Quarta; e
b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in
riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.
Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13.
1. Attivita' energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza
termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica
nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre
installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi
i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg
all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a
20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita'
di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui
capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di
produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita'
di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di
vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre
minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
4. Industria chimica
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti
nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in
particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido
fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio,
idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato
di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici,
quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti
intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con
capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di
cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai
punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai
metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze
inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di
incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3
Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg
al giorno.
5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita'
superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al
coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di
rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al
coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente
nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.
5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o
con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al
punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita'
totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attivita'
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg
al giorno;
c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a
fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi
le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di
carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il
latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con
una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione
di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati
che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a;
- 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con piu' di 40000 posti pollame;
b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con piu' di 750 posti scrofe.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso
elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che
rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti
chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque
reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato.))
((ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA
Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla
autorizzazione integrata ambientale
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalita' di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).))
ALLEGATO X ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite
di emissione
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili.
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri ((, comprese le particelle sottili)).
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.((76))
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).
((13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff)))
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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che nella sezione Aria "al punto 9 la parola: "fitofarmaceutici" e' sostituita dalla seguente: "fitosanitari"".
ALLEGATO XI ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.
((12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonche' altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche)).
ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006
Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW ((nonche' quelli facenti parte della rete
nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW));
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Soglie*
Classe di prodotto Gg/ anno
a) idrocarburi semplici (lineari o 200
anulari, saturi o insaturi, alifatici
o aromatici)
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente 200
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi
c) idrocarburi solforati 100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, 100
amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici,
nitrili, cianati, isocianati
e) idrocarburi fosforosi 100
f) idrocarburi alogenati 100
g) composti organometallici 100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre 100
sintetiche, fibre a base di cellulosa)
i) gomme sintetiche 100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di 100
idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno,
ossidi di carbonio, composti di zolfo,
ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile
m) acidi, quali acido cromico, acido 100
fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
acido cloridrico, acido solforico, oleum e
acidi solforati
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido 100
dipotassio, idrossido di sodio
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o 300
potassio (fertilizzanti semplici o composti)
* Le soglie della tabella sono
riferite alla somma delle
capacita' produttive relative
ai singoli composti che sono
riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.
(( ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA
Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis
Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorita' competente nel corso dell'istruttoria:
a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce alcun effetto benefico nello specifico contesto ambientale, se confrontato alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione;
b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore;
c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL permetterebbe di conseguire benefici effetti ambientali che, nello specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti notevolmente minori finanziando azioni di soggetti non sottoposti alla disciplina IPPC;
d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli determinati dalla collocazione geografica dell'installazione (prescrizioni paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento sproporzionato rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore;
e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno si' che il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento;
f) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti gia' effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame;
g) e' opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti gia' effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita' tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT;
h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unita' produttive;
i) l'installazione, o la parte di installazione, e' utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o
processi
j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorita' competente))
ALLEGATI ALLA PARTE TERZA
ALLEGATO 1
Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale
ALLEGATO 2
Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale
ALLEGATO 3
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
ALLEGATO 4
Contenuti dei piani
Parte a. Piani di gestione dei bacini idrografici
Parte b. Piani di tutela delle acque
ALLEGATO 5
Limiti di emissione degli scarichi idrici
ALLEGATO 6
Criteri per la individuazione delle aree sensibili
ALLEGATO 7
Parte a - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Parte b - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
ALLEGATO 8
Elenco indicativo dei principali inquinanti
ALLEGATO 9
Aree protette
ALLEGATO 10
Analisi economica
ALLEGATO 11
Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure
ALLEGATO 1
MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei
1. CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in Allegato 3
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei
Parte A - Identificazione dei corpi idrici
L'identificazione dei corpi idrici sotterranei e' necessaria ai fini dell'attuazione del presente decreto.
L'identificazione dei complessi idrogeologici e quindi degli acquiferi rappresenta la fase propedeutica alla identificazione dei corpi idrici sotterranei.
E' stato definito un percorso di caratterizzazione che porta alla individuazione dei corpi idrici partendo dai complessi idrogeologici di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi che rappresentano gli elementi di riferimento gia' in larga parte individuati dalle Regioni.
A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici
Sulla base dei criteri generali univoci utili per giungere alla definizione dei corpi idrici sotterranei sono state definite sette tipologie di complessi idrogeologici partendo dalla Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale omogeneo.
Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione gli elementi caratterizzanti i complessi idrogeologici (litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la produttivita', la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabilita' e l'impatto antropico (tabella 1).
--------------------------------------------------------------------- Acronimo Complessi idrogeologici --------------------------------------------------------------------- DQ Alluvioni delle depressioni quaternarie AV Alluvioni vallive CA Calcari VU Vulcaniti DET Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie LOC Acquiferi locali STE Formazioni sterili ---------------------------------------------------------------------
Tabella 1 J.J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982)
Tali sette tipologie di Complessi Idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei secondo lo schema di massima, di seguito riportato.
Parte di provvedimento in formato grafico
*Unita' di bilancio: dominio dotato di una comprovata unita' stratigrafica e/o strutturale, al cui limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano le possibilita' di interscambi idrici sotterranei e che al suo interno puo' contenere uno o piu' corpi idrici.
L'individuazione dei limiti delle unita' di bilancio e' un processo iterativo che le Regioni perfezionano nel corso del tempo.
A.2 Criteri per l'identificazione degli acquiferi
L'identificazione degli acquiferi viene effettuata sulla base di criteri idrogeologici. L'elaborazione di un modello concettuale permettera' di pervenire ad un bilancio in termini di entrate e di uscite ed alla valutazione della vulnerabilita', tenendo conto delle pressioni antropiche.
La complessita' ed il dettaglio del modello aumentano gradualmente all'aumentare delle conoscenze e vengono approfondite nel tempo durante le fasi di caratterizzazione e di monitoraggio.
L'identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare 2 criteri: flusso significativo e quantita' significativa.
Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unita' stratigrafiche sono da considerarsi acquifero.
Detti criteri per l'identificazione degli acquiferi sono illustrati nello schema seguente
(Fig. 1):
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1: schema per l'identificazione degli acquiferi
A.3 Delimitazione dei corpi idrici
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei deve assicurare che vengano raggiunti gli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76 del decreto n.152 del 2006 ed una descrizione appropriata dello stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee. Il Corpo Idrico sotterraneo e' per definizione "un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o piu' acquiferi". Deve essere individuato come quella massa di acqua caratterizzata da omogeneita' nello stato ambientale (qualitativo e/o quantitativo), tale da permettere, attraverso l'interpretazione delle misure effettuate in un numero significativo di stazioni di campionamento, di valutarne lo stato e di individuare il trend. Puo' essere coincidente con l'acquifero che lo contiene, puo' esserne una parte, ovvero corrispondere a piu' acquiferi diversi o loro porzioni.
Le definizioni di acquifero e di corpo idrico sotterraneo permettono di identificare i corpi idrici sotterranei sia separatamente, all'interno di strati diversi che si sovrappongono su un piano verticale, sia come singolo corpo idrico che si estende tra i diversi strati. Un corpo idrico sotterraneo puo' essere all'interno di uno o piu' acquiferi, come, ad esempio, nel caso di due acquiferi adiacenti caratterizzati da pressioni simili e contenenti acque con caratteristiche qualitative e quantitative analoghe.
I corpi idrici devono essere delimitati in modo da permettere una descrizione appropriata ed affidabile dello stato quantitativo e chimico delle acque sotterranee.
La valutazione dello stato quantitativo e' facilitata se i corpi idrici sotterranei sono delimitati in modo tale che qualsiasi flusso di acqua sotterranea da un corpo idrico ad un altro e' talmente piccolo da poter essere trascurato nei calcoli dei bilanci idrici oppure puo' essere stimato con sufficiente precisione.
Le Regioni devono tenere conto delle caratteristiche specifiche degli acquiferi quando procedono alla delimitazione dei corpi idrici sotterranei. Per esempio, le caratteristiche del flusso di alcuni strati geologici, quali il substrato carsico e fratturato, sono molto piu' difficili da prevedere rispetto ad altre. La delimitazione dei corpi idrici deve essere vista come un processo iterativo, da perfezionare nel corso del tempo, nella misura necessaria per valutare e gestire adeguatamente i rischi del non raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Potrebbe anche presentarsi il caso di un flusso consistente tra strati con caratteristiche molto differenti (per esempio, i complessi carsici e l'arenaria). Le proprieta' diverse di questi strati potrebbero richiedere approcci diversi di gestione per il raggiungimento degli obiettivi preposti. In questo caso, le Regioni possono delimitare i confini dei corpi idrici in modo che coincidano con i confini tra gli strati. Nel far cio' devono, comunque, assicurare una adeguata valutazione dello stato quantitativo.
A.4 Criteri per la delimitazione dei corpi idrici sotterranei
La delimitazione dei corpi idrici sotterranei si basa inizialmente su criteri di tipo fisico ed e' successivamente perfezionata sulla base di informazioni concernenti lo stato di qualita' ambientale.
Due sono, quindi, i criteri generali che si basano sui seguenti elementi:
a. confini idrogeologici;
b. differenze nello stato di qualita' ambientale.
CRITERIO a)
Possono essere assunti come punto di partenza per la identificazione geografica dei corpi idrici i limiti geologici. Nei casi in cui la descrizione dello stato e/o il raggiungimento degli obiettivi ambientali richiedano una maggiore suddivisione ovvero non sia possibile identificare un limite geologico, si possono utilizzare, ad esempio, lo spartiacque sotterraneo o le linee di flusso.
CRITERIO b)
Differenze nello stato di qualita' ambientale: gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici sotterranei e le misure necessarie per raggiungerli dipendono dallo stato di qualita' esistente. I corpi idrici sotterranei devono essere unita' con uno stato chimico ed uno stato quantitativo ben definiti. Quindi, significative variazioni di stato di qualita' all'interno di acque sotterranee devono essere prese in considerazione per individuare i confini dei corpi idrici, procedendo, ove necessario, ad una suddivisione in corpi idrici di dimensioni minori. Qualora le differenze nello stato di qualita' si riducano durante un ciclo di pianificazione, si puo' procedere alla riunificazione dei corpi idrici precedentemente identificati in vista dei successivi cicli di pianificazione. Laddove, invece, lo stato di qualita' sia omogeneo possono essere delimitati estesi corpi idrici sotterranei. Detti confini possono essere ridefiniti ad ogni revisione del Piano di gestione dei Bacini Idrografici ma devono restare fissi per il periodo di durata di ciascun piano.
Qualora non siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione dello stato di qualita' ambientale nelle fasi iniziali di attuazione del presente decreto, per individuare i confini dei corpi idrici sotterranei, si usano le analisi su pressioni ed impatti come indicatori dello stato di qualita'. Con il miglioramento delle conoscenze relative allo stato delle acque, i confini dei corpi idrici devono essere modificati prima della pubblicazione di ciascun Piano di gestione dei Bacini Idrografici, ogni 6 anni.
La suddivisione delle acque sotterranee in corpi idrici sotterranei e' quindi una questione che le Regioni devono decidere sulla base delle caratteristiche particolari del loro territorio.
Nel prendere tali decisioni sara' necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di descrivere adeguatamente lo stato delle acque sotterranee e la necessita' di evitare una suddivisione degli acquiferi in un numero di corpi idrici impossibile da gestire.
A.5 Procedura suggerita per l'applicazione pratica del termine corpo idrico sotterraneo
La figura 2 suggerisce un procedimento iterativo e gerarchico per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei, basato sui principi descritti nel presente Allegato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 2 - Procedura suggerita per l'identificazione dei corpi idrici sotterranei
2. MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITA' DEI CORPI IDRICI
A - STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
A.1. Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico
A.1.1 - Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere.
Parte di provvedimento in formato grafico
A.1.2 Corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici fortemente modificati
Per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati si utilizzano gli elementi di qualita' applicabili a quella delle suesposte quattro categorie di acque superficiali naturali che piu' si accosta al corpo idrico artificiale o fortemente modificato in questione.
A.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico
Tabella A.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere
Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualita' ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualita' dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da A.2.1 a A.2.4 in appresso.
Parte di provvedimento in formato grafico
Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.
Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualita' biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunita' biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualita' biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunita' biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo.
A.2.1. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei fiumi
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A.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi
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A.2.3. Definizioni di stato ecologico elevato, buono e sufficiente nelle acque di transizione
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A.2.4. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente delle acque costiere
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A.2.5. Definizioni del potenziale ecologico massimo, buono e sufficiente dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali
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A.2.6 Stato chimico.
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco di priorita', selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.
Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E).
Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.
Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana, predisposta dagli istituti scientifici nazionali di riferimento, con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.
La linea guida riporta, inoltre, i riferimenti ai criteri fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne.
Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento al fine della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di transizione.
Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'.
==================================================================== |(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | +====+==========+========+=======+======+======+======+======+=====+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |I- | | | | | | | | | |den- | | | | | | |SQA- | | |ti | | | | | | |CMA |SQA- | |fi- | | | | |SQA-MA |SQA-MA|(4) |CMA | |ca- | | | | |(2) |(2) |Acque |(4) | |zio- | | | | |Acque |Altre |su- |Altre | |ne- | | |Denomi- | |super- |acque |perfi-|acque | |so- | | |nazione | |ficiali|di |ciali |di |SQA |stan-| | |della so- |Numero |interne|super-|inter-|super-|Biota |za | | N. |stanza |CAS(1) |(3) |ficie |ne(3) |ficie |(12) |(15) | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |15972- | | | | | | | |(1) |Alacloro |60-8 |0,3 |0,3 |0,7 |0,7 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(2) |Antracene |120-12-7|0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |1912- | | | | | | | |(3) |Atrazina |24-9 |0,6 |0,6 |2,0 |2,0 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(4) |Benzene |71-43-2 |10 |8 |50 |50 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Difenil- | | | | | | | | | |eteri | | | | | | | | | |bromu- |32534- | | | | | | | |(5) |rati (5) |81-9 | | |0,14 |0,014 |0,0085|PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | |≤ 0,08 | |≤ 0,45|≤ 0,45| | | | | | |(clas- | |(clas-|(clas-| | | | | | |se 1) | |se 1) |se 1) | | | | | | |0,08 | |0,45 |0,45 | | | | | | |(clas- | |(clas-|(clas-| | | | |Cadmio e | |se 2) | |se 2) |se 2) | | | | |composti | |0,09 | |0,6 |0,6 | | | | |(in fun- | |(clas- | |(clas-|(clas-| | | | |zione | |se 3) | |se 3) |se 3) | | | | |delle | |0,15 | |0,9 |0,9 | | | | |classi | |(clas- | |(clas-|(clas-| | | | |di du- | |se 4) | |se 4) |se 4) | | | | |rezza | |0,25 | |1,5 |1,5 | | | | |dell'a- |7440- |(clas- | |(clas-|(clas-| | | |(6) |cqua)(6) |43-9 |se 5) |0,2 |se 5) |se 5) | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | |Tetra- | | | |ap- |ap- | | | | |cloruro | | | |pli- |pli- | | | | (6 |di car- | | | |ca- |ca- | | | |bis)|bonio (7) |56-23-5 |12 |12 |bile |bile | |E | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Cloro- | | | | | | | | | |alcani |85535- | | | | | | | |(7) |C10-13 (8)|84-8 |0,4 |0,4 |1,4 |1,4 | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Clorfen- | | | | | | | | |(8) |vinfos |470-90-6|0,1 |0,1 |0,3 |0,3 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Clor- | | | | | | | | | |pirifos | | | | | | | | | |(Clor- | | | | | | | | | |pirifos |2921- | | | | | | | |(9) |etile) |88-2 |0,03 |0,03 |0,1 |0,1 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Anti- | | | | | | | | | |paras- | | | | | | | | | |sitari del| | | | | | | | | |ciclo- | | | | | | | | | |diene: | | | | | | | | | |Aldrin(7) | | | |non |non | | | | |Dieldrin |309-00-2| | |ap- |ap- | | | | |(7) |60-57-1 | | |pli- |pli- | | | | (9 |Endrin(7) |72-20-8 |Σ = |Σ = |ca- |ca- | | | |bis)|Isodrin(7)|465-73-6|0,01 |0,005 |bile |bile | |E | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | | | |50 | | | | | | | | | |μg/kg | | | | | | | | | |(pe- | | | | | | | | | |sci | | | | | | | | | |con | | | | | | | | | |meno | | | | | | | | | |5% | | | | | | | | | |gras- | | | | | | | | | |si) | | | | | | | | | |100 | | | | | | | | | |μg/kg | | | | | | | | | |p.f. | | | | | | | | | |(per i| | | | | | | | | |pe- | | | | | | | | | |sci | | | | | | | |non |non |con | | | | | | | |ap- |ap- |piu' | | | | |non ap- | | |pli- |pli- |del 5%| | | (9 |DDT totale|plica- | | |ca- |ca- |gras- | | |ter)|(7,9) |bile |0,025 |0,025 |bile |bile |si) |E | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | | |para-para-| | | |ca- |ca- | | | | |DDT(7) |50-29-3 |0,01 |0,01 |bile |bile (| |E | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | |1,2-Di- | | | |pli- |pli- | | | | |cloro- | | | |ca- |ca- | | | |(10)|etano |107-06-2|10 |10 |bile |bile | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | | |Dicloro- | | | |ca- |ca- | | | |(11)|metano |75-09-2 |20 |20 |bile |bile | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | |Di(2- | | | |ap- |ap- | | | | |etilesil) | | | |pli- |pli- | | | | |ftalato | | | |ca- |ca- | | | |(12)|(DEHP) |117-81-7|1,3 |1,3 |bile |bile | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(13)|Diuron |330-54-1|0,2 |0,2 |1,8 |1,8 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(14)|Endosulfan|115-29-7|0,005 |0,0005|0,01 |0,004 | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Fluoran- | | | | | | | | |(15)|tene |206-44-0|0,0063 |0,0063|0,12 |0,12 |30 |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Esacloro- | | | | | | | | |(16)|benzene |118-74-1|0,005 |0,002 |0,05 |0,05 |10 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Esacloro- | | | | | | | | |(17)|butadiene |87-68-3 |0,05 |0,02 |0,6 |0,6 |55 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Esacloro- | | | | | | | | |(18)|cicloesano|608-73-1|0,02 |0,002 |0,04 |0,02 | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Isopro- |34123- | | | | | | | |(19)|turon |59-6 |0,3 |0,3 |1,0 |1,0 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Piombo e |7439- | | | | | | | |(20)|composti |92-1 |1,2(13)|1,3 |14 |14 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Mercurio |7439- | | | | | | | |(21)|e composti|97-6 | | |0,07 |0,07 |20 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(22)|Naftalene |91-20-3 |2 |2 |130 |130 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Nichel e |7440- | | | | | | | |(23)|composti |02-0 |4(13) |8,6 |34 |34 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Nonil- | | | | | | | | | |fenoli | | | | | | | | | |(4-nonil- |84852- | | | | | | | |(24)|fenolo) |15-3 |0,3 |0,3 |2,0 |2,0 | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Ottil- | | | | | | | | | |fenoli ( | | | | | | | | | |(4-(1,1', | | | |non |non | | | | |3,3'- | | | |ap- |ap- | | | | |tetrame- | | | |pli- |pli- | | | | |tilbutil)-| | | |ca- |ca- | | | |(25)|fenolo) ) |140-66-9|0,1 |0,01 |bile |bile | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | |Penta- | | | |pli- |pli- | | | | |cloro- | | | |ca- |ca- | | | |(26)|benzene |608-93-5|0,007 |0,0007|bile |bile | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Penta- | | | | | | | | | |cloro- | | | | | | | | |(27)|fenolo |87-86-5 |0,4 |0,4 |1 |1 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Idrocar- | | | | | | | | | |buri poli-| | |non |non |non | | | | |ciclici | |non ap-|ap- |ap- |ap- | | | | |aroma- |non ap- |pli- |pli- |pli- |pli- | | | | |tici (IPA)|plica- |ca- |ca- |ca- |ca- | | | |(28)|(11) |bile |bile |bile |bile |bile | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Benzo(a)- | |1,7 |1,7 | | | | | | |pirene |50-32-8 |10(-4) |10(-4)|0,27 |0,027 |5 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Benzo(b)- | | |Cfr. | | |Cfr. | | | |fluoran- | |Cfr. |nota | | |nota | | | |tene |205-99-2|nota 11|11 |0,017 |0,017 |11 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Benzo(k)- | | |Cfr. | | |Cfr. | | | |fluoran- | |Cfr. |nota | | |nota | | | |tene |207-08-9|nota 11|11 |0,017 |0,017 |11 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Benzo | | |Cfr. | | |Cfr. | | | |(g,h,i)- | |Cfr. |nota |8,2 |8,2 |nota | | | |perilene |191-24-2|nota 11|11 |10(-3)|10(-4)|11 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | |Indeno | | |Cfr. |pli- |pli- |Cfr. | | | |(1,2,3-cd)| |Cfr. |nota |ca- |ca- |nota | | | |pirene |193-39-5|nota 11|11 |bile |bile |11 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(29)|Simazina |122-34-9|1 |1 |4 |4 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | |Tetra- | | | |pli- |pli- | | | |(29 |cloro- | | | |ca- |ca- | | | |bis)|etilene(7)|127-18-4|10 |10 |bile |bile | |E | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | |(29 |Tricloro- | | | |ca- |ca- | | | |ter)|etilene(7)|79-01-6 |10 |10 |bile |bile | |E | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Tributil- | | | | | | | | | |stagno | | | | | | | | | |(composti)| | | | | | | | | |(tributil-| | | | | | | | | |stagno- |36643- | | | | | | | |(30)|catione) |28-4 |0,0002 |0,0002|0,0015|0,0015| |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | | |Tricloro- |12002- | | |ca- |ca- | | | |(31)|benzeni |48-1 |0,4 |0,4 |bile |bile | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | | |Tricloro- | | | |ca- |ca- | | | |(32)|metano |67-66-3 |2,5 |2,5 |bile |bile | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | | |Tri- |1582- | | |ca- |ca- | | | |(33)|fluralin |09-8 |0,03 |0,03 |bile |bile | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | | | |non |non | | | | | | | | |ap- |ap- | | | | | | | | |pli- |pli- | | | | | | | | |ca- |ca- | | | | | | |1,3 |3,2 |bile |bile | | | |(34)|Dicofol |115-32-2|10(-3) |10(-5)|(10) |(10) |33 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Acido | | | | | | | | | |perfluo- | | | | | | | | | |rottan- | | | | | | | | | |solfo- | | | | | | | | | |nico e | | | | | | | | | |suoi sali |1763- |6,5 |1,3 | | | | | |(35)|(PFOS) |23-1 |10(-4) |10(-4)|36 |7,2 |9,1 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Chinos- |124495- | | | | | | | |(36)|sifen |18-7 |0,15 |0,015 |2,7 |0,54 | |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |Cfr. la | | | | | | | | | |nota | | | | | | | | | |10 a | | | | | | | | | |pie' di | | | | | | | | | |pagina | | | | |Somma | | | | |del- | | | | |di | | | | |l'al- | | | | |PCDD+ | | | | |legato | | | | |PCDF+P| | | | |X del- | | | | |CB-DL | | | | |la di- | | |non |non |0,0065| | | |Diossine |ret- | | |ap- |ap- |μg.kg | | | |e composti|tiva | | |pli- |pli- |(-1) | | | |diossina- |2000/ | | |ca- |ca- |TEQ | | |(37)|simili |60/CE | | |bile |bile |(14) |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |74070- | | | | | | | |(38)|Aclonifen |46-5 |0,12 |0,012 |0,12 |0,012 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |42576- | | | | | | | |(39)|Bifenox |02-3 |0,012 |0,0012|0,04 |0,004 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |28159- | | | | | | | |(40)|Cibutrina |98-0 |0,0025 |0,0025|0,016 |0,016 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Ciper- |52315- |8 |8 |6 |6 | | | |(41)|metrina |07-8 |10(-5) |10(-6)|10(-4)|10(-5)| |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | | |6 |6 |7 |7 | | | |(42)|Diclorvos |62-73-7 |10(-4) |10(-5)|10(-4)|10(-5)| |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | | |Cfr. la | | | | | | | | | |nota | | | | | | | | | |12 a | | | | | | | | | |pie' di | | | | | | | | | |pagina | | | | | | | | | |del- | | | | | | | | | |l'al- | | | | | | | | | |legato | | | | | | | | | |X della | | | | | | | | |Esabromo- |diret- | | | | | | | | |ciclo- |tiva | | | | | | | | |dodecano |2000/ | | | | | | | |(43)|(HBCDD) |60/CE |0,0016 |0,0008|0,5 |0,05 |167 |PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ | |Eptacloro | | | | | | | | | |ed |76-44-8/| | | | | | | | |eptacloro |1024- |2 |1 |3 |3 |6,7 | | |(44)|epossido |57-3 |10(-7) |10(-8)|10(-4)|10(-5)|10(-3)|PP | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+ |(45)|Terbutrina|886-50-0|0,065 |0,0065|0,34 |0,034 | |P | +----+----------+--------+-------+------+------+------+------+-----+
Unita' di misura: [μg/l] per le colonne da (4) a (7); [μg/kg di peso umido] per la colonna (8).
Note alla tabella 1/A:
1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perche' sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta.
5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.
6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 < 200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.
7 - Questa sostanza non e' prioritaria, ma e' uno degli altri inquinanti in cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
8 - Per questo gruppo di sostanze non e' fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.
9 - Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro 2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
10 - Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per fissare un SQA-CMA.
11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), lo SQA per il biota e il corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono basati. Il benzo(a)pirene puo' essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.
12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito ai pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non e' opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).
13 - Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.
14 - PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicita' conformemente ai fattori di tossicita' equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
15 - Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorita' individuate dalle "direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.
Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione.
===================================================================== | NUMERO CAS | PARAMETRI | SQA-MA(1)(2) | +===================+===============================+===============+ | |Metalli |mg/kg s.s | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |7440-43-9 |Cadmio |0,3 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |7439-97-6 |Mercurio |0,3 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |7439-92-1 |Piombo |30 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |Organo metalli |μg/kg | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |Tributilstagno |5 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |Policiclici |Aromatici |μg/kg | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |120-12-7 |Antracene |24 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |91-20-3 |Naftalene |35 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | | Pesticidi | | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |309-00-2 |Aldrin |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |319-84-6 |Alfa esaclorocicloesano |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |319-85-7 |Beta esaclorocicloesano |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |Gamma esaclorocicloesano | | |58-89-9 |lindano |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |DDT(3) |1 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |DDD(3) |0,8 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |DDE(3) |1,8 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |60-57-1 |Dieldrin |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+
Note alla tabella 2/A:
(1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di qualita' ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
(2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e' ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
(3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza.
===================================================================== | NUMERO CAS | PARAMETRI | SQA-MA | +================+=======================================+==========+ | |Metalli |mg/kg s.s | +----------------+---------------------------------------+----------+ |7440-43-9 |Cadmio | 0,3 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |7439-97-6 |Mercurio (1) | 0,3 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |7439-92-1 |Piombo | 30 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |Organo metalli | µg/kg | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |Tributilstagno | 5 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |Policiclici Aromatici (1) | µg/kg | +----------------+---------------------------------------+----------+ |50-32-8 |Benzo(a)pirene(1) | 30 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |205-99-2 |Benzo(b)fluorantene(1) | 40 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |207-08-9 |Benzo(k)fluorantene(1) | 20 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |191-24-2 |Benzo(g,h,i) perilene(1) | 55 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |193-39-5 |Indenopirene(1) | 70 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |120-12-7 |Antracene | 24 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |206-44-0 |Fluorantene (1) | 110 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |91-20-3 |Naftalene | 35 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |Pesticidi | | +----------------+---------------------------------------+----------+ |309-00-2 |Aldrin | 0,2 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |319-84-6 |Alfa esaclorocicloesano | 0,2 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |319-85-7 |Beta esaclorocicloesano | 0,2 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |58-89-9 |Gamma esaclorocicloesano lindano | 0,2 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |DDT(2) | 1 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |DDD(2) | 0,8 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |DDE(2) | 1,8 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |60-57-1 |Dieldrin | 0,2 | +----------------+---------------------------------------+----------+ |118-74-1 |Esaclorobenzene(1) | 0,4 | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |PCB e Diossine(1) | | +----------------+---------------------------------------+----------+ | |Sommat. T.E. PCDD,PCDF (3) (Diossine e | | | |Furani) e PCB diossina simili | 2 X 10-3 | +----------------+---------------------------------------+----------+
Note alla tabella 3/A:
(1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.
(2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
(3) Elenco congeneri e relativi Fattori di tossicita' equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):
=========================================================== | Congenere Policlorodibenzofurani | I-TEF | +=============================================+===========+ | 2,3,7,8 T4CDD | 1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,7,8 P5CDD | 0,5 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,4,7,8 H6CDD | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,6,7,8 H6CDD | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,7,8,9 H6CDD | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,4,6,7,8 H7CDD | 0,01 | +---------------------------------------------+-----------+ | OCDD | 0,001 | +---------------------------------------------+-----------+ | Policlorodibenzofurani | | +---------------------------------------------+-----------+ | 2,3,7,8 T4CDF | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,7,8 P5CDF | 0,05 | +---------------------------------------------+-----------+ | 2,3,4,7,8 P5CDF | 0,5 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,4,7,8 H6CDF | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,6,7,8 H6CDF | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,7,8,9 H6CDF | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 2,3,4,6,7,8 H6CDF | 0,1 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,4,6,7,8 H7CDF | 0,01 | +---------------------------------------------+-----------+ | 1,2,3,4,7,8,9 H7CDF | 0,01 | +---------------------------------------------+-----------+ | OCDF | 0,001 | +---------------------------------------------+-----------+
===================================== | Congenere PCB | | | Diossina simili | WHO TEF | +===================+===============+ | PCB 77 | 0,0001 | +-------------------+---------------+ | PCB 81 | 0,0003 | +-------------------+---------------+ | PCB 126 | 0,1 | +-------------------+---------------+ | PCB 169 | 0,03 | +-------------------+---------------+ | PCB 105 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 114 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 118 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 123 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 156 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 157 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 167 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 170 | 0,00003 | +-------------------+---------------+ | PCB 189 | 0,00003 | +-------------------+---------------+
A.2.6.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 2015, N. 172
A.2.7. Standard di qualita' ambientale nella colonna d'acqua per alcune delle sostanze non appartenenti all'elenco di priorita'
Nella tabella 1/B sono definiti standard di qualita' ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. La selezione delle sostanze da monitorare e' riportata ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente Allegato.
Tab. 1/B.
===================================================================== | | CAS | Sostanza | SQA-MA(1) (μg/l) | +===+============+===========================+============+=========+ | | | | | Altre | | | | |Acque super-|acque di | | | | | ficiali | super- | | | | | interne(2) |ficie(3) | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |1 |7440-38-2 |Arsenico | 10 | 5 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |2 |2642-71-9 |Azinfos etile | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |3 |86-50-0 |Azinfos metile | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |4 |25057-89-0 |Bentazone | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |5 |95-51-2 |2-Cloroanilina | 1 | 0,3 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |6 |108-42-9 |3-Cloroanilina | 2 | 0,6 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |7 |106-47-8 |4-Cloroanilina | 1 | 0,3 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |8 |108-90-7 |Clorobenzene | 3 | 0,3 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |9 |95-57-8 |2-Clorofenolo | 4 | 1 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |10 |108-43-0 |3-Clorofenolo | 2 | 0,5 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |11 |106-48-9 |4-Clorofenolo | 2 | 0,5 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |12 |88-73-3 |1-Cloro-2-nitrobenzene | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |13 |121-73-3 |1-Cloro-3-nitrobenzene | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |14 |100-00-5 |1-Cloro-4-nitrobenzene | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |15 |- |Cloronitrotolueni(4) | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |16 |95-49-8 |2-Clorotoluene | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |17 |108-41-8 |3-Clorotoluene | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |18 |106-43-4 |4-Clorotoluene | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |19 |74440-47-3 |Cromo totale | 7 | 4 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |20 |94-75-7 |2,4 D | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |21 |298-03-3 |Demeton | 0,1 | 0,1 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |22 |95-76-1 |3,4-Dicloroanilina | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |23 |95-50-1 |1,2 Diclorobenzene | 2 | 0,5 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |24 |541-73-1 |1,3 Diclorobenzene | 2 | 0,5 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |25 |106-46-7 |1,4 Diclorobenzene | 2 | 0,5 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |26 |120-83-2 |2,4-Diclorofenolo | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |27 |60-51-5 |Dimetoato | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |28 |122-14-5 |Fenitrotion | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |29 |55-38-9 |Fention | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |30 |330-55-2 |Linuron | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |31 |121-75-5 |Malation | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |32 |94-74-6 |MCPA | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |33 |93-65-2 |Mecoprop | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |34 |10265-92-6 |Metamidofos | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |35 |7786-34-7 |Mevinfos | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |36 |1113-02-6 |Ometoato | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |37 |301-12-2 |Ossidemeton-metile | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |38 |56-38-2 |Paration etile | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |39 |298-00-0 |Paration metile | 0,01 | 0,01 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |40 |93-76-5 |2,4,5 T | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |41 |108-88-3 |Toluene | 5 | 1 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |42 |71-55-6 |1,1,1 Tricloroetano | 10 | 2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |43 |95-95-4 |2,4,5-Triclorofenolo | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |44 |88-06-2 |2,4,6-Triclorofenolo | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ | | |Terbutilazina (incluso | | | |45 |5915-41-3 |metabolita) | 0,5 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |46 |- |Composti del Trifenilstagno| 0,0002 | 0,0002 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |47 |1330-20-7 |Xileni(5) | 5 | 1 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |48 | |Pesticidi singoli(6) | 0,1 | 0,1 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ |49 | |Pesticidi totali(7) | 1 | 1 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ | | |Acido perfluorobutanoico | | | |50 |375-22-4 |(PFBA) (8) | 7 | 1,4 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ | | |Acido perfluoropentanoico | | | |51 |2706-90-3 |(PFPeA) (8) | 3 | 0,6 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ | | |Acido perfluoroesanoico | | | |52 |307-24-4 |(PFHxA) (8) | 1 | 0,2 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ | | |Acido | | | | | |perfluorobutansolfonico | | | |53 |375-73-5 |(PFBS) (8) | 3 | 0,6 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+ | | |Acido perfluoroottanoico | | | |54 |335-67-1 |(PFOA) (8) | 0,1 | 0,02 | +---+------------+---------------------------+------------+---------+
Note alla tabella 1/B:
(1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque di transizione.
(4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero.
(5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).
(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 µg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e internazionale che ne giustifichino una variazione.
(7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.
(8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorita' di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorita' di bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente operativi.
A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorita', nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione.
Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualita' ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorita', appartenenti alle famiglie di cui all'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale possono essere utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.
Tabella 3/B:
===================================================================== | NUMERO CAS | | PARAMETRI | SQA-MA(1) | +=====================+=======+==================+==================+ | | |Metalli | mg/kg s.s | +---------------------+-------+------------------+------------------+ |7440-38-2 | |Arsenico | 12 | +---------------------+-------+------------------+------------------+ |7440-47-3 | |Cromo totale | 50 | +---------------------+-------+------------------+------------------+ | | |Cromo VI | 2 | +---------------------+-------+------------------+------------------+ | | |PCB | µg/kg s.s. | +---------------------+-------+------------------+------------------+ | | |PCB totali (2) | 8 | +---------------------+-------+------------------+------------------+
Note alla tabella 3/B:
(1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) PCB totali, lo standard e' riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.
A.2.8. Applicazione degli standard di qualita' ambientale per la valutazione dello stato chimico ed ecologico
1 SQA-MA (standard di qualita' ambientale-media annua): rappresenta, ai fini della classificazione del buono stato chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell'anno.
2 SQA-CMA (standard di qualita' ambientale-massima concentrazione ammissibile): rappresenta la concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio.
3 Per quanto riguarda le acque territoriali si effettua solo la valutazione dello stato chimico. Pertanto le sostanze riportate in tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o rilasciate e/o immesse in queste acque a seguito di attivita' antropiche (ad es. piattaforme offshore) o a seguito di sversamenti causati da incidenti.
4 Gli standard di qualita' ambientale (SQA) nella colonna d'acqua sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua. Per i metalli invece l'SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.
5 Nel caso delle acque interne superficiali le Autorita' Competenti nel valutare i risultati del monitoraggio possono tener conto dei seguenti fattori: pH, durezza e altri parametri chimico-fisici che incidono sulla biodisponibilita' dei metalli.
6 Nei sedimenti ricadenti in Regioni geochimiche che presentano livelli di fondo naturali, dimostrati scientificamente, dei metalli superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque.
7 Nelle acque in cui e' dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di fondo naturali superiori ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo costituiscono gli standard da rispettare. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque.
8 Il limite di rivelabilita' e' definito come la piu' bassa concentrazione di un analita nel campione di prova che puo' essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di rivelabilita' e' numericamente uguale alla somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco (concentrazione media calcolata su un numero di misure di bianchi indipendenti > 10) del segnale del bianco).
9 Il limite di quantificazione e' definito come la piu' bassa concentrazione di un analita che puo' essere determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di quantificazione e' definito come 3 volte il limite di rivelabilita'.
10 Incertezza di misura: e' il parametro associato al risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei valori che possono essere attribuiti al parametro.
11 Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.
12 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualita' ambientali e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dello standard di qualita' ambientale.
13 Ai fini dell'elaborazione della media per gli SQA, nell'eventualita' che un risultato analitico sia inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione .
14 Il punto 13 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi i loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero.
15 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano sotto il limite di quantificazione non e' effettuata la media dei valori; il risultato e' riportato come "minore del limite di quantificazione".
16 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.
17 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale, si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 12 validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.
18 I risultati delle attivita' di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 17, sono utilizzati a titolo conoscitivo in attesa della definizione di protocolli analitici, che saranno resi disponibili da CNR-IRSA, ISPRA e ISS. Fino all'adeguamento di tali metodi, lo standard si identifica con il limite di quantificazione dei metodi utilizzati che rispondono ai riportati al punto 17.
(85)
A.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali
A.3.1. Parte generale
A.3.1.1. Tipi di monitoraggio
Il monitoraggio si articola in
1. sorveglianza
2. operativo
3. indagine
Le Regioni sentite le Autorita' di bacino nell'ambito del proprio territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo.
I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale e' 2010-2015. Il programma di monitoraggio operativo puo' essere comunque modificato sulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo che il primo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuati nel periodo 2008-2009. I risultati dei monitoraggi sono utilizzati per la stesura dei piani di gestione, da predisporre conformemente alle specifiche disposizioni della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche sulla base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente.
In taluni casi puo' essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine. I programmi di monitoraggio per le aree protette di cui all'articolo 117 e all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto legislativo, definiti ai sensi del presente Allegato, si integrano con quelli gia' in essere in attuazione delle relative direttive.
Le Regioni forniscono una o piu' mappe indicanti la rete di monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe con le reti di monitoraggio sono parte integrante del piano di gestione e del piano di tutela delle acque.
La scelta del programma di monitoraggio, che comprende anche l'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione del rischio di cui all'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del presente decreto legislativo; e' soggetta a modifiche e aggiornamenti, al fine di tenere conto delle variazioni dello stato dei corpi idrici. Rimangono, invece, fissi i siti della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 del presente Allegato che sono sottoposti a un monitoraggio di sorveglianza con le modalita' di cui al medesimo punto A.3.2.4.
A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio
L'obiettivo del monitoraggio e' quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acque marino-costiere assegnate al distretto idrografico in cui ricade il medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici superficiali, "individuati" ai sensi dell'Allegato 3, punto 1.1, sezione B del presente decreto legislativo, in cinque classi.
Le autorita' competenti nel definire i programmi di monitoraggio assicurano all'interno di ciascun bacino idrografico:
- la scelta dei corpi idrici da sottoporre al monitoraggio di sorveglianza e/o operativo in relazione alle diverse finalita' dei due tipi di controllo;
- l'individuazione di siti di monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione adeguata per la valutazione dello stato ecologico e chimico, tenendo conto ai fini dello stato ecologico delle indicazioni minime riportate nei protocolli di campionamento.
In particolari corpi idrici per alcuni elementi di qualita' con grande variabilita' naturale o a causa di pressioni antropiche, puo' essere necessario un monitoraggio piu' intensivo (per numero di siti e frequenze di campionamento) al fine di ottenere livelli alti o comunque sufficienti di attendibilita' e precisione nella valutazione dello stato di un corpo idrico.
Per la categoria "Acque di Transizione", per il primo anno dall'avvio del monitoraggio, e' consentito di procedere in deroga rispetto a quanto previsto nel protocollo ICRAM, relativamente all'individuazione degli habitat da monitorare ed al conseguente posizionamento dei siti di misura.
In questo caso, nel primo anno il monitoraggio e' comunque condotto in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo e volto a raccogliere gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione degli habitat per l'adeguamento dei piani di monitoraggio negli anni successivi .
A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione del rischio
Sulla base di quanto disposto nell'Allegato 3 al presente decreto legislativo nella sezione relativa alle pressioni e agli impatti (punto 1.1 sezione C), i corpi idrici sono assegnati ad una delle categorie di rischio ivi elencate.
Tab. 3.1. Categorie del rischio
--------------------------------------------------------------------- Categoria del rischio Definizione --------------------------------------------------------------------- a Corpi idrici a rischio b Corpi idrici probabilmente a rischio (in base ai dati disponibili non e' possibile assegnare la categoria di rischio sono pertanto necessarie ulteriori informazioni) c Corpi idrici non a rischio ---------------------------------------------------------------------
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato nei corpi idrici rappresentativi per ciascun bacino idrografico, e fondamentalmente appartenenti alle categorie "b" e "c" salvo le eccezioni di siti in corpi idrici a rischio importanti per la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica o particolarmente significativi su scala di bacino o laddove le Regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base delle peculiarita' del proprio territorio.
La priorita' dell'attuazione del monitoraggio di sorveglianza e' rivolta a quelli di categoria "b" al fine di stabilire l'effettiva condizione di rischio. Il monitoraggio operativo e', invece, programmato per tutti i corpi idrici a rischio rientranti nella categoria "a".
Come riportato nella sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo, tra i corpi idrici a rischio possono essere inclusi anche corpi idrici che, a causa dell'importanza delle pressioni in essi incidenti, sono a rischio per il mantenimento dell'obiettivo buono.
A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza
A.3.2.1. Obiettivi
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per :
* integrare e convalidare i risultati dell'analisi dell'impatto di cui alla sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo;
* la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;
* la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo);
* la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica (rete nucleo);
* tenere sotto osservazione l'evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento;
* classificare i corpi idrici.
I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo, per stabilire i programmi di monitoraggio successivi.
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato per almeno un anno ogni sei anni (arco temporale di validita' di un piano di gestione).
A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di monitoraggio
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato su un numero sufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi idrici al fine di fornire una valutazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali di ciascun bacino e sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico.
Nel selezionare i corpi idrici rappresentativi, le Autorita' competenti, assicurano che il monitoraggio sia effettuato in modo da rispettare gli obiettivi specificati al punto A.3.2.1 del presente Allegato comprendendo anche i seguenti siti:
* nei quali la proporzione del flusso idrico e' significativa nell'ambito dell'intero bacino idrografico;
* a chiusura di bacino e dei principali sottobacini;
* nei quali il volume d'acqua presente e' significativo nell'ambito del bacino idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali;
* in corpi idrici significativi che attraversano la frontiera italiana con altri Stati membri;
* identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di informazioni;
* necessari per valutare la quantita' d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere italiane con altri Stati membri e nell'ambiente marino;
* identificati per la definizione delle condizioni di riferimento;
* di interesse locale.
A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di rischio
Qualora la valutazione del rischio, effettuata sulla base dell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una bassa attendibilita' (es. per insufficienza dei dati di monitoraggio pregressi, mancanza di dati esaustivi sulle pressioni esistenti e dei relativi impatti), il primo monitoraggio di sorveglianza puo' essere esteso ad un maggior numero di siti e corpi idrici, rispetto a quelli necessari nei successivi programmi di sorveglianza.
Contestualmente, al fine di completare il processo dell'analisi puntuale delle pressioni e degli impatti, viene effettuata, secondo le modalita' riportate nell'Allegato 3, punto 1.1 , sezione C del presente decreto legislativo, un'indagine integrativa dettagliata delle attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico ed un'analisi della loro incidenza sulla qualita' dello stesso per ottenere le informazioni necessarie per l'assegnazione definitiva della classe di rischio.
I corpi idrici che a seguito della suddetta attivita' vengono identificati come a rischio sono inseriti nell'elenco dei corpi idrici gia' identificati come a rischio e come tali assoggettati al programma di monitoraggio operativo.
A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine in condizioni naturali o risultanti da una diffusa attivita' antropica: definizione della rete nucleo
Il monitoraggio di sorveglianza e' finalizzato altresi' a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute sia a fenomeni naturali sia a una diffusa attivita' antropica.
Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1 del presente Allegato, di valutare le variazioni sia naturali sia antropogeniche a lungo termine, e' selezionato un sottoinsieme di punti fissi denominato rete nucleo.
Per le variazioni a lungo termine di origine naturale sono considerati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti di riferimento di cui al punto 1.1.1 dell'Allegato 3 al presente decreto legislativo, in numero sufficiente per lo studio delle variazioni a lungo termine per ciascun bacino idrografico, tenendo conto dei diversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati tipi ed elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o non siano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine, si considerano in sostituzione siti in stato buono.
La valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica richiede la scelta di corpi idrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale attivita' per la determinazione o la conferma dell'impatto.
Il monitoraggio di sorveglianza nei siti della rete nucleo ha un ciclo piu' breve e piu' precisamente triennale con frequenze di campionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato.
I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza effettuato nella rete nucleo costituiscono il livello di riferimento per la verifica delle variazioni nel tempo. Rispetto a tale livello di riferimento sono valutati la graduale riduzione dell'inquinamento da parte di sostanze dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6) e delle altre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo, nonche' i risultati dell'arresto e della graduale eliminazione delle emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie.
A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita'
Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazione dello stato ecologico sono monitorati, almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualita' biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato (fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia' rilevate in quantita' significativa nel bacino idrografico o sottobacino. Per quantita' significativa si intende la quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico si considera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema.
La selezione delle sostanze chimiche da controllare nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e degli impatti. Inoltre la selezione e' guidata anche da informazioni sullo stato ecologico laddove risultino effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici. Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i quali e' pertanto necessario un monitoraggio d'indagine. Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un supporto per la selezione delle sostanze chimiche da monitorare.
Per quanto riguarda invece la valutazione e classificazione dello stato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e perdite nel bacino idrografico o sottobacino.
Nell'analisi delle attivita' antropiche che possono provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco di priorita', e' necessario tener conto non solo delle attivita' in essere ma anche di quelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche e' supportata da documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni e degli impatti, che costituisce parte integrante del programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara selezione delle sostanze dell'elenco di priorita', a fini precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza nel bacino o sottobacino.
A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato
Nel monitoraggio di sorveglianza non sono da monitorare necessariamente nello stesso anno tutti i corpi idrici selezionati. Il programma di sorveglianza puo', pertanto, prevedere che i corpi idrici siano monitorati anche in anni diversi, con un intervallo temporale preferibilmente non superiore a 3 anni, nell'arco del periodo di validita' del piano di gestione e del piano di tutela delle acque. In tal caso, nei diversi anni e' consentito un monitoraggio stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi di corpi idrici, identificati sulla base di criteri geografici (ad esempio corpi idrici di un intero bacino o sottobacino). Comunque, tutti i corpi idrici inclusi nel programma di sorveglianza sono da monitorare in tempo utile, per consentire la verifica dell'obiettivo ambientale e la predisposizione del nuovo Piano di gestione.
Il monitoraggio stratificato puo' essere applicato a decorrere dal 2010.
A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali
A.3.3.1. Obiettivi
Il monitoraggio operativo e' realizzato per:
* stabilire lo stato dei corpi idrici identificati "a rischio" di non soddisfare gli obiettivi ambientali dell'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo;
* valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure;
* classificare i corpi idrici
A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici
Il monitoraggio operativo e' effettuato per tutti i corpi idrici:
* che sono stati classificati a rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti e/o dei risultati del monitoraggio di sorveglianza e/o da precedenti campagne di monitoraggio;
* nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate e/o presenti le sostanze riportate nell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato.
Ove tecnicamente possibile e' consentito raggruppare corpi idrici secondo i criteri riportati al punto A.3.3.5 del presente Allegato e limitare il monitoraggio solo a quelli rappresentativi.
A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio
I siti di monitoraggio sono selezionati come segue:
* per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte d'inquinamento puntuale, i punti di monitoraggio sono stabiliti in numero sufficiente per poter valutare l'ampiezza e l'impatto delle pressioni della fonte d'inquinamento. Se il corpo e' esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere identificati con la finalita' di valutare l'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle pressioni;
* per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi idrici, si situano punti di monitoraggio in numero sufficiente e posizione adeguata a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi idrici deve essere effettuata in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi alle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali;
* Per i corpi idrici esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa vengono individuati, nell'ambito di una selezione di corpi, punti di monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione adeguata, per valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. I corpi idrici selezionati devono essere rappresentativi dell'impatto globale della pressione idromorfologica a cui sono esposti tutti i corpi idrici.
Nel caso in cui il corpo idrico sia soggetto a diverse pressioni significative e' necessario distinguerle al fine di individuare le misure idonee per ciascuna di esse. Conseguentemente si considerano differenti siti di monitoraggio e diversi elementi di qualita'. Qualora non sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressione viene considerato l'impatto complessivo.
A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita'
Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere selezionati i parametri indicativi degli elementi di qualita' biologica, idromorfologica e chimico-fisica piu' sensibili alla pressione o pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti.
Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 vengono riportati, a titolo indicativo, gli elementi di qualita' piu' idonei per specifiche pressioni per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere. Quando piu' di un elemento e' sensibile a una pressione, si scelgono, sulla base del giudizio esperto dell'autorita' competente, gli elementi piu' sensibili per la categoria di acque interessata o quelli per i quali si disponga dei sistemi di classificazione piu' affidabili.
Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare sono da individuare, come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti. Le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato sono monitorate qualora vengano scaricate, immesse o vi siano perdite nel corpo idrico indagato. Le altre sostanze riportate all'Allegato 8 del presente decreto legislativo sono monitorate qualora tali scarichi, immissioni o perdite nel corpo idrico siano in quantita' significativa da poter essere un rischio per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo.
Tab. 3.2. Elementi di qualita' piu' sensibili alle pressioni che incidono sui fiumi
Tab. 3.3. Elementi di qualita' piu' sensibili alle pressioni che incidono sui laghi
Tab. 3.4. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che incidono sulle acque di transizione
Tab. 3.5. Elementi di qualita' sensibili alle pressioni che incidono sulle acque marino-costiere
Parte di provvedimento in formato grafico
A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici
Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle acque ottenute dallo stesso, e' consentito il raggruppamento dei corpi idrici e tra questi sottoporre a monitoraggio operativo solo quelli rappresentativi, nel rispetto di quanto riportato al presente paragrafo.
Il raggruppamento puo' essere applicato qualora l'Autorita' competente al monitoraggio sia in possesso delle informazioni necessarie per effettuare le decisioni di gestione su tutti i corpi idrici del gruppo. In ogni caso, e' necessario che il raggruppamento risulti tecnicamente e scientificamente giustificabile e le motivazioni dello stesso siano riportate nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque assieme al protocollo di monitoraggio ed e' comunque escluso nel caso di pressioni puntuali significative.
Il raggruppamento dei corpi idrici individuati e' altresi' applicabile solo nel caso in cui per gli stessi esistano tutte le seguenti condizioni:
a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso tipo;
b) sono soggetti a pressioni analoghe per tipo, estensione e incidenza;
c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette pressioni;
d) presentano i medesimi obiettivi di qualita' da raggiungere;
e) appartengono alla stessa categoria di rischio.
Qualora si faccia ricorso al raggruppamento e' possibile monitorare, di volta in volta, i diversi corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo allo scopo di avere una migliore rappresentativita' dell'intero raggruppamento.
La classe di qualita' risultante dai dati di monitoraggio effettuato sul/i corpo/i idrico/i rappresentativi del raggruppamento, si applica a tutti gli altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo.
Per le caratteristiche fisiografiche delle acque lacustri italiane si ritiene non appropriata l'applicazione del raggruppamento per il monitoraggio di questa categoria di corpi idrici.
A.3.4. Ulteriori indicazioni per la selezione dei siti di monitoraggio
All'interno di un corpo idrico selezionato per il monitoraggio, sono individuati uno o piu' siti di monitoraggio. Per sito si intende una stazione di monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche, rappresentativa di un'area del corpo idrico. Qualora non sia possibile monitorare nel sito individuato tutti gli elementi di qualita', si individuano sotto-siti, all'interno della stessa area, i cui dati di monitoraggio si integrano con quelli rilevati nel sito principale.
In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da controllare la medesima ampiezza e il medesimo insieme di pressioni.
Nella rappresentazione cartografica va riportato unicamente il sito principale.
In merito al monitoraggio biologico e' opportuno individuare e selezionare l'habitat dominante che sostiene l'elemento di qualita' piu' sensibile alla pressione.
Nel determinare gli habitat da monitorare si tiene conto anche di quanto riportato, sull'argomento, nei singoli protocolli di campionamento.
I siti sono localizzati ad una distanza dagli scarichi tale da risultare esterne all'area di rimescolamento delle acque (di scarico e del corpo recettore) in modo da valutare la qualita' del corpo idrico recettore e non quella degli apporti. A tal fine puo' essere necessario effettuare misure di variabili chimico-fisiche (quali temperatura e conducibilita') onde dimostrare l'avvenuto rimescolamento.
In base alla scala ed alla grandezza della pressione, la Regione identifica l'ubicazione e la distribuzione dei siti di campionamento.
Nei casi in cui il corpo idrico e' soggetto a una o piu' pressioni che causano il rischio del non raggiungimento degli obiettivi, i siti sono ubicati all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista, per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le misure di contenimento stabilite siano adatte alle pressioni esistenti.
A.3.5 Frequenze
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato, per almeno 1 anno ogni sei anni (periodo di validita' di un piano di gestione del bacino idrografico), salvo l'eccezione della rete nucleo che e' controllata ogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo varia invece in funzione degli elementi di qualita' presi in considerazione cosi' come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e 3.7.
Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze di campionamento nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo, per fiumi e laghi e per acque di transizione e marino-costiere. Nell'ambito del monitoraggio operativo e' possibile ridurre le frequenze di campionamento solo se giustificabili sulla base di conoscenze tecniche e indagini di esperti. Queste ultime, riportate in apposite relazioni tecniche, sono inserite nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque. La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, puo' essere ridotta, purche' tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del monitoraggio.
Nella progettazione dei programmi di monitoraggio si tiene conto della variabilita' temporale e spaziale degli elementi di qualita' biologici e dei relativi parametri indicativi. Quelli molto variabili possono richiedere una frequenza di campionamento maggiore rispetto a quella riportata nelle tabelle 3.6 e 3.7. Puo' essere inoltre previsto anche un programma di campionamento mirato per raccogliere dati in un limitato ma ben definito periodo durante il quale si ha una maggiore variabilita'.
Nel caso di sostanze che possono avere un andamento stagionale come ad esempio i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, le frequenze di campionamento possono essere intensificate in corrispondenza dei periodi di massimo utilizzo.
L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni locali specifiche, puo' prevedere per ciascuno degli elementi di qualita' da monitorare frequenze piu' ravvicinate al fine di ottenere una precisione sufficiente nella validazione delle valutazioni dell'analisi degli impatti.
Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di priorita' e per tutte le altre sostanze chimiche per le quali nel primo monitoraggio di sorveglianza vengono riscontrate concentrazioni che garantiscono il rispetto dello standard di qualita', le frequenze di campionamento nei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere ridotte. In tal caso le modalita' e le motivazioni delle riduzioni sono riportate nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque.
Tab. 3.6. Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell'arco di un anno per fiumi e laghi
Tab. 3.7. Monitoraggio di sorveglianza e operativo. Frequenze di campionamento nell'arco di un anno per acque di transizione e marino-costiere.
Parte di provvedimento in formato grafico
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A.3.6. Monitoraggio d'indagine
Il monitoraggio d'indagine e' richiesto in casi specifici e piu' precisamente:
* quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio quando non si ha chiara conoscenza delle cause del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato delle acque);
* quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di cui all'articolo 77 e seguenti del presente decreto legislativo, e il monitoraggio operativo non e' ancora stato definito, al fine di avere un quadro conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono il raggiungimento degli obiettivi;
* per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale.
I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di interventi specifici atti a rimediare agli effetti dell'inquinamento accidentale.
Tale tipo di monitoraggio puo' essere piu' intensivo sia in termini di frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici o parti di essi.
Rientrano nei monitoraggi di indagine gli eventuali controlli investigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo per la valutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppure i monitoraggi di indagine per la redazione di autorizzazioni preventive (es. prelievi di acqua o scarichi). Questo tipo di monitoraggio puo' essere considerato come parte dei programmi di misure richiesti dall'art. 116 del presente decreto legislativo e puo' includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/o l'utilizzo di determinandi biologici anche se non previsti dal regolamento per quella categoria di corpo idrico. L'Autorita' competente al monitoraggio definisce gli elementi (es. ulteriori indagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di dati sul regime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di sostanze inquinanti non rilevate precedentemente ecc.) e i metodi (ad es. misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) piu' appropriati per lo studio da realizzare sulla base delle caratteristiche e problematiche dell'area interessata. Eventuali saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI.
Il monitoraggio d'indagine non e' usato per classificare direttamente, ma contribuisce a determinare la rete operativa di monitoraggio. Pur tuttavia i dati che derivano da tale tipo di monitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualora forniscano informazioni integrative necessarie a un quadro conoscitivo piu' di dettaglio.
A.3.7. Aree protette
Per le aree protette, i programmi di monitoraggio tengono conto di quanto gia' riportato al punto A.3.1.1 del presente Allegato. I programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'articolo 79 del presente decreto legislativo costituiscono parte integrante del monitoraggio di cui dal presente Allegato.
A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'articolo 82 del presente decreto legislativo che forniscono in media piu' di 100 m3 al giorno sono designati come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalita' riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i requisiti previsti dal Decreto Legislativo del 02/02/2001 n. 31.
Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonche' tutte le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciate in quantita' significativa da incidere negativamente sullo stato del corpo idrico.
Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino piu' restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da effettuarsi con cadenza biennale.
Tab. 3.8. Frequenza di campionamento
----------------------------------------------------- Comunita' servita |Frequenza ----------------------------------------------------- < 10.000 |4 volte l'anno Da 10.000 a 30.000 |8 volte l'anno > 30.000 |12 volte l'anno -----------------------------------------------------
Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato delle acque superficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato ai fini della tutela della qualita' dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile;
2) la frequenza del campionamento dello stato delle acque superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di quella fissata nella tabella 3.8;
3) il rischio per la qualita' delle acque per l'utilizzo idropotabile non e' connesso:
* a un parametro non pertinente alla valutazione dello stato delle acque superficiali (es. parametri microbiologici);
* a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il corpo idrico puo' non essere a rischio di non raggiungere lo stato buono ma e' a rischio di non rispettare gli obiettivi di protezione delle acque potabili.
A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie
I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione dell'habitat e delle specie sono compresi nel programma di monitoraggio operativo qualora, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire i propri obiettivi ambientali. Il monitoraggio viene effettuato per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su tali corpi idrici e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finche' le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finche' non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 77 del presente decreto legislativo.
Qualora un corpo idrico sia interessato da piu' di uno degli obiettivi si applica quello piu' rigoroso.
Come gia' riportato nella parte generale del presente Allegato, ai fini di evitare sovrapposizioni, la valutazione dello stato avviene per quanto possibile attraverso un unico monitoraggio articolato in modo da soddisfare le specifiche esigenze derivanti dagli obblighi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
A.3.10. Precisione e attendibilita' dei risultati del monitoraggio
La precisione ed il livello di confidenza associato al piano di monitoraggio dipendono dalla variabilita' spaziale e temporale associata ai processi naturali ed alla frequenza di campionamento ed analisi previste dal piano di monitoraggio stesso.
Il monitoraggio e' programmato ed effettuato al fine di fornire risultati con un adeguato livello di precisione e di attendibilita'. Una stima di tale livello e' indicata nel piano di monitoraggio stesso.
Al fine del raggiungimento di un adeguato livello di precisione ed attendibilita', e' necessario porre attenzione a:
* il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di monitoraggio;
* il numero di siti necessario per valutare lo stato di ogni corpo idrico;
* la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualita'.
Per quanto riguarda i metodi sia di natura chimica che biologica, l'affidabilita' e la precisione dei risultati devono essere assicurati dalle procedure di qualita' interne ai laboratori che effettuano le attivita' di campionamento ed analisi. Per assicurare che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili, rappresentativi ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi idrici, i laboratori coinvolti nelle attivita' di monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualita'/controllo della qualita' per i seguenti aspetti:
- campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
- documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA per i corpi idrici fluviali e lacustri e metodi proposti dall'ISPRA per le acque marino-costiere e di transizione);
- procedure per il controllo di qualita' interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla ISO Guide 43-1;
- convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rivelabilita' e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
- piani di formazione del personale;
- procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
((Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualita' biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-costiere e di transizione)).
I metodi per i parametri chimici sono riportati nei Manuali e Linee Guida APAT/ CNR-IRSA n. 29/2003 e successivi aggiornamenti e in "Metodologie Analitiche di Riferimento. Programma di Monitoraggio per il controllo dell'Ambiente marino costiero (Triennio 2001-2003)" Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ICRAM, Roma 2001 e successivi aggiornamenti.
Per le sostanze dell'elenco di priorita' per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dell'aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui alla seguente tabella 3.9.
((Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua, si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA.
Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei laghi, si fa riferimento ai Report CNR-ISE.))
Per la misura della portata (solida e liquida) per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dei metodi ISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati nell'elenco di seguito riportato.
Tab. 3.9. Metodi analitici per la misura delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorita' nella colonna d'acqua per le acque interne.
--------------------------------------------------------------------- Sostanze dell'elenco di priorita' Metodi analitici --------------------------------------------------------------------- Alaclor EN ISO 6468: 1996; ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Antracene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Atrazina EN ISO 11369:1997; EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Benzene ISO 15680:2003; ISO 11423-1:1997; APAT 5140 (2003) --------------------------------------------------------------------- Cadmio e composti EN ISO 5961:1994;ISO 17294-2:2003; ISO 15586:2003; APAT 3120 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- C10-13-cloroalcani (1) --------------------------------------------------------------------- Clorfenvinfos DIN EN 12918:1999; ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Clorpyrifos (-etil, -metil) DIN EN 12918:1999; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- 1,2-Dicloroetano EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Diclorometano EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) ISO 18856:2004 --------------------------------------------------------------------- Diuron EN ISO 11369:1997; APAT 5050 (2003) con LC/MS --------------------------------------------------------------------- Endosulfan EN ISO 6468:1996; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Fluorantene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Esaclorobenzene EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Esaclorobutadiene EN ISO 10301:1997; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Esaclorocicloesano EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Isoproturon EN ISO 11369:1997; APAT 5050 (2003) con LC/MS --------------------------------------------------------------------- Piombo e composti ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; APAT 3230 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Mercurio e composti EN 1483:1997; EN 12338:1998; EN 13506:2001; APAT 3200 (2003) ; Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Naftalene ISO 17993:2002; ISO 15680:2003; APAT 5080 (2003) --------------------------------------------------------------------- Nichel e composti ISO 17294-2:2003; ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; APAT 3220 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Nonilfenoli ISO 18857-1:2005 --------------------------------------------------------------------- Octilfenoli ISO 18857-1:2005 --------------------------------------------------------------------- Pentaclorobenzene EN ISO 6468:1996 --------------------------------------------------------------------- Pentaclorofenolo EN 12673:1998; ISO 8165-2:1999 --------------------------------------------------------------------- Idrocarburi policiclici aromatici ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 Benzo(a)pirene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 Benzo(b)fluorantene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 Benzo(g,h,i)perilene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 Benzo(k)fluorantene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 Indeno(1,2,3-cd)pirene ISO 17993:2002; APAT 5080 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Simazina EN ISO 11369:1997; EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000; APAT 5060 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Composti del tributilstagno ISO 17353:2004 --------------------------------------------------------------------- Triclorobenzeni EN ISO 6468:1996; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Triclorometano (Cloroformio) EN ISO 10301:1997; ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Trifluralin EN ISO 10695:2000; ISO 11370:2000 --------------------------------------------------------------------- DDT Totale EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31 Aldrin EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31 Endrin EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31 Isodrin EN ISO 6468:1996 Dieldrin EN ISO 6468:1996; APAT 5090 (2003); Istisan 07/31 --------------------------------------------------------------------- Tetracloroetilene EN ISO 10301:1997; EN ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Tetraclorometano (Tetracloruro EN ISO 10301:1997; di Carbonio) EN ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) --------------------------------------------------------------------- Tricloroetilene EN ISO 10301:1997; EN ISO 15680:2003; APAT 5150 (2003) ---------------------------------------------------------------------
(1) Per il parametro C10-13-cloroalcani il monitoraggio si effettua allorche' sara' disponibile il relativo metodo analitico.
Riferimenti metodologici per la misura della portata (solida e liquida) dei corsi d'acqua e dei laghi sono:
* Manual on stream gauging - volume I - Fieldwork - World Meteorological Organization, n° 519;
* Manual on stream gauging - volume II - Computation of discharge - World Meteorological Organization, n° 519 MO n° 519;
* Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels using current-maters or floats - ISO 748/2007;
* Measurement of liquid flow in open channels - Water level measuring devices - ISO 4373/1995;
* Measurement of liquid flow in open channels - Part 1: Establishment and opertion of gauging station - ISO/1100-1;
* Measurement of liquid flow in open channels - Part 2: Determination of the stage-discharge relation - ISO/1100-2;
* Norme Tecniche per la raccolta e l'elaborazione dei dati idrometeorologici (Parte II, dati idrometrici) - Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, 1998.
I monitoraggi e i relativi dati devono essere rispettivamente programmati e gestiti in modo tale da evitare rischi di errore di classificazione del corpo idrico al fine di ottimizzare i costi per il monitoraggio e poter orientare maggiori risorse economiche all'attuazione delle misure per il risanamento degli stessi corpi idrici.
Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque la metodologia adottata per garantire adeguata attendibilita' e precisione ai risultati derivanti dai programmi di monitoraggio.
A.4 Classificazione e presentazione dello stato ecologico e chimico
Sistemi di classificazione per lo stato ecologico
Vengono, di seguito, riportati i sistemi di classificazione dello stato ecologico per le varie categorie di corpi idrici (fiumi, laghi, acque marino-costiere e di transizione). La classificazione e' effettuata sulla base della valutazione degli Elementi di Qualita' Biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici (inquinanti specifici) e idromorfologici, nonche' dei metodi di classificazione di cui al presente allegato.
Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE), definito al punto 1.1.1, lett. D.2.1, dell'allegato 3, Parte terza del presente decreto legislativo, ossia del rapporto tra valore del parametro biologico osservato e valore dello stesso parametro, corrispondente alle condizioni di riferimento per il "tipo" di corpo idrico in osservazione. Pertanto, la classificazione degli elementi biologici deve tener conto del "tipo" di corpo idrico, stabilito in attuazione dei criteri tecnici di cui all'allegato 3 del presente decreto, e delle relative condizioni di riferimento tipo-specifiche. La tipo-specificita' dei singoli EQB viene riportata all'interno dei relativi paragrafi del presente allegato.
Si sottolinea che, in considerazione della diversa sensibilita' degli EQB ai vari descrittori utilizzati nella tipizzazione in diversi casi la tipo specificita' e le condizioni di riferimento sono indicate per gruppi di tipi (macrotipi).
ISPRA predispone un manuale per la raccolta dei metodi di classificazione gia' elaborati, ciascuno per la propria competenza, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dall'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dall'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISE), dall'Istituto Superiore di Sanita', dall'Agenzia nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall'ARPA Lombardia e dall'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato (CFS). Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi degli Istituti e delle altre Amministrazioni su riportati, avvia un'attivita' di coordinamento con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione dei metodi di classificazione indicati alla presente lettera A4 e per l'integrazione dei metodi non ancora definiti.
A.4.1 Corsi d'acqua
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1 del punto 2 del presente allegato, sono riportati, ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, le metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica:
- Macroinvertebrati
- Diatomee
- Macrofite
- Pesci
Macrotipi fluviali per la classificazione
Ai fini della classificazione, per i macroinvertebrati bentonici e le diatomee i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono aggregati in 8 gruppi (macrotipi) come indicati alla Tab. 4.1/a.
Tab. 4.1/a - Macrotipi fluviali e rapporto tra tipi fluviali per Macroinvertebrati e Diatomee
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le macrofite i tipi fluviali di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono aggregati in 12 gruppi (macrotipi) come indicati alla tabella 4.1/b.
Tab. 4.1/b - Macrotipi fluviali per Macrofite
Parte di provvedimento in formato grafico
L'elemento di qualita' biologica "Fauna ittica" non risulta sensibile ai descrittori utilizzati per la tipizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Pertanto, ai fini della classificazione e' sufficiente considerare tutti i tipi fluviali presenti nelle idroecoregioni, prendendo a riferimento di volta in volta la comunita' ittica attesa, in relazione alle Zone zoogeografico-ecologiche riportate nella tabella 4.1.1/h di cui alla sezione "Pesci" del paragrafo A.4.1.1 del presente Allegato.
A.4.1.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' biologica
Macroinvertebrati
Il sistema di classificazione per i macroinvertebrati, denominato MacrOper, e' basato sul calcolo dell'indice denominato Indice multimetrico STAR di Intercalibrazione (STAR ICMi), che consente di derivare una classe di qualita' per gli organismi macrobentonici per la definizione dello Stato Ecologico.
Lo STAR ICMi e' applicabile anche ai corsi d'acqua artificiali e fortemente modificati.
Specifiche per i fiumi molto grandi e/o non accessibili(2)
La classificazione dei fiumi molto grandi e/o non accessibili, cioe' "non guadabili", ovvero di quei tipi fluviali per i quali non sia possibile effettuare in modo affidabile un campionamento multihabitat proporzionale, si ottiene dalla combinazione dei valori RQE ottenuti per gli indici STAR ICMi e MTS (Mayfly Total Score), mediante il calcolo della media ponderata.
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(2) Per i fiumi molto grandi e/o non accessibili il metodo di campionamento richiede l'utilizzo di substrati artificiali a lamelle, sulla base delle specifiche tecniche contenute nelle pubblicazioni Buffagni A., Moruzzi E., Belfiore C., Bordin F., Cambiaghi M., Erba S., Galbiati L., Pagnotta R., 2007. Macroinvertebrati acquatici e direttiva 2000/60/EC (WFD) - parte D. Metodo di campionamento per i fiumi non guadabili. IRSA-CNR Notiziario dei metodi analitici, Marzo 2007 (1), 69-93.
Limiti di classe e classificazione
In tab. 4.1.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe validi sia per lo STAR ICMi sia per la media ponderata tra STAR ICMi e MTS, nel caso di fiumi molto grandi e/o non accessibili, per i macrotipi fluviali. L'attribuzione a una delle cinque classi di qualita' per il sito in esame e' da effettuarsi sulla base del valore medio dei valori dell'indice utilizzato relativi alle diverse stagioni di campionamento.
Tab. 4.1.1/b - Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali
--------------------------------------------------------------------- Macrotipo| Limiti di classe fluviale |----------------------------------------------------------- | Elevato | Buono | Sufficiente | Scarso | /Buono | /Sufficiente | /Scarso | /Cattivo --------------------------------------------------------------------- A1 | 0,97 | 0,73 | 0,49 | 0,24 --------------------------------------------------------------------- A2 | 0,95 | 0,71 | 0,48 | 0,24 --------------------------------------------------------------------- C | 0,96 | 0,72 | 0,48 | 0,24 --------------------------------------------------------------------- M1 | 0,97 | 0,72 | 0,48 | 0,24 --------------------------------------------------------------------- M2-M3-M4| 0,94 | 0,70 | 0,47 | 0,24 --------------------------------------------------------------------- M5 | 0,97 | 0,73 | 0,49 | 0,24 ---------------------------------------------------------------------
I valori riportati in Tab. 4.1.1/b corrispondono al valore piu' basso della classe superiore.
La sezione A dell'Appendice al presente Allegato riporta i valori di riferimento tipo-specifici ad oggi disponibili, per le sei metriche che compongono lo STAR ICMi e per il valore dell'indice stesso, nonche' i valori per l'indice MTS.
Diatomee
L'indice multimetrico da applicare per la valutazione dello stato ecologico, utilizzando le comunita' diatomiche, e' l'indice denominato Indice Multimetrico di Intercalibrazione (ICMi).
L'ICMi si basa sull'Indice di Sensibilita' agli Inquinanti IPS e sull'Indice Trofico TI.
Limiti di classe e classificazione
In tabella 4.1.1/c sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe dell'ICMi, distinti nei macrotipi fluviali indicati nella tabella 4.1/a
Tab. 4.1.1/c Limiti di classe fra gli stati per i diversi macrotipi fluviali.
--------------------------------------------------------------------- | Limiti di classe Macrotipi |--------------------------------------------------------- | Elevato | Buono | Sufficiente | Scarso | /Buono | /Sufficiente | /Scarso | /Cattivo --------------------------------------------------------------------- A1 | 0,87 | 0,70 | 0,60 | 0,30 --------------------------------------------------------------------- A2 | 0,85 | 0,64 | 0,54 | 0,27 --------------------------------------------------------------------- C | 0,84 | 0,65 | 0,55 | 0,26 --------------------------------------------------------------------- M1-M2-M3-M4| 0,80 | 0,61 | 0,51 | 0,25 --------------------------------------------------------------------- M5 | 0,88 | 0,65 | 0,55 | 0,26 ---------------------------------------------------------------------
I valori riportati in Tab. 4.1.1/c corrispondono al valore piu' basso della classe superiore.
Nella tabella 4.1.1/d vengono riportati i valori di riferimento degli indici IPS e TI da utilizzare per il calcolo dei rispettivi RQE.
Tab. 4.1.1/d - Valori di riferimento degli indici IPS e TI per i macrotipi fluviali.
-------------------------------------------------- Macrotipo| Valori di riferimento Fluviale |---------------------------------------- | IPS | TI -------------------------------------------------- A1 | 18,4 | 1,7 -------------------------------------------------- A2 | 19,6 | 1,2 -------------------------------------------------- C | 16,7 | 2,4 -------------------------------------------------- M1 | 17,15 | 1,2 -------------------------------------------------- M2 | 14,8 | 2,8 -------------------------------------------------- M3 | 16,8 | 2,8 -------------------------------------------------- M4 | 17,8 | 1,7 -------------------------------------------------- M5 | 16,9 | 2,0 --------------------------------------------------
Macrofite
L'indice da applicare per la valutazione dello stato ecologico, utilizzando le comunita' macrofitiche, e' l'indice denominato "Indice Biologique Macrophyitique en Riviere" IBMR. L' IBMR e' un indice finalizzato alla valutazione dello stato trofico inteso in termini di intensita' di produzione primaria.
Allo stato attuale questo indice non trova applicazione per i corsi d'acqua temporanei mediterranei.
Limiti di classe e classificazione
Nella tabella 4.1.1/e si riportano i valori di RQE IBMR relativi ai limiti di classe differenziati per Area geografica.
Tab. 4.1.1/e - Valori di RQE IBMR relativi ai limiti tra le classi Elevata, Buona e Sufficiente
--------------------------------------------------------------------- Area | Limiti di classe geografica |-------------------------------------------------------- | Elevato Buono Sufficiente Scarso | /Buono /Sufficiente /Scarso /Cattivo --------------------------------------------------------------------- Alpina | 0,85 0,70 0,60 0,50 --------------------------------------------------------------------- Centrale | 0,90 0,80 0,65 0,50 --------------------------------------------------------------------- Mediterranea| 0,90 0,80 0,65 0,50 ---------------------------------------------------------------------
In tabella 4.1.1/f sono riportati i valori di riferimento da utilizzare per il calcolo di RQE IBMR per i macrotipi definiti in tabella 4.1/b.
Tab. 4.1.1/f - Valori di riferimento dell'IBMR per i macrotipi fluviali
------------------------------------------------------- Area geografica | Macrotipi | Valore di riferimento ------------------------------------------------------- Alpina | Aa | 14,5 | Ab | 14 ------------------------------------------------------- Centrale | Ca | 12,5 | Cb | 11,5 | Cc | 10,5 ------------------------------------------------------- Mediterranea | Ma | 12,5 | Mb | 10,5 | Mc | 10 | Md | 10,5 | Me | 10 | Mf | 11,5 | Mg | 11 -------------------------------------------------------
Fauna ittica
L'indice da utilizzare per l'EQB fauna ittica e' l'Indice dello Stato Ecologico delle Comunita' Ittiche - ISECI.
Limiti di classe e condizioni di riferimento
Per quanto riguarda l'elemento di qualita' biologica fauna ittica viene presa come condizione di riferimento, corrispondente allo stato ecologico elevato, la "comunita' ittica attesa" con tutte le popolazioni che la costituiscono in buona condizione biologica (popolazioni ben strutturate in classi di eta', capaci di riprodursi naturalmente, con buona o sufficiente consistenza demografica).
Al fine di individuare le comunita' ittiche attese nei vari tipi fluviali viene compiuta una prima suddivisione del territorio nazionale su base zoogeografica e una seconda articolazione su base ecologica. La prima porta a distinguere tre "regioni": Regione Padana, Regione Italico-peninsulare, Regione delle Isole. La seconda porta a distinguere, all'interno di ciascuna regione, tre "zone" (tab. 4.1.1/g): Zona dei Salmonidi, Zona dei Ciprinidi a deposizione litofila, Zona dei Ciprinidi a deposizione fitofila; un'ultima zona fluviale, la Zona dei Mugilidi, non viene considerata in quanto appartenente alle acque di transizione.
Tab. 4.1.1/g - Caratteristiche ambientali delle tre "zone ittiche" dulcicole in cui e' possibile suddividere i corsi d'acqua italiani.
ZONA DEI SALMONIDI
Acqua limpida e bene ossigenata; corrente molto veloce, con presenza di rapide; fondo a massi, ciottoli o ghiaia grossolana; scarsa o moderata presenza di macrofite; temperatura fino a 16-17 °C, ma generalmente inferiore.
ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA
Acqua limpida, soggetta pero' a torbide di breve durata, discreta-mente ossigenata; corrente veloce, alternata a zone di acqua calma e con profondita' maggiore; fondo con ghiaia fine e sabbia; moderata presenza di macrofite; temperatura raramente superiore a 19-20 °C.
ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA
Acqua frequentemente torbida e solo moderatamente ossigenata in alcuni periodi; bassa velocita' della corrente; fondo fangoso; abbondanza di macrofite; temperatura fino a 24-25 °C.
La REGIONE PADANA e' composta dalle seguenti idroecoregioni (livello 1 della tipizzazione di cui alla sezione A dell'allegato 3 del presente decreto): 1) Alpi Occidentali; 2) Prealpi Dolomiti; 3) Alpi Centro-Orientali; 4) Alpi Meridionali; 5) Monferrato; 6) Pianura Padana; 7) Carso; 8) Appennino Piemontese; 9) Alpi Mediterranee - versante padano; 10) Appennino settentrionale - versanti padano e adriatico; 12) Costa Adriatica - parte settentrionale fino al Fiume Vomano compreso; 13) Appennino Centrale - parte settentrionale fino al Fiume Chienti compreso.
La REGIONE ITALICO-PENINSULARE e' composta dalle seguenti idroecoregioni: 10) Appennino settentrionale - versante tirrenico; 11) Toscana; 12) Costa Adriatica - parte meridionale a sud del Fiume Vomano; 13) Appennino centrale - parte centrale e meridionale a sud del Fiume Chienti; 14) Roma Viterbese; 15) Basso Lazio; 16) Basilicata Tavoliere; 17) Puglia Carsica; 18) Appennino meridionale; 19) Calabria Nebrodi - parte continentale.
La REGIONE DELLE ISOLE e' composta dalle seguenti idroecoregioni: 19) Calabria Nebrodi - parte insulare; 20) Sicilia; 21) Sardegna.
Tenendo conto della zonazione ittica vengono individuate 9 zone zoogeografico-ecologiche fluviali principali riportate nella tab. 4.1.1/h.
Tab. 4.1.1/h - Zone zoogeografico-ecologiche fluviali principali individuabili in Italia
--------------------------------------------------------- zone | zoogeografico| REGIONI -ecologiche | --------------------------------------------------------- REGIONE PADANA --------------------------------------------------------- I |ZONA DEI SALMONIDI II |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA III |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA --------------------------------------------------------- REGIONE ITALICO-PENINSULARE --------------------------------------------------------- IV |ZONA DEI SALMONIDI V |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA VI |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA --------------------------------------------------------- REGIONE DELLE ISOLE --------------------------------------------------------- VII |ZONA DEI SALMONIDI VIII |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE LITOFILA IX |ZONA DEI CIPRINIDI A DEPOSIZIONE FITOFILA ---------------------------------------------------------
Nella sezione B dell'Appendice al presente allegato sono indicate le 9 comunita' ittiche attese che si assumono come comunita' di riferimento. Le indagini correlate alle attivita' di monitoraggio condotte dalle Regioni e dalle Province autonome possono portare all'affinamento della comunita' ittica attesa, mediante osservazioni ecologiche sugli habitat effettivamente presenti nei corsi d'acqua e l'analisi storico-bibliografica delle conoscenze sulla fauna ittica di ogni singola idroecoregione o tipo fluviale.
Le Regioni che, a seguito delle indagini sopraindicate, abbiano realizzato l'affinamento delle comunita' ittiche attese, trasmettono i risultati delle indagini effettuate e le relative informazioni, corredate dalla documentazione scientifica di supporto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ai fini della classificazione, non sono considerate eventuali specie campionate non presenti nelle liste delle comunita' ittiche attese e nelle liste delle specie aliene.
Tab. 4.1.1/i - Limiti di classe fra gli stati per l'indice ISECI
--------------------------------------------------------------------- | Limiti di classe |----------------------------------------------------------- | Elevato Buono Sufficiente Scarso | /Buono /Sufficiente /Scarso /Cattivo --------------------------------------------------------------------- Valore | ISECI (i)| 0,8 0,6 0,4 0,2 ---------------------------------------------------------------------
I valori riportati in Tab. 4.1.1/i corrispondono al valore piu' basso della classe superiore.
A.4.1.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' fisico -chimica a sostegno
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali gli elementi fisico -chimici a sostegno del biologico da utilizzare sono i seguenti:
- Nutrienti (N-NH4, N-NO3, Fosforo totale);
- Ossigeno disciolto (% di saturazione).
Per un giudizio complessivo della classificazione si tiene conto, secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di:
- Temperatura;
- pH;
- Alcalinita' (capacita' di neutralizzazione degli acidi);
- Conducibilita'.
Nutrienti e ossigeno disciolto
I nutrienti e l'ossigeno disciolto, ai fini della classificazione, vengono integrati in un singolo descrittore LIMeco (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) utilizzato per derivare la classe di qualita'.
La procedura prevede che sia calcolato un punteggio sulla base della concentrazione, osservata nel sito in esame, dei seguenti macrodescrittori: N-NH4, N-NO3, Fosforo totale e Ossigeno disciolto (100 - % di saturazione O2). Il punteggio LIMeco da attribuire al sito rappresentativo del corpo idrico e' dato dalla media dei singoli LIMeco dei vari campionamenti effettuati nell'arco dell'anno in esame. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' siti per il rilevamento dei parametri fisico-chimici, il valore di LIMeco viene calcolato come media ponderata (in base alla percentuale di corpo idrico rappresentata da ciascun sito) tra i valori di LIMeco ottenuti per i diversi siti(3). Nel caso di monitoraggio operativo il valore di LIMeco da attribuire al sito e' dato dalla media dei valori di LIMeco ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Per il monitoraggio di sorveglianza, si fa riferimento al LIMeco dell'anno di controllo o, qualora il monitoraggio venisse effettuato per periodi piu' lunghi, alla media dei LIMeco dei vari anni.
Il LIMeco di ciascun campionamento viene derivato come media tra i punteggi attributi ai singoli parametri secondo le soglie di concentrazione indicate nella seguente tab. 4.1.2/a, in base alla concentrazione osservata.
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(3)Si deve valutare la percentuale di corpo idrico rappresentata da ciascuno dei siti in esame. Il valore di LIMeco calcolato per un sito va moltiplicato per la percentuale di corpo idrico che esso rappresenta; tale valore va quindi sommato al valore di LIMeco calcolato in un altro sito del medesimo corpo idrico moltiplicato per la percentuale di rappresentativita' del sito nel corpo idrico.
Tab. 4.1.2/a - Soglie per l'assegnazione dei punteggi ai singoli parametri per ottenere il punteggio LIMeco
Parte di provvedimento in formato grafico
* Punteggio da attribuire al singolo parametro
** Le soglie di concentrazione corrispondenti al Livello 1 sono state definite sulla base delle concentrazioni osservate in campioni (115) prelevati in siti di riferimento (49), appartenenti a diversi tipi fluviali. In particolare, tali soglie, che permettono l'attribuzione di un punteggio pari a 1, corrispondono al 75° percentile (N-NH4, N-NO3, e Ossigeno disciolto) o al 90° (Fosforo totale) della distribuzione delle concentrazioni di ciascun parametro nei siti di riferimento. I siti di riferimento considerati fanno parte di un database disponibile presso CNR-IRSA.
Per tipi fluviali particolari le Regioni e le Province Autonome possono derogare ai valori soglia di LIMeco stabilendo soglie tipo specifiche diverse, purche' sia dimostrato, sulla base di un'attivita' conoscitiva specifica ed il monitoraggio di indagine, che i livelli maggiori di concentrazione dei nutrienti o i valori piu' bassi di ossigeno disciolto sono attribuibili esclusivamente a ragioni naturali. Il valore di deroga e le relative motivazioni devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e devono comunque essere riportate nel Piano di gestione e nel Piano di tutela delle acque.
Il valore medio di LIMeco calcolato per il periodo di campionamento e' utilizzato per attribuire la classe di qualita' al sito, secondo i limiti indicati nella successiva tab 4.1.2/b.
Conformemente a quanto stabilito nella Direttiva 2000/60/CE, lo stato ecologico del corpo idrico risultante dagli elementi di qualita' biologica non viene declassato oltre la classe sufficiente qualora il valore di LIMeco per il corpo idrico osservato dovesse ricadere nella classe scarso o cattivo.
Tab. 4.1.2/b - Classificazione di qualita' secondo i valori di LIMeco
------------------------ Stato |LIMeco ------------------------ Elevato* |≥ 0,66 Buono |≥ 0,50 Sufficiente|≥ 0,33 Scarso |≥ 0,17 Cattivo |< 0,17 ------------------------
* Il limite tra lo stato elevato e lo stato buono e' stato fissato pari al 10° percentile dei campioni ottenuti da siti di riferimento
Altri parametri
Gli altri parametri, temperatura, pH, alcalinita' e conducibilita', sono utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione del dato biologico e non per la classificazione. Ai fini della classificazione in stato elevato e' necessario che sia verificato che gli stessi non presentino segni di alterazioni antropiche e restino entro la forcella di norma associata alle condizioni territoriali inalterate. Ai fini della classificazione in stato buono, e' necessario che sia verificato che detti parametri non siano al di fuori dell'intervallo dei valori fissati per il funzionamento dell'ecosistema tipo specifico e per il raggiungimento dei corrispondenti valor per gli elementi di qualita' biologica.
A.4.1.3 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' idromorfologica a sostegno
Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali, gli elementi idromorfologici a sostegno vengono valutati attraverso l'analisi dei seguenti aspetti (ciascuno dei quali descritto da una serie di parametri e/o indicatori):
- regime idrologico (quantita' e variazione del regime delle portate);
- condizioni morfologiche (configurazione morfologica plano-altimetrica, configurazione delle sezioni fluviali, configurazione e struttura del letto, vegetazione nella fascia perifluviale, continuita' fluviale - entita' ed estensione degli impatti di opere artificiali sul flusso di acqua, sedimenti e biota -).
Per i tratti di corpo idrico candidati a siti di riferimento sono valutate anche le condizioni di habitat, conformemente a quanto riportato al successivo paragrafo "Condizioni di habitat".
Regime idrologico
L'analisi del regime idrologico e' effettuata in corrispondenza di una sezione trasversale sulla base dell'Indice di Alterazione del Regime Idrologico IARI, che fornisce una misura dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe in assenza di pressioni antropiche.
L' indice di alterazione e' definito in maniera differente a seconda che la sezione in cui si effettua la valutazione del regime idrologico sia dotata o meno di strumentazione per la misura, diretta o indiretta, della portata.
La serie delle portate naturali, utilizzata dall'Autorita' competente per definire il regime idrologico di riferimento deve essere sufficientemente lunga per ottenere una stima idrologica affidabile. I dati di portata sono stimati o ricostruiti secondo le disponibilita' territoriali. I criteri e i modelli di stima e/o ricostruzione della serie delle portate naturali devono essere riportati nei piani di gestione.
La valutazione dello stato del regime idrologico si articola in due fasi (Fase 1 e Fase 2).
Nella Fase 1, sulla base del valore assunto da IARI, e' individuato il corrispondente stato del regime idrologico cosi' come indicato nella tabella 4.1.3/a.
Tab. 4.1.3/a- Classi di stato idrologico
-------------------------------------------------------- IARI STATO -------------------------------------------------------- 0 ≤ IARI ≤ 0,05 ELEVATO 0,05 < IARI ≤ 0,15 BUONO 0,15 < IARI NON BUONO --------------------------------------------------------
Nel caso in cui il valore di IARI evidenzi la presenza di condizioni critiche, ossia corrispondenti ad uno stato inferiore al "BUONO" (IARI > 0,15), si procede alla Fase 2.
Nella Fase 2, si provvede ad un approfondimento per individuare l'origine della criticita' e conseguentemente confermare o variare il giudizio espresso.
Nel caso di sezione strumentata, si effettua l'indagine derivata dal metodo Indicators of Hydrologic Alterations (IHA) che individua cinque componenti critiche del regime idrologico fondamentali per la regolazione dei processi ecologici fluviali.
La differenza tra parametri omologhi dedotti dalle due diverse serie, naturale e reale, e' valutata rispetto ad un intervallo di accettabilita' prefissato, che definisce l'accettabilita' dello scostamento dalle condizioni naturali.
Qualora alcuni parametri non rientrino nell'intervallo di accettabilita' a causa di un'alterazione imputabile a fattori naturali (es. variazioni climatiche), e' possibile elevare la classe di stato idrologico (indicazioni e motivazioni dell'attribuzione del corpo idrico ad una classe piu' elevata devono essere riportate nei piani di gestione). In questi casi deve inoltre essere valutato se si tratti di una tendenza consolidata e in tal caso se sia opportuno rivedere le condizioni di riferimento.
Se invece le cause sono di origine antropica, si conferma la valutazione derivante dalla Fase 1 e si definiscono le misure per riportare i parametri idrologici critici all'interno dell'intervallo di accettabilita' prefissato.
Nel caso di sezione non strumentata, nella Fase 2, occorre provvedere al monitoraggio sistematico della portata nella sezione in esame al fine di investigare le cause che hanno determinato le condizioni di criticita', e quindi confermare o modificare il giudizio precedentemente espresso secondo le indicazioni sopra riportate.
Condizioni morfologiche
Le condizioni morfologiche vengono valutate per ciascuno dei seguenti aspetti:
- continuita': la continuita' longitudinale riguarda la capacita' del corso d'acqua di garantire il transito delle portate solide; la continuita' laterale riguarda il libero manifestarsi di processi fisici di esondazione e di erosione;
- configurazione morfologica: riguarda la morfologia planimetrica e l'assetto altimetrico;
- configurazione della sezione: riguarda le variazioni di larghezza e profondita' della sezione fluviale;
- configurazione e struttura alveo: riguarda la struttura e le caratteristiche tessiturali dell'alveo;
- vegetazione nella fascia perifluviale: riguarda gli aspetti legati alla struttura ed estensione della vegetazione nella fascia perifluviale.
La classificazione si basa sul confronto tra le condizioni morfologiche attuali e quelle di riferimento in modo da poter valutare i processi evolutivi in corso e i valori dei parametri per descriverne lo stato e le tendenze evolutive future.
La valutazione dello stato morfologico viene effettuata considerando la funzionalita' geomorfologica, l'artificialita' e le variazioni morfologiche, che concorrono alla formazione dell'Indice di Qualita' Morfologica, IQM.
Sulla base del valore assunto dall'IQM, e' definita la classe di stato morfologico cosi' come indicato nella tabella 4.1.3/b .
Tab. 4.1.3/b - Classi di stato morfologico
----------------------------------- IQM STATO ----------------------------------- 0,85 ≤ IQM ≤ 1 ELEVATO IQM < 0,85 NON ELEVATO -----------------------------------
Classificazione per gli aspetti idromorfologici
La classificazione per gli aspetti idromorfologici e' ottenuta dalla combinazione dello stato definito dagli indici IQM e IARI secondo la tabella 4.1.3/c .
Tab. 4.1.3/c - Classi di stato idromorfologico
------------------------------- | STATO MORFOLOGICO |------------------------------- | ELEVATO | NON ELEVATO ------------------------------------------------------- | ELEVATO | ELEVATO | NON ELEVATO STATO |------------------------------------------- IDROLOGICO | BUONO | ELEVATO | NON ELEVATO |------------------------------------------- | NON BUONO | NON ELEVATO | NON ELEVATO -------------------------------------------------------
Condizioni di habitat
Le condizioni di habitat sono valutate, secondo le modalita' di seguito riportate, per i tratti di corpo idrico candidati a siti di riferimento. Le Regioni possono valutare le condizioni di habitat anche nei corpi idrici sottoposti a monitoraggio di sorveglianza per acquisire un quadro conoscitivo piu' articolato in relazione all'interpretazione del dato biologico.
La valutazione delle caratteristiche degli habitat e' realizzata sulla base di informazioni (scala locale: tratto) relative ai seguenti aspetti: substrato, vegetazione nel canale e detrito organico, caratteristiche di erosione/deposito, flussi, continuita' longitudinale, struttura e modificazione delle sponde, tipi di vegetazione/struttura delle sponde e dei territori adiacenti, uso del suolo adiacente al corso d'acqua e caratteristiche associate. Ai fini dell'attribuzione di un tratto fluviale allo stato elevato o non elevato, gli elementi sopra riportati devono essere formalizzati nelle seguenti categorie:
- diversificazione e qualita' degli habitat fluviali e ripari;
- presenza di strutture artificiali nel tratto considerato;
- uso del territorio nelle aree fluviali e perifluviali.
Le informazioni relative a tali categorie, opportunamente mediate, concorrono a definire lo stato di qualita' dell'habitat (Indice di Qualita' dell'Habitat: IQH).
I limiti di classe per l'attribuzione dello stato elevato secondo la qualita' dell'habitat sono riportati nelle tabelle 4.1.3/d e 4.1.3/e, separatamente per:
- corsi d'acqua temporanei e corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli;
- tutti i rimanenti tipi fluviali.
Tab. 4.1.3/d - Stato di qualita' dell'habitat per i corsi d'acqua temporanei e per i corsi d'acqua di pianura piccoli e molto piccoli.
----------------------------------- IQH QUALITA' HABITAT ----------------------------------- IQH ≥ 0,81 ELEVATO IQH < 0,81 NON ELEVATO -----------------------------------
Tab. 4.1.3/e - Stato di qualita' dell'habitat per tutti i rimanenti tipi fluviali.
----------------------------------- IQH QUALITA' HABITAT ----------------------------------- IQH ≥ 0,90 ELEVATO IQH < 0,90 NON ELEVATO -----------------------------------
Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' tratti di corpo idrico candidati a sito di riferimento, per il rilevamento della qualita' dell'habitat il valore di IQH e' calcolato come media ponderata tra i diversi tratti. Occorre valutare quale percentuale del corpo idrico i diversi tratti in esame rappresentino. Il valore di IQH calcolato per un tratto andra' moltiplicato per la percentuale di corpo idrico che esso rappresenta; tale valore andra' quindi sommato al valore di IQH calcolato in un altro tratto del medesimo corpo idrico moltiplicato per la percentuale di rappresentativita' del tratto nel corpo idrico.
La classificazione si basa sul rapporto tra le condizioni osservate e quelle attese in condizioni di riferimento. Nella sezione C dell'Appendice vengono riportati i valori di riferimento utili per il calcolo dei rapporti di qualita', qualora il metodo di valutazione IQH utilizzato fosse basato sull'applicazione del metodo "CARAVAGGIO".
Ai fini della classificazione, qualora si faccia anche ricorso alla valutazione delle condizioni di habitat, lo stato idromorfologico complessivo, come riportato in tabella 4.1.3/f, e' ottenuto dall'integrazione delle seguenti componenti:
- la classe ottenuta dagli aspetti idromorfologici;
- la classe ottenuta dalla qualita' dell'habitat.
Tab. 4.1.3/f - Classificazione dello stato idromorfologico complessivo qualora sia valutata l'informazione relativa all'habitat.
----------------------------- | ASPETTI IDROMORFOLOGICI |----------------------------- | ELEVATO | NON ELEVATO ----------------------------------------------------- | ELEVATO | ELEVATO | ELEVATO HABITAT |------------------------------------------- | NON ELEVATO | ELEVATO | NON ELEVATO -----------------------------------------------------
A.4.2 Corpi idrici lacustri
Nella classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri gli elementi di qualita' biologica da considerare sono i seguenti:
- Fitoplancton
- Macrofite
- Pesci
Macrotipi lacustri per la classificazione
Ai fini della classificazione, i tipi lacustri di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo sono aggregati nei macrotipi come indicati alla Tab. 4.2/a
Tab. 4.2/a - Accorpamento dei tipi lacustri italiani in macrotipi
--------------------------------------------------------------------- | |Tipi di cui alla lettera A2 Macrotipo|Descrizione |dell'allegato 3 del presente | |Decreto legislativo --------------------------------------------------------------------- L1 |Laghi con profondita' |AL-3 |massima maggiore di | |125 m | --------------------------------------------------------------------- L2 |Altri laghi con |Laghi appartenenti ai tipi |profondita' media |ME-4/5/7, AL-6/9/10 e AL-1/2, |maggiore di 15 m |limitatamente a quelli profondi | |piu' di 15 m. --------------------------------------------------------------------- L3 |Laghi con profondita' |Laghi appartenenti ai tipi |media minore di 15 m, |ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2, |non polimittici |limitatamente a quelli profondi | |meno di 15 m. --------------------------------------------------------------------- L4 |Laghi polimittici |Laghi | |appartenenti ai tipi ME-1, AL-4 --------------------------------------------------------------------- I1 |Invasi dell'ecoregione |Invasi appartenenti ai tipi |mediterranea con |ME-4/5 |profondita' media | |maggiore di 15 m | --------------------------------------------------------------------- I2 |Invasi con profondita' |Invasi appartenenti ai tipi |media maggiore di 15 m |ME-7, AL-6/9/10 e AL-1/2, | |limitatamente a quelli profondi | |piu' di 15 m. --------------------------------------------------------------------- I3 |Invasi con profondita' |Invasi appartenenti ai tipi |media minore di 15 m, |ME-2/3/6, AL-5/7/8, S e AL-1/2, |non polimittici |limitatamente a quelli profondi | |meno di 15 m. --------------------------------------------------------------------- I4 |Invasi polimittici |Invasi appartenenti ai tipi | |ME-1, AL-4 ---------------------------------------------------------------------
A.4.2.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' biologica
Fitoplancton
La classificazione dei laghi e degli invasi a partire dal fitoplancton si basa sulla media dei valori di due indici, l'Indice medio di biomassa e l'Indice di composizione.
Il calcolo di questi due indici si basa a sua volta su piu' indici componenti: Concentrazione media di clorofilla a, Biovolume medio, PTI (PTIot, PTIspecies, MedPTI) e Percentuale di cianobatteri caratteristici di acque eutrofe.
Come indicato in tab. 4.2.1/a, l'Indice medio di biomassa e' ottenuto, per tutti i macrotipi, come media degli RQE normalizzati della Concentrazione della clorofilla a e del Biovolume.
L'Indice di composizione e' invece ottenuto attraverso indici diversi in relazione alla loro applicabilita' ai differenti macrotipi; il suo valore puo' cosi' corrispondere all'RQE normalizzato del PTIot o del PTIspecies, ovvero alla media degli RQE normalizzati del MedPTI e della Percentuale di cianobatteri.
L'Indice complessivo per il fitoplancton (ICF), determinato sulla base dei dati di un anno di campionamento, si ottiene come media degli Indici medi di composizione e biomassa.
Per la classificazione nel caso di monitoraggio operativo si utilizza il valore medio dei tre ICF calcolati annualmente.
Tab. 4.2.1/a - Componenti degli indici da mediare per il calcolo dell'Indice finale di classificazione
Parte di provvedimento in formato grafico
* Calcolato come media degli RQE normalizzati degli indici componenti sottostanti
** Corrispondente all'RQE normalizzato del singolo indice componente sottostante, o calcolato come media degli RQE normalizzati dei due indici componenti sottostanti per il solo macrotipo I1
Limiti di classe e classificazione
In tabella 4.2.1/b sono riportati i valori di RQE relativi ai limiti di classe dell'Indice complessivo per il fitoplancton (ICF). Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi valori di riferimento, distinti per macrotipi, per la Concentrazione media annua di clorofilla a, il Biovolume medio, la Percentuale di cianobatteri, il MedPTI, il PTIot e il PTIspecies.
Tab. 4.2.1/b - Limiti di classe, espressi come rapporti di qualita' ecologica (RQE), dell'Indice complessivo per il fitoplancton
---------------------------------------- Stato Limiti di classe (RQE) ---------------------------------------- Elevato/Buono 0,8 Buono/Sufficiente 0,6 Sufficiente/Scarso 0,4 Scarso/Cattivo 0,2 ----------------------------------------
Nelle tabelle seguenti si riportano i valori di RQE relativi ai limiti di classe ed ai valori di riferimento degli indici componenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
Macrofite
L'elemento biologico macrofite, o piante acquatiche, basa la classificazione dei laghi sull'utilizzo delle sole specie idrofitiche, cioe' quelle macrofite che hanno modo di svilupparsi in ambienti puramente acquatici o su terreni o substrati che almeno periodicamente vengono sommersi dall'acqua.
Le metriche applicate alle macrofite per la classificazione degli ambienti lacustri sono in totale cinque: la massima profondita' di crescita, la frequenza relativa delle specie con forma di colonizzazione sommersa, la frequenza delle specie esotiche, la diversita' calcolata come indice Simpson e il punteggio trofico per ciascuna specie. Le metriche permettono di calcolare due indici MTIspecies, per i laghi di categoria L-AL3, e MacroIMMI, per i laghi appartenenti alle tipologie L-AL4, L-AL5 e L-AL6.
Allo stato attuale questi indici non trovano applicazione per i laghi mediterranei.
La metodologia di classificazione e' diversa a seconda dell'indice che viene applicato e quindi della tipologia di lago che deve essere classificato.
Per determinare il valore dell'indice MTIspecies occorre calcolare per ciascun sito (inteso come porzione continua di riva, di ampiezza variabile, al cui interno e' possibile individuare una comunita' macrofisica omogenea in termini di composizione specifica) la media ponderata dei valori trofici di ciascuna specie rispetto alle abbondanze relative e, per l'intero corpo idrico , la media ponderata del valore ottenuto per ciascun sito rispetto alla lunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione.
Per la determinazione del valore dell'indice MacroIMMI sono necessari due passaggi successivi: il primo passaggio prevede il calcolo in ciascun sito (definito come sopradetto) della media dei valori ottenuti di ciascuna metrica; il secondo passaggio prevede il calcolo della media ponderata dei valori in ciascun sito rispetto alla lunghezza totale dei siti con presenza di vegetazione. L'ambiente di applicazione e' costituito dai laghi polimittici o non polimittici con profondita' massima minore o uguale a 125 m.
Limiti di classe e classificazione
In tabella 4.2.1/i e in tabella 4.2.1/l sono riportati i limiti di classe e i valori di riferimento, distinti per macrotipi, rispettivamente per gli indici finali MTIspecies e MacroIMMI. Nelle tabelle successive sono indicati i limiti di classe e i valori di riferimento, distinti per macrotipi, per le metriche (massima profondita' di crescita, frequenza relativa delle specie sommerse, frequenza delle specie esotiche, diversita', punteggio trofico per ciascuna specie) da utilizzare per il calcolo dei suddetti indici.
Parte di provvedimento in formato grafico
Pesci
La classificazione dei laghi per l'elemento biologico pesci e' effettuata attraverso l'applicazione dell'indice LFI (Lake Fish Index - LFI). Tale indice e' composto da cinque metriche. Il LFI e' applicabile ad ogni lago con superficie >0,5 km2 dell'Ecoregione
Alpina e dell'Ecoregione Mediterranea.
Per ogni bacino lacustre sono definite delle specie indicatrici (specie chiave e tipo-specifiche) per la valutazione dello stato della fauna ittica.
Il valore degli RQE per ogni metrica e' definito dal rapporto tra il punteggio della metrica e il punteggio della stessa assunto in condizioni di riferimento(4).
Il valore del Rapporto di Qualita' Ecologica finale RQEtot, per la valutazione dello stato della fauna ittica, e' calcolato come media aritmetica dei valori degli RQE delle singole metriche.
---------
(4) Le condizioni di riferimento sono individuate sulla base di dati storici e di metriche desunte dalla letteratura di settore
Limiti di classe e classificazione
In tabella 4.2.1/r sono riportati i valori di RQEtot relativi ai limiti di classe dell'Indice LFI.
Nelle successive tabelle vengono riportati i limiti di classe ed i relativi valori di riferimento per le seguenti metriche:
- abbondanza relativa delle specie chiave NPUS (Numero Per Unita' di Sforzo) - metrica 1;
- struttura di popolazione delle specie chiave - Indice di struttura PSD - metrica 2;
- successo riproduttivo delle specie chiave e delle specie tipo-specifiche - metrica 3;
- diminuzione (%) del numero di specie chiave e tipo-specifiche - metrica 4;
- presenza di specie ittiche alloctone ad elevato impatto - metrica 5.
Tab. 4.2.1/r - Limiti di classe RQEtot per la valutazione dello stato
della fauna ittica nei laghi con superficie > 0,5km2
---------------------------------------- Limiti di classe Stato (RQE tot) ---------------------------------------- Elevato/Buono 0,8 Buono/Sufficiente 0,6 Sufficiente/Scarso 0,4 Scarso/Cattivo 0,2 ----------------------------------------
Tab. 4.2.1/s - Limiti di classe RQE1 per la metrica 1
Tab. 4.2.1/t - Limiti di classe RQE2 per la metrica 2
Tab. 4.2.1/u - Limiti di classe RQE3 per la metrica 3
Tab. 4.2.1/v - Limiti di classe RQE4 per la metrica 4
Tab. 4.2.1/z - Limiti di classe RQE5 per la metrica 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Per quanto riguarda l'EQB "pesci" ogni lago e' considerato come un unico corpo idrico.
Nei laghi con superficie superiore a 50km2 - il cui campionamento
presuppone la suddivisione in sottobacini - il valore finale degli RQE e' calcolato come media aritmetica degli RQE calcolati per ogni sottobacino.
A.4.2.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' fisico -chimica a sostegno
Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici lacustri gli elementi fisico-chimici a sostegno del biologico da utilizzare sono i seguenti:
- fosforo totale;
- trasparenza;
- ossigeno ipolimnico;
Per un giudizio complessivo della classificazione si tiene conto, secondo i criteri riportati al paragrafo "Altri parametri", anche di:
- pH;
- alcalinita';
- conducibilita';
- ammonio.
Fosforo totale, trasparenza e ossigeno disciolto (LTLeco)
Ai fini della classificazione, il fosforo totale, la trasparenza e l'ossigeno disciolto vengono integrati in un singolo descrittore LTLeco (livello trofico laghi per lo stato ecologico) secondo la metodologia di seguito riportata basato su un numero di campionamenti annuali pari a quelli previsti dal protocollo di campionamento APAT 46/2007 - . La procedura per il calcolo dell'LTL eco prevede l'assegnazione di un punteggio per fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico, misurati in sito, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, 4.2.2/c del presente paragrafo. Dette tabelle riportano punteggi distinti per i livelli corrispondenti alle classi elevata, buona e sufficiente per i singoli parametri.
I livelli per il fosforo totale, di cui alla tab. 4.2.2/a, sono riferiti alla concentrazione media, ottenuta come media ponderata rispetto ai volumi o all'altezza degli strati, nel periodo di piena circolazione alla fine della stagione invernale, anche per i laghi e gli invasi meromittici.
Tab. 4.2.2/a - Individuazione dei livelli per il Fosforo Totale (µg/l)
------------------------------------------------------------ Valore di | | | | fosforo per | | Livello | Livello | Livello macrotipi | | 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------ |Punteggio| 5 | 4 | 3 ------------------------------------------------------------ L1, L2, I1, I2| | ≤8(*) | ≤15 | > 15 ------------------------------------------------------------ L3, L4, I3, I4| | ≤12(**) | ≤20 | > 20 ------------------------------------------------------------
(*) Valori di riferimento < 5 µg/l
(**) Valori di riferimento < 10 µg/l
I valori di trasparenza per l'individuazione dei livelli, di cui alla tab. 4.2.2/b, sono ricavati mediante il calcolo della media dei valori riscontrati nel corso dell'anno di monitoraggio.
Tab. 4.2.2/b - Individuazione dei livelli per la trasparenza (metri)
------------------------------------------------------------ Valore di | | | | trasparenza | | Livello | Livello | Livello per macrotipi| | 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------ |Punteggio| 5 | 4 | 3 ------------------------------------------------------------ L1, L2, I1, I2| | ≥10(*) | ≥5,5 | < 5,5 ------------------------------------------------------------ L3, L4, I3, I4| | ≥6(**) | ≥3 | < 3 ------------------------------------------------------------
(*) Valori di riferimento > 15 m
(**) Valori di riferimento > 10 m
La concentrazione dell'Ossigeno ipolimnico e' ottenuta come media ponderata rispetto al volume degli strati. In assenza dei volumi possono essere utilizzate le altezze degli strati considerati. I valori di saturazione dell'ossigeno da utilizzare per la classificazione sono quelli misurati nell'ipolimnio alla fine del periodo di stratificazione. In tab. 4.2.2/c, sono riportati i valori per l'individuazione dei livelli dell'ossigeno disciolto.
Tab. 4.2.2/c - Individuazione dei livelli per l'Ossigeno disciolto (% saturazione)
------------------------------------------------------------ Valore di | | | | ossigeno | | | | disciolto | | Livello | Livello | Livello per macrotipo| | 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------ |Punteggio| 5 | 4 | 3 ------------------------------------------------------------ Tutti | | >80%(*) | >40% | ≤40% | | | <80% | ------------------------------------------------------------
(*) Valori di riferimento >90 %
La somma dei punteggi ottenuti per i singoli parametri (fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico) costituisce il punteggio da attribuire all'LTLeco , utile per l'assegnazione della classe di qualita' secondo i limiti definiti nella tabella 4.2.2/d di seguito riportata.
Tab. 4.2.2/d - Limiti di classe in termini di LTLeco
----------------------------------------------------------------- | | Limiti di classe Classificazione| | in caso di trasparenza stato | Limiti di classe | ridotta per cause naturali ----------------------------------------------------------------- Elevato | 15 | 10 ----------------------------------------------------------------- Buono | 12-14 | 8-9 ----------------------------------------------------------------- Sufficiente | < 12 | < 8 -----------------------------------------------------------------
Nel caso di monitoraggio operativo, per la classificazione si utilizzano le medie dei valori misurati nei tre anni per ogni singolo parametro. Nel caso di monitoraggio di sorveglianza si fa riferimento ai valori o di un singolo anno o alla media dei valori misurati negli anni di monitoraggio. Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' siti per il rilevamento dei parametri fisico-chimici, ai fini della classificazione del corpo idrico si considera lo stato piu' basso tra quelli attribuiti alle singole stazioni.
I valori di cui alle tabelle 4.2.2/a, 4.2.2/b, e 4.2.2/c sopra riportate possono essere derogati qualora coesistano le seguenti condizioni:
- gli elementi di qualita' biologica del corpo idrico sono risultati in stato buono o elevato;
- il superamento dei valori tabellari e' dovuto alle caratteristiche peculiari del corpo idrico;
- non sono presenti pressioni che comportino l'aumento di nutrienti ovvero siano state messe in atto tutte le necessarie misure per ridurre adeguatamente l'impatto delle pressioni presenti.
Limitatamente al parametro trasparenza, i limiti previsti dalla tabella 4.2.2/b possono essere derogati qualora l'autorita' competente verifichi che la diminuzione di trasparenza e' principalmente causata dalla presenza di particolato minerale sospeso dipendente dalle caratteristiche naturali del corpo idrico. Inoltre, qualora l'autorita' competente verifichi che la concentrazione di riferimento del Fosforo Totale (µg/l) per un determinato lago o invaso, con particolare attenzione alla categoria dei polimittici, determinata con metodi paleolimnologici o altri modelli previsionali attendibili, risulti essere superiore ai valori indicati in tabella 4.2.2/a possono essere derivati altri limiti meno restrittivi utilizzando la relazione TP/Chl-a dei laghi alpini (OECD,1982).
Nel caso di deroga, il corpo idrico non subisce il declassamento a causa del superamento dei valori tabellari dei nutrienti.
Nei piani di gestione devono essere riportate le motivazioni dettagliate che giustificano l'applicazione della deroga ed il nuovo valore di riferimento per il parametro utilizzato in deroga.
I corpi idrici ai quali e' stata applicata la deroga per i valori dei nutrienti, sono sottoposti a monitoraggio operativo e a verifica annuale finalizzata ad accertare l'assenza di un andamento di crescita statisticamente significativo, valutato sulla base di tre anni di campionamenti stagionali nella colonna d'acqua e, se disponibili, dal confronto con dati pregressi.
Altri parametri
Per quanto riguarda temperatura, pH, alcalinita', conducibilita' e ammonio (nell'epilimnio) deve essere verificato che, ai fini della classificazione in stato elevato, non presentino segni di alterazioni antropiche e restino entro la variabilita' di norma associata alle condizioni inalterate con particolare attenzione agli equilibri legati ai processi fotosintetici. Ai fini della classificazione in stato buono, deve essere verificato che essi non raggiungano livelli superiori alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei corrispondenti valori per gli elementi di qualita' biologica. I suddetti parametri chimico-fisici ed altri non qui specificati, sono utilizzati esclusivamente per una migliore interpretazione del dato biologico, ma non sono da utilizzarsi per la classificazione.
A.4.2.3 Criteri tecnici per la classificazione dei laghi e dei corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione sulla base degli elementi di qualita' idromorfologica a sostegno
Nella classificazione dello stato ecologico dei laghi e dei corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione gli elementi idromorfologici a sostegno del biologico da utilizzare sono:
- il livello
- i parametri morfologici.
Livello
L'utilizzo del livello per la classificazione avviene attraverso il calcolo della sintesi annuale (Sa) dei dati mensili di livello (Im) come di seguito riportato.
La sintesi annuale Sa e' definita come la media pesata dei valori ricavati per ciascun mese (Im) dell'anno da valutare, con peso 2 per i mesi da gennaio a luglio (compreso) e peso 1 per i restanti mesi e si applica a tutti i macrotipi. In tab. 4.2.3/a si riportano i limiti di classe per la sintesi annuale Sa.
Tab. 4.2.3/a - Limiti di classe espressi come Sa
------------------------------------------------ Classificazione stato |Limiti di classe ------------------------------------------------ Elevato(*) |Sa ≤ 1,25 Buono |1,25 < Sa ≤ 1,5 ------------------------------------------------
(*) Sa ≤ 1 rappresentano le condizioni di riferimento
Si definisce il valore mensile di livello (Im) come:
Im=ΔH mensile misurato/ΔH di riferimento (ΔH = variazione di livello)
La valutazione di qualita' del livello mensile deve essere distinta per condizione di piovosita' (bassa, media o elevata) e per macrotipi.
Le condizioni di piovosita', avute nel mese precedente a quello di misura del livello, sono stabilite sulla base delle seguenti definizioni:
- condizione bassa: assenza di precipitazione sensibile (cioe' > 1 mm), nel mese precedente a quello di misura. In alternativa utilizzare SPI;
- condizione media: piovosita' media mensile, nel mese precedente a quello di misura, calcolata su almeno 10 anni di osservazione;
- condizione elevata: piovosita', nel mese precedente a quello di misura, al di sopra (+ 30%) delle piogge medie mensili calcolate su almeno 10 anni di osservazione. In alternativa utilizzare SPI.
Nella successiva tab. 4.2.3/b si riportano i ΔH di riferimento per le diverse condizioni di piovosita' (bassa, media o elevata).
Tab. 4.2.3/b - ΔH di riferimento
--------------------------------------------------------------------- | Macrotipi |-------------------------------------------- ΔH |L3, L4, I3*, I4* |L1, L2, I1*, I2* --------------------------------------------------------------------- Valore di riferimento in| | condizioni di piovosita'| | bassa ΔH (cm) |15 |30 --------------------------------------------------------------------- Valore di riferimento in| | condizioni di piovosita'| | media ΔH (cm) |10 |20 --------------------------------------------------------------------- Valore di riferimento in| | condizioni di piovosita'| | elevata ΔH (cm) |25 |80 ---------------------------------------------------------------------
* in questo caso sono da intendersi solo invasi identificati come corpi idrici lacustri naturali-ampliati o soggetti a regolazione
In alternativa alla classificazione con Sa, per casi specifici, le Regioni possono classificare attraverso la variazione di livello ΔH giornaliera come riportato in tabella 4.2.3/c
Tab. 4.2.3/c - Classificazione secondo i valori di ΔH giornalieri
--------------------------------------------------------------------- Classificazione| | Stato | Descrizione | Limiti di classe --------------------------------------------------------------------- Elevato (*) |Si ammette un utilizzo | ΔH ≤ 10%/giorno |antropico incidente |profondita' media (calcolata |per un 5% in piu' |su 15-20 gg consecutivi, |rispetto alle |precedenti l'abbassamento) |condizioni di |ΔH < 25 cm/giorno |riferimento |(abbassamento sotto il | |livello medio pluriennale) --------------------------------------------------------------------- Buono |Si ammette un utilizzo |10% < Δ H ≤ 15%/giorno |antropico incidente |profondita' media (calcolata |per un 10% in piu' |su 15-20 gg consecutivi, |rispetto alle |precedenti l'abbassamento) |condizioni di |25 ≤ ΔH < 30 |riferimento |cm/giorno (abbassamento | |sotto il livello medio | |pluriennale) ---------------------------------------------------------------------
(*)ΔH <= 5%/giorno profondita' media (calcolata su 15-20 gg consecutivi, precedenti l'abbassamento) ΔH < 20 cm/giorno (abbassamento sotto il livello medio pluriennale) rappresentano le condizioni di riferimento per il parametro livello.
I valori di livello misurati (giornalieri, settimanali, o mensili) devono essere riportati al riferimento assoluto (rispetto al livello del mare), per permettere una confrontabilita' a livello nazionale dei dati raccolti.
Parametri morfologici
I parametri morfologici da valutare ai fini della classificazione morfologica di un corpo idrico sono:
- la linea di costa intesa come la zona identificata attraverso il perimetro del corpo idrico lacustre;
- l'area litorale intesa come la parte di sponda che si trova tra il canneto, se presente, e le piante emerse galleggianti oppure, in assenza della zona a canneto, la zona tra il livello medio pluriennale del corpo idrico lacustre, dove batte l'onda, e la zona dove arrivano le macrofite emerse, galleggianti;
- il substrato inteso come la tipologia del materiale di cui sono composte sia la zona litorale che la zona pelagica;
- la profondita' o interrimento intesa come evoluzione morfologica del fondo del corpo idrico lacustre, considerando in particolare i delta alluvionali.
Il metodo di riferimento per la valutazione dei suddetti parametri e' il Lake Habitat Survey (LHS).
Tale metodo, mediante l'indice di alterazione morfologica (LHMS), permette di esprimere un giudizio di sintesi sulla qualita' morfologica attraverso l'elaborazione di dati raccolti in campo. Il metodo si basa sull'osservazione di 10 punti o sezioni (Hab-plot), ugualmente distribuite lungo tutto il perimetro del corpo idrico lacustre, in ciascuna delle quali si valutano le caratteristiche della linea di costa, dell'area litorale, del substrato, della profondita' locale, della presenza di affluenti e di infrastrutture antropiche. Vengono anche segnalate e quindi conteggiate nell'elaborazione del giudizio finale, tutte le attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico lacustre (es. attivita' ricreative, turistiche, economiche, la presenza di campeggi, porti, banchine, opere di ingegneria naturalista o classica, presenza di sbarramenti ecc.), individuate durante il passaggio tra un punto di osservazione e l'altro.
In tab. 4.2.3/d si riportano i parametri da analizzare e una sintesi delle pressioni insistenti sul corpo idrico, ciascuna con diversi intervalli e relativi punteggi indicativi del passaggio da uno stato morfologico all'altro.
Tab. 4.2.3/d - Parametri da valutare e sintesi delle attivita' antropiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Effettuando un'analisi incrociata dei parametri e delle pressioni di cui alla tab. 4.2.3/d, attraverso un database e un software dedicato, si definisce il punteggio dell'indice di alterazione morfologica (LHMS). In tab. 4.2.3/e si riportano le classi di stato morfologico sulla base dei punteggi del LHMS.
Tab. 4.2.3/e - Classificazione secondo i punteggi del LHMS
--------------------------------------- Classificazione stato |Punteggio --------------------------------------- Elevato(*) |LHMS ≤ 2 --------------------------------------- Buono |2 < LHMS ≤ 4 ---------------------------------------
(*)Il punteggio = 0 rappresenta un valore indice di condizioni di riferimento morfologiche.
Classificazione degli elementi idromorfologici a sostegno
La classificazione idromorfologica del corpo idrico e' data dal peggiore tra gli indici idrologico Sa e quello morfologico LHMS
A.4.3 Acque marino costiere
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1 del punto 2 del presente allegato, sono riportati, ai fini della classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere, le metriche e/o gli indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica:
- Fitoplancton
- Macroinvertebrati bentonici
- Macroalghe
- Angiosperme (Posidonia oceanica)
Macrotipi marino-costieri per la classificazione
I criteri per la tipizzazione dei corpi idrici, di cui all'Allegato 3 del presente Decreto legislativo, consentono l'individuazione dei tipi marino-costieri, su base geomorfologica e su base idrologica. La suddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla definizione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche.
In considerazione delle caratteristiche dei vari EQB, le differenze tipo-specifiche e conseguentemente le condizioni di riferimento sono determinate, a seconda dell'EQB analizzato, dalle condizioni idrologiche e da quelle morfologiche.
La tipo-specificita' per il Fitoplancton e i Macroinvertebrati bentonici e' caratterizzata dal criterio di tipizzazione idrologico, ai fini della classificazione per tali EQB i tipi delle acque marino-costiere , sono aggregati nei 3 gruppi (macrotipi) indicati nella successiva Tab. 4.3/a.
Per cio' che riguarda le Angiosperme (Posidonia oceanica) si fa riferimento al solo macrotipo 3 (bassa stabilita')
Per l'EQB Macroalghe la tipo-specificita' e' caratterizzata dal criterio di tipizzazione morfologico, le condizioni di riferimento sono in relazione alle differenti condizioni geomorfologiche, ai fini della classificazione per questo EQB i tipi delle acque marino-costiere sono aggregati nei 2 gruppi (macrotipi) indicati nella successiva Tab. 4.3/b.
Tab. 4.3/a - Macrotipi marino-costieri per fitoplancton e macroinvertebrati bentonici
--------------------------------------------------------------------- Macrotipi|Stabilita'|Descrizione --------------------------------------------------------------------- 1 |Alta |Siti costieri fortemente influenzati da | |apporti d'acqua dolce di origine fluviale; --------------------------------------------------------------------- 2 |Media |Siti costieri moderatamente influenzati da | |apporti d'acqua dolce (influenza | |continentale); --------------------------------------------------------------------- 3 |Bassa |Siti costieri non influenzati da apporti | |d'acqua dolce continentale. ---------------------------------------------------------------------
Tab. 4.3/b - Macrotipi marino-costieri per macroalghe
------------------------------- Macrotipi |Descrizione ------------------------------- A |rilievi montuosi ------------------------------- B |terrazzi -------------------------------
A.4.3.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualita' biologica
Fitoplancton
Il fitoplancton e' valutato attraverso il parametro "clorofilla a" misurato in superficie, scelto come indicatore della biomassa. Occorre fare riferimento non solo ai rapporti di qualita' ecologica (RQE) ma anche ai valori assoluti (espressi in mg/m3) di concentrazione di clorofilla a. Come gia' indicato nel paragrafo A.4.3 del presente allegato, la tipo-specificita' per il fitoplancton e' caratterizzata dal criterio idrologico. Di seguito vengono indicate le categorie "tipo-specifiche", i valori da assegnare alle condizioni di riferimento e i limiti di classe distinti per ciascun macrotipo.
Modalita' di calcolo, condizioni di riferimento e limiti di classe
Per il calcolo del valore del parametro "clorofilla a" si applicano 2 tipi di metriche:
- per i tipi ricompresi nei macrotipi 2 e 3 il valore del 90° percentile per la distribuzione normalizzata dei dati(5)
- il valore della media geometrica, per i tipi ricompresi nel macrotipo 1
----------
(5) Le serie annuali o pluriennali di clorofilla sono spesso ben approssimate da una distribuzione di tipo Log-normale. Per "normalizzare" queste distribuzioni si applica la Log-trasformazione dei dati originari, E Il 90° percentile della distribuzione dei logaritmi deve essere riconvertito in numero (i.e. in concentrazione di clorofilla). La Lognormalita' dei dati di clorofilla giustifica anche la scelta della Media Geometrica al posto della Media Aritmetica.
La Tab. 4.3.1/a, di seguito riportata, indica per ciascun macrotipo:
- i valori delle condizioni di riferimento in termini di concentrazione di "clorofilla a";
- i limiti di classe, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente, espressi sia in termini di concentrazione di clorofilla a, che in termini di RQE;
- il tipo di metrica da utilizzare.
Tab. 4.3.1/a Limiti di classe fra gli stati e valori di riferimento per fitoplancton
Parte di provvedimento in formato grafico
Nella procedura di classificazione dello stato ecologico di un corpo idrico secondo l'EQB Fitoplancton, le metriche da tenere in considerazione per il confronto con i valori della tabella, sono quelle relative alle distribuzioni di almeno un anno della clorofilla a.
Poiche' il monitoraggio dell'EQB Fitoplancton e' annuale, alla fine del ciclo di monitoraggio operativo (3 anni) si ottiene un valore di "clorofilla a" per ogni anno. Il valore da attribuire al sito, si basa sul calcolo della media dei valori di "clorofilla a" ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno.
Macroinvertebrati bentonici
Sistema di classificazione
Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici si applica l'Indice M-AMBI, che utilizza lo strumento dell' analisi statistica multivariata ed e' in grado di riassumere la complessita' delle comunita' di fondo mobile, permettendo una lettura ecologica dell'ecosistema in esame.
Come indicato nel paragrafo A.4.3 del presente allegato, la tipo-specificita' per i macroinvetebrati bentonici e' caratterizzata dal criterio idrologico. Pertanto le categorie "tipo-specifiche" per i macroinvertebrati sono quelle associabili ai macrotipi 1, 2 e 3.
Modalita' di calcolo dell'M-AMBI, condizioni di riferimento e limiti di classe
L'M-AMBI e' un indice multivariato che deriva da una evoluzione dell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di Shannon-Wiener ed il numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI prevede l'elaborazione delle suddette 3 componenti con tecniche di analisi statistica multivariata. Per il calcolo dell'indice e' necessario l'utilizzo di un software gratuito (AZTI Marine Biotic Index- New Version AMBI 4.1) da applicarsi con l'ultimo aggiornamento gia' disponibile della lista delle specie.
Il valore dell'M-AMBI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE).
Nella tab. 4.3.1/b sono riportati:
- i valori di riferimento per ciascuna metrica che compone l'M-AMBI;
- i limiti di classe dell'M-AMBI, espressi in termini di RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente.
I valori delle condizioni di riferimento e i relativi limiti Buono/Sufficiente ed Elevato/Buono descritti in tabella devono intendersi relativi al solo macrotipo 3 (bassa stabilita').
Tab. 4.3.1/b - Limiti di classe e valori di riferimento per l'M-AMBI
--------------------------------------------------------------------- Macrotipo| Valori di riferimento RQE |----------------------------------------------------------- |AMBI |H' |S |Elevato/Buono |Buono/Sufficiente --------------------------------------------------------------------- 3 |0,5 |4 |30 |0,81 |0,61 ---------------------------------------------------------------------
Macroalghe
Sistema di classificazione
Il metodo da applicare per la classificazione dell' EQB Macroalghe e' il CARLIT.
La tipo-specificita' per le macroalghe e' definita dal criterio geomorfologico di cui all'Allegato 3 sez. A.3 del presente decreto legislativo. I macrotipi su base geomorfologica da tenere in considerazione sono: A) rilievi montuosi e B) terrazzi. Nella procedura di valutazione dell'Indice CARLIT e' necessario precisare anche i seguenti elementi morfologici: la morfologia della costa (blocchi metrici, falesia bassa, falesia alta), il diverso grado di inclinazione della frangia infralitorale, l'orientazione della costa, il grado di esposizione all'idrodinamismo, il tipo di substrato (naturale, artificiale).
Modalita' di calcolo del CARLIT, condizioni di riferimento e limiti di classe
Sulla base dei diversi elementi morfologici precedentemente citati sono individuate alcune situazioni geomorfologiche rilevanti, a ciascuna delle quali e' assegnato un Valore di Qualita' Ecologica di riferimento (EQVrif ) come riportato nella tab. 4.3.1/c.
Tab. 4.3.1/c - Valori di riferimento per il CARLIT
----------------------------------------------- Situazione geomorfologica rilevante EQVrif ----------------------------------------------- Blocchi naturali 12,2 Scogliera bassa naturale 16,6 Falesia alta naturale 15,3 Blocchi artificiali 12,1 Struttura bassa artificiale 11,9 Struttura alta artificiale 8,0 -----------------------------------------------
L'indice CARLIT si basa su una prima valutazione del Valore di Qualita' Ecologica (VQE), in ogni sito e per ogni categoria geomorfologica rilevante.
Il risultato finale dell'applicazione del CARLIT non fornisce un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualita' ecologica (RQE).
La tabella seguente riporta i limiti di classe, espressi in termini di RQE, tra lo stato elevato e lo stato buono, e tra lo stato buono e lo stato sufficiente.
Tab. 4.3.1/d - Limiti di classe per Elemento di qualita' biologica "MACROALGHE" secondo il metodo CARLIT espresso in termini di RQE
--------------------------------------------------------------------- | | Rapporti di qualita' ecologica Sistema di | | RQE CARLIT classificazione| |------------------------------------------- adottato |Macrotipi| Elevato/Buono | Buono/Sufficiente --------------------------------------------------------------------- CARLIT | A e B | 0,75 | 0,60 ---------------------------------------------------------------------
Angiosperme - Prateria a Posidonia oceanica
Sistema di classificazione
Per l'EQB Posidonia oceanica si applica l'Indice PREI.
L'Indice PREI include il calcolo di cinque descrittori: la densita' della prateria (fasci m-2 ); la superficie fogliare fascio, (cm2
fascio-1 ); il rapporto tra la biomassa degli epifiti (mg fascio-1 )
e la biomassa fogliare fascio (mg fascio-1 ); la profondita' del
limite inferiore e la tipologia del limite inferiore.
La densita' della prateria, la superficie fogliare fascio ed il rapporto tra la biomassa degli epifiti e la biomassa fogliare vengono valutati alla profondita' standard di 15 m, su substrato sabbia o matte; nei casi in cui lo sviluppo batimetrico della prateria non consenta il campionamento alla profondita' standard, puo' essere individuata, motivandone la scelta, una profondita' idonea al caso specifico.
Le praterie a P.oceanica vengono monitorate nel piano infralitorale non influenzato da apporti d'acqua dolce significativi, ovvero nel macrotipo 3: bassa stabilita', siti costieri non influenzati da apporti d'acqua dolce e continentale.
Modalita' di calcolo dell'indice PREI, condizioni di riferimento e
limiti di classe
La modalita' di calcolo dell'indice PREI prevede l'applicazione della
seguente equazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il valore del PREI varia tra 0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di
Qualita' Ecologica (RQE).
Il risultato finale dell'applicazione dell'Indice PREI non fornisce un valore assoluto, ma direttamente il rapporto di qualita' ecologica
(RQE). La tabella 4.3.1/e riporta i limiti di classe, espressi in
termini di RQE.
Nel sistema di classificazione seguente lo stato cattivo corrisponde
ad una recente non sopravvivenza di P. oceanica, ovvero, alla sua
scomparsa da meno di cinque anni.
Tab. 4.3.1/e - Limiti di classe degli RQE per Elemento di Qualita' Biologica "Posidonia oceanica", e condizioni di riferimento riferiti
ai valori dell'Indice PREI.
Parte di provvedimento in formato grafico
A.4.3.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli
elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologica a sostegno
Nelle acque marino costiere con l'espressione: "a sostegno", si intende che gli elementi di qualita' fisico-chimica, salvo le eccezioni riportate nella Tab. 4.3.2/b, devono essere considerati nel sistema di classificazione dello stato ecologico, in quanto concorrono alla definizione di tale stato. Gli elementi
idromorfologici devono essere utilizzati per migliorare
l'interpretazione dei risultati biologici, in modo da pervenire
all'assegnazione di uno stato ecologico certo.
Si riportano di seguito le tabelle che indicano gli elementi
idromorfologici, Tab. 4.3.2/a e fisico-chimici, Tab. 4.3.2/b, a
sostegno dei vari EQB.
Tab. 4.3.2/a- Elementi idromorfologici a sostegno dei vari EQB
--------------------------------------------------------------------- EQB |Elementi idromorfologici(*) --------------------------------------------------------------------- Fitoplancton |regime correntometrico --------------------------------------------------------------------- Macroalghe ed Angiosperme |escursione mareale, esposizione al |moto ondoso, regime correntometrico, |profondita', natura e composizione del |substrato. --------------------------------------------------------------------- Macroinvertebrati bentonici |profondita', natura e composizione |del substrato ---------------------------------------------------------------------
* Gli elementi idromorfologici non rientrano nella classificazione
finale ma sono utilizzati per una migliore interpretazione dei dati
acquisiti per gli altri elementi di qualita'
Tab. 4.3.2/b - Elementi fisico-chimici a sostegno dei vari EQB con
indicazione dell'applicazione ai fini della classificazione dello
stato ecologico
--------------------------------------------------------------------- |Elementi fisico-chimici |Elementi fisico-chimici EQB |per la classificazione* |per l'interpretazione** --------------------------------------------------------------------- Fitoplancton |ossigeno disciolto, |trasparenza, |nutrienti |temperatura, salinita' --------------------------------------------------------------------- Macroalghe ed |ossigeno disciolto, |trasparenza, Angiosperme |nutrienti |temperatura, salinita', --------------------------------------------------------------------- Macroinvertebrati|ossigeno disciolto, |trasparenza, bentonici |nutrienti |temperatura, salinita' ---------------------------------------------------------------------
* Elementi fisico-chimici che rientrano nel sistema di
classificazione dello stato ecologico da assegnare al corpo idrico
** Elementi fisico-chimici che non rientrano nel sistema di classificazione dello stato ecologico da assegnare al corpo, ma sono
utilizzati ai fini interpretavi dei risultati degli altri elementi
Elementi di qualita' fisico-chimica e relativi limiti di classe
Ossigeno disciolto e nutrienti
L'ossigeno disciolto e i nutrienti, unitamente al parametro clorofilla a, sono valutati attraverso l'applicazione dell'Indice TRIX, al fine di misurare il livello trofico degli ambienti marino-costieri. L'Indice TRIX puo' essere utilizzato non solo ai fini della valutazione del rischio eutrofico (acque costiere con elevati livelli trofici e importanti apporti fluviali), ma anche per
segnalare scostamenti significativi dalle condizioni di trofia
tipiche di aree naturalmente a basso livello trofico.
Ai fini dell'applicazione di tale indice, nella classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere, nella Tab. 4.3.2/c, vengono riportati i valori di TRIX (espressi come valore medio
annuo), ossia i limiti di classe tra lo stato buono e quello
sufficiente, per ciascuno dei macrotipi individuati su base
idrologica.
Tab. 4.3.2/c - Limiti di classe, espressi in termini del TRIX, tra lo
stato buono e quello sufficiente
---------------------------------------------
Macrotipo Limiti di classe TRIX
(Buono/Sufficiente)
--------------------------------------------- 1: Alta stabilita' 5,0 2: Media stabilita' 4,5 3: Bassa stabilita' 4,0 ---------------------------------------------
Nella procedura di classificazione dello stato ecologico, il giudizio espresso per ciascun EQB deve essere percio' congruo con il limite di classe di TRIX: in caso di stato ecologico "buono" il corrispondente valore di TRIX deve essere minore della soglia riportata in tabella, per ciascuno dei tre macrotipi individuati. Qualora il valore del TRIX sia conforme alla soglia individuata dallo stato biologico, nell'esprimere il giudizio di stato ecologico si fa riferimento al giudizio espresso sulla base degli elementi di qualita' biologica. Poiche' il monitoraggio degli elementi fisico-chimici e' annuale, alla fine del ciclo di monitoraggio operativo (3 anni) si ottengono tre valori di TRIX. Il valore di TRIX da attribuire al sito, si basa sul calcolo della media dei valori di TRIX ottenuti per ciascuno dei 3 anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i dati dell'ultimo
anno.
Temperatura e salinita'
La temperatura e la salinita' sono elementi fondamentali per la definizione dei tipi: essi concorrono alla definizione della densita' dell'acqua di mare e, quindi, alla stabilita', parametro su cui e' basata la tipizzazione su base idrologica. Dalla stabilita' della colonna d'acqua discende la tipo-specificita' delle metriche e degli
indici utilizzati per la classificazione degli EQB.
Trasparenza
Per la trasparenza, espressa come misura del Disco Secchi, si adotta la stessa risoluzione valida per gli elementi idromorfologici a sostegno: essa e' utilizzata come elemento ausiliario per integrare e
migliorare l'interpretazione del monitoraggio degli EQB, in modo da
pervenire all'assegnazione di uno stato ecologico certo.
A.4.4 Acque di transizione
Fermo restando le disposizioni di cui alla lettera A.1 del punto 2 del presente allegato, sono riportati, ai fini della classificazione dello stato ecologico delle acque di transizione, le metriche e/o gli
indici da utilizzare per i seguenti elementi di qualita' biologica:
- Macroalghe
- Fanerogame
- Macroinvertebrati bentonici
Tipizzazione e condizioni di riferimento
La suddivisione dei corpi idrici in tipi e' funzionale alla
definizione delle condizioni di riferimento tipo-specifiche.
Le condizioni di riferimento sono di seguito riportate per macrotipi,
sulla base dell'escursione di marea e di intervalli di salinita' (>
30 PSU e < 30 PSU) gli intervalli di salinita' sono riferiti solo
alla marea > 50 cm .
Pertanto ai fini della classificazione i corpi idrici di transizione
sono distinti in tre macrotipi (vedi Tab. 4.4/a).
Tab. 4.4/a - Macrotipi ai fini della definizione delle condizioni di
riferimento per gli elementi di qualita' biologica macroalghe,
fanerogame e macroinvertebrati bentonici.
--------------------------------------------------------------------- marea | non tidale | microtidale --------------------------------------------------------------------- salinita' | oligo/meso/poli/ | oligo/meso/ | /eu/iperalino | eu/iperalino | polialino | --------------------------------------------------------------------- Codice DM | AT01/AT02/AT03/ | T11/AT12/AT13/ |AT14/AT15/AT19/AT20 trasmissione| AT04/AT05 | AT16/AT17/AT18 | dati | AT06/AT07/AT08/ | | | AT09/AT10 | | --------------------------------------------------------------------- Macrotipo | M-AT-1 | M-AT-2 | M-AT-3 ---------------------------------------------------------------------
I sistemi di classificazione dello stato ecologico per le acque di
transizione definiti nel presente decreto non si applicano al tipo
foci fluviali-delta.
Tali corpi idrici devono comunque essere tipizzati, secondo quanto previsto dall'allegato 3, sezione A del presente decreto e monitorati
secondo quanto previsto dalla lettera A.3 del punto 2 del presente
allegato
A.4.4.1 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli
elementi di qualita' biologica
Fanerogame e macroalghe
Per l'EQB Macrofite, viene utilizzato l'indice E-MaQI, che integra i
due elementi di qualita' biologica macroalghe e fanerogame.
L'affidabilita' dell'indice e' legata al numero di specie presenti nelle stazioni di monitoraggio; l'applicabilita' dell'indice richiede
la presenza di almeno 20 specie.
Nel caso in cui il numero di specie presenti sia inferiore a 20, si
applica l'indice R-MaQI, modificato.
Valori di riferimento e limiti di classe
Le soglie relative al Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE) per la suddivisione dello stato nelle 5 classi previste e' riportato in Tab.
4.1.1/a; i valori si applicano ai tre macrotipi (M-AT-1, M-AT-2,
M-AT3).
Tab. 4.4.1/a - Limiti di classe per l'E-MaQI e per l'R-MaQI
modificato.
---------------------------------------------------------------------
Rapporto di Qualita' Ecologica
--------------------------------------------------------------------- Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso| Scarso/Cattivo --------------------------------------------------------------------- 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 ---------------------------------------------------------------------
Le condizioni di riferimento per l'indice E MaQI sono espresse in
Tab. 4.1.1/b
Tab. 4.4.1/b - Valori di riferimento per l'applicazione dell'indice
E-MaQI per i diversi macrotipi
--------------------------------------------------------------------- Macrotipo| Geomorfologia | Escursione | Salinita' | Valori di | | Marea | | riferimento | | | | (E-MaQI) --------------------------------------------------------------------- M-AT-1 | Laguna costiera | Non tidale | - | 1,00 --------------------------------------------------------------------- M-AT-2 | Laguna costiera | microtidale| Oligo/meso/ | 1,00 | | | poli | --------------------------------------------------------------------- M-AT-3 | Laguna costiera | microtidale| Eu/iper | 1,03 ---------------------------------------------------------------------
L'indice R-MaQI modificato restituisce direttamente il rapporto di
qualita' ecologica (RQE),le condizioni di riferimento dell'indice
sono intrinseche nel metodo.
Macroinvertebrati bentonici
Per l'EQB Macroinvertebrati bentonici ai fini della classificazione
dello stato di qualita' viene applicato l'indice M-AMBI e
facoltativamente anche l'indice BITS.
L'M-AMBI e' un indice multivariato che deriva da una evoluzione dell'AMBI integrato con l'Indice di diversita' di Shannon-Wiener ed il numero di specie (S). La modalita' di calcolo dell'M-AMBI prevede l'elaborazione delle suddette 3 componenti con tecniche di analisi statistica multivariata. Per il calcolo dell'indice e' necessario l'utilizzo di un software gratuito (AZTI Marine Biotic Index- New Version AMBI 4.1) da applicarsi con l'ultimo aggiornamento gia' disponibile della lista delle specie. Il valore dell'M-AMBI varia tra
0 ed 1 e corrisponde al Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE).
In aggiunta puo' essere utilizzato anche l'indice BITS.
L'applicazione dell'indice BITS e' finalizzata ad un'eventuale
sostituzione dell'M-AMBI nei successivi piani di gestione.
Valori di riferimento e limiti di classe
Tab. 4.4.1/c - Limiti di classe in termini di RQE per l'M-AMBI
---------------------------------------------------------------------
Rapporto di Qualita' Ecologica
--------------------------------------------------------------------- Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso| Scarso/Cattivo --------------------------------------------------------------------- 0,96 | 0,71 | 0,57 | 0,46 ---------------------------------------------------------------------
Le condizioni di riferimento sono state definite sulla base di un criterio misto statistico/geografico. L'indice M-AMBI e' un indice
multivariato, pertanto le condizioni di riferimento vanno indicate
per i tre indici che lo compongono: AMBI, Indice di Diversita' di
Shannon-Wiener e numero di specie (S).
Tab. 4.4.1/d - Valori di riferimento tipo-specifiche per
l'applicazione dell'M-AMBI
--------------------------------------------------------------------- Macro-| Geomorfologia | Escursione |Salinita'| AMBI |Diver-|Nume- tipo | | Marea | | | sita'| ro | | | | | di | di | | | | | Shan-|Spe- | | | | | non- |cie | | | | |Wiener| (S) --------------------------------------------------------------------- M-AT-1 | Laguna costiera | Non tidale | - | 1,85 | 3,3 | 25 --------------------------------------------------------------------- M-AT-2 | Laguna costiera | microtidale | Oligo/ | 2,14 | 3,40 | 28 | | | meso/ | | | | | | poli | | | --------------------------------------------------------------------- M-AT-3 | Laguna costiera | microtidale | Eu/iper | 0,63 | 4,23 | 46 ---------------------------------------------------------------------
Tab. 4.4.1/e - Limiti di classe in termini di RQE per il BITS
---------------------------------------------------------------------
Limiti di classe (RQE)
--------------------------------------------------------------------- Elevato/Buono |Buono/Sufficiente|Sufficiente/Scarso|Scarso/Cattivo --------------------------------------------------------------------- 0,87 | 0,68 | 0,44 | 0,25 ---------------------------------------------------------------------
Tab. 4.4.1/f - Valori di riferimento tipo-specifiche per
l'applicazione del BITS
--------------------------------------------------------------------- Macrotipo| Geomorfologia | Escursione | Salinita' | BITS | | Marea | | --------------------------------------------------------------------- M-AT-1 |Laguna costiera| Non tidale | - | 2,80 --------------------------------------------------------------------- M-AT-2 |Laguna costiera| microtidale| Oligo/meso/poli | 3,40 --------------------------------------------------------------------- M-AT-3 |Laguna costiera| microtidale| Eu/iper | 3,40 ---------------------------------------------------------------------
A.4.4.2 Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli
elementi di qualita' fisico-chimica e idromorfologici a sostegno
Nella classificazione dello stato ecologico delle acque di transizione gli elementi fisico -chimici a sostegno del biologico da
utilizzare sono i seguenti:
- Azoto inorganico disciolto (DIN);
- Fosforo reattivo (P-PO4);
- Ossigeno disciolto;
Limiti di classe per gli elementi di qualita' fisico-chimica a
sostegno
Si riportano in Tab. 4.4.2/a di seguito i limiti di classe degli elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi di qualita' biologica per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici di transizione. I limiti di classe per l'azoto sono definiti per 2 diverse classi di salinita' (>30 psu e <30 psu). Il limite per
il fosforo reattivo e' definito per gli ambienti con salinita' >30
psu.
Tab. 4.4.2/a - Limiti di classe per gli elementi di qualita'
fisico-chimica nella colonna d'acqua
Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tab. 4.4.2/a
*Valore espresso come medio annuo; considerata l'influenza degli apporti di acqua dolce, per la definizione degli standard di qualita'
dell'azoto e del fosforo si forniscono valori tipo-specifici in
relazione alla salinita' dei corpi idrici.
**Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi fra 0-1.0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex D.Lgs 152/99), Ipossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo compresi fra 1-2.0 mg/l (campionamento effettuato in continuo)
(ex D.Lgs 152/99)
Criteri di utilizzo degli elementi di qualita' fisico-chimica a
sostegno
Nutrienti
Qualora gli elementi di qualita' biologica monitorati consentano di classificare le acque di transizione in stato buono o elevato, ma, per uno o entrambi i nutrienti, siano superati i limiti di classe riportati in Tab 4.4.2/a , e comunque di un incremento non superiore al 75% del limite di classe riportato nella suddetta tabella, le autorita' competenti possono non declassare automaticamente a sufficiente il corpo idrico, purche' attivino un approfondimento dell'attivita' conoscitiva, un' analisi delle pressioni e degli impatti ed il contestuale avvio di un monitoraggio di indagine basato
su :
a) la verifica dello stato degli elementi di qualita' biologica
rappresentativi dello stato trofico del corpo idrico (macroalghe,
angiosperme e fitoplancton);
b) il controllo dei nutrienti con frequenza mensile.
Le attivita' necessarie ad escludere il declassamento del corpo idrico come sopra indicato rivestono durata minima diversa a seconda
dell'entita' del superamento:
1) superamento<50% di uno o entrambi i parametri:
* il monitoraggio d'indagine sopra dettagliato e' eseguito per un
solo anno;
* il corpo idrico puo' essere classificato in stato buono anche alla fine del successivo monitoraggio operativo, senza effettuare un ulteriore monitoraggio di indagine, purche' risultino assenti impatti
sulla comunita' biologica indagata e non sia presente una tendenza
significativa di aumento della concentrazione dei nutrienti;
Se il superamento dei limiti di classe dei nutrienti riportati in Tab 4.4.2/a si verifica durante il monitoraggio di sorveglianza, il monitoraggio dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua deve
essere effettuato per i 2 anni successivi al campionamento.
2) un superamento > 50%, e comunque inferiore a 75%, di uno o
entrambi i parametri:
* il monitoraggio di indagine sopra dettagliato e' seguito per due
anni consecutivi;
* il corpo idrico puo' essere classificato in stato buono anche alla fine del successivo monitoraggio operativo, senza effettuare un ulteriore monitoraggio di indagine, purche' risultino assenti impatti
sulla comunita' biologica indagata e non sia presente una tendenza
significativa di aumento della concentrazione dei nutrienti;
* il monitoraggio di indagine negli anni intermedi tra i successivi
monitoraggi operativi puo' essere proseguito a giudizio
dell'autorita' competente.
Resta fermo che anche in caso di esito positivo delle suddette
attivita' volte ad escludere il declassamento, il corpo idrico e'
classificato in stato buono, anche nel caso in cui gli EQB siano in
stato elevato.
Nel caso in cui non sia attivata la procedura volta ad escludere il declassamento del corpo idrico sopra descritta, poiche' il monitoraggio degli elementi fisico-chimici e' annuale, alla fine del ciclo di monitoraggio operativo (tre anni) si ottengono tre valori di concentrazione dei nutrienti. Il valore di concentrazione da utilizzare per la classificazione e' la media dei valori ottenuti per ciascuno dei tre anni di campionamento. Nel caso in cui le misure di
risanamento ed intervento siano gia' in atto, si utilizzano solo i
dati dell'ultimo anno.
Ossigeno
Qualora gli elementi di qualita' biologica, controllati nel monitoraggio di sorveglianza od operativo, consentano di classificare
le acque di transizione in stato buono o elevato ma si verifichino
condizioni di anossia/ipossia si procede come descritto di seguito:
1) Condizioni di anossia(6) per 1 o piu' giorni all'interno di un
anno
Il corpo idrico viene automaticamente classificato in stato ecologico
sufficiente.
2) Condizioni di anossia(7) di durata inferiore ad 1 giorno ma ripetute per piu' giorni consecutivi e/o condizioni di ipossia(8) per
piu' di 1 giorno/anno.
---------
(6) Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo
compresi fra 0-1,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex
D.Lgs 152/99)
(7) Anossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo
compresi fra 0-1,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex
D.Lgs 152/99)
(8) Ipossia: valori dell'ossigeno disciolto nelle acque di fondo
compresi fra 1-2,0 mg/l (campionamento effettuato in continuo) (ex
D.Lgs 152/99)
Si effettua per i due anni successivi e consecutivi al campionamento la verifica dello stato dei macroinvertebrati bentonici (anche qualora non selezionati per il monitoraggio operativo) quali elementi
di qualita' biologica indicativi delle condizioni di ossigenazione
delle acque di fondo, al fine di verificare un eventuale ritardo
nella risposta biologica.
In assenza di impatti sulla comunita' biologica per due anni consecutivi, il corpo idrico puo' essere classificato in buono stato ecologico (anche nel caso in cui gli EQB siano in stato elevato), in
caso contrario si classifica come sufficiente.
Alla fine del ciclo di monitoraggio operativo (tre anni), si classifica sulla base del valore peggiore nei tre anni. Nel caso in cui le misure di risanamento ed intervento siano gia' in atto, allora
si utilizzano solo i dati dell'ultimo anno.
Il superamento dei limiti dell'ossigeno comporta il monitoraggio dei
parametri fisico-chimici della colonna d'acqua per i successivi 2
anni anche nel caso di monitoraggio di sorveglianza.
Qualora il posizionamento della sonda per il rilevamento in continuo dell'ossigeno ponga dei problemi di gestione possono essere dedotti indirettamente fenomeni di anossia pregressi o in corso, dalla concentrazione del parametro ferro labile (LFe) e del rapporto tra i
solfuri volatili disponibili e il ferro labile (AVS/LFe) entrambi
rilevati nei sedimenti.
Al riguardo le frequenze di campionamento dei suddetti parametri sono
le seguenti:
* tra giugno e luglio e tra fine agosto e settembre (in concomitanza con le maree di quadratura) quando il rischio di anossia e' elevato;
* tra febbraio e marzo (in concomitanza con le maree di sizigia)
quando la riossigenazione del sistema e' massima.
Di seguito sono riportati i limiti di classe per il ferro labile (Lfe) e per il rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro
labile (AVS/Lfe)
Tab. 4.4.2/b- Limiti di classe per il ferro labile (LFe) e il
rapporto tra i solfuri volatili disponibili e il ferro labile
(AVS/Lfe) nei sedimenti.
--------------------------------------------------------------------- | Fe labile (µmol/ cm3) | |-----------------------------| Classificazione stato | >100 | 50-100 | <50 | --------------------------------------------------------------------- | <0.25 | <0.25 | <0.25 | Buono AVS/Lfe |--------------------------------------------------------
| ≥0.25 | ≥0.25 | ≥0.25 | Sufficiente ---------------------------------------------------------------------
Altri parametri
Il valore della trasparenza e della temperatura non concorrono direttamente alla classificazione dello stato ecologico, ma sono utilizzati per migliorare l'interpretazione dei risultati biologici e evidenziare eventuali anomalie di origine antropica. Lo stesso criterio vale per i parametri fisico-chimici a sostegno, indicati nel protocollo di monitoraggio ISPRA per i quali non sono stati definiti
valori di soglia.
Elementi di qualita' idromorfologica a sostegno
La valutazione degli elementi di qualita' idromorfologica influenza la classificazione dello stato ecologico solo nel passaggio tra stato
"buono ed elevato".
I parametri idromorfologici a supporto degli elementi di qualita' biologica previsti dalla tab. A.1.1 del punto 2 del presente allegato
sono:
Condizioni morfologiche
- variazione della profondita'
- massa, struttura e substrato del letto
- struttura della zona intertidale
Regime di marea
- flusso di acqua dolce
- esposizione alle onde
Le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici di transizione per
gli elementi sopra indicati sono valutate tramite giudizio esperto,
come di seguito indicato.
Variazione della profondita'
I dati di profondita' derivanti dai rilievi morfobatimetrici dei fondali previsti dalla lettera A.3.3.4 del punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto da eseguirsi sono utilizzati secondo le frequenze riportate nella tabella 3.7 del punto 2 del presente allegato, almeno
una volta nell'arco temporale del Piano di Gestione.
E' necessario indicare la presenza di attivita' antropiche rilevanti,
quali dragaggio di canali e bassofondali o ripascimenti.
Struttura della zona intertidale
La valutazione della struttura della zona intertidale comprende diversi aspetti, quali l'estensione degli habitat caratteristici (es.
barene, velme) e la copertura e composizione della vegetazione.
Per una prima analisi e' utile l'utilizzo di supporti cartografici e
di foto aeree o satellitari, integrate dai risultati dell'attivita'
di monitoraggio della vegetazione da eseguirsi secondo le frequenze
riportate nella tabella 3.7 del punto 2 del presente allegato.
Massa struttura e composizione del substrato.
Per l'analisi del substrato si utilizzano i dati rilevati in corrispondenza delle stazioni di macroinvertebrati e angiosperme, ovvero granulometria, densita' e contenuto organico del sedimento. Qualora tali elementi di qualita' biologica, nel caso di monitoraggio
operativo, non siano stati selezionati, e' necessario provvedere a
appositi campionamenti del substrato o utilizzare informazioni
derivanti da altre attivita' di monitoraggio.
Va inoltre considerata la presenza di attivita' antropiche rilevanti,
quali ripascimenti con sedimenti di diverse caratteristiche.
Flusso di acque dolce
L'analisi diretta della variazione dei flussi d'acqua dolce e' possibile qualora siano attive (o previste) stazioni di monitoraggio degli apporti d'acqua derivanti dai corsi d'acqua o artificialmente
da idrovore e altri scarichi (possibilmente integrati dagli altri
elementi conoscitivi utili alla determinazione del bilancio
idrologico del corpo idrico).
Ad integrazione delle analisi, le variazioni di flusso di acqua dolce possono essere indirettamente valutate tramite i dati di salinita' derivanti dai campionamenti della matrice acqua previsti in
corrispondenza delle stazioni di monitoraggio degli elementi di
qualita' biologica o integrati da dati derivanti da altre attivita'
di monitoraggio.
Esposizione alle onde
Non si ritiene necessaria l'installazione obbligatoria nelle acque di transizione di ondametri per l'analisi del moto ondoso. L'impiego di tali strumenti puo' essere previsto nel caso in cui, dall'analisi delle condizioni morfologiche, siano evidenti fenomeni di erosione e instabilita' del substrato dei bassofondali o delle zone interditali
e si ritenga necessaria la quantificazione delle pressioni
idrodinamiche.
A.4.5 Elementi chimici a sostegno (altri inquinanti specifici di cui
all'allegato 8 e non appartenenti all'elenco di priorita')
Per la classificazione dello stato ecologico attraverso gli elementi chimici a sostegno si deve fare riferimento a quanto riportato nella tabella 4.5/a in merito alla definizione di stato elevato, buono sufficiente. Per la classificazione del triennio del monitoraggio operativo si utilizza il valore peggiore della media calcolata per ciascun anno. Nel caso del monitoraggio di sorveglianza si fa riferimento al valor medio di un singolo anno; qualora nell'arco dei sei anni le regioni programmino il monitoraggio di sorveglianza per piu' di un anno si deve considerare il valore medio annuale peggiore.
Qualora nel medesimo corpo idrico si monitorino piu' siti per il
rilevamento dei parametri chimici ai fini della classificazione del
corpo idrico si considera lo stato peggiore tra quelli attribuiti
alle singole stazioni.
Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente per
gli elementi chimici a sostegno.
+-----------------------+-----------------------------------------+
| |La media delle concentrazioni delle |
| |sostanze di sintesi, misurate nell'arco | | |di un anno, sono minori o uguali ai | | |limiti di quantificazione delle migliori | | |tecniche disponibili a costi sostenibili.| | |Le concentrazioni delle sostanze di | | |origine naturale ricadono entro i livelli| |Stato Elevato |di fondo naturale. |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| |La media delle concentrazioni di una |
| |sostanza chimica, monitorata nell'arco di| | |un anno, e' conforme allo standard di | | |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,| | |lettera A.2.7, del presente allegato e | |Stato Buono |successive modifiche e integrazioni. |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| |La media delle concentrazioni di una |
| |sostanza chimica, monitorata nell'arco di| | |un anno, supera lo standard di qualita' | | |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera | | |A.2.7, del presente allegato e successive| |Stato Sufficiente |modifiche e integrazioni. |
+-----------------------+-----------------------------------------+
Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le
disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente
allegato
A.4.6 Identificazione dello stato delle acque superficiali e relativa
presentazione
A.4.6.1 Stato ecologico
Lo stato ecologico del corpo idrico e' classificato in base alla
classe piu' bassa, risultante dai dati di monitoraggio, relativa
agli:
- elementi biologici;
- elementi fisico-chimici a sostegno, ad eccezione di quelli
indicati, nel presente allegato, come utili ai fini interpretativi;
- elementi chimici a sostegno (altre sostanze non appartenenti
all'elenco di priorita').
Qualora lo stato complessivo risulti "elevato", e' necessario
provvedere ad una conferma mediante l'esame degli elementi
idromorfologici. Se tale conferma risultasse negativa, il corpo
idrico e' declassato allo stato "buono".
Fanno eccezione le acque marino-costiere per le quali gli elementi
idromorfologici non rientrano nella classificazione finale ma sono
utilizzati per una migliore interpretazione dei dati acquisiti per
gli altri elementi di qualita'.
Si riportano di seguito gli schemi che chiariscono le 2 fasi
necessarie per arrivare alla classificazione ecologica dei corpi
idrici superficiali.
Fase I: Integrazione tra gli elementi biologici, fisico-chimici e
idromorfologici (distinta per fiumi, laghi/invasi e acque marino
costiere/acque di transizione)
Fase II: Integrazione risultati della Fase I con gli elementi chimici
(altri inquinanti specifici)
Secondo passaggio: Integrazione Primo passaggio / Elementi chimici a
sostegno
Parte di provvedimento in formato grafico
Presentazione dello stato ecologico
Per le varie categorie di acque superficiali, le Autorita' competenti forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella tabella 4.6.1/a di seguito riportata. Le Autorita' competenti indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato ecologico non e' stato raggiunto a causa del
mancato soddisfacimento di uno o piu' degli standard di qualita'
ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a
determinati inquinanti sintetici e non sintetici.
Tab. 4.6.1/a - Schema cromatico per la presentazione delle classi
dello stato ecologico
------------------------------------------------- Classe dello stato ecologico | Colori associati ------------------------------------------------- Elevato | blu ------------------------------------------------- Buono | verde ------------------------------------------------- Sufficiente | giallo ------------------------------------------------- Scarso | arancione ------------------------------------------------- Cattivo | rosso -------------------------------------------------
A.4.6.2 Potenziale ecologico
Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in questione e' classificato in base al piu' basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico, fisico-chimico e chimico (inquinanti specifici) relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella 4.6.2/a di seguito riportata. Le Autorita' competenti forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza. Le Autorita' competenti indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui il buon potenziale ecologico non e' stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o piu' degli standard di qualita' ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici
e non sintetici.
Tab. 4.6.2/a - Schema cromatico per la presentazione delle classi del
potenziale ecologico
--------------------------------------------------------------------- | Colori associati Classe del potenziale|-----------------------------------------------
Ecologico | Corpi idrici Corpi idrici | artificiali fortemente modificati --------------------------------------------------------------------- Buono e oltre |Rigatura uniforme rigatura uniforme |verde e grigio chiaro verde e grigio scuro --------------------------------------------------------------------- Sufficiente |Rigatura uniforme rigatura uniforme |giallo e grigio giallo e grigio scuro |chiaro --------------------------------------------------------------------- Scarso |Rigatura uniforme rigatura uniforme |arancione e grigio arancione e grigio |chiaro scuro --------------------------------------------------------------------- Cattivo |Rigatura uniforme rigatura uniforme |rosso e grigio chiaro rosso e grigio scuro ---------------------------------------------------------------------
A.4.6.3 Stato chimico
In conformita' a quanto riportato al punto A.2.6 e A.2.8 del presente allegato, il corpo idrico che soddisfa, per le sostanze dell'elenco
di priorita', tutti gli standard di qualita' ambientale fissati al
punto 2, lettera A.2.6 tabella 1/A, o 2/A del presente allegato, e'
classificato in buono stato chimico.
In caso negativo, il corpo idrico e' classificato come corpo idrico
cui non e' riconosciuto il buono stato chimico.
Per la selezione delle sostanze chimiche, rimangono ferme le
disposizioni di cui alla lettera A.3.2.5 e A.3.3.4 del presente
allegato.
Le Autorita' competenti forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella 4.6.3/a di seguito riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.
Tab. 4.6.3/a - Schema cromatico per la rappresentazione delle classi
dello stato chimico
------------------------------------------------------------- Classificazione dello stato chimico | Colori associati ------------------------------------------------------------- Buono | blu ------------------------------------------------------------- Mancato conseguimento dello stato buono | rosso -------------------------------------------------------------
A.4.6.4 Trasmissione dati
I dati di cui ai punti A.4.6.1, A.4.6.2 e A.4.6.3 sono parte integrante delle informazioni fornite ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 luglio 2009 recante: " Individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti
conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque".
B. ACQUE SOTTERRANEE
Buono stato delle acque sotterranee
Parte A - Buono stato chimico
Nella tabella 1 e' riportata la definizione di buono stato chimico
delle acque sotterranee.
Parte di provvedimento in formato grafico
A.1 - Standard di qualita'
Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualita' individuati a
livello comunitario.
Parte di provvedimento in formato grafico
* Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi,
quali definiti all'art. 2, rispettivamente del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
174.
** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi
individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.
- I risultati dell'applicazione degli standard di qualita' per i
pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n.
194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.
- Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera
che gli standard di qualita' in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualita' ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia piu' severi conformemente all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente
allegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali
valori soglia si applicano anche alle attivita' che rientrano nel
campo di applicazione dell'art. 92 del decreto n. 152 del 2006.
A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico
1. Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in
qualsiasi punto di monitoraggio e' indicativo del rischio che non
siano soddisfatte una o piu' condizioni concernenti il buono stato
chimico delle acque sotterranee di cui all'art. 4, comma 2, lettera
c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.
I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti
elementi: l'entita' delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l'interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicita' umana, l'ecotossicita', la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tabella 3:
* Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e
si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza
di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima
colonna.
** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in
funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg L-1 CaCO3 , Classe 2: da 50 a <100 mg L-1 CaCO3 , Classe 3: da 100 a <200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4:
≥200 mg L-1 CaCO3 .
*** Tali valori sono espressi come SQA CMA (massime concentrazioni
ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015.
**** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri p,p'-DDT
(1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 50-29-3), o,p'-DDT (1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6),
p,p'-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e
p,p'-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8).
***** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti
congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183,
187, 189.
- Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si
applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualita'
individuato alla tabella 2.
- Per i metalli il valore dello standard di qualita' si riferisce
alla concentrazione disciolta, cioe' alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.
- Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla
concentrazione totale nell'intero campione di acqua
2. Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro
indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in
considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel
determinare i livelli di fondo, e' opportuno tenere presente i
seguenti principi:
a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata
sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformita' dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente al presente allegato. La strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e
la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello
laterale e verticale;
b) in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere
raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato che prevede l'uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante
dall'attivita' umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in
considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi
geochimici;
c) in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee
insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori
per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»;
Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello stato
chimico dei corpi idrici sotterranei, sono rese disponibili le seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici
nazionali di riferimento:
- una linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo
dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016.
- una linea guida sulla metodologia per la valutazione delle
tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque
sotterranee entro il 30 giugno 2017.
A.2.1 Applicazione degli standard di qualita' ambientale e dei
valori soglia
1. La conformita' del valore soglia e dello standard di qualita'
ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati
del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio,
ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici
sotterranei.
2. Il risultato e' sempre espresso indicando lo stesso numero di
decimali usato nella formulazione dello standard.
3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari
analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle piu' avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a
livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo
con la norma UNI/ ISO/ EN 17025.
4. Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non
esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunita' analitica
internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche,
presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e
sono validati in accordo con la norma UNI/ ISO/EN 17025.
5. a) per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici
normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione con
IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sara' effettuato utilizzando le
migliori tecniche disponibili, sia da un punto di vista scientifico
che economico.
b) I risultati delle attivita' di monitoraggio pregresse, per le
sostanze inquinanti di cui al punto 4, sono utilizzati a titolo
conoscitivo.
A.2.2 Aggiornamento piani di gestione
Nei piani di gestione dei bacini idrografici, riesaminati e
riaggiornati in conformita' all'art. 117 del decreto n. 152/06, sono
inserite le seguenti informazioni sulle modalita' di applicazione
della procedura illustrata nella parte A del presente allegato:
a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi
idrici sotterranei caratterizzati come a rischio:
- le dimensioni dei corpi idrici;
- ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui
i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;
- gli obiettivi di qualita' ambientale a cui il rischio e'
connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo
idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque
superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono
direttamente;
- nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di
fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;
- informazioni sui superamenti se i valori soglia sono
oltrepassati;
b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto
idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o
gruppo di corpi idrici sotterranei;
c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti
elementi:
- nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di
fondo;
- le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che
ne dipendono direttamente;
- gli obiettivi di qualita' ambientale e altre norme per la
protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o
internazionale;
- qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia,
ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonche'
tendenza alla dispersione degli inquinanti;
d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base
dei principi di cui alla parte A, punto 3;
e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per
gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del
presente allegato.
f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle
acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell'entita' del superamento considerata accettabile e il relativo
metodo di calcolo, conformemente all'art. 4,comma 2, lettera c),
punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 16
marzo 2009, n. 30.
Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia
incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni
dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.
Parte B - Stato quantitativo
Nella Tabella 4 e' riportata la definizione di buono stato
quantitativo delle acque sotterranee.
Tabella 4- Definizione di buono stato quantitativo
---------------------------------------------------------------------
Elementi Stato buono
---------------------------------------------------------------------
Livello Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo
delle acque sotterraneo e' tale che la media annua dell'estrazione
sotterranee a lungo termine non esaurisca le risorse idriche
sotterranee disponibili.
Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non
subisce alterazioni antropiche tali da:
-impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici
specificati per le acque superficiali connesse;
-comportare un deterioramento significativo della
qualita' di tali acque;
-recare danni significativi agli ecosistemi terrestri
direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Inoltre, alterazioni della direzione di flusso
risultanti da variazioni del livello possono
verificarsi, su base temporanea o permanente, in
un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non
causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di
altro tipo ne' imprimono alla direzione di flusso
alcuna
tendenza antropica duratura e chiaramente
identificabile che possa determinare siffatte
intrusioni.
Un importante elemento da prendere in considerazione al
fine della valutazione dello stato quantitativo e'
inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici
alluvionali, l'andamento nel tempo del livello
piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad
esempio con il metodo della regressione lineare, sia
positivo o stazionario, lo stato quantitativo del copro
idrico e' definito buono. Ai fini dell'ottenimento di
un risultato omogeneo e' bene che l'intervallo
temporale ed il numero di misure scelte per la
valutazione del trend siano confrontabili tra le
diverse aree. E' evidente che un intervallo di
osservazione lungo permettera' di ottenere dei
risultati meno influenzati da variazioni
naturali (tipo anni particolarmente siccitosi).
---------------------------------------------------------------------
La media annua dell'estrazione a lungo termine di acque sotterranee e' da ritenersi tale da non esaurirne le risorse idriche qualora non
si delineino diminuzioni significative, ovvero trend negativi
significativi, delle medesime risorse.
Ai fini della valutazione della conformita' a dette condizioni, e'
necessario, nell'ambito della revisione dei piani di gestione e dei
piani di tutela da pubblicare nel 2015, acquisire le informazioni
utili a valutare il bilancio idrico.
Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei
Al fine di controllare lo stato quali-quantitativo di un corpo idrico, e' necessario realizzare due specifiche reti di monitoraggio
volte a rilevare:
a) per lo stato quantitativo, una stima affidabile dello stato di
tutti i corpi idrici o gruppo di corpi idrici sotterranei, compresa
la stima delle risorse idriche sotterranee disponibili;
b) per lo stato chimico, una panoramica corretta e complessiva dello
stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino
idrogeologico e tale da rilevare eventuali trend crescenti
dell'inquinamento antropico sul lungo periodo.
I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee ricadenti
all'interno di ciascun bacino idrografico devono comprendere:
a) una rete per il monitoraggio quantitativo: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato quantitativo per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1;
il principale obiettivo e', quindi, quello di facilitare la
valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
b) una rete per il monitoraggio chimico che si articola in:
1. una rete per il monitoraggio di sorveglianza: al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la identificazione del rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato chimico per tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici, di cui alla Parte B dell'Allegato 1;
fornire informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle concentrazioni di inquinanti derivanti dall'attivita' antropica; indirizzare, in concomitanza con l'analisi delle pressioni e degli impatti, il monitoraggio operativo;
2. una rete per il monitoraggio operativo: al fine di stabilire lo stato di qualita' di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi idrici definiti a rischio; stabilire la presenza di significative e durature
tendenze ascendenti nella concentrazione di inquinanti.
Nei corpi idrici sotterranei destinati all'approvvigionamento idropotabile, in caso di particolari pressioni, sono considerati nel monitoraggio anche l'Escherichia Coli, come indicatore microbiologico, e le sostanza chimiche di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano".
Detti parametri sono monitorati almeno una volta prima ed una durante ciascun periodo di pianificazione della gestione del bacino idrografico. Con particolare riferimento all'Escherichia Coli, tale parametro non e' utilizzato ai fini della classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici, ma come indicatore per l'individuazione
delle misure da intraprendere. Inoltre, lo stesso parametro e'
monitorato solo in assenza di adeguati controlli.
I risultati dei programmi di monitoraggio devono essere utilizzati
per:
a) stabilire lo stato chimico e quantitativo di tutti i corpi idrici
sotterranei, inclusa una valutazione delle risorse idriche
sotterranee disponibili;
b) supportare l' ulteriore caratterizzazione dei corpi idrici
sotterranei;
c) validare la valutazione del rischio;
d) stimare la direzione e la portata delle acque sotterranee che
oltrepassano la frontiera tra Stati Membri;
e) assistere la progettazione dei programmi di misure;
f) valutare l'efficacia dei programmi di misure;
g) dimostrare la conformita' con gli obiettivi delle aree protette
comprese le aree protette designate per l'estrazione di acque
destinate al consumo umano;
h) definire la qualita' naturale delle acque sotterranee, incluse le
tendenze naturali;
i) identificare le tendenze nella concentrazione di inquinanti di
origine antropica e la loro inversione.
Le Regioni assicurano che i programmi di monitoraggio dei corpi
idrici sotterranei siano basati su:
a) l'identificazione dei corpi idrici di cui all'Allegato 1, Parte A;
b) i risultati della caratterizzazione, compresa la valutazione del
rischio, di cui all'Allegato 1, Parte B;
c) il modello concettuale di cui all'Allegato 1, Parte C.
I monitoraggi, da effettuarsi con modalita' e frequenze stabilite nel presente Allegato, hanno valenza sessennale, al fine di contribuire alla revisione dei piani di gestione del bacino idrografico, all'interno di ciascun distretto, e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale e' 2010-2015. Resta fermo che i risultati del monitoraggio effettuato nel periodo 2008, ai sensi del decreto n.
152 del 2006, sono utilizzati per la predisposizione del primo piano
di gestione da pubblicare entro il 22 dicembre 2009.
Caratteristiche dei siti per il monitoraggio chimico e per il
monitoraggio quantitativo
La selezione, l'ubicazione e l'appropriata densita' di siti di
monitoraggio devono essere basate sul modello concettuale
(caratteristiche idrogeologiche e pressioni) e possono essere
supportate dalle seguenti informazioni esistenti:
a) dati esistenti sulla qualita' e/o quantita';
b) caratteristiche costruttive degli esistenti siti di monitoraggio e
regime delle estrazioni;
c) distribuzione spaziale dei siti esistenti in rapporto alle
dimensioni del corpo idrico sotterraneo;
d) considerazioni pratiche inerenti la facilita' di accesso,
l'accesso a lungo termine e la sicurezza.
La selezione di appropriati tipi di siti di monitoraggio all'interno di una rete a livello di corpi idrici sotterranei deve essere basata sulla conoscenza degli obiettivi del monitoraggio, del tempo di percorrenza e/o dell'eta' delle acque sotterranee che nel sito di monitoraggio vengono campionati. Queste conoscenze possono essere migliorate con la datazione delle acque sotterranee, attraverso specifiche metodiche quali, ad esempio, Trizio e Carbonio-14. Le coppie isotopiche 18O/ 16O e 2 H/ 1H danno informazioni sul tasso di
rinnovamento delle falde e permettono di distinguere gli acquiferi
confinati da quelli liberi; inoltre, permettono di identificare le
zone di ricarica in relazione ai dati isotopici dell'acqua piovana.
Le informazioni dettagliate sui siti devono essere disponibili e revisionate periodicamente. Dette informazioni, riportate a livello
indicativo nella successiva tabella 1, devono essere usate per
valutare l'adeguatezza del sito e costituiscono supporto per
l'individuazione dei programmi di monitoraggio pertinenti.
Tabella 1- Informazioni utili per un sito di monitoraggio
--------------------------------------------------------------------- | Siti di | Siti di Fattore | monitoraggio | monitoraggio | chimico | quantitativo --------------------------------------------------------------------- Acquifero/i monitorato/i | E* | E --------------------------------------------------------------------- Ubicazione (coordinate geografiche),| | nome del sito e codice di | | identificazione | E | E --------------------------------------------------------------------- Corpo idrico interessato dal sito | E | E --------------------------------------------------------------------- Finalita' del sito di monitoraggio | E | E --------------------------------------------------------------------- Tipo di sito di monitoraggio (pozzo | | in azienda agricola, pozzo | | industriale, sorgente, etc.) | E | E --------------------------------------------------------------------- Profondita' e diametro/i dei pozzi | | --------------------------------------------------------------------- Descrizione della parte esterna del | | pozzo (integrita' del rivestimento, | | pendenza della zona limitrofa | | esterna al pozzo) | | --------------------------------------------------------------------- Profondita' delle sezioni a griglia | | o aperte dei pozzi | | --------------------------------------------------------------------- Vulnerabilita' o indicazione dello | | spessore e del tipo di sottosuolo in| | corrispondenza del sito di | | monitoraggio | | --------------------------------------------------------------------- Valutazione dell'area di ricarica | | (inclusi l'uso del suolo, le | | pressioni e le potenziali fonti di | | pressioni puntuali, attraverso | | analisi di immagini satellitari e | | foto aeree) | | --------------------------------------------------------------------- Dettagli costruttivi | | --------------------------------------------------------------------- Quantitativi estratti o portata | | totale (alle sorgenti) | | --------------------------------------------------------------------- Regime pompaggio (descrizione | | qualitativa, per esempio | | intermittente, continuo, notturno | | etc.) | | --------------------------------------------------------------------- Abbassamento piezometrico (livello | | dinamico) | | --------------------------------------------------------------------- Area di ricarica | | --------------------------------------------------------------------- Profondita' di pompaggio | | --------------------------------------------------------------------- Livello idrico statico o di riposo | | --------------------------------------------------------------------- Livello di riferimento per le | | misurazioni e caposaldo topografico | | di riferimento | | --------------------------------------------------------------------- Fenomeni di risalite artesiane o di | | tracimazioni | | --------------------------------------------------------------------- Stratigrafia del pozzo | | --------------------------------------------------------------------- Proprieta' dell'acquifero | | (trasmissivita', conduttivita' | | idraulica, etc.) | | ---------------------------------------------------------------------
* (E): informazioni essenziali. Per quanto riguarda le altre
informazioni non identificate come essenziali, se ne raccomanda la
raccolta.
Per la selezione dei siti del monitoraggio quantitativo si riportano
le seguenti indicazioni:
a) nei siti di monitoraggio non si devono svolgere attivita' di pompaggio o possono essere svolte solo per periodi brevi e in tempi ben definiti, e comunque interrotto per tempi significativi, in modo
tale che le misurazioni del livello idrico riflettano le condizioni
naturali;
b) l'ubicazione dei siti deve essere al di fuori del raggio di
influenza idraulico della pressione (pompaggio) cosi' che le
variazioni quotidiane dovute al pompaggio non siano evidenziate nei
dati di monitoraggio.
c) possono essere utilizzate sorgenti caratterizzate da una portata
totale superiore a 1 litro/secondo.
Ove non vi siano alternative, i dati provenienti da siti che fungono da pozzi di estrazione continua possono essere ritenuti accettabili solo se vi siano opportune correlazioni tra il livello statico ed il
livello dinamico.
Al fine di ottimizzare i monitoraggi previsti da specifiche disposizioni in relazione a differenti obiettivi, e' raccomandato, ove possibile, procedere alla individuazione di siti comuni rappresentativi dei diversi obiettivi. Tale pratica costituisce il monitoraggio integrato che contribuisce significativamente ad un monitoraggio a basso rapporto costi/efficacia, combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'art. 92, comma 5, del decreto n.152 del 2006, alle aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, alla registrazione di prodotti per la protezione delle piante o biocidi, di cui al decreto n. 59 del 2005,
e la conformita' al presente decreto legislativo.
4.1 Raggruppamento dei corpi idrici
I corpi idrici sotterranei possono essere raggruppati ai fini del monitoraggio garantendo che le informazioni ottenute forniscano una
valutazione affidabile dello stato di ciascun corpo idrico
all'interno del gruppo e la conferma di ogni tendenza significativa
ascendente della concentrazione di inquinanti.
Il raggruppamento non deve compromettere il raggiungimento degli
obiettivi ambientali e di monitoraggio di ciascun corpo idrico
componente il gruppo.
Il raggruppamento puo' avvenire purche' i corpi idrici siano
assimilabili in termini di:
a) caratteristiche dell'acquifero;
b) alterazione delle linee di flusso;
c) pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto;
d) attendibilita' della valutazione del rischio.
Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "non a rischio", non e' necessario che gli stessi siano adiacenti ne' prevedere siti
di monitoraggio per ogni corpo idrico appartenente allo stesso
raggruppamento. In quest'ultimo caso deve comunque essere garantito
un monitoraggio complessivo sufficiente a rappresentarli.
Se i corpi idrici sotterranei sono classificati come "a rischio", il raggruppamento e' possibile solo quando gli stessi sono adiacenti, fatta eccezione per i piccoli corpi idrici sotterranei simili o per i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle isole di medie o piccole dimensioni. Per ciascun corpo idrico e' raccomandato almeno un sito di monitoraggio. Per determinare la relazione tra i corpi idrici, comunque, il numero di siti di monitoraggio dipendera' dalle caratteristiche dell'acquifero, direzione di deflusso idrico, pressioni a cui il corpo idrico e' sottoposto e attendibilita' della
valutazione del rischio.
Il monitoraggio operativo puo' essere rivolto ad uno o piu' corpi idrici componenti il gruppo, selezionati sulla base del modello concettuale, di cui alla Parte C dell'Allegato 1, per esempio il corpo o i corpi idrici piu' sensibili. Quest'ultimo criterio e' finalizzato all'ottimizzazione del monitoraggio ambientale in termini
di rapporto costi/efficacia.
4.2 Monitoraggio dello stato chimico e valutazione delle tendenze
I programmi di monitoraggio delle acque sotterranee sono necessari per fornire un quadro conoscitivo completo e corretto dello stato delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico, per rilevare la presenza di tendenze ascendenti all'aumento delle concentrazioni
di inquinanti nel lungo termine causate dall'impatto di attivita'
antropiche ed assicurare la conformita' agli obiettivi delle aree
protette.
In base alla caratterizzazione ed alla valutazione dell'impatto svolti conformemente all'Allegato 1, le Regioni definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione del bacino idrografico. I risultati del programma del monitoraggio di sorveglianza sono utilizzati per elaborare un programma di monitoraggio operativo da applicare per il
restante periodo coperto dal piano.
Il piano riporta le stime sul livello di attendibilita' e precisione
dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio.
4.2.1 Monitoraggio di sorveglianza
Il monitoraggio di sorveglianza, da condurre durante ciascun ciclo di
gestione del bacino idrografico, va effettuato nei corpi idrici o
gruppi di corpi idrici sia a rischio sia non a rischio.
Il programma di monitoraggio di sorveglianza e' inoltre utile per
definire le concentrazioni di fondo naturale e le caratteristiche
all'interno del corpo idrico.
Selezione dei parametri
Le Regioni devono obbligatoriamente monitorare i seguenti parametri
di base:
- Tenore di ossigeno (OD), qualora ci sia un'interazione con le acque
superficiali;
- pH;
- Conduttivita' elettrica (CE);
- Nitrati;
- Ione ammonio.
Qualora sia appropriato, tra i parametri da monitorare devono essere
inclusi la temperatura ed un set di ioni diffusi ed in traccia ed
indicatori selezionati.
L'elenco dei parametri di base deve anche includere ulteriori parametri inorganici specifici della struttura geologica locale per l'acquisizione di informazioni sullo stato qualitativo del fondo
naturale, per poter verificare l'efficacia del modello concettuale,
del piano di monitoraggio, del campionamento e dei risultati
analitici.
In aggiunta ai parametri di base, le Regioni, sulla base di una dettagliata analisi delle pressioni, selezionano tra le sostanze riportate di seguito quelle potenzialmente immesse nel corpo idrico sotterraneo. In assenza di detta analisi tutte le sostanze di seguito
riportate devono essere monitorate.
Inquinanti di origine naturale
* Arsenico
* Cadmio
* Piombo
* Mercurio
* Cloruri
* Solfati
Inquinanti di sintesi
* Tricloroetilene
* Tetracloroetilene
Inoltre e' necessario monitorare obbligatoriamente quelle sostanze indicative di rischio e di impatto sulle acque sotterranee ascrivibili alle pressioni definite nella fase di caratterizzazione, tenendo in considerazione la lista dei contaminanti definita nelle tabelle 2 e 3, Parte A, dell'Allegato 3. In questa fase di selezione risulta fondamentale utilizzare il modello concettuale che consente,
tra l'altro, di identificare qualunque pressione che vada ad
influenzare ciascun sito di campionamento.
Per i corpi idrici che, in base alla caratterizzazione, si ritiene rischino di non raggiungere lo stato buono, il monitoraggio riguarda
anche i parametri indicativi dell'impatto delle pressioni
determinanti il rischio.
Sono monitorati, se necessario, anche parametri addizionali quali, ad
esempio, la torbidita' ed il potenziale redox (Eh).
In corrispondenza di tutti i siti e' raccomandato il controllo del livello piezometrico o della portata al fine di descrivere "lo stato
fisico del sito" come supporto per interpretare le variazioni
(stagionali) o le tendenze nella composizione chimica delle acque
sotterranee.
I corpi idrici transfrontalieri sono controllati rispetto ai
parametri utili per tutelare tutti gli usi legittimi cui sono
destinate le acque sotterranee.
Selezione dei siti
Il processo di selezione dei siti di monitoraggio e' basato su tre
fattori principali:
a) il modello concettuale (o i modelli concettuali), compresa la valutazione delle caratteristiche idrologiche, idrogeologiche e idrochimiche del corpo idrico sotterraneo, quali i tempi di percorrenza, la distribuzione dei diversi tipi di uso del suolo (esempi: insediamenti, industria, foresta, pascolo/agricoltura), alterazione delle linee di flusso, sensibilita' del recettore e dati
di qualita' esistenti;
b) la valutazione del rischio e grado di confidenza nella
valutazione, compresa la distribuzione delle pressioni principali;
c) considerazioni pratiche relative all'adeguatezza dei singoli siti di campionamento. I siti devono essere facilmente accessibili a breve
e a lungo termine e sicuri.
Una rete efficace di monitoraggio deve essere in grado di monitorare impatti potenziali delle pressioni identificate e l'evoluzione della qualita' delle acque sotterranee lungo le linee di flusso all'interno
del corpo idrico.
Nel caso in cui i rischi riguardino alcuni recettori specifici come ad esempio alcuni ecosistemi particolari, devono essere previsti siti addizionali di campionamento nelle aree adiacenti a questi recettori
specifici (ad esempio, corpi idrici superficiali ad elevata
biodiversita').
I principi fondamentali da seguire ai fini dell'identificazione dei siti, che comunque non puo' prescindere da una analisi caso per caso,
sono:
a) siti adatti: la selezione deve essere basata sul modello concettuale regionale dei corpi idrici (o dei gruppi di corpi idrici sotterranei) e su una revisione dei siti di monitoraggio esistenti e candidati sul modello concettuale locale. Estese aree di estrazione e sorgenti possono fornire adeguati siti di campionamento, poiche' prelevano acqua da una grande area e volume dell'acquifero particolarmente in sistemi omogenei. Le sorgenti sono particolarmente raccomandate in acquiferi in cui predominano fratture carsiche o superficiali. Comunque, una rete rappresentativa di monitoraggio deve idealmente basarsi su un mix bilanciato di diversi tipi di siti di monitoraggio. In alcuni sistemi idrogeologici in cui l'acqua
sotterranea contribuisce in maniera significativa al flusso di base
di un corso d'acqua, il campionamento dell'acqua superficiale puo'
fornire campioni rappresentativi dell'acqua sotterranea;
b) rappresentativita': nei sistemi acquiferi caratterizzati da fenomeni di stratificazione, la collocazione dei siti di monitoraggio deve ricadere su quelle parti del corpo idrico che sono piu' suscettibili all'inquinamento. In genere tali parti sono quelle superiori. Per avere una valutazione rappresentativa della distribuzione dei contaminanti in tutto il corpo idrico, puo' essere
necessario prevedere ulteriori punti di monitoraggio;
c) corpi a rischio: i siti di monitoraggio di sorveglianza servono a fornire la base per il monitoraggio operativo, ossia, a partire dai
risultati la rete puo' essere adattata di conseguenza. Per i
programmi di sorveglianza ed operativo possono essere usati gli
stessi siti;
d) corpi non a rischio dove la confidenza per la valutazione del rischio e' bassa: il numero dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente a rappresentare il range delle pressioni e delle condizioni del percorso dell'inquinante nei corpi idrici sotterranei (o gruppi di corpi idrici sotterranei) con lo scopo di fornire dati sufficienti ad integrare la valutazione di rischio. L'ubicazione dei siti di campionamento puo' dunque ricadere sulla aree piu' suscettibili del corpo idrico per ciascuna combinazione
pressione/percorso. Si raccomanda un minimo di 3 punti di
campionamento in un corpo idrico sotterraneo o gruppo di corpi
idrici;
e) gruppi di corpi idrici sotterranei in cui le pressioni sono limitate (basse o assenti): nei gruppi di corpi idrici sotterranei definiti non a rischio e per i quali la confidenza nella valutazione
del rischio e' elevata, i siti di campionamento sono necessari in
primo luogo per valutare le concentrazioni di fondo naturale e le
tendenze naturali.
Frequenza di monitoraggio
Il monitoraggio di sorveglianza deve essere effettuato durante ogni periodo di pianificazione della gestione di un bacino idrografico e non puo' superare la periodicita' dei 6 anni prevista per la
revisione e l'aggiornamento dei Piani di gestione dei bacini
idrografici; le Regioni ne possono aumentare la frequenza in
relazione ad esigenze territoriali.
La scelta di un'appropriata frequenza di monitoraggio di sorveglianza
e' generalmente basata sul modello concettuale e sui dati di
monitoraggio delle acque sotterranee esistenti.
Laddove vi sia una adeguata conoscenza del sistema delle acque sotterranee e sia gia' stato istituito un programma di monitoraggio a
lungo termine, questo deve essere utilizzato per determinare
un'appropriata frequenza del monitoraggio di sorveglianza.
Qualora le conoscenze siano inadeguate e i dati non disponibili, la tabella 2 indica le frequenze minime di monitoraggio di sorveglianza
che possono essere adottate per differenti tipi di acquiferi.
Tabella 2 - frequenze minime del monitoraggio di sorveglianza
Parte di provvedimento in formato grafico
Al fine di definire un programma corretto delle frequenze di
monitoraggio e' necessario considerare anche quanto di seguito
riportato.
Di grande importanza sono i cambiamenti nell'andamento temporale
della concentrazione degli inquinanti che influenza la frequenza di
monitoraggio selezionata cosi' come l'accresciuta conoscenza del
modello concettuale.
In generale, i corpi sotterranei di prima falda sono piuttosto dinamici nelle variazioni qualitative e quantitative delle acque.
Quando si verifica tale variabilita', la frequenza di monitoraggio
deve essere selezionata in modo tale da caratterizzare in maniera
adeguata la stessa variabilita'.
Nei sistemi di corpi idrici sotterranei meno dinamici due campionamenti per anno possono, inizialmente, essere sufficienti per il monitoraggio di sorveglianza. Se questo monitoraggio non mostra significative variazioni in un ciclo di pianificazione di bacino idrografico ( 6 anni), puo' essere opportuna una successiva riduzione
della frequenza di campionamento.
A causa dei probabili cambiamenti temporali nell'andamento della concentrazione di inquinanti, specialmente nei sistemi con flusso sotterraneo piuttosto dinamico, i campionamenti nei siti di
monitoraggio devono essere eseguiti ad uguali intervalli temporali.
Questo garantisce risultati di monitoraggio comparabili e
un'appropriata valutazione delle tendenze.
Sulla base dei risultati del monitoraggio di sorveglianza acquisiti,
le frequenze devono essere riviste regolarmente ed adeguate di
conseguenza al fine di assicurare la qualita' delle informazioni.
4.2.2 Monitoraggio operativo
Il monitoraggio operativo e' richiesto solo per i corpi idrici a
rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale.
Deve essere effettuato tutti gli anni nei periodi intermedi tra due
monitoraggi di sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare
gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno una volta all'anno.
Deve essere finalizzato principalmente a valutare i rischi specifici
che determinano il non raggiungimento degli obiettivi.
Nella progettazione di un programma di monitoraggio operativo, la confidenza richiesta nei risultati di monitoraggio deve essere definita. Tale confidenza nei monitoraggi operativi dipende dalla variabilita' delle sorgenti di impatto, dalle caratteristiche dell'acquifero o delle acque sotterranee in questione, cosi' come dai
rischi in caso di errore. In teoria l'incertezza derivante dal
processo di monitoraggio non deve aggiungersi significativamente
all'incertezza nel controllo del rischio.
L'accettabilita' di non individuare un nuovo rischio o di non controllarne uno conosciuto deve essere stabilita, usata per fissare
gli obiettivi di variabilita' delle proprieta' in questione e usata
per il controllo della qualita' del monitoraggio rispetto alla
variabilita' dei dati.
Selezione dei parametri
Nella maggior parte dei casi sia i parametri di base, sia parametri
selezionati sono richiesti in ogni stazione di monitoraggio.
Il processo di selezione di tali parametri e' basato su:
a) caratterizzazione e modello/i concettuale/i inclusa una valutazione della suscettibilita' del percorso delle acque sotterranee, sensibilita' del recettore, il tempo necessario perche' ciascun programma di misure sia efficace e la capacita' di discernere
tra gli effetti delle varie misure;
b) valutazione del rischio e livello di confidenza nella valutazione;
inclusa la distribuzione delle pressioni principali identificate nel
processo di caratterizzazione che possono determinare lo "stato
scarso" del corpo idrico;
c) considerazioni pratiche relative alla idoneita' dei singoli siti
di monitoraggio.
Selezione dei siti
Nel selezionare i siti di monitoraggio operativo la priorita' nella
ubicazione degli stessi deve essere basata su:
a) disponibilita' di siti idonei esistenti (ad esempio siti impiegati
nei monitoraggi di sorveglianza) che forniscano campioni
rappresentativi;
b) potenzialita' nel supportare differenti programmi di monitoraggio (per es. determinate sorgenti possono fungere da siti di monitoraggio per la qualita' e la quantita' delle acque sotterranee e per le acque
superficiali);
c) potenzialita' per monitoraggi integrati-multiobiettivo ad esempio combinando i requisiti del monitoraggio di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto n.152 del 2006, del monitoraggio di cui alle aree protette designate per l'estrazione di acque destinate al consumo
umano, del monitoraggio connesso alla registrazione di prodotti per
la protezione delle piante o biocidi, del monitoraggio ai sensi del
decreto n.59 del 2005, e la conformita' al presente decreto;
d) potenziali collegamenti con siti di monitoraggio delle acque
superficiali esistenti o pianificati.
Qualora il rischio coinvolga ecosistemi significativi di corpi idrici superficiali connessi alle acque sotterranee, la Regione puo' prevedere siti di campionamento addizionali da ubicare in aree prossime ai corpi idrici superficiali. Detto monitoraggio suppletivo puo' includere il controllo delle parti piu' superficiali dell'acquifero ed eventualmente delle acque che drenano dai suoli, per esempio tramite campionatori multilivello, lisimetri e prove di drenaggio in situ. I dati ottenuti, oltre che contribuire a valutare lo stato e le tendenze, possono anche aiutare a distinguere gli impatti dei differenti tipi di pressioni, valutare l'estensione spaziale degli impatti e determinare il destino dei contaminanti e il
trasporto tra la sorgente e il recettore.
Nel caso in cui i rischi e le pressioni riguardino le stesse acque sotterranee, per esempio pressioni diffuse, i siti di campionamento devono essere maggiormente distribuiti lungo il corpo idrico, e devono essere rivolti alle differenti pressioni e alla loro distribuzione all'interno del corpo idrico sotterraneo. Nell'ambito
di tale monitoraggio e' importante tenere conto della combinazione
tra le pressioni piu' rappresentative e la sensibilita' delle acque
sotterranee.
Frequenza di monitoraggio
La selezione della frequenza nell'ambito di ogni anno di monitoraggio e' generalmente basata sul modello concettuale e, in particolare, sulle caratteristiche dell'acquifero e sulla sua suscettibilita' alle
pressioni inquinanti.
La tabella 3 individua frequenze minime di monitoraggio operativo per
differenti tipologie di acquifero dove il modello concettuale e'
limitato e i dati esistenti non sono disponibili.
Se, invece, vi e' una buona conoscenza della qualita' delle acque
sotterranee e del comportamento del sistema idrogeologico, possono
essere adottate frequenze ridotte di monitoraggio, comunque non
inferiori ad una volta l'anno.
La frequenza e la tempistica del campionamento in ogni sito di
monitoraggio deve, inoltre, considerare i seguenti criteri:
a) i requisiti per la valutazione della tendenza;
b) l'ubicazione del sito di campionamento rispetto alla pressione (a
monte, direttamente al disotto, o a valle). Infatti le ubicazioni
direttamente al disotto di una pressione possono richiedere
monitoraggi piu' frequenti;
c) il livello di confidenza nella valutazione del rischio e i
cambiamenti della stessa valutazione nel tempo;
d) le fluttuazioni a breve termine nella concentrazione degli inquinanti, per esempio effetti stagionali. Laddove sia probabile riscontrare effetti stagionali e altri effetti a breve termine, e' essenziale che le frequenze di campionamento e le tempistiche siano adattate (incrementate) di conseguenza e che il campionamento abbia luogo nello stesso momento ogni anno, o nelle stesse condizioni, per
rendere comparabili i dati per la valutazione delle tendenze, per
accurate caratterizzazioni e per la valutazione degli stati di
qualita';
e) la tipologia di gestione dell'uso del suolo, per esempio periodo
di applicazione di nitrati o pesticidi. Questo e' importante
specialmente per i sistemi a rapido scorrimento come gli acquiferi
carsici e/o i corpi idrici sotterranei di prima falda.
Il campionamento per il monitoraggio operativo deve continuare finche' il corpo idrico sotterraneo e' considerato, con adeguata confidenza, non piu' nello stato scarso o a rischio di essere in uno
stato scarso e ci sono adeguati dati che dimostrano un'inversione
delle tendenze.
Tabella 3- Frequenze minime del monitoraggio operativo nell'ambito di
ciascun anno
Parte di provvedimento in formato grafico
4.3 Monitoraggio dello stato quantitativo
La rete di monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee e' progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici o gruppi di corpi
idrici sotterranei, compresa la stima delle risorse idriche
sotterranee disponibili. Le Regioni inseriscono nei piani di tutela
una o piu' mappe che riportano detta rete.
Il Monitoraggio dello stato quantitativo ha l'obiettivo di integrare e confermare la validita' della caratterizzazione e della procedura di valutazione di rischio, determinare lo stato quantitativo del corpo idrico sotterraneo, supportare la valutazione dello stato chimico, l'analisi delle tendenze e la progettazione e la valutazione
dei programmi di misure.
Come per le altre reti di monitoraggio, la progettazione della rete
per il monitoraggio quantitativo deve essere basata sul modello
concettuale del sistema idrico sotterraneo e sulle pressioni.
Gli elementi chiave del modello concettuale quantitativo sono:
a) la valutazione della ricarica e del bilancio idrico predisposto secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale
del 28 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
novembre 2004, n. 268;
b) le valutazioni esistenti del livello dell'acqua sotterranea o
della portata ed informazioni pertinenti sui rischi per le acque
superficiali e gli ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque
sotterranee;
c) il grado di interazione tra acque sotterranee e relativi
ecosistemi terrestri e superficiali dove questa interazione e'
importante e potrebbe potenzialmente determinare un'influenza
negativa sullo stato di qualita' del corpo idrico superficiale.
Lo sviluppo di una rete di monitoraggio quantitativo puo' essere iterativo; i dati raccolti dai nuovi siti di monitoraggio possono essere usati per migliorare e perfezionare il modello concettuale,
usato per collocare ogni sito di monitoraggio, sull'intero corpo
idrico sotterraneo, e la gestione del programma di monitoraggio
quantitativo.
L'implementazione di un modello numerico delle acque sotterranee o di un modello idrologico che integri le acque superficiali e sotterranee sono utili strumenti per compilare ed interpretare i dati del monitoraggio quantitativo ed identificare le risorse e gli ecosistemi a rischio. Inoltre, le stime di incertezza che si possono ottenere con un modello numerico possono essere d'aiuto per identificare parti
del corpo idrico sotterraneo che necessitano dell'integrazione di
siti per meglio descrivere la quantita' e la portata delle acque
sotterranee.
Selezione dei parametri
Per la valutazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee
sono raccomandati almeno i seguenti parametri:
a) livelli delle acque sotterranee nei pozzi o nei piezometri;
b) portata delle sorgenti;
c) caratteristiche del flusso e/o livelli idrici dei corsi d'acqua superficiali durante i periodi di siccita' (ad es. quando il contributo delle piogge al flusso delle acque superficiali puo' essere trascurato e la portata del fiume e' mantenuta sostanzialmente
dall'acqua sotterranea);
d) livelli idrici delle zone umide e dei laghi che dipendono
significativamente dalle acque sotterranee.
La selezione dei siti di monitoraggio e dei parametri deve essere
basata su un solido modello concettuale del corpo idrico che deve
essere monitorato.
Un monitoraggio addizionale per supportare la caratterizzazione e la
classificazione delle acque sotterranee tiene conto almeno di:
a) parametri chimici e indicatori (per esempio temperatura, conduttivita', etc.) per monitorare l'intrusione salina o di altra natura. Qualora venga utilizzato un unico sito di monitoraggio sia per la valutazione dello stato chimico sia per la valutazione dello stato quantitativo e i controlli avvengano contemporaneamente, i dati per il controllo dei parametri chimici addizionali sono utilizzati per le finalita' sopra riportate. Per gli acquiferi delle isole puo' essere appropriato monitorare le zone di transizione tra acqua dolce
ed acqua marina;
b) piovosita' e altri componenti richiesti per calcolare
l'evapotraspirazione (per il calcolo della ricarica delle acque
sotterranee);
c) monitoraggio ecologico degli ecosistemi terrestri connessi alle
acque sotterranee (inclusi gli indicatori ecologici);
d) estrazione di acque sotterranee.
I requisiti specifici per i dati di monitoraggio di supporto, che integrano le conoscenze ottenute dal monitoraggio del livello delle acque sotterranee, sono fortemente determinati dagli strumenti o dai
metodi adoperati per supportare la valutazione del rischio o dello
stato e della confidenza richiesta in queste valutazioni.
La chiave per la selezione dei parametri dipende da quanto quel parametro sia rappresentativo dello scenario idrogeologico monitorato
e della sua importanza nel determinare il rischio o lo stato del
corpo idrico.
In alcuni scenari idrogeologici particolarmente complessi, limitare il monitoraggio al solo livello delle acque sotterranee nei piezometri puo' essere inappropriato per le finalita' del presente decreto e in alcuni casi altamente fuorviante. In queste circostanze
le caratteristiche del flusso dei corsi d'acqua o delle sorgenti
connesse puo' fornire dati migliori con i quali intraprendere una
valutazione.
Cio' e' maggiormente probabile nei casi di bassa permeabilita' o di acquiferi fratturati. Ci sono casi in cui il livello dell'acqua rimane piu' o meno stabile, ma si verificano fenomeni di intrusione di acqua proveniente da altri acquiferi o da corpi idrici superficiali o dal mare. Specifiche condizioni devono essere considerate nel caso dei copri idrici sotterranei delle isole. Se
c'e' il rischio di intrusione, allora specifici indicatori della
qualita' delle acque andranno monitorati ( per esempio la
conduttivita' elettrica e la temperatura dell'acqua).
Densita' dei siti di monitoraggio
La rete per il monitoraggio quantitativo deve essere progettata
prevedendo un numero di pozzi tale da consentire il controllo su
eventuali variazioni dello stato quantitativo del corpo idrico
sotterraneo.
La rete si articola in sufficienti siti di monitoraggio rappresentativi per stimare il livello delle acque sotterranee di
ciascun corpo idrico o gruppi di corpi idrici, tenuto conto delle
variazioni del ravvenamento a breve e a lungo termine ed in
particolare:
a) per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali, bisogna assicurare una densita' dei punti di monitoraggio sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli scarichi sulle variazioni dello stato quantitativo
delle acque sotterranee;
b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque fluiscono attraverso
la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' necessario designare
sufficienti punti di monitoraggio per stimare la direzione e la
portata delle acque sotterranee attraverso la frontiera.
Il monitoraggio quantitativo puo' essere richiesto su due differenti
piani.
In primo luogo, se possibile, bisogna valutare i livelli e i flussi delle acque lungo un corpo idrico sotterraneo. Questi possono essere correlati alla valutazione del bilancio idrico dell'intero corpo idrico sotterraneo predisposto secondo le linee guida di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale del 28 luglio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004, n. 268.
In secondo luogo, puo' essere necessario un monitoraggio "locale" piu' mirato sui flussi e sui livelli riferiti ai corpi recettori pertinenti che sono localmente alimentati dalle acque sotterranee, ad es. corpi idrici superficiali (fiumi, laghi ed estuari) ed ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee. Quest'ultimo monitoraggio puo' includere informazioni integrative sulla salinita' (con riferimento alle intrusioni saline) o informazioni integrative derivanti dal monitoraggio ecologico svolto ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria vigente (come prova dell'impatto sugli
ecosistemi dovuti all'estrazione di acqua sotterranea).
Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "non a rischio" il monitoraggio quantitativo puo' essere ridotto. Infatti, non e' necessario svolgere il monitoraggio su ogni corpo idrico all'interno di un gruppo di corpi idrici, a patto che tutti i corpi idrici del gruppo siano comparabili dal punto di vista idrogeologico.
Nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici classificati "a rischio" la
distribuzione dei siti di monitoraggio deve essere sufficiente per
capire le condizioni idrogeologiche relative ai recettori
identificati come a rischio e alla loro importanza.
La densita' del monitoraggio deve essere sufficiente per assicurare
un'appropriata valutazione degli impatti sul livello delle acque
sotterranee causati dalle estrazioni.
Per quei corpi idrici sotterranei che attraversano la frontiera tra
l'Italia ed uno o piu' Stati Membri, il numero di siti di
campionamento deve essere sufficiente per stimare la direzione e la
portata delle acque sotterranee attraverso il confine.
Frequenza di monitoraggio
La frequenza dei rilevamenti deve essere sufficiente a permettere di
stimare lo stato quantitativo di ciascun corpo idrico o gruppo di
corpi idrici sotterranei, tenuto conto delle variazioni del
ravvenamento a breve e lungo termine. In particolare:
a) per i corpi idrici sotterranei che si ritiene rischino di non conseguire gli obiettivi ambientali, e' fissata una frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l'impatto delle estrazioni e degli
scarichi sul livello delle acque sotterranee;
b) per i corpi idrici sotterranei le cui acque fluiscono attraverso
la frontiera tra l'Italia ed altri Paesi, e' fissata una frequenza
delle misurazioni sufficiente a stimare la direzione e la portata
delle acque sotterranee attraverso la frontiera.
La frequenza dei monitoraggi si stabilisce sulla base dei dati necessari per determinare rischio e stato dei corpi idrici e, laddove
necessario, per supportare la progettazione e valutazione dei
programmi di misure.
La frequenza di monitoraggio dipende principalmente dalle caratteristiche di un corpo idrico e dal sito di monitoraggio. I siti con una significativa variabilita' annuale devono essere monitorati piu' frequentemente rispetto a siti con minore variabilita'. In generale un monitoraggio trimestrale sara' sufficiente per il monitoraggio quantitativo dove la variabilita' e' bassa, ma un monitoraggio giornaliero e' preferito, in particolare quando si misurano le portate. La frequenza deve essere rivista quando migliora la comprensione della risposta e del comportamento dell'acquifero e
in relazione all'importanza di ciascun cambiamento delle pressioni
sul corpo idrico sotterraneo. Questo assicura che sia mantenuto un
programma caratterizzato da un basso rapporto costi/efficacia.
4.4 Controlli di qualita'
Per il campionamento e l'analisi devono essere stabilite procedure appropriate per il controllo di qualita'; tali misure sono necessarie
per ridurre al minimo le incertezze.
Gli elementi minimi che devono essere presi in considerazione nei
controlli di qualita' sono:
a) identificazione e registrazione dei campioni;
b) metodi di campionamento, pianificazione del campionamento e report
per esercizi di campo;
c) trasporto e magazzinaggio del campione;
d) validazione dei metodi analitici;
e) procedure per le misure analitiche;
f) controlli di qualita' interni dei metodi;
g) partecipazione in schemi esterni per i controlli di qualita'
(intercalibrazione);
h) elaborazione dei risultati;
i) tracciabilita' dei documenti e delle misure.
Per i laboratori di analisi l'accreditamento deve avvenire ai sensi
della ISO 17025.
4.5 Protocollo per il campionamento-ISO raccomandate
Un appropriato piano di campionamento deve includere la selezione dei siti di campionamento, la frequenza e la durata del campionamento, le
procedure di campionamento, il trattamento dei campioni e l'analisi
dei campioni.
Le procedure di campionamento e di trattamento del campione dovranno
riferirsi a linee guida e/o standard internazionali incluse parti
rilevanti della norma ISO 5667 nello stato di ultima revisione.
Allo stato attuale le parti della norma ISO 5667 utili per il
monitoraggio delle acque sotterranee sono le seguenti:
La norma ISO 5667-1: 2006 fornisce i principi per una corretta
progettazione del campionamento negli ambienti acquatici.
La norma ISO 5667-3: 2003 fornisce indicazioni riguardo alla preparazione, stabilizzazione, trasporto e conservazione dei campioni
di acqua.
La norma ISO 5667-11: 1993 fornisce i principi a) per la progettazione dei programmi di campionamento, b) le tecniche di
campionamento, c) la manipolazione dei campioni e d) il sistema di
identificazione del campione e le procedure di registrazione e
tracciabilita' delle acque sotterranee;
La norma ISO 5667-18: 2001 fornisce dei principi per i metodi di
campionamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.
La norma ISO 5667-14: 1993 fornisce linee guida per il controllo di
qualita' delle operazioni di campionamento e trattamento del
campione.
APPENDICE
SEZIONE A
Tabella 1a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia
settentrionale e inclusi nel sistema MacrOper
In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori di riferimento distinti per le aree di pool, riffle o riferiti ad una raccolta proporzionale generica di invertebrati bentonici, il tipo e' riportato in piu' righe. Cio' e' stato ritenuto utile per rendere piu' agevole associare i valori riportati in Tabella 1b ai tipi
fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta
l'elemento di unione tra le tre tabelle e consente di associare un
tipo fluviale in una determinata area regionale tra le tre tabelle.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo
STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia settentrionale inclusi nel
sistema MacrOper
In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono
riportati, quando disponibili, in funzione di dove si effettui la
raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o
campionamento generico.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia centrale e
inclusi nel sistema MacrOper
In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori di riferimento distinti per le aree di pool, riffle o riferiti ad una raccolta proporzionale generica di invertebrati bentonici, il tipo e' riportato in piu' righe. Cio' e' stato ritenuto utile per rendere piu' agevole associare i valori riportati in Tabella 2b ai tipi
fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta
l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un
tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia centrale inclusi nel sistema
MacrOper
In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3a. Elenco dei tipi fluviali presenti in Italia meridionale e
inclusi nel sistema MacrOper
In molti casi, cioe' quando siano disponibili valori di riferimento distinti per le aree di pool, riffle o riferiti ad una raccolta proporzionale generica di invertebrati bentonici, il tipo e' riportato in piu' righe. Cio' e' stato ritenuto utile per rendere piu' agevole associare i valori riportati nella successiva tabella 3b
ai tipi fluviali qui elencati. La prima colonna ('ord') rappresenta
l'elemento di unione tra le due tabelle e consente di associare un
tipo fluviale in una determinata area regionale tra le due tabelle.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3b. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo
STAR ICMi nei tipi fluviali dell'Italia meridionale inclusi nel
sistema MacrOper
In tabella vengono anche indicati i limiti di classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o campionamento generico
qualora il campione sia disponibile da diversi mesohabitat.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4. Valori di riferimento per le metriche componenti lo STAR ICMi, per lo STAR ICMi e per l'indice MTS nei fiumi molto grandi e/o
non accessibili
Tabella 5. Valori di riferimento per le metriche componenti e per lo
STAR ICMi
I valori sono organizzati per macrotipi fluviali, validi per i tipi fluviali non inclusi nelle tabelle di dettaglio relative a Italia settentrionale, centrale e meridionale. Tali valori sono validi per i 2 anni successivi all'emanazione del decreto classificazione, qualora nel frattempo non si rendessero disponibili dati di dettaglio per i singoli tipi fluviali. In tabella vengono anche indicati i limiti di
classe. I valori sono riportati in funzione di dove si effettui la
raccolta dei macroinvertebrati: per aree di pool, riffle o
campionamento generico.
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE B
Tabella 1. Comunita' ittiche attese nelle 9 zone
zoogeografico-ecologiche fluviali principali.
---------------------------------------------------------------------
ZONE ZOOGEOGRAFICO-ECOLOGICHE
FLUVIALI PRINCIPALI Comunita' ittiche attese
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) trutta (ceppo
REGIONE PADANA mediterraneo)(10), Salmo (trutta)
Marmoratus(11), Thymallus
thymallus(10), Phoxinus phoxinus,
Cottus gobio(10).
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI CIPRINIDI A Leuciscus cephalus, Leuciscus souffia
DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA muticellus, Phoxinus phoxinus,
REGIONE PADANA Chondrostoma genei, Gobio gobio,
Barbus plebejus, Barbus meridionalis
caninus, Lampetra zanandreai, Anguilla
anguilla, Salmo (trutta) marmoratus,
Sabanejewia larvata, Cobitis taenia
bilineata, Barbatula barbatula
(limitatamente alle acque del
Trentino-Alto Adige e del Friuli-
Venezia Giulia), Padogobius martensii,
Knipowitschia punctatissima
(limitatamente agli ambienti di
risorgiva, dalla Lombardia al Friuli
Venezia Giulia)
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI CIPRINIDI A Rutilus erythrophthalmus, Rutilus
DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA pigus, Chondrostoma soetta, Tinca
REGIONE PADANA tinca, Scardinius erythrophthalmus,
Alburnus alburnus alborella, Leuciscus
cephalus, Cyprinus carpio, Petromyzon
marinus (stadi giovanili), Acipenser
naccarii (almeno stadi giovanili),
Anguilla anguilla, Alosa fallax (stadi
giovanili), Cobitis taenia bilineata,
Esox lucius, Perca fluviatilis,
Gasterosteus aculeatus(12),
Syngnathus abaster.
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) trutta (ceppo
REGIONE ITALICO-PENINSULARE mediterraneo, limitatamente
all'Appennino settentrionale), Salmo
(trutta) macrostigma (limitatamente al
versante tirrenico di Lazio, Campania,
Basilicata e Calabria), Salmo fibreni
(limitatamente alla risorgiva
denominata Lago di Posta Fibreno).
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI CIPRINIDI A Leuciscus souffia muticellus,
DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA Leuciscus cephalus, Rutilus rubilio,
REGIONE ITALICO-PENINSULARE Alburnus albidus (limitatamente alla
Campania, Molise, Puglia e
Basilicata), Barbus plebejus, Lampetra
planeri (limitatamente al versante
tirrenico di Toscana, Lazio, Campania
e Basilicata; nel versante adriatico,
la sola popolazione dell'Aterno-
Pescara), Anguilla anguilla, Cobitis
tenia bilineata, Gasterosteus
aculeatus, Salaria fluviatilis, Gobius
nigricans (limitatamente al versante
tirrenico di Toscana, Umbria e Lazio).
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI CIPRINIDI A Tinca tinca, Scardinius
DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA erythrophthalmus, Rutilus rubilio,
REGIONE ITALICO-PENINSULARE Leuciscus cephalus, Alburnus albidus
(limitatamente alla Campania, Molise,
Puglia e Basilicata), Petromyzon
marinus (stadi giovanili), Anguilla
anguilla, Alosa fallax (stadi
giovanili), Cobitis taenia bilineata,
Esox lucius, Gasterosteus aculeatus,
Syngnathus abaster(13).
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI SALMONIDI DELLA Salmo (trutta) macrostigma.
REGIONE DELLE ISOLE
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI CIPRINIDI A Anguilla anguilla, Gasterosteus
DEPOSIZIONE LITOFILA DELLA aculeatus, Salaria fluviatilis.
REGIONE DELLE ISOLE:
---------------------------------------------------------------------
ZONA DEI CIPRINIDI A Cyprinus carpio, Petromyzon marinus
DEPOSIZIONE FITOFILA DELLA (stadi giovanili), Anguilla anguilla,
REGIONE DELLE ISOLE Gasterosteus aculeatus, Alosa fallax
(stadi giovanili), Syngnathus
abaster.
---------------------------------------------------------------------
(10) Le popolazioni del ceppo mediterraneo di Salmo (trutta) trutta
hanno naturalmente un areale molto frammentato. Per ogni regione
andrebbe stabilito meglio l'areale.
(11) In Piemonte, a esclusione dei tributari di destra del Po a valle del Tanaro e, nel bacino del Tanaro, a valle della confluenza con il
torrente Rea.
(12) In Piemonte, la distribuzione e' limitata al solo Verbano.
(13) Non presente in Umbria.
SEZIONE C
Tabella 1. Valore di riferimento (mediana siti riferimento) per la componente relativa alla presenza di strutture artificiali nel tratto
considerato (indice HMS) e per la componente relativa all'uso del
territorio nelle aree fluviali e perifluviali (indice LUI).
---------------------------------------------------------------------
Descrizione sommaria dell'ambito
di applicazione | HMS | RQ_HMS | LUI | RQ LUI --------------------------------------------------------------------- Tutti i tipi fluviali | 0| 1| 0| 1
---------------------------------------------------------------------
Il valore utilizzato per convertire l'HMS in RQ e' pari a 100. Il
valore utilizzato per convertire il LUI in RQ e' pari a 39,2.
Tabella 2. Valori di riferimento (mediana siti riferimento) per la
componente relativa alla diversificazione e qualita' degli habitat
fluviali e ripari (indice HQA)
--------------------------------------------------------------------- Descrizione sommaria dell'ambito | Macrotipi | | di applicazione | fluviali | HQA | RQ_HQA --------------------------------------------------------------------- Fiumi alpini | A1, A2 |54 | 1
--------------------------------------------------------------------- Fiumi Appenninici | M1, M2, M4 |64 | 1
--------------------------------------------------------------------- Fiumi Appenninici poco | | | diversificati |M1, M2, M4 |52 | 1
--------------------------------------------------------------------- Fiumi Mediterranei temporanei |M5 |58 | 1
--------------------------------------------------------------------- Piccoli fiumi di pianura |C, M1 |56 | 1
--------------------------------------------------------------------- Tutti gli altri fiumi |- |57 | 1
---------------------------------------------------------------------
E' opportuno far riferimento alla categoria "Tutti gli altri fiumi" qualora il tipo fluviale in esame, per la sua peculiarita', non
risulti attribuibile con certezza ad una delle macrocategorie
riportate in tabella. Per la conversione dell'HQA in RQ si e'
considerato come valore minimo 11 per tutte le categorie.
-------------
AGGIORNAMENTO (85)
Il D.Lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera m)) che "il numero 1.4.1 del
punto 1.4 "Informazioni per l'analisi di tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei
corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal
seguente:
«1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e le
provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati
relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in
particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromurato;
c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza
dell'acqua);
d) cloroalcani, C10-13 (7);
e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a)pirene;
p) benzo(b)fluorantene;
q) benzo(k)fluorantene;
r) benzo(g,h,i)perilene;
s) indeno(1,2,3-cd)pirene;
t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione);
u) dicofol;
v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS);
z) chinossifen;
aa) diossine e composti diossina-simili;
bb) esabromociclododecano (HBCDD);
cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»".
- (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) che "il paragrafo A.
2.8-quater della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei
corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal
seguente:
«A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie).
Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie.
===================================================================== | | | | |Identificata | | | | | Denominazione |come sostanza| | | | | della sostanza | pericolosa | |Numero| Numero CAS1 | Numero UE2 | prioritaria3 | prioritaria | +======+=============+=============+==================+=============+ |(1) |15972-60-8 |240-110-8 |Alacloro | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(2) |120-12-7 |204-371-1 |Antracene |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(3) |1912-24-9 |217-617-8 |Atrazina | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(4) |71-43-2 |200-753-7 |Benzene | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | |non |non |Difenileteri | | |(5) |applicabile |applicabile |bromurati |X4 | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(6) |7440-43-9 |231-152-8 |Cadmio e composti |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Cloro alcani, | | |(7) |85535-84-8 |287-476-5 |C10-13 |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(8) |470-90-6 |207-432-0 |Clorfenvinfos | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Clorpirifos | | | | | |(Clorpirifos | | |(9) |2921-88-2 |220-864-4 |etile) | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(10) |107-06-2 |203-458-1 |1,2-dicloroetano | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(11) |75-09-2 |200-838-9 |Diclorometano | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Di(2-etilesil) | | |(12) |117-81-7 |204-211-0 |ftalato (DEHP) |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(13) |330-54-1 |206-354-4 |Diuron | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(14) |115-29-7 |204-079-4 |Endosulfan |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(15) |206-44-0 |205-912-4 |Fluorantene | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(16) |118-74-1 |204-273-9 |Esaclorobenzene |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(17) |87-68-3 |201-765-5 |Esaclorobutadiene |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(18) |608-73-1 |210-168-9 |Esaclorocicloesano|X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(19) |34123-59-6 |251-835-4 |Isoproturon | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(20) |7439-92-1 |231-100-4 |Piombo e composti | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Mercurio e | | |(21) |7439-97-6 |231-106-7 |composti |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(22) |91-20-3 |202-049-5 |Naftalene | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(23) |7440-02-0 |231-111-4 |Nichel e composti | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | |non |non | | | |(24) |applicabile |applicabile |Nonilfenoli |X5 | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | |non |non | | | |(25) |applicabile |applicabile |Ottilfenoli6 | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(26) |608-93-5 |210-172-0 |Pentaclorobenzene |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(27) |87-86-5 |201-778-6 |Pentaclorofenolo | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Idrocarburi | | | |non |non |policiclici | | |(28) |applicabile |applicabile |aromatici (IPA)7 |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(29) |122-34-9 |204-535-2 |Simazina | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | |non |non |Tributilstagno | | |(30) |applicabile |applicabile |(composti) |X8 | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(31) |12002-48-1 |234-413-4 |Triclorobenzeni | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Triclorometano | | |(32) |67-66-3 |200-663-8 |(cloroformio) | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(33) |1582-09-8 |216-428-8 |Trifluralin |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(34) |115-32-2 |204-082-0 |Dicofol |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Acido perfluorot- | | | | | |tansolfonico e | | |(35) |1763-23-1 |217-179-8 |suoi sali (PFOS) |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | |non | | | |(36) |124495-18-7 |applicabile |Chinossifen |X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Diossine e | | | |non |non |composti diossina-| | |(37) |applicabile |applicabile |simili |X9 | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(38) |74070-46-5 |277-704-1 |Aclonifen | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(39) |42576-02-3 |255-894-7 |Bifenox | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(40) |28159-98-0 |248-872-3 |Cibutrina | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(41) |52315-07-8 |257-842-9 |Cipermetrina10 | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(42) |62-73-7 |200-547-7 |Diclorvos | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | | | |Esabromo- | | | |non |non |ciclododecani | | |(43) |applicabile |applicabile |(HBCDD) |X11 | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ | |76-44-8/ |200-962-3/ |Eptacloro ed | | |(44) |1024-57-3 |213-831-0 |eptacloro epossido|X | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ |(45) |886-50-0 |212-950-5 |Terbutrina | | +------+-------------+-------------+------------------+-------------+ 1 - CAS: Chemical Abstracts Service. 2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). 3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale, nel caso di gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative. 4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente). 5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5). 6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2). 7 - Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto. 8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4). 9 - Si riferisce ai seguenti composti: 7 Dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9); 10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0); 12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9); 10 - CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela isomerica di cipermetrina, α-cipermetrina (CAS 67375-30-8), β-cipermetrina (CAS 65731-84-2), θ-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e ζ-cipermetrina (52315-07-8). 11 - Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»". - (con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che "alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza: 1) all'ultima riga, dopo le parole: "Sostanze dell'elenco di priorita'", e' inserita la seguente nota (18): «(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.»; 2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola: "acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota"". - (con l'art. 1, comma 1, lettera q)) che "alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza: 1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorita'", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e annuale in sedimenti"; 2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorita'" la nota (14) e' sostituita dalla seguente: «(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.»".
ALLEGATO 2
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI A DESTINAZIONE FUNZIONALE
SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e per la classificazione delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di
acqua potabile dopo i trattamenti appropriati.
1) Calcolo della conformita' e classificazione
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri
microbiologici.
2) Campionamento
2.1) Ubicazione delle stazioni di prelievo
Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile - fermo restando quanto previsto nell'allegato 1 - le stazioni di prelievo dovranno essere ubicate in prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi della qualita'
delle acque da utilizzare.
Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate in punti significativi del corpo idrico quando cio' sia richiesto da particolari condizioni locali, tenuto soprattutto conto di possibili fattori di rischio d'inquinamento. I prelievi effettuati in tali stazioni avranno la sola finalita' di approfondire la conoscenza
della qualita' del corpo idrico, per gli opportuni interventi.
2.2) Frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ogni
parametro.
+------------------------------------+
|GRUPPO DI PARAMETRI (°) |
+------------------------------------+
| I | II | III |
+-----------+------------+-----------+
Frequenza minima annua dei | | | | campionamenti e delle | 12 | 12 | 12 | analisi per i corpi idrici | | | |
da classificare +-----------+------------+-----------+
+------------------------------------+
|GRUPPO DI PARAMETRI (°) |
+------------------------------------+
| I(*) | II | III (**) |
+-----------+------------+-----------+
Frequenza minima annua dei | | | | campionamenti e delle | | | | analisi per i corpi idrici | 8 | 8 | 8 |
gia' classificati +-----------+------------+-----------+
(*) Per le acque della categoria A3 la frequenza annuale dei
campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12.
(°) I parametri dei diversi gruppi comprendono:
---------------------------------------------------------------------
PARAMETRI I GRUPPO
--------------------------------------------------------------------- pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttivita', odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, DO (ossigeno
disciolto), BOD5, ammoniaca
---------------------------------------------------------------------
PARAMETRI II GRUPPO
--------------------------------------------------------------------- ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi,
fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali.
---------------------------------------------------------------------
PARAMETRI III GRUPPO
--------------------------------------------------------------------- fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsioni, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze
estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle.
---------------------------------------------------------------------
(**) Per i parametri facenti parte del III gruppo, salvo che per quanto riguarda gli indicatori di inquinamento microbiologico, su indicazione dell'autorita' competente al controllo ove sia dimostrato che non vi sono fonti antropiche, o naturali, che possano determinare la loro presenza nelle acque, la frequenza di campionamento puo'
essere ridotta.
3) Modalita' di prelievo, di conservazione e di trasporto dei
campioni
I campioni dovranno essere prelevati, conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni che possono influenzare
significativamente i risultati delle analisi.
a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni
per analisi dei parametri di cui alla tabella 2/A, vale quanto
prescritto, per i singoli parametri, alla colonna G.
b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni
per analisi dei parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto segue:
i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili;
qualora si abbia motivo di ritenere che l'acqua in esame contenga cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione al 10% di sodio tiosolfato, nella quantita' di mL 0,1 per ogni 100 mL di
capacita' della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione;
le bottiglie di prelievo dovranno avere una capacita' idonea a prelevare l'acqua necessaria all'esecuzione delle analisi
microbiologiche;
i campioni prelevati, secondo le usuali cautele di asepsi,
dovranno essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 °C) al riparo della luce e dovranno, nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo, essere
sottoposti ad esame.
Tabella 1/A: Caratteristiche di qualita' per acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile
===================================================================== Num.| |Unita'| | | | | | | Pa- | | di | | | | | | | ram.|Parametro |misura| A1 | A1 | A2 | A2 | A3 | A3 |
|==========+======+=======+=======+=======+======+=======+======| | | | G | I | G | I | G | I | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |unita'| | | | | | | |1 |pH |pH |6,5-8,5| - | 5,5-9 | - | 5,5-9 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Colore | | | | | | | | | |(dopo | | | | | | | | | |filtra- |mg/L | | | | | | | | |zione |scala | | | | | | | |2 |semplice) |pt | 10 | 20(o) | 50 |100(o)| 50 |200(o)| +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Totale | | | | | | | | | |materie in| | | | | | | | | |sospen- |mg/L | | | | | | | |3 |sione |MES | 25 | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Tempe- | | | | | | | | |4 |ratura |°C | 22 | 25(o) | 22 |25(o) | 22 |25(o) | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Condut- |µS/cm | | | | | | | |5 |tivita' |a 20° | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |Fat- | | | | | | | | | |tore | | | | | | | | | |di | | | | | | | | | |dilui-| | | | | | | | | |zione | | | | | | | | | |a 25 | | | | | | | |6 |Odore |°C | 3 | - | 10 | - | 20 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |7* |Nitrati |NO3 | 25 | 50(o) | - |50(o) | - |50(o) | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Fluoruri | | | | | | | | |8 |[1] |mg/L F| 0,7/1 | 1,5 |0,7/1,7| - |0,7/1,7| - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Cloro | | | | | | | | | |organico | | | | | | | | | |totale | | | | | | | | | |estrai- |mg/L | | | | | | | |9 |bile |C1 | - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Ferro |mg/L | | | | | | | |10*|disciolto |Fe | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |11*|Manganese |Mn | 0,05 | - | 0,1 | - | 1 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |12 |Rame |Cu | 0,02 |0,05(o)| 0,05 | - | 1 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |13 |Zinco |Zn | 0,5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ |14 |Boro |mg/L B| 1 | - | 1 | - | 1 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |15 |Berillio |Be | - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |16 |Cobalto |Co | - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |17 |Nichelio |Ni | - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ |18 |Vanadio |mg/L V| - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |19 |Arsenico |As | 0,01 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,1 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |20 |Cadmio |Cd | 0,001 | 0,005 | 0,001 |0,005 | 0,001 |0,005 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Cromo |mg/L | | | | | | | |21 |totale |Cr | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |22 |Piombo |Pb | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |23 |Selenio |Se | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |24 |Mercurio |Hg |0,0005 | 0,001 |0,0005 |0,001 |0,0005 |0,001 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |25 |Bario |Ba | - | 0,1 | - | 1 | - | 1 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |26 |Cianuro |CN | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |27 |Solfati |SO4 | 150 | 250 | 150 |250(0)| 150 |250(o)| +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |28 |Cloruri |Cl | 200 | - | 200 | - | 200 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Tensio- | | | | | | | | | |attivi |mg/L | | | | | | | | |(che |(sol- | | | | | | | | |reagi- |fato | | | | | | | | |scono al |di | | | | | | | | |blu di |lau- | | | | | | | |29 |metilene) |rile) | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Fosfati |mg/L | | | | | | | |30*|[2] |P2O5 | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,7 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Fenoli | | | | | | | | | |(indice | | | | | | | | | |fenoli) | | | | | | | | | |parani- | | | | | | | | | |troani- | | | | | | | | | |lina, 4 | | | | | | | | | |ammino- | | | | | | | | | |antipi- |mg/L | | | | | | | |31 |rina |C6H5OH| - | 0,001 | 0,001 |0,005 | 0,01 | 0,1 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Idro- | | | | | | | | | |carburi | | | | | | | | | |disciolti | | | | | | | | | |o emul- | | | | | | | | | |sionati | | | | | | | | | |(dopo | | | | | | | | | |estra- | | | | | | | | | |zione | | | | | | | | | |mediante | | | | | | | | | |etere di | | | | | | | | |32 |petrolio) |mg/L | - | 0,05 | - | 0,2 | 0,5 | 1 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Idro- | | | | | | | | | |carburi | | | | | | | | | |polici- | | | | | | | | | |clici | | | | | | | | |33 |aromatici |mg/L | - |0,0002 | - |0,0002| - |0,001 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Antiparas-| | | | | | | | | |sitari- | | | | | | | | | |totale | | | | | | | | | |(para- | | | | | | | | | |thion HCH,| | | | | | | | | |diel- | | | | | | | | |34 |drine) |mg/L | - | 0,001 | - |0,0025| - |0,005 | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Domanda | | | | | | | | | |chimica | | | | | | | | | |ossi- geno|mg/L | | | | | | | |35*|(COD) |O2 | - | - | - | - | 30 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Tasso di | | | | | | | | | |satura- | | | | | | | | | |zione | | | | | | | | | |dell'os- | | | | | | | | | |sigeno | | | | | | | | | |disciol- | | | | | | | | |36*|to |% 02 | >70 | - | >50 | - | >30 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |A 20 °C | | | | | | | | | |senza | | | | | | | | | |nitri- | | | | | | | | | |fica- | | | | | | | | | |zione | | | | | | | | | |domanda | | | | | | | | | |biochi- | | | | | | | | | |mica di | | | | | | | | | |ossigeno |mg/L | | | | | | | |37*|(BOD5) |02 | < 3 | - | < 5 | - | < 7 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Azoto | | | | | | | | | |Kjeldahl | | | | | | | | | |(tranne | | | | | | | | | |NO2 ed | | | | | | | | |38 |NO3) |mg/L N| 1 | - | 2 | - | 3 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | |mg/L | | | | | | | |39 |Ammoniaca |NH4 | 0,05 | - | 1 | 1,5 | 2 | 4(o) | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Sostanze | | | | | | | | | |estrai- | | | | | | | | | |bili al | | | | | | | | | |cloro- |mg/L | | | | | | | |40 |formio |SEC | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,5 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Carbonio | | | | | | | | | |organico | | | | | | | | |41 |totale |mg/L C| - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Carbonio | | | | | | | | | |organico | | | | | | | | | |residuo | | | | | | | | | |(dopo | | | | | | | | | |floccu- | | | | | | | | | |lazione e | | | | | | | | | |filtra- | | | | | | | | | |zione su | | | | | | | | | |membrana | | | | | | | | |42 |da 5µ) TOC|mg/L C| - | - | - | - | - | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Coliformi |/100 | | | | | | | |43 |totali |mL | 50 | - | 5000 | - | 50000 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Coliformi |/100 | | | | | | | |44 |fecali |mL | 20 | - | 2000 | - | 20000 | - | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | |Strepto- | | | | | | | | | |cocchi |/100 | | | | | | | |45 |fecali |mL | 20 | - | 1000 | - | 10000 | | +---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+ | | | |assenza| |assenza| | | | | | | |in 5000| |in 1000| | | | |46 |Salmonelle|- | mL | - | mL | - | - | - | +-------------------------------------------------------------------+ Legenda: - Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione
- Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione
- Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e
disinfezione
- I = Imperativo
- G = Guida
- (o) = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto
* = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto
Note:
[1] I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura)
[2] Tale parametro e' inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti.
---------------------------------------------------------------------
Tabella 2/A: metodi di misura per la determinazione dei valori dei
parametri chimici e chimico-fisici di cui alla tab. 1/A
==================================================================
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
+====+========+=======+=======+======+======+==========+=========+
| | | | | | | |a) Mate- |
| | | | | | | |riale del|
| | | | | | | | conte- |
| | | | | | | | nitore |
| | | | | | | |del cam- |
| | | | | | | |pione; |
| | | | | | | |b) metodo|
| | | | | | | | di |
| | | | | | | | conser- |
| | | | | | | |vazione; |
| | | | | | | |c) tempo |
| | | | | | | | massimo |
| | | |Limite | | | | tra il |
|Num.| |Unita' | di |Preci-|Accu- |Metodi di | campio- |
|Pa- | Para- | di |rileva-|sione |ratez-|misura (*)|namento e|
|ram.| metro |misura | mento | ± | za ± | 1 |l'analisi|
+====+========+=======+=======+======+======+==========+=========+
| | | | | | | Elettro- | |
| | | | | | |metria. La| |
| | | | | | |misura va | |
| | | | | | |eseguita | |
| | | | | | |preferi- | |
| | | | | | |bilmente | |
| | | | | | |sul posto | |
| | | | | | |al momento| |
| | | | | | | del | |
| | | | | | | campio- | |
| | | | | | | namento. | |
| | | | | | |Il valore | |
| | | | | | |va sempre | |
| | | | | | |riferito | |
| | | | | | | alla |a) polie-|
| | | | | | | tempe- |tilene o |
| | | | | | | ratura |vetro; |
| | | | | | | dell'ac- |b) refri-|
| | | | | | | qua al | gera- |
| | | | | | | momento |zione a 4|
| | |Unita' | | | | del pre- |°C; |
|1 | pH | pH | - | 0,1 | 0,2 | lievo. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Colori- | |
| | | | | | | metria. | |
| | | | | | | Metodo | |
| | | | | | | fotome- | |
| | | | | | | trico | |
| | | | | | | secondo | |
| | | | | | |gli stan- | |
| | | | | | |dard della| |
| | | | | | | scala | |
| | | | | | | platino |a) polie-|
| | | | | | | cobalto |tilene o |
| | Colore | | | | | (previa |vetro; |
| | (dopo | | | | | filtra- |b) refri-|
| |filtra- | | | | | zione su | gera- |
| | zione | mg/L | | | | membrana |zione a 4|
| | sem- | scala | | | | di fibra |°C; |
|2 | plice) | pt | 5 | 10% | 20% |di vetro) |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Gravi- | |
| | | | | | | metria. | |
| | | | | | | Filtra- | |
| | | | | | | zione su | |
| | | | | | | membrana | |
| | | | | | | da 0,45 | |
| | | | | | |µm, essi- | |
| | | | | | |cazione a | |
| | | | | | | 105 °C a | |
| | | | | | | peso | |
| | | | | | |costante. | |
| | | | | | | Centri- | |
| | | | | | |fugazione | |
| | | | | | | (tempo | |
| | | | | | | minimo 5 | |
| | | | | | |min, velo-| |
| | | | | | | cita' | |
| | | | | | | media | |
| | | | | | |2800/3000 | |
| | | | | | | giri- | |
| | | | | | | minuto). |a) polie-|
| | | | | | | Filtra- |tilene o |
| | | | | | | zione ed |vetro; |
| | Mate- | | | | | essi- |b) refri-|
| |riali in| | | | |cazione a | gera- |
| |sospen- | | | | | 105 °C a |zione a 4|
| | sione | | | | | peso |°C; |
|3 |totali | mg/L | - | 5% | 10% |costante. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Termo- | |
| | | | | | |metria. La| |
| | | | | | | misura | |
| | | | | | | deve | |
| | | | | | | essere | |
| | | | | | | eseguita | |
| | | | | | |sul posto,| |
| | | | | | |al momento| |
| | | | | | | del | |
| |Tempera-| | | | | campio- | |
|4 |tura | °C | - | 0,5 | 1 | namento. | - |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) vetro |
| | | | | | | |o polie- |
| | | | | | | | tilene; |
| | | | | | | | c) 1-3 |
| |Condut- |µS/c m | | | | Elettro- | giorni |
|5 |tivita' |a 20 °C| - | 5% | 10% | metria. | (**) |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) vetro;|
| | | | | | | Tecnica |b) refri-|
| | |Fattore| | | | delle | gera- |
| | | di | | | | dilui- |zione a 4|
| | |dilui- | | | | zioni | °C; |
| | |zione a| | | | succes- |c) 6-24 |
|6 |Odore | 25 °C | - | - | - | sive. | ore (**)|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) polie-|
| | | | | | | |tilene o |
| | | | | | | |vetro; |
| | | | | | | Spettro- | b) |
| | | | | | | foto- |refrige- |
| | | | | | |metria di |razione a|
| | | | | | | assorbi- |4 °C; |
| | | | | | | mento | c) 1-3 |
| | | mg/L | | | | mole- | giorni |
|7 |Nitrati | NO3 | 2 | 10% | 20% | colare. | (**) |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | | foto- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | |molecolare| |
| | | | | | | previa | |
| | | | | | | distil- | |
| | | | | | |lazione se| |
| | | | | | | neces- | |
| | | | | | | saria. | |
| | | | | | | Elettro- | |
| | | | | | | metria. | |
| | | | | | |Elettrodi |a) polie-|
| | | | | | | ionici | tilene; |
| | | | | | | speci- | c) 7 |
|8 |Fluoruri|mg/L F | 0,05 | 10% | 20% | fici. | giorni |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | Cloro | | | | | | |
| | orga- | | | | | | |
| | nico | | | | | | |
| | totale | | | | | | |
| |estrai- | | pm | | | | |
|9 | bile |mg/L Cl| (***) | pm | pm | pm | pm |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Previa | |
| | | | | | | filtra- | |
| | | | | | | zione su | |
| | | | | | | membrana | |
| | | | | | | da 0,45 | |
| | | | | | | µm. | |
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | | foto- | |
| | | | | | |metria di |a) polie-|
| | | | | | | assorbi- |tilene o |
| | | | | | | mento |vetro; |
| | | | | | | mole- | b) cam- |
| | | | | | | colare, |pione ben|
| | | | | | | previa |chiuso e |
| | | | | | | filtra- |refrige- |
| | Ferro | | | | | zione su |razione a|
| | di- | | | | | membrana | 4 °C; |
|10 |sciolto |mg/L Fe| 0,02 | 10% | 20% |da 0,45 µm|c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Spettro- |a) polie-|
| | | | | | |metria di |tilene o |
| | | | | | | assorbi- | vetro; |
| | | | | | | mento |b) acidi-|
| | | | | | | atomico. |ficare a |
| | | | | | | Spettro- | pH < 2 |
| | | | | | | fotome- |(preferi-|
| | | | | | | tria di | bil- |
| | | | 0,01 | | | assorbi- |mente con|
| | | | [2] | | | mento | HNO3 |
| | Manga- | | 0,02 | 10% | 20% | mole- | concen- |
|11 | nese |mg/L Mn| [3] | 10% | 20% | colare. | trato) |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Polaro- | |
| | | | | | | grafia. | |
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | | fotome- | |
| | | | | | | tria di | |
| | | | | | | assorbi- | Come |
| | | | | | | mento | speci- |
| | | | | | | mole- |ficato al|
| | | | 0,005 | | | colare. | para- |
| | | | 0,02 | 10% | 20% | Polaro- |metro n. |
|12 |Rame [9]|mg/L Cu| [4] | 10% | 20% | grafia. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
|13 | Zinco |mg/L Zn| 0,01 | 10% | 20% |metria di | |
| | [9] | | [2] | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assor- | |
| | | | | | | bimento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | 0,02 | 10% | 20% | Spettro- | |
| | | | [3] | | | foto- | Come |
| | | | | | | metria di| speci- |
| | | | | | | assor- |ficato al|
| | | | | | | bimento | para- |
| | | | | | | mole- |metro n. |
| | | | | | | colare. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- |a) polie-|
| | | | | | |fotometria| tilene; |
| | | | | | |di assor- |b) acidi-|
| | | | | | | bimento |ficare a |
| | | | | | | mole- | pH < 2 |
| | | | | | | colare. |(preferi-|
| | | | | | | Spettro- | bil- |
| | | | | | |metria di |mente con|
| | | | | | | assorbi- | HNO3) |
| | | | | | | mento | diluito |
|14 |Boro [9]|mg/L B | 0,1 | 10% | 20% | atomico. | 1:1) |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | | come |
| | | | | | | | speci- |
| | | | | | | |ficato al|
| | | | | | | | para- |
| | | | | | | |metro n. |
|15 |Berillo |mg/L Be| pm | pm | pm | pm | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | | come |
| | | | | | | | speci- |
| | | | | | | |ficato al|
| | | | | | | | para- |
| | | | | | | |metro n. |
|16 |Cobalto |mg/L Co| pm | pm | pm | pm | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | | come |
| | | | | | | | speci- |
| | | | | | | |ficato al|
| | | | | | | | para- |
| | | | | | | |metro n. |
|17 |Nichelio|mg/L Ni| pm | pm | pm | pm | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | | come |
| | | | | | | | speci- |
| | | | | | | |ficato al|
| | | | | | | | para- |
| | | | | | | |metro n. |
|18 |Vanadio |mg/L V | pm | pm | pm | pm | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Spettro- | come |
| | | | | | |metria di | speci- |
| | | | 0,002 | | | assorbi- |ficato al|
| | | | [2] | | | mento | para- |
| | Arse- | | 0,01 | | | mole- |metro n. |
|19 |nico [9]|mg/L As| [5] |20% - |20% - | colare. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | come |
| | | | | | | assorbi- | speci- |
| | | | | | | mento | ficato |
| | | |0,0002 | | | atomico. |al para- |
| | Cadmio | |0,0001 | | | Polaro- |metro n. |
|20 | [9] |mg/L Cd| [5] | 30% | 30% | grafia. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | atomico. | |
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | | foto- | come |
| | | | | | |metria di | speci- |
| | | | | | | assorbi- |ficato al|
| | Cromo | | | | | mento | para- |
| | totale | | | | | mole- |metro n. |
|21 | [9] |mg/L Cr| 0,01 | 20% | 30% | colare. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | |metria di | come |
| | | | | | | assorbi- | speci- |
| | | | | | | mento |ficato al|
| | | | | | | atomico. | para- |
| | Piombo | | | | | Polaro- |metro n. |
|22 | [9] |mg/L Pb| 0,01 | 20% | 30% | grafia. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | | come |
| | | | | | | Spettro- | speci- |
| | | | | | |metria di |ficato al|
| | | | | | | assorbi- | para- |
| |Selenio | | | | | mento |metro n. |
|23 | [9] |mg/L Se| 0,005 | - | - | atomico. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) polie-|
| | | | | | | |tilene o |
| | | | | | | |vetro; |
| | | | | | | | b) per |
| | | | | | | | ogni |
| | | | | | | |litro di |
| | | | | | | |campione |
| | | | | | | |addizio- |
| | | | | | | |nare 5 mL|
| | | | | | | | di HNO3 |
| | | | | | | Spettro- | concen- |
| | | | | | |metria di | trato e |
| | | | | | | assorbi- |10 mL di |
| | | | | | | mento | solu- |
| | | | | | | atomico |zione di |
| | | | | | | senza |KMnO4 al |
| | | |0,0001 | | |fiamma (su| 5%; |
| | Mercu- | |0,0002 | | | vapori | c) 7 |
|24 |rio [9] |mg/L Hg| [5] | 30% | 30% | freddi). | giorni |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | | Come |
| | | | | | | Spettro- | speci- |
| | | | | | |metria di |ficato al|
| | | | | | | assorbi- | para- |
| | Bario | | | | | mento |metro n. |
|25 | [9] |mg/L Ba| 0,02 | 15% | 30% | atomico. | 11 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) polie-|
| | | | | | | |tilene o |
| | | | | | | | vetro; |
| | | | | | | | b) addi-|
| | | | | | | | zionare |
| | | | | | | | NaOH in |
| | | | | | | | gocce o |
| | | | | | | |in solu- |
| | | | | | | | zione |
| | | | | | | | concen- |
| | | | | | | |trata (pH|
| | | | | | | Spettro- |circa 12)|
| | | | | | |metria di | e raf- |
| | | | | | | assorbi- | fred- |
| | | | | | | mento |dare a 4 |
| | | | | | | mole- | °C; |
|26 |Cianuro |mg/L CN| 0,01 | 20% | 30% | colare. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Gravi- | |
| | | | | | | metria. | |
| | | | | | | Comples- | |
| | | | | | | sometria |a) polie-|
| | | | | | | con EDTA |tilene o |
| | | | | | | Spettro- | vetro; |
| | | | | | | foto- | b) |
| | | | | | |metria di |refrige- |
| | | | | | | assorbi- |razione a|
| | | | | | | mento | 4 °C; |
| | | mg/L | | | | mole- | c) |
|27 |Solfati | SO4 | 10 | 10% | 10% | colare. |7 giorni |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Determi- | |
| | | | | | | nazione | |
| | | | | | | volume- | |
| | | | | | | trica | |
| | | | | | |(metodo di| |
| | | | | | | Mohr). | |
| | | | | | | Metodo | |
| | | | | | | mercuri- | |
| | | | | | | metrico | |
| | | | | | |con indi- |a) polie-|
| | | | | | | catore. |tilene o |
| | | | | | | Spettro- |vetro; |
| | | | | | | foto- |b) refri-|
| | | | | | |metria di | gera- |
| | | | | | | assorbi- |zione a 4|
| | | | | | | mento | °C; |
| | | | | | | mole- | c) 7 |
|28 |Cloruri |mg/L Cl| 10 | 10% | 10% | colare. | giorni |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) vetro |
| | | | | | | Spettro- |o polie- |
| | | | | | | foto- | tilene; |
| | | | | | |metria di |b) refri-|
| | | | | | | assorbi- | genera- |
| | | | | | | mento | zione a |
| |Tensio- | mg/L | | | | mole- | 4 °C; |
|29 | attivi | MBAS | 0,05 | 20% | - | colare. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- |a) vetro;|
| | | | | | | foto- |b) acidi-|
| | | | | | |metria di | fica- |
| | | | | | | assorbi- |zione con|
| | | | | | | mento | H2SO4 a |
| | | mg/L | | | | mole- | pH < 2; |
|30 |Fosfati | P2O5 | 0,02 | 10% | 20% | colare. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | |0,0005 |0,0005|0,0005| Spettro- | |
| | | | | | | foto- | |
| | | | | | |metria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento |a) vetro;|
| | | | | | | mole- |b) acidi-|
| | | | | | | colare. | fica- |
| | | | | | | Metodo |zione con|
| | | | | | | alla 4- | H3PO4 a |
| | | | | | | ammino- |pH < 4 ed|
| | | | | | | anti- | aggiun- |
| | | | | | | pirina. | ta di |
| | | mg/L | | | | Metodo | CuSO4 5 |
| | |C6H5OH | | | | alla | H2O (1 |
| | |(indice| 0,001 | | | p-nitro- | g/L); |
|31 | Fenoli |fenoli)| [6] | 30% | 50% | anilina. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | 0,01 | 20% | 30% | Spettro- | |
| | | | | | | foto- | |
| | | | | | | metria | |
| | | | | | |all'infra-| |
| | | | | | | rosso | |
| | | | | | | previa | |
| | | | | | | estra- | |
| | | | | | |zione con | |
| | | | | | | tetra- | |
| | | | | | |cloruro di| |
| | | | | | | car- | |
| | | | | | | bonio. | |
| | | | | | | Gravi- | |
| | | | | | | metria | |
| | | | | | | previa |a) vetro;|
| |Idrocar-| | | | | estra- |b) acidi-|
| | buri | | | | |zione me- |ficare a |
| |disciol-| | | | | diante | pH < 2 |
| | ti o | | | | | etere di |(H2SO4 o |
| | emul- | | 0,04 | | | pe- | HC1) |
|32 |sionati | mg/L | [3] | | | trolio. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Misura | |
| | | | | | | della | |
| | | | | | | fluore- | |
| | | | | | |scenza in | |
| | | | | | |UV previa | |
| | | | | | | croma- | |
| | | | | | | tografia | |
| | | | | | |su strato | |
| | | | | | | sottile. | |
| | | | | | | Misura | |
| | | | | | | compa- | |
| | | | | | |rativa ri-| |
| | | | | | |spetto ad | |
| | | | | | |un miscu- | |
| | | | | | |glio di 6 |a) vetro |
| | | | | | | sostanze |scuro od |
| |Idrocar-| | | | | standard | allu- |
| | buri | | | | |aventi la |minio; b)|
| | poli- | | | | | stessa |tenere al|
| |ciclici | | | | | concen- |buio a 4 |
| | aroma- | | | | | trazione | °C; |
|33 |tici [9]| mg/L |0,00004| 50% | 50% | [7]. |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) vetro;|
| | | | | | | | b) per |
| | | | | | | | HCH e |
| | | | | | | Croma |dieldrin |
| | | | | | | tografia | acidi- |
| | | | | | | in fase | ficare |
| | | | | | | gassosa | con HC1 |
| | | | | | |o liquida | concen- |
| | | | | | | previa |trato (1 |
| | | | | | | estra- | mL per |
| | | | | | |zione me- |litro di |
| | | | | | | diante |campione)|
| | | | | | | solventi |e refri- |
| | | | | | | adeguati |gerare a |
| |Antipa- | | | | |e purifi- | 4 °C; |
| |rassi- | | | | | cazione. | per |
| | tari | | | | | Iden- | para- |
| | totale | | | | | tifica- | thion |
| | [para- | | | | |zione dei | acidi- |
| | thion, | | | | | compo- |ficare a |
| | esa- | | | | |nenti del |pH 5 con |
| | cloro- | | | | | miscu- | H2SO4 |
| | ciclo- | | | | | glio e | (1:1) e |
| | esano | | | | | determi- | refri- |
| | (HCH) | | | | | nazione |gerare a |
| | diel- | | | | | quan- | 4 °C; |
| | drine | | | | | titativa | c) 7 |
|34 | [9] | mh/L |0,0001 | 50% | 50% | [8]. | giorni |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) vetro;|
| | | | | | | |b) acidi-|
| | | | | | |Metodo al |ficare a |
| | | | | | |bicromato | pH < 2 |
| | | | | | | di | con |
| |Domanda | | | | | potassio | H2SO4; |
| |chimica | | | | | (ebolli- | 1-7 |
| |ossigeno| | | | | zione 2 | giorni |
|35 | (COD) |mg/L O2| 15 | 20% | 20% | ore) | (**) |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | |a) vetro;|
| | | | | | | | b) |
| | | | | | | | fissare |
| | | | | | | | l'ossi- |
| | | | | | | |geno sul |
| | | | | | | |posto con|
| | | | | | | | solfato |
| | | | | | |Metodo di | manga- |
| |Tasso di| | | | | Winkler. | noso e |
| |satura- | | | | |Metodo di | ioduro- |
| | zione | | | | | elettro- | sodio- |
| |dell'os-| | | | | chimico | azide; |
| |sigeno | | | | |(determi- | 1-5 |
| |disciol-| | | | |nazione in|giorni a |
|36 | to | % O2 | 5 | 10% | 10% | situ) |4 °C (**)|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Determi- | |
| | | | | | | nazione | |
| | | | | | | dell'O2 | |
| | | | | | |disciolto | |
| | | | | | | prima e | |
| | | | | | |dopo incu-| |
| | | | | | |bazione di| |
| | | | | | | 5 giorni | |
| | | | | | | (20 ± 1 | |
| | | | | | | °C) al | |
| | | | | | |buio. Ag- | |
| |Domanda | | | | |giunta di | |
| |biochi- | | | | |un inibi- | |
| |mica di | | | | | tore di | |
| |ossigeno| | | | | nitri- |a) vetro;|
| |(BOD5) a| | | | | fica- |b) refri-|
| | 20 °C | | | | | zione | gera- |
| | senza | | | | |(Preferi- |zione a 4|
| | nitri- | | | | | bilmente | °C; |
| | fica- | | | | | allil- | c) |
|37 | zione |mg/L O2| 2 | 1,5 | 2 | tiourea) |4-24 ore |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | | fotome- | |
| | | | | | | tria di | |
| | | | | | | assorbi- | |
| | | | | | | mento | |
| | | | | | | mole- | |
| | | | | | | colare e | |
| | | | | | | determi- | |
| | | | | | | nazione | |
| | | | | | | volume- | |
| | | | | | | trica | |
| | | | | | | previa | |
| | | | | | | minera- |a) vetro;|
| | | | | | | lizza- |b) acidi-|
| | | | | | | zione e | ficare |
| | Azoto | | | | | distil- |con H2SO4|
| |Kieldahl| | | | | lazione |fino a pH|
| |(escluso| | | | |secondo il| < 2; |
| |azoto di| | | | | metodo |c) refri-|
| | NO2 ed | | | | | Kiel- |gerare a |
|38 | NO3) |mg/L N | 0,5 | 0,05 | 0,5 | dahl. | 4 °C |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Spettro- | |
| | | | | | | foto- | come |
| | | | 0,01 | 0,03 | 0,03 |metria di | speci- |
| | | | [2] | [2] | [2] | assorbi- |ficato al|
| | | | | | | mento | para- |
| | Ammo- | mg/L | | 10% | 20% | mole- |metro n. |
|39 | niaca | NH4 |0,1 [3]| [3] | [3] | colare. | 38 |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| | | | | | | Gravi- | |
| | | | | | | metria. | |
| | | | | | | Estra- | |
| | | | | | |zione a pH| |
| | | | | | | neutro | |
| | | | | | | mediante | |
| | | | | | | cloro- | |
| | | | | | | formio | |
| | | | | | | distil- | |
| | | | | | | lato di | |
| | | | | | | fresco, | |
| | | | | | | evapo- | |
| | | | | | | razione | |
| | | | | | | sotto | |
| | | | | | | vuoto | |
| | | | | | | moderato |a) vetro;|
| |Sostanze| | | | | a tempe- |b) refri-|
| |estrai- | | | | |ratura am-| gera- |
| |bili con| | | | | biente e |zione a 4|
| | cloro- | | | | |pesata del| °C; |
|40 | formio | mg/L | - | - | - | residuo |c) 24 ore|
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| |Carbonio| | | | | | |
| |organico| | | | | | |
| | totale | | | | | | |
|41 | (TOC) |mg/L C | pm | pm | pm | pm | pm |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
| |Carbonio| | | | | | |
| |organico| | | | | | |
| |residuo | | | | | | |
| | (dopo | | | | | | |
| | floc- | | | | | | |
| | cula- | | | | | | |
| |zione o | | | | | | |
| |filtra- | | | | | | |
| |zione su| | | | | | |
| |membrana| | | | | | |
|42 |da 5 µm)| | pm | | pm | pm | pm |
+----+--------+-------+-------+------+------+----------+---------+
(*) Possono adottarsi metodo di misura diversi, purche' i limiti di rilevamento, la precisione e l'accuratezza siano compatibili con quelli indicati per i metodi riportati per ciascun parametro nel presente allegato. In tal caso deve indicarsi il metodo adottato.
(**) Il tempo massimo dipende dal tipo di campione.
(***) Per memoria.
[1] I campioni di acqua superficiali prelevati nel luogo di estrazione vengono analizzati e misurati previa eliminazione, mediante filtrazione semplice (vaglio a rete), dei residui galleggianti come legno, plastica.
[2] Per le acque della categoria A1 valore G.
[3] Per le acque delle categorie A2, A3.
[4] Per le acque della categoria A3.
[5] Per le acque delle categorie A1, A2, A3, valore I.
[6] Per le acque delle categorie A2, valore I ed A3.
[7] Miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione: fluorantrene, benzo-3, 4, fluorantrene, benzo 11, 12 fluorantrene, benzo 3, 4 pirene, benzo 1, 12 perilene, indeno (1, 2, 3-cd) pirene.
[8] Miscuglio di tre sostanze aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione: parathion, esaclorocicloesano, dieldrin.
[9] Se il tenore di materie in sospensione dei campioni e' elevato al punto da rendere necessario un trattamento preliminare speciale di tali campioni, i valori dell'accuratezza riportati nella colonna E del presente allegato potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un obiettivo. Questi campioni dovranno essere trattati in maniera tale che l'analisi copra la quantita' maggiore delle sostanze da misurare.
---------------------------------------------------------------------
Tabella 3/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei
parametri microbiologici di cui alla tab. 1/A
===================================================================== |Num. Param. | Parametro | Metodi di misura (*) | +============+========================+=============================+ | | |(A) Metodo MPN | | | |Seminare | | | |aliquote decimali del | | | |campione (e/o sue diluizioni)| | | |in piu' serie di 5 tubi | | | |(almeno tre serie) di Brodo | | | |Lattosato. Incubare a 36 ± 1 | | | |°C per 24 + 24 ore. I tubi | | | |positivi (presenza di gas) | | | |debbono essere sottoposti a | | | |conferma in Brodo Lattosio | | | |Bile Verde Brillante a 36 ± 1| | | |°C. Sulla base della | | | |positivita' su tale terreno | | | |riportare il valore come | | | |MPN/100 mL di campione. | | | |(B) Metodo MF | | | |Filtrare mL 100 di | | | |campione e/o sue diluizioni | | | |attraverso membrana | | | |filtrante. Incubate su | | | |m-Endo-Agar per 24 ore a 36 ±| | | |1 °C. Contare le colonie | | | |rosse. Riportare il valore a | |1 |Coliformi totali 100 mL |100 mL di campione. | +------------+------------------------+-----------------------------+ | | |(A) Metodo MPN | | | |I tubi | | | |positivi in Brodo Lattosato | | | |di cui al numero 1 lettera | | | |(A) debbono essere sottoposti| | | |a conferma in tubi di | | | |EC-Broth per 24 ore a 44 ± | | | |0,2 °C in bagnomaria. Sulla | | | |base della positivita' dei | | | |tubi di EC-Broth riportate il| | | |valore come MPN/100 mL. | | | |(B) Metodo MF | | | |Filtrare mL 100 di | | | |campione e/o sue diluizioni | | | |attraverso membrana filtrante| | | |come al numero 1 lettera (B).| | | |Incubare su m-FC-Agar a 44 ± | | | |0,2 °C per 24 ore in | | | |bagnomaria. Contare le | | | |colonie blu. Riportare il | |2 |Coliformi fecali 100 mL |valore a 100 mL di campione. | +------------+------------------------+-----------------------------+ | | |(A) Metodo MPN | | | |Seminare | | | |aliquote decimali del | | | |campione (e/o sue diluizioni)| | | |in piu' serie di 5 tubi | | | |(almeno 3) di Azide Dextrose | | | |Broth. Incubare a 36 ± 1 °C | | | |per 24 + 24 ore. I tubi | | | |positivi (torbidi) debbono | | | |essere sottoposti a conferma | | | |in Ethyl Violet Azide Broth | | | |per 48 ore a 36 ± 1 °C. | | | |Leggere i tubi positivi | | | |(torbidi con fondo porpora). | | | |Riportare il valore come | | | |MPN/100 mL di campione. | | | |(B) Metodo MF | | | |Filtrare mL 100 di | | | |campione (e/o sue diluizioni)| | | |attraverso membrana filtrante| | | |come al numero 1, lettera | | | |(B). Incubare su KF-Agar a 36| | | |± 1 °C per 48 ore. Leggere le| | | |colonie rosse. Riportare il | |3 |Streptococchi fecali |valore a 100 mL di campione. | +------------+------------------------+-----------------------------+ | | |Metodo MF | | | |Filtrare 1000 e | | | |5000 mL di campione | | | |attraverso membrana | | | |filtrante. Se la torbidita' | | | |non consente di filtrare la | | | |quantita' richiesta di | | | |campione, utilizzare idoneo | | | |prefiltro. Incubare il filtro| | | |(e l'eventuale prefiltro) in | | | |acqua peptonata a temperatura| | | |ambiente per 6 ore. Passare | | | |nei seguenti terreni: | | | |a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN| | | |(incubare a 42 °C per 24-48 | | | |ore); | | | |b) Terreno di Brodo | | | |Selenite (incubare a 36 °C | | | |per 24-48 ore); | | | |Dai predetti | | | |terreni ed alle scadenze | | | |temporali indicate eseguire | | | |semine isolanti sui seguenti | | | |terreni: | | | |SS-Agar (incubare a | | | |36 °C per 24 ore). | | | |Hektoen Enteric Agar | | | |(incubare a 36 | | | |°C per 24 ore). | | | |d) Desossicolato Citrato Agar| | | |(incubare a 36 °C per 24 | | | |ore). | | | |Le colonie sospette | | | |devono essere sottoposte ad | |4 |Salmonelle [1] |identificazione. | +------------+------------------------+-----------------------------+ (*) Per i parametri dal n. 1 al n. 3 e' facoltativa la scelta tra i metodi di analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato. Assenza in 5000 mL (A1, G) e assenza in 1000 mL (A2, G).
---------------------------------------------------------------------
Sezione B: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative, per la classificazione ed il calcolo della conformita' delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci salmonicolie ciprinicoli.
I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali designate quali richiedenti protezione o miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci.
1) Calcolo della conformita'
Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci quando i relativi campioni prelevati con la frequenza minima riportata nella Tab. 1/B, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, presentino valori dei parametri di qualita' conformi ai limiti imperativi indicati e alle relative note
esplicative della medesima Tabella, per quanto riguarda:
a) il valore del 95% dei campioni prelevati, per i parametri:
- pH
- BOD5
- ammoniaca indissociata
- ammoniaca totale
- nitriti
- cloro residuo totale
- zinco totale
- rame disciolto.
Quando la frequenza di campionamento e' inferiore ad un prelievo al mese, i valori devono essere conformi ai limiti tabellari nel 100%
dei campioni prelevati;
b) i valori indicati nella tabella 1/B per i parametri:
- temperatura
- ossigeno disciolto;
c) la concentrazione media fissata per il parametro:
- materie in sospensione.
Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle osservazioni riportate nella tabella 1/B non sono presi in considerazione se avvengono a causa di piene, alluvioni o altre
calamita' naturali.
2) Campionamento
Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al punto 1:
a) la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/B puo'
essere ridotta ove risulti accertato che la qualita' delle acque e' sensibilmente migliore di quella riscontrabile, per i singoli
parametri dall'applicazione delle percentuali di cui al punto 1;
b) possono essere esentate dal campionamento periodico le acque per
le quali risulti accertato che non esistono cause di inquinamento o
rischio di deterioramento.
Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorita' competente in funzione, soprattutto, delle condizioni
ambientali locali.
Tab. 1/B: Qualita' delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e
ciprimidi
===================================================================
| | | | | | | Fre- | |
| | | | | | |quenza| |
| | | | | | |mini- |Rife- |
| | | | | | |ma di | ri- |
| | | | | |Metodo | cam- |mento |
| | | | | | di |piona-| in |
| | | | Acque per | Acque per |analisi|mento | note |
|N. | |Unita'| salmonidi | ciprinidi |e rile-| e di |espli-|
|pro|Para- | di |------+-----+------+-----| va- |misu- |cati- |
|g. |metro |misura| G | I | G | I | mento | ra | ve |
+===+======+======+======+=====+======+=====+=======+======+======+
| |Tem- | | | | | | | | |
| |pera- | | | | | | | | |
| |tura | | | | | |- Ter- | | |
| |(au- | | | | | |mome- |Men- | |
|1 |mento)|Δ °C | |1,5 | |3 |tria |sile |[1] |
| |Tem- | | | | | | | | |
| |pera- | | | | | | | | |
| |tura | | | | | | | | |
| |(mas- | | |21,5 | |28 | | | |
| |sima) |°C | |(o) | |(o) | | | |
| |Tem- | | | | | | | | |
| |pera- | | | | | | | | |
| |tura | | | | | | | | |
| |(pe- | | | | | | | | |
| |riodi | | | | | | | | |
| |di | | | | | | | | |
| |ripro-| | | | | | | | |
| |duzio-| | |10 | | | | | |
| |ne) |°C | |(o) | | | | | |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Volu-| | |
| | | | | | | |me- | | |
| | | | | | | |tria | | |
| | | | | | | |(me- | | |
| | | | | | | |todo di| | |
| | | | | | | |Win- | | |
| | | | | | | |kler) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |- Elet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |me- | | |
| | | | | | | |tria | | |
| | | |≥ 9 |≥ 9 |≥ 8 | ≥ 7 |(elet- | | |
| | | |(50%) |(50%)|(50%) |(50%)|trodi | | |
| |Ossi- |mg/L |≥ 7 | |≥ 5 | |speci- |Men- | |
|2 |geno |O2 |(100%)| |(100%)| |fici) |sile |[2] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| |Con- | | | | | | | | |
| |cen- | | | | | | | | |
| |tra- | | | | | | | | |
| |zioni | | | | | |Po- | | |
| |di | | | | | |ten- | | |
| |ioni | | | | | |zio- | | |
| |idro- | |6-9 | |6-9 | |me- |Men- | |
|3 |geno |pH |(o) | |(o) | |tria |sile |[3] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| |Mate- | | | | | | | | |
| |riali | | | | | | | | |
| |in so-| | | | | |- Gra- | | |
| |spen- | | |60 | |80 |vime- |Men- | |
|4 |sione |mg/L |25 (o)|(o) |25 (o)|(o) |tria |sile |[4] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Volu-| | |
| | | | | | | |metria | | |
| | | | | | | |(metodo| | |
| | | | | | | |di Win-| | |
| | | | | | | |kler) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |- Elet-| | |
| | | | | | | |trome | | |
| | | | | | | |tria | | |
| | | | | | | |-Respi-| | |
| | |mg/L | | | | |rome- |Men- | |
|5 |BOD5 |O2 |3 |5 |6 |9 |tria |sile |[5] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bimento| | |
| | | | | | | |moleco-| | |
| | | | | | | |lare | | |
| | | | | | | |(Metodo| | |
| | | | | | | |all'a- | | |
| | | | | | | |cido | | |
| | | | | | | |fosfo- | | |
| | | | | | | |molib- | | |
| | | | | | | |dico in| | |
| | | | | | | |pre- | | |
| | | | | | | |senza | | |
| | | | | | | |di | | |
| | | | | | | |acido | | |
| | | | | | | |ascor- | | |
| | | | | | | |bico, | | |
| | | | | | | |previa | | |
| | | | | | | |minera-| | |
| |Fo- | | | | | |lizza- | | |
| |sforo | | | | | |zio- |Men- | |
|6 |totale|mg/L P|0,07 | |0,14 | |ne) |sile |[6] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | | | | | | |mole- | | |
| | | | | | | |co- | | |
| | | | | | | |lare | | |
| | | | | | | |(Me- | | |
| | | | | | | |todo | | |
| | | | | | | |alla | | |
| | | | | | | |N-1- | | |
| | | | | | | |nafti- | | |
| | | | | | | |leti- | | |
| | | | | | | |len- | | |
| | | | | | | |diam- | | |
| | | | | | | |mina e | | |
| | | | | | | |sul- | | |
| | | | | | | |fani- | | |
| |Ni- |mg/L | | | | |lam- |Men- | |
|7 |triti |NO2 |0,01 |0,88 |0,03 |1,77 |mide) |sile |[7] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | | | | | | |moleco-| | |
| | | | | | | |lare | | |
| | | | | | | |(Metodo| | |
| | | | | | | |alla 4-| | |
| | | | | | | |amino- | | |
| | | | | | | |antipi-| | |
| | | | | | | |rina o | | |
| | | | | | | |alla p-| | |
| | | | | | | |nitro- | | |
| | | | | | | |ani- | | |
| | | | | | | |lina) | | |
| |Com- | | | | | | | | |
| |posti | | | | | |- Esame| | |
| |feno- |mg/L | | | | |gusta- |Men- | |
|8 |lici |C6H5OH|0,01 |** |0,01 |** |tivo |sile |[8] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |metria | | |
| | | | | | | |IR | | |
| | | | | | | |(previa| | |
| | | | | | | |estra- | | |
| | | | | | | |zione | | |
| | | | | | | |con | | |
| | | | | | | |CC14 o | | |
| | | | | | | |sol- | | |
| | | | | | | |vente | | |
| | | | | | | |equiva-| | |
| |Idro- | | | | | |lente) | | |
| |car- | | | | | | | | |
| |buri | | | | | |- Esame| | |
| |di | | | | | |visivo | | |
| |ori- | | | | | | | | |
| |gine | | | | | |- Esame| | |
| |petro-| | | | | |gusta- |Men- | |
|9 |lifera|mg/L |0,2 |*** |0,2 |*** |tivo |sile |[9] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | | | | | | |moleco-| | |
| | | | | | | |lare | | |
| | | | | | | |(Metodo| | |
| | | | | | | |al | | |
| | | | | | | |blu di | | |
| | | | | | | |indofe-| | |
| | | | | | | |nolo - | | |
| | | | | | | |oppure | | |
| |Ammo- | | | | | |- Me- | | |
| |niaca | | | | | |todo | | |
| |non | | | | | |di | | |
| |ioniz-|mg/L | | | | |Nes- |Men- | |
|10 |zata |NH3 |0,005 |0,025|0,005 |0,025|sler) |sile |[10] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | | | | | | |moleco-| | |
| | | | | | | |lare | | |
| | | | | | | |(Metodo| | |
| | | | | | | |al | | |
| | | | | | | |blu di | | |
| | | | | | | |indofe-| | |
| | | | | | | |nolo - | | |
| | | | | | | |oppure | | |
| | | | | | | |- Me- | | |
| |Ammo- | | | | | |todo di| | |
| |niaca |mg/L | | | | |Nes- |Men- | |
|11 |totale|NH4 |0,04 |1 |0,2 |1 |sler) |sile |[11] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | | | | | | |moleco-| | |
| | | | | | | |lare o | | |
| | | | | | | |volu- | | |
| | | | | | | |metria | | |
| | | | | | | |(Metodo| | |
| | | | | | | |DPD:N, | | |
| | | | | | | |N-die- | | |
| |Clo- | | | | | |til- | | |
| |ruro | | | | | |p-feni-| | |
| |resi- |mg/L | | | | |len- | | |
| |duo |come | | | | |diam- |Men- | |
|12 |totale|HOC1 | |0,004| |0,004|mina) |sile |[12] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| |Zinco | | | | | |mento | | |
| |to- |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|13 |tale *|Zn | |300 | |400 |mico |sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|14 |Rame |Cu | |40 | |40 |mico |sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |tro- | | |
| | | | | | | |fotome-| | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | | | | | | |moleco-| | |
| | | | | | | |lare | | |
| |Ten- | | | | | |(Metodo| | |
| |sio- | | | | | |al | | |
| |attivi|mg/L | | | | |blu di | | |
| |(anio-|come | | | | |meti- |Men- | |
|15 |nici) |MBAS |0,2 | |0,2 | |lene) |sile |[13] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| |Arse- |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|16 |nico |As | |50 | |50 |mico |sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| |Cadmio| | | | | |mento | | |
| |to- |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|17 |tale *|Cd |0,2 |2,5 |0,2 |2,5 |mico |sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|18 |Cromo |Cr | |20 | |100 |mico |sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| |Mer- | | | | | |atomico| | |
| |curio | | | | | |(su | | |
| |to- |µg/L | | | | |vapori |Men- | |
|19 |tale *|Hg |0,05 |0,5 |0,05 |0,5 |freddi)|sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|20 |Nichel|Ni | |75 | |75 |mico |sile |[14] |
+---+------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+
| | | | | | | |- Spet-| | |
| | | | | | | |trome- | | |
| | | | | | | |tria di| | |
| | | | | | | |assor- | | |
| | | | | | | |bi- | | |
| | | | | | | |mento | | |
| | |µg/L | | | | |ato- |Men- | |
|21 |Piombo|Pb | |10 | |50 |mico |sile |[14] |
+-----------------------------------------------------------------+
ABBREVIAZIONI: G = guida o indicativo; I = imperativo od obbligatorio.
Note: (o): Conformemente al presente decreto sono possibili deroghe;
* Totale = Disciolto piu' particolato;
** I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni
tali da alterare il sapore dei pesci
*** I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in quantita' tali da:
- produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile o da depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei
laghi
- dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi
- provocare effetti nocivi sui pesci.
---------------------------------------------------------------------
Osservazioni di carattere generale:
Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si e' partiti dal presupposto che gli altri parametri, considerati ovvero non considerati nella presente sezione, sono favorevoli. Cio' significa in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive diverse da quelle enumerate sono molto deboli. Qualora due o piu' sostanze nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, e' possibile che si manifestino, in maniera rilevante, effetti additivi, sinergici o
antagonistici.
Metodiche analitiche e di campionamento:
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle
Acque del C.N.R. (Roma), e successivi aggiornamenti.
NOTE ESPLICATIVE AI PARAMETRI DELLA TAB. 1/B
(Integrano le prescrizioni figuranti nel prospetto di detta Tabella)
[1] Per la verifica del ΔT la temperatura deve essere misurata a valle di un punto di scarico termico al limite della zona di mescolamento; il valore riportato in tabella si riferisce alla
differenza tra la temperatura misurata e la temperatura naturale.
Con riferimento alla temperatura di riproduzione, non e' stato espresso alcun valore limite in considerazione della variabilita' di temperatura ideale di riproduzione dei pesci appartenenti ai
Ciprinidi nelle acque italiane.
[2] a) Valore limite "I" - acque per Salmonidi: quando la concentrazione di ossigeno e' inferiore a 6 mg/L, le Autorita' competenti devono intervenire ai sensi della parte terza del presente
decreto;
b) Valore limite "I" - acque per Ciprinidi: quando la
concentrazione di ossigeno e' inferiore a 4 mg/L, le Autorita' competenti applicano le disposizioni della parte terza del presente
decreto;
- quando si verificano le condizioni previste in (a) e (b) le
Autorita' competenti devono provare che dette situazioni non avranno conseguenze dannose allo sviluppo equilibrato delle popolazioni
ittiche;
- tra parentesi viene indicata la percentuale delle misure in cui
debbono essere superati o eguagliati i valori tabellari (e.g. ≥ 9 (50%) significa che almeno nel 50% delle misure di controllo la
concentrazione di 9 mg/L deve essere superata);
- campionamento: almeno un campione deve essere rappresentativo
delle condizioni di minima ossigenazione nel corso dell'anno. Tuttavia se si sospettano variazioni giornaliere sensibili dovranno essere prelevati almeno 2 campioni rappresentativi delle differenti
situazioni nel giorno del prelievo.
[3] Le variazioni artificiali del pH, rispetto ai valori naturali medi del corpo idrico considerato, possono superare di ± 0,5 unita'-pH i valori estremi figuranti nel prospetto della tabella 1/B (sia per le acque per Salmonidi che per le acque per Ciprinidi) a condizione che tali variazioni non determinano un aumento della
nocivita' di altre sostanze presenti nell'acqua.
[4] Si puo' derogare dai suddetti limiti nei corpi idrici, in particolari condizioni idrologiche, in cui si verifichino
arricchimenti naturali senza intervento antropico;
i valori limite (G e I per le due sottoclassi) sono concentrazioni medie e non si applicano alle materie in sospensione aventi proprieta' chimiche nocive. In quest'ultimo caso le Autorita' competenti prenderanno provvedimenti per ridurre detto materiale, se
individuata l'origine antropica;
- nell'analisi gravimetrica il residuo, ottenuto dopo filtrazione
su membrana di porosita' 0,45 µm o dopo centrifugazione (tempo 5 min.
ed accelerazione media di 2.800 3.200 g), dovra' essere essiccato a
105 °C fino a peso costante.
[5] La determinazione dell'ossigeno va eseguita prima e dopo incubazione di cinque giorni, al buio completo, a 20 °C (± 1 °C) e
senza impedire la nitrificazione.
[6] I valori limite "G" riportati possono essere considerati come
indicativi per ridurre l'eutrofizzazione;
- per i laghi aventi profondita' media compresa tra 18 e 300 metri,
per il calcolo del carico di fosforo totale accettabile, al fine di controllare l'eutrofizzazione, puo' essere utilizzata la seguente
formula:
Z __
L = A ----- (1 + √Tw)
Tw
dove:
L = carico annuale espresso in mg di P per metro quadrato di
superficie del lago considerato;
Z = profondita' media del lago in metri (generalmente si calcola
dividendo il volume per la superficie);
Tw = tempo teorico di ricambio delle acque del lago, in anni (si calcola dividendo il volume per la portata annua totale
dell'emissario);
A = valore soglia per il contenimento dei fenomeni eutrofici - Per la maggior parte dei laghi italiani "A" puo' essere considerato pari a
20.
Tuttavia per ogni singolo ambiente e' possibile calcolare uno specifico valore soglia (A) mediante l'applicazione di una delle seguenti equazioni. (Il valore ottenuto va aumentato del 50% per i laghi a vocazione salmonicola e del 100% per i laghi a vocazione
ciprinicola).
Log [P] = 1,48 + 0,33 (± 0,09) Log MEI* alcal.
Log [P] = 0,75 + 0,27 (± 0,11) Log MEI* cond.
dove:
P = A = Concentrazione di fosforo totale di µg/L;
MEI alcal. = Rapporto tra alcalinita' (meq/L) e profondita' media
(m);
MEI cond. = Rapporto tra conducibilita' (µS/cm) e profondita' media
(m);
(*) MEI = Indice morfoedafico.
[7] Nei riguardi dei pesci i nitriti risultano manifestamente piu' tossici in acque a scarso tenore di cloruri. I valori "I" indicati nella tabella 1/B corrispondono ad un criterio di qualita' per acque
con una concentrazione di cloruri di 10 mg/L.
Per concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L i valori limite "I" corrispondenti sono riportati nella seguente tabella 2/B.
Tab. 2/B - Valori limite "Imperativi" per il parametro nitriti per
concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L
===================================================================== | Acque per salmonidi | Acque per ciprinidi Cloruri (mg/L)| (mg/L NO2) | (mg/L NO2) ===================================================================== 1 | 0,10 | 0,19 --------------------------------------------------------------------- 5 | 0,49 | 0,98 --------------------------------------------------------------------- 10 | 0,88 | 1,77 --------------------------------------------------------------------- 20 | 1,18 | 2,37 --------------------------------------------------------------------- 40 | 1,48 | 2,96 =====================================================================
[8] Data la complessita' della classe, anche se ristretta ai fenoli monoidrici, il valore limite unico quotato nel prospetto della tabella 1/B puo' risultare a seconda del composto chimico specifico
troppo restrittivo o troppo permissivo;
- poiche' la direttiva del Consiglio (78/659/CEE del 18 luglio
1978) prevede soltanto l'esame organolettico (sapore), appare utile richiamare nella tabella 3/B la concentrazione piu' alta delle sostanze piu' rappresentative della sotto classe Clorofenoli che non altera il sapore dei pesci (U.S. EPA - Ambient Water Quality
Criteria, 1978):
Tab. 3/B
+-----------------------+----------+----------------------+---------+ | | Livelli | | Livelli | | Fenoli | (µg/L) | Fenoli | (µg/L) | +-----------------------+----------+----------------------+---------+ | 2-clorofenolo | 60 | 2,5-diclorofenolo | 23 | +-----------------------+----------+----------------------+---------+ | 4-clorofenolo | 45 | 2,6-diclorofenolo | 35 | +-----------------------+----------+----------------------+---------+ | 2,3-diclorofenolo | 84 |2, 4, 6-triclorofenolo| 52 | +-----------------------+----------+----------------------+---------+ | 2,4-diclorofenolo | 0,4 (*) | | | +-----------------------+----------+----------------------+---------+ (*) Questo valore indica che si possono riscontrare alterazioni del sapore dei pesci anche a concentrazione di fenoli al disotto del valore guida (G) proposto.
---------------------------------------------------------------------
Appare infine utile richiamare, nella tabella 4/B, i criteri, di qualita' per la protezione della vita acquatica formulati da B.C. Nicholson per conto del Governo Australiano in "Australian Water
Quality Criteria for Organic Compound - Tecnical Paper n. 82 1984".
Tab. 4/B
+-----------------+--------+--------------------------------+-------+ | Fenoli | µg/L | Fenoli | µg/L | +-----------------+--------+--------------------------------+-------+ | Fenolo | 100 | 4-clorofenolo | 400 | +-----------------+--------+--------------------------------+-------+ | o-cresolo | 100 | 2,4-diclorofenolo | 30 | +-----------------+--------+--------------------------------+-------+ | m-cresolo | 100 | 2, 4, 6-triclorofenolo | 30 | +-----------------+--------+--------------------------------+-------+ | p-cresolo | 100 | Pentaclorofenolo | 1 | +-----------------+--------+--------------------------------+-------+
[9] Considerato che gli olii minerali (o idrocarburi di origine petrolifera) possono essere presenti nell'acqua o adsorbiti nel materiale in sospensione o emulsionati o disciolti, appare indispensabile che il campionamento venga fatto sotto la superficie:
- concentrazioni di idrocarburi anche inferiori al valore guida
riportato nella tabella 1/B possono tuttavia risultare nocivi per
forme ittiche giovanili ed alterare il sapore del pesce;
- la determinazione degli idrocarburi di origine petrolifera va
eseguita mediante spettrofotometria IR previa estrazione con
tetracloruro di carbonio o altro solvente equivalente.
[10] La proporzione di ammoniaca non ionizzata (o ammoniaca libera), specie estremamente tossica, in quella totale (NH3 + NH4 + ) dipende
dalla temperatura e dal pH;
- le concentrazioni di ammoniaca totale (NH3 + NH4 + ) che
contengono una concentrazione di 0,025 mg/L di ammoniaca non ionizzata, in funzione della temperatura e pH, misurate al momento
del prelievo, sono quelle riportate nella seguente tabella 5/B:
Tab. 5/B
===================================================================== | | Valori di pH | | Temperatura (°C)|-------------------------------------------------| | | 6,5 | 7,0 |7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | +=================+=======+======+====+======+======+=======+=======+ | 5 | 63,3 | 20,0 |6,3 | 2,0 | 0,66 | 0,23 | 0,089 | +-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+ | 10 | 42,4 | 13,4 |4,3 | 1,4 | 0,45 | 0,16 | 0,067 | +-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+ | 15 | 28,9 | 9,2 |2,9 | 0,94 | 0,31 | 0,12 | 0,053 | +-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+ | 20 | 20,0 | 6,3 |2,0 | 0,66 | 0,22 | 0,088 | 0,045 | +-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+ | 25 | 13,9 | 4,4 |1,4 | 0,46 | 0,16 | 0,069 | 0,038 | +-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+ | 30 | 9,8 | 3,1 |1,0 | 0,36 | 0,12 | 0,056 | 0,035 | +-----------------+-------+------+----+------+------+-------+-------+
[11] Al fine di ridurre il rischio di tossicita' dovuto alla presenza di ammoniaca non ionizzata, il rischio di consumo di ossigeno dovuto alla nitrificazione e il rischio dovuto all'instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione, le concentrazioni di ammoniaca totale non dovrebbero superare i valori indicati nel prospetto della tabella
1/B;
- tuttavia per cause naturali (particolari condizioni geografiche o
climatiche) e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua e di diminuzione della nitrificazione o qualora l'Autorita' competente possa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche, e' consentito il superamento
dei valori tabellari.
[12] Quando il cloro e' presente in acqua in forma disponibile, cioe' in grado di agire come ossidante, i termini, usati indifferentemente
in letteratura, "attivo", o "residuo" si equivalgono;
- il "cloro residuo totale", corrisponde alla somma, se presenti
contemporaneamente, del cloro disponibile libero [cioe' quello presente come una miscela in equilibrio di ioni ipoclorito (OCI- ) ed
acido ipocloroso (HOCI] e del cloro combinato disponibile [cioe' quello presente nelle cloroammine o in altri composti con legami N-Cl
(i.e. dicloroisocianurato di sodio)];
- la concentrazione piu' elevata di cloro (Cl2 ) che non manifesta
effetti avversi su specie ittiche sensibili, entro 5 giorni, e' di 0,005 mg Cl2 /L (corrispondente a 0,004 mg/L di HOCl). Considerato
che il cloro e' troppo reattivo per persistere a lungo nei corsi d'acqua, che lo stesso acido ipocloroso si decompone lentamente a ione cloruro ed ossigeno (processo accelerato dalla luce solare), che i pesci per comportamento autoprotettivo fuggono dalle zone ad elevata concentrazione di cloro attivo, come valore e' stato
confermato il limite suddetto;
- le quantita' di cloro totale, espresse in mg/L di Cl2 , che
contengono una concentrazione di 0,004 mg/L di HOCl, variano in funzione della temperatura e soprattutto del valore di pH (in quanto influenza in maniera rimarchevole il grado di dissociazione dell'acido ipocloroso HOCl <-> H+ + ClO- secondo la seguente tabella
6/B:
Tab. 6/B
+-------------------------------------------------------------------+ | | Valori di pH | | Temperatura (°C) |-------------------------------------------| | | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+ | 5 | 0,004 | 0,005 | 0,011 | 0,075 | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+ | 25 | 0,004 | 0,005 | 0,016 | 0,121 | +-----------------------+----------+----------+----------+----------+
Pertanto i valori "I" risultanti in tabella corrispondono a pH = 6. In presenza di valori di pH piu' alti sono consentite concentrazioni di cloro residuo totale (Cl2 ) piu' elevate e comunque non superiori
a quelle riportate in tabella 6/B;
- per i calcoli analitici di trasformazione del cloro ad acido
ipocloroso ricordare che, dell'equazione stechiometrica, risulta che una mole di cloro (Cl2 ) corrisponde ad 1 mole di acido ipocloroso
(HOCl).
- in ogni caso la concentrazione ammissibile di cloro residuo
totale non deve superare il limite di rilevabilita' strumentale del
metodo di riferimento.
[13] L'attenzione e' rivolta alla classe tensioattivi anionici, che
trova il maggior impiego nei detersivi per uso domestico;
- il metodo al blu di metilene, con tutti gli accorgimenti
suggeriti negli ultimi anni (vedi direttiva del Consiglio 82/243/CEE del 31 marzo 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 109 del 22 aprile 1982), appare ancora il piu' valido per la determinazione di questa classe di composti. Per il futuro e' da prevedere l'inclusione in questo parametro almeno della classe dei
tensioattivi non ionici.
[14] Gli otto metalli presi in considerazione risultano piu' o meno tossici verso la fauna acquatica. Alcuni di essi (Hg, As, etc.) hanno
la capacita' di bioaccumularsi anche su pesci commestibili.
La tossicita' e' spesso attenuata dalla durezza. I valori quotati nel prospetto della tabella 1/B, corrispondono ad una durezza dell'acqua di 100 mg/L come CaCO3 . Per durezze comprese tra <50 e >250 i valori
limite corrispondenti sono riportati nei riquadri seguenti
contraddistinti per protezione dei Salmonidi e dei Ciprinidi.
Protezione Salmonidi
================================================================= | | Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO3) | |Parametri |---------------------------------------| | (*) |<50 |50-99|100-149|150-199|200-250|>250|
+=========+========+====+====+=====+=======+=======+=======+====+
| | |come| | | | | | | | 12 |Arsenico| As | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| | Cadmio |come| | | | | | | | 13 | totale | Cd |2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |2,5 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 14 | Cromo | Cr | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| |Mercurio|come| | | | | | | | 15 | totale | Hg |0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 16 | Nichel | Ni | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 |100 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 17 | Piombo | Pb | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 18 | Rame | Cu |5(a)| 22 | 40 | 40 | 40 |112 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
| | Zinco |come| | | | | | | | 19 | totale | Zn | 30 | 200 | 300 | 300 | 300 |500 |
+---------+--------+----+----+-----+-------+-------+-------+----+
|(a) La presenza di pesci in acque con piu' alte concentrazioni| |puo' significare che predominano complessi organocuprici | |disciolti. | =================================================================
Protezione Ciprinidi
================================================================ | | Durezza dell'acqua (mg/L di CaCO3) | |Parametri |--------------------------------------| | (*) |<50|50-99|100-149|150-199|200-250|>250|
+=========+========+====+===+=====+=======+=======+=======+====+
| | |come| | | | | | | | 12 |Arsenico| As |50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| | Cadmio |come| | | | | | | | 13 | totale | Cd |2,5| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |2,5 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 14 | Cromo | Cr |75 | 80 | 100 | 100 | 125 |125 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| |Mercurio|come| | | | | | | | 15 | totale | Hg |0,5| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 16 | Nichel | Ni |25 | 50 | 75 | 75 | 100 |100 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 17 | Piombo | Pb |50 | 125 | 125 | 250 | 250 |250 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| | |come| | | | | | | | 18 | Rame | Cu | 5 | 22 | 40 | 40 | 40 |112 |
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
| | Zinco |come| | | | | | | | 19 | totale | Zn |130| 350 | 400 | 500 | 500 |1000|
+---------+--------+----+---+-----+-------+-------+-------+----+
|(*) I valori limite si riferiscono al metallo disciolto,| |salvo diversa indicazione e sono espressi in µg/ L. | ================================================================
Sezione C: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative ed il calcolo della conformita' delle
acque destinate alla vita dei molluschi
I seguenti criteri si applicano alle acque costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi c gasteropodi designate come richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura destinati al consumo
umano.
1) Calcolo della conformita'
1. Le acque designate ai sensi dell'art. 87 si considerano conformi
quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista nella tab. 1/C, rispettano i valori e le indicazioni di cui alla medesima
tabella per quanto riguarda:
a) il 100% dei campioni prelevati per i parametri sostanze organo
alogenate e metalli;
b) il 95% dei campioni per i parametri ed ossigeno disciolto;
c) il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella tab.
1/C.
2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione di quelli
relativi ai parametri sostanze organo alogenate e metalli, sia inferiore a quella indicata nella tab. 1/C, la conformita' ai valori
ed alle indicazioni deve essere rispettata nel 100% dei campioni.
3. Il superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle
indicazioni riportate nella tabella 1/C non sono presi in
considerazione se avvengono a causa di eventi calamitosi.
2) Campionamento
1. L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni, la
loro distanza dal piu' vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondita' alla quale i campioni devono essere prelevati, sono definiti dall'Autorita' competente in funzione delle condizioni
ambientali locali.
2. Ai fini dell'accertamento della conformita' di cui al comma 1,
la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/C puo' essere ridotta dall'Autorita' competente ove risulti accertato che la qualita' delle acque e' sensibilmente superiore per i singoli parametri di quella risultante dall'applicazione dei valori limite e
relative note.
3. Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque per
le quali risulti accertato che non esistano cause di inquinamento o
rischio di deterioramento.
Tab. 1/C Qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi
===================================================================== | | | | | | | Fre- | | | | | | | |quenza | | | | | | | |minima | | | | | | | | di | | | | | | | |campio-| | | | | | | Metodo di |namenti| | | | Unita' | | |analisi di |e delle| | | | di | | | rife- |misura-| | |Parametro| misura | G | I | rimento | zioni | +===+=========+========+===========+============+===========+=======+ | | | | | |- Elettro- | | | | | | | |metria La | | | | | | | |misura- | | | | | | | |zione viene| | | | | | | |eseguita | | | | | | | |sul posto | | | | | | | |al momento | | | | |unita' | | |del campio-|Trime- | | 1 | pH |pH | |7-9 |namento |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | |La dif- | | | | | | | |ferenza di | | | | | | | |tempe- | | | | | | | |ratura | | | | | | | |provocata | | | | | | | |da uno | | | | | | | |scarico non| | | | | | | |deve | | | | | | | |superare, | | | | | | | |nelle acque| | | | | | | |destinate | | | | | | | |alla vita | | | | | | | |dei | | | | | | | |molluschi | | | | | | | |influen- | | | | | | | |zate da | | | | | | | |tale | | | | | | | |scarico, di| |- Termo- | | | | | |oltre 2 °C | |metria La | | | | | |la tempe- | |misura- | | | | | |ratura | |zione viene| | | | | |misurata | |eseguit a | | | | | |nelle acque| |sul posto | | | | | |non | |al momento | | | | Tempe- | |influen- | |del campio-|Trime- | | 2 | ratura |°C |zate | |namento |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | |Dopo filtra-| | | | | | | |zione il | | | | | | | |colore | | | | | | | |dell'acqua, | | | | | | | |provocato da| | | | | | | |uno scarico,| | | | | | | |non deve | | | | | | | |disco- | | | | | | | |starsi nelle| | | | | | | |acque | | | | | | | |destinate | | | | | | | |alla vita |- Filtra- | | | | | | |dei |zione su | | | | | | |molluschi |membrana | | | | | | |influen- |filtrante | | | | | | |zate da tale|di 0,45 µm,| | | | | | |scarico di |Metodo | | | | | | |oltre 10 mg |foto- | | | | | | |Pt/L dal |metrico, | | | | Colora- | | |colore |secondo gli| | | | zione | | |misurato |standard | | | | (dopo | | |nelle acque |della scala| | | | filtra- | | |non influen-|platino- |Trime- | | 3 | zione) |mg Pt/L | |zate |cobalto |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | |L'aumento | | | | | | | |del tenore | | | | | | | |di materie |- Filtra- | | | | | | |in sospen- |zione su | | | | | | |sione |membrana | | | | | | |provocato da|filtrante | | | | | | |uno scarico |di 0,45 µm,| | | | | | |non deve |essic- | | | | | | |superare, |cazione a | | | | | | |nelle acque |105 °C e | | | | | | |destinate |pesatura; | | | | | | |alla vita |- Centri- | | | | | | |dei |fugazione | | | | | | |molluschi |e (tempo | | | | | | |influen- |minimo 5 | | | | | | |zate da tale|min accele-| | | | | | |scarico, di |razione | | | | | | |oltre il 30%|media di | | | | | | |il tenore |2800-3200 | | | | Mate- | | |misurato |g) essic- | | | |riali in | | |nelle acque |cazione a | | | | sospen- | | |non influen-|105°C e |Trime- | | 4 | sione |mg/L | |zate |pesatura |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | |- ≤ 40‰ | | | | | | | |- La | | | | | | | |variazione | | | | | | | |della | | | | | | | |salinita' | | | | | | | |provocata da| | | | | | | |uno scarico | | | | | | | |non deve | | | | | | | |superare, | | | | | | | |nelle acque | | | | | | | |destinate | | | | | | | |alla vita | | | | | | | |dei | | | | | | | |molluschi | | | | | | | |influen- | | | | | | | |zate da tale| | | | | | | |scarico, ± | | | | | | | |10% la | | | | | | | |salinita' | | | | | | | |misurata | | | | | | | |nelle acque | | | | | | | |non influen-|Condut- | | | 5 |Salinita'|‰ |12-38‰ |zate |tometria |Mensile| +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | | | |Mensi- | | | | | | | |le, con| | | | | | | |almeno | | | | | | | |un cam-| | | | | | | |pione | | | | | | | |rap- | | | | | | | |presen-| | | | | | | |tati- | | | | | | | |vo del | | | | | |- = 70% | |basso | | | | | |(valore | |tenore | | | | | |medio) - Se | |di | | | | | |una singola | |ossige-| | | | | |misura- | |no pre-| | | | | |zione e | |sente | | | | | |indica un | |nel | | | | | |valore | |giorno | | | | | |inferiore al| |del | | | | | |70% le | |prelie-| | | | | |misura- | |vo. | | | | | |zioni | |Tutta- | | | | | |vengono | |via | | | | | |proseguite | |se si | | | | | |-Una singola| |presen-| | | | | |misura- | |tano | | | | | |zione puo' | |varia- | | | | | |indicare un | |zioni | | | | | |valore | |diurne | | | | | |inferiore al| |signi- | | | | | |60% soltanto| |fi- | | | | | |qualora non | |cative | | | | | |vi siano | |saranno| | | | | |conseguenze | |effet- | | | | | |dannose per | |tuati | | | | | |lo sviluppo |- Metodo di|almeno | | | | | |delle |Winkler- |due | | | Ossi- |% di | |popola- |Metodo |prelie-| | | geno |satura- | |zioni di |elettro- |vi al | | 6 |disciolto|zione |≥ 80% |molluschi |chimico |giorno.| +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | |Gli idro- | | | | | | | |carburi non | | | | | | | |devono | | | | | | | |essere | | | | | | | |presenti | | | | | | | |nell'acqua | | | | | | | |in quantita'| | | | | | | |tale: - da | | | | | | | |produrre un | | | | | | | |film | | | | | | | |visibile | | | | | | | |alla | | | | | | | |superficie | | | | | | | |dell'acqua | | | | | | | |e/o un | | | | | Idro- | | |deposito sui| | | | | carburi | | |molluschi - | | | | | di ori- | | |da avere | | | | | gine | | |effetti | | | | | petro- | | |nocivi per i|- Esame |Trime- | | 7 | lifera | | |molluschi |visivo |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | |La concen- | | | | | | | |trazione di| | | | | | | |ogni | | | | | | | |sostanza | | | | | | | |nella polpa|La concen- | | | | | | |del |trazione di | | | | | | |mollusco |ogni | | | | | | |deve essere|sostanza | | | | | | |tale da |nell'acqua o|Croma- | | | | | |contribuire|nella polpa |tografia in| | | | | |ad una |del mollusco|fase | | | | | |buona |non deve |gassosa, | | | | | |qualita' |superare un |previa | | | | | |dei |livello tale|estrazione | | | | | |prodotti |da provocare|mediante | | | | Sostanze| |della |effetti |appropriati| | | | organo- | |mollu- |nocivi per i|solventi e | | | | aloge- | |schi- |molluschi e |purifi- |Seme- | | 8 | nate | |coltura |per le larve|cazione |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | |La concen- | | | | | | | |trazione di | | | | | | | |ogni | | | | | | | |sostanza | | | | | | | |nell'acqua o| | | | | | |La concen- |nella polpa | | | | | | |trazione di|del mollusco| | | | | | |ogni |non deve | | | | | | |sostanza |superare un | | | | |Metalli: | |nella polpa|livello tale| | | | |Argento | |del |da provocare| | | | |Ag | |mollusco |effetti |- Spettro- | | | |Arsenico | |deve essere|nocivi per i|foto- | | | |As | |tale da |molluschi e |metria di | | | |Cadmio Cd| |contri- |per le loro |assorbi- | | | |Cromo Cr | |buire ad |larve. E' |mento | | | |Rame Cu | |una buona |necessario |atomico, | | | |Mercurio | |qualila' |prendere in |eventual- | | | |Hg (*) | |dei |conside- |mente | | | |Nichelio | |prodotti |razione gli |preceduta | | | |Ni | |della |effetti |da concen- | | | |Piombo | |mollu- |sinergici |trazione | | | |Pb (**) | |schi- |dei vari |e/o |Seme- | | 9 |Zinco Zn |ppm |coltura |metalli |estrazione |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | | |Metodo di | | | | | | | |diluizione | | | | | | | |con fermen-| | | | | | | |tazione in | | | | | | | |substrati | | | | | | | |liquidi in | | | | | | | |almeno tre | | | | | | | |provette, | | | | | | | |in tre | | | | | | | |diluizioni.| | | | | | | |Trapianto | | | | | | | |delle | | | | | | | |provette | | | | | | | |positive | | | | | | | |sul terreno| | | | | | | |di | | | | | | | |conferma. | | | | | | | |Computo | | | | | | | |secondo il | | | | | | | |sistema | | | | | | | |M.P.N. | | | | | | | |(Numero | | | | | | | |piu' | | | | | | | |probabile).| | | | | | |≤ 300 nella |Tempe- | | | | | | |polpa del |ratura di | | | | | | |mollusco e |incuba- | | | |Coliformi| | |nel liquido |zione |Trime- | |10 | fecali |n°/100mL| |intervalvare|44±0,5 °C |strale | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | | | | |Esame | | | | | | |Concen- |gustativo | | | |Sostanze | | |trazione |dei | | | | che | | |inferiore a |molluschi, | | | | influi- | | |quella che |allorche' | | | |scono sul| | |puo' |si presume | | | | sapore | | |alterare il |la presenza| | | |dei mol- | | |sapore dei |di tali | | |11 | luschi | | |molluschi |sostanze | | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ | | Sassi- | | | | | | | | tossina | | | | | | | |(prodotta| | | | | | | |dai dino-| | | | | | | | flaggel-| | | | | | |12 | lati) | | | | | | +---+---------+--------+-----------+------------+-----------+-------+ |(*) valore imperativo nella polpa del mollusco=0,5 ppm | |(**) valore imperativo nella polpa del mollusco=2 ppm | | | |ABBREVIAZIONI | |G=guida o indicativo | |I=imperativo o obbligatorio |
=====================================================================
ALLEGATO 3
RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA
Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni devono raccogliere ed elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici secondo i criteri di seguito indicati.
A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si coordinino, anche con il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per ogni bacino idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire il compito di raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nei territori di competenza.
Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonche' quelli socioeconomici presenti nel bacino idrografico di propria competenza.
1 CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Le regioni, nell'ambito del territorio di competenza, individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale le regioni possono raggruppare i corpi idrici superficiali.
i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del bacino idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.
ii) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.
1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:
a) gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione altitudinale, latitudinale e longitudinale
b) le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei substrati, almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed organico
c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la sanita'
d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove possibile, evaporazione ed evapotraspirazione.
Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:
a) caratteristiche socioeconomiche utilizzo del suolo, industrializzazione dell'area, ecc.
b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette,
c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell'area del bacino idrografico.
SEZIONE A: METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE I TIPI
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ACQUE SUPERFICIALI
A.1 Metodologia per l'individuazione dei tipi fluviali
A.1.1 Definizioni:
- "corso d'acqua temporaneo": un corso d'acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo annualmente o almeno 2 anni su 5;
- "corso d'acqua intermittente": un corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per piu' di 8 mesi all'anno, che puo' manifestare asciutte anche solo in parte del proprio corso e/o piu' volte durante l'anno;
- "corso d'acqua effimero": un corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del corso d'acqua con la sola presenza di pozze isolate;
- "corso d'acqua episodico": un corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico (esempio: le fiumare calabre o lame pugliesi), sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d'acqua. Pertanto tali corpi idrici non rientrano nell'obbligo di monitoraggio e classificazione.
Nelle definizioni sopra riportate l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.
A.1.2 Basi metodologiche
La tipizzazione dei fiumi e' basata sull'utilizzo di descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE e devono, quindi, essere classificati in tipi sulla base di descrittori geografici, climatici e geologici. La tipizzazione si applica a tutti i fiumi che hanno un bacino idrografico ≥ 10 km2 . La tipizzazione deve essere applicata anche a
fiumi con bacini idrografici di superficie minore nel caso di ambienti di particolare rilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, nonche' di corsi d'acqua che, per il carico inquinante, possono avere un'influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi.
La procedura utilizzata per la definizione dei tipi per i corsi d'acqua si articola in tre livelli successivi di seguito descritti:
- Livello 1 - Regionalizzazione
- Livello 2 -Definizione di una tipologia
- Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio
A.1.3. Regionalizzazione.
Il livello 1 si basa su una regionalizzazione del territorio europeo e consiste in una identificazione di aree che presentano al loro interno una limitata variabilita' per le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, sulle quali applicare successivamente la tipizzazione dei corsi d'acqua. I descrittori utilizzati sono riportati nella tabella 1.1, mentre nella figura 1.1 sono descritti i limiti delle diverse Idro-ecoregioni che interessano l'Italia.
Sulla base del processo di tipizzazione e del monitoraggio svolto nel 2008 le Regioni possono effettuare modifiche ai confini delle Idro-ecoregioni per adattarle al meglio alle discontinuita' naturali territoriali, nel rispetto dell'approccio generale mediante il quale esse sono state delineate.
tab. 1.1 Descrittori utilizzati per il livello 1 del processo di tipizzazione --------------------------------------------------------------------- Classi di descrittori |descrittori --------------------------------------------------------------------- Localizzazione geografica |Altitudine, Latitudine, Longitudine --------------------------------------------------------------------- Descrittori morfometrici |Pendenza media del corpo idrico --------------------------------------------------------------------- Descrittori climatici | - Precipitazioni | - Temperatura dell'aria --------------------------------------------------------------------- Descrittori geologici |Composizione geologica del substrato ---------------------------------------------------------------------
Fig. 1.1 Rappresentazione delle idroecoregioni italiane con relativi codici numerici, denominazioni e confini regionali
Parte di provvedimento in formato grafico
----------------------------------------- Idroecoregioni ----------------------------------------- Cod_ Denominazione ----------------------------------------- 1 Alpi Occidentali 2 Prealpi_Dolomiti 3 Alpi Centro-Orientali 4 Alpi Meridionali 5 Monferrato 6 Pianura Padana 7 Carso 8 Appennino Piemontese 9 Alpi Mediterranee 10 Appennino Settentrionale 11 Toscana 12 Costa Adriatica 13 Appennino Centrale 14 Roma_ Viterbese 15 Basso Lazio 14 Vesuvio 16 Basilicata_ Tavoliere 17 Puglia_ Carsica 18 Appennino Meridionale 19 Calabria_Nebrodi 20 Sicilia 21 Sardegna -----------------------------------------
A.1.4 Definizione della tipologia.
Il Livello 2 deve consentire di giungere ad una tipizzazione di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio italiano con dimensione minima di bacino di 10 km2 , o di dimensione minore di cui alle
eccezioni previste al paragrafo A.1.2, sulla base di alcuni descrittori abiotici comuni. L'obiettivo e' quindi quello di ottenere una lista di tipi, riconosciuti come ulteriore approfondimento della regionalizzazione in Idro-ecoregioni.
I descrittori selezionati per la definizione della tipologia di livello 2 e le fasi successive sono riportati rispettivamente nella tabella 1.2 e nella figura 1.2.
tab. 1.2 Descrittori utilizzati per il livello 2 del processo di tipizzazione --------------------------------------------------------------------- Descrittori - distanza dalla sorgente (indicatore della idromorfologici taglia del corso d'acqua) - morfologia dell'alveo (per i fiumi temporanei) - perennita' e persistenza Descrittori idrologici - origine del corso d'acqua - possibile influenza del bacino a monte sul corpo idrico ---------------------------------------------------------------------
A.1.4.1 Distanza dalla sorgente
La distanza dalla sorgente fornisce indicazioni sulla taglia del corso d'acqua, in quanto e' correlata alla dimensione del bacino di cui puo' essere considerata un descrittore indiretto.
La distanza dalla sorgente consente di ottenere delle classi di taglia per i corsi d'acqua, definite come segue:
Molto piccolo < 5 km
Piccolo 5-25 km
Medio 25-75 km
Grande 75-150 km
Molto grande > 150 km
Qualora il valore limite della classe cadesse all'interno di un tratto fluviale omogeneo, tale limite non avrebbe un reale significato ecologico. Pertanto nella fase di effettivo riconoscimento dei tipi, si deve utilizzare un criterio correttivo (fase5 in Fig. 1.2), per consentire il posizionamento del limite tra i due tipi, e quindi l'identificazione dei due corpi idrici adiacenti, in accordo con le discontinuita' realmente esistenti lungo il corso d'acqua. Tale criterio e' stato riconosciuto nel posizionamento del limite tra due tratti alla confluenza di un corso d'acqua di ordine (Strahler) superiore, uguale o inferiore di una unita'. Il punto di confluenza, offre la possibilita' di collocare l'effettivo punto di separazione tra due tipi/tratti fluviali secondo le principali discontinuita' ecologiche del fiume.
Sulla base dei dati in possesso dell'autorita' competente, la "dimensione del bacino" puo' sostituire il descrittore "distanza dalla sorgente" nel caso in cui sia stata definita adeguatamente la relazione tra i due descrittori. In questo caso, dovra' essere garantita una corrispondenza di massima tra l'attribuzione ai tipi ottenuta sulla base della dimensione del bacino e le classi indicate nella presente sezione per la distanza dalla sorgente. Come criterio generale possono eventualmente essere utilizzate delle classi di taglia per i corsi d'acqua definite come segue:
Molto piccolo < 25 km2
Piccolo 25-150 km2
Medio 150-750 km2
Grande 750-2500 km2
Molto grande > 2500 km2
L'uso del criterio 'distanza dalla sorgente' invece della dimensione del bacino consente di limitare l'errore di attribuzione tipologica nel caso, ad esempio, di piccoli corsi d'acqua di pianura o di origine sorgiva.
La distanza dalla sorgente e' anche utilizzata per valutare l'influenza del bacino a monte.
In Figura 1.2 e' riportato il caso in cui l'attribuzione di taglia e' effettuata sulla base della distanza dalla sorgente. L'autorita' competente informa il MATTM sulla base di quale dei due criteri sono attribuite le classi di taglia del corso d'acqua, tenendo presente che nell'intero territorio di un singolo bacino idrografico deve essere utilizzato un unico descrittore (distanza della sorgente o dimensione del bacino). Pertanto le regioni si coordinano per selezionare il descrittore comune nell'ambito di bacini idrografici che comprendono i territori di piu' regioni.
A.1.4.2 Morfologia dell'alveo
E' un descrittore di assoluta rilevanza nello strutturare le biocenosi nei fiumi temporanei. La morfologia dell'alveo fluviale risulta particolarmente importante in corsi d'acqua non confinati o semi confinati. I corsi d'acqua per i quali la morfologia dell'alveo risulta quindi particolarmente importante per caratterizzare la struttura e il funzionamento dell'ecosistema sono quelli di pianura, collina o presenti nei fondo valle montani. Per i fiumi temporanei, si propongono i due seguenti raggruppamenti:
1) Meandriforme, sinuoso o confinato
2) Semi-confinato, transizionale, a canali intrecciati o fortemente anastomizzato.
A.1.4.3 Perennita' e persistenza del corso d'acqua
Una caratteristica fondamentale dei corsi d'acqua e' il loro grado di perennita' (fase 2 in Fig.1.2).
Nell'area mediterranea, in particolare, e' necessario poter riconoscere e caratterizzare i fiumi a carattere temporaneo. Tra i fiumi temporanei, possiamo riconoscere le seguenti categorie definite al paragrafo A.1.1 (Definizioni): intermittente, effimero ed episodico (fase3b in Fig.1.2).
E' chiaro che l'attribuzione di un tratto fluviale alla categoria 'fiumi temporanei' deve essere effettuata sulla base delle portate 'naturali' ricostruite e non di condizioni osservate che siano il risultato di processi di uso e gestione delle acque non in linea con le caratteristiche naturali del corso d'acqua . Ad esempio, un determinato tratto soggetto a regolazione del deflusso minimo vitale o al manifestarsi di periodi di asciutta dovuti alla presenza di invasi a monte non sara' direttamente ascrivibile a tale categoria senza ulteriori verifiche sul regime naturale del corso d'acqua.
A.1.4.4 Origine del corso d'acqua
Soprattutto al fine di evidenziare ecosistemi di particolare interesse o a carattere peculiare, diversi tipi fluviali devono essere discriminati sulla base della loro origine:
1. scorrimento superficiale di acque di precipitazione o da scioglimento di nevai (maggior parte dei corsi d'acqua italiani);
2. grandi laghi;
3. ghiacciai;
4. sorgenti ( e.g. in aree carsiche);
5. acque sotterranee (e.g. risorgive e fontanili).
Questa categorizzazione e' utile per caratterizzare i tratti fluviali piu' prossimi all'origine; essa (da 3 a 5 della fig. 1.2, in particolare) puo' perdere d'importanza spostandosi verso valle. Nell'attuale formulazione di tipologia, la distanza di circa 10 km viene orientativamente proposta come limite oltre il quale gli effetti di un'origine particolare del corso d'acqua si affievoliscono al punto da renderlo simile ad un altro originatosi da acque di scorrimento superficiale (fig. 1.2).
A.1.4.5 Influenza del bacino a monte sul corpo idrico
Deve essere utilizzato il semplice rapporto tra l'estensione totale del corso d'acqua (i.e. distanza dalla sorgente) e l'estensione lineare del corso d'acqua in esame all'interno della Idro-ecoregione di appartenenza (sempre a monte del sito, fino al confine della Idro-ecoregione di appartenenza). Cioe', e' possibile definire un indice di Influenza del Bacino/Idro-ecoregione a monte (IBM) come: IBM= Estensione lineare totale del corso d'acqua /Estensione lineare del corso d'acqua nella Idro-ecoregione di appartenenza
L'estensione totale e nella Idro-ecoregione di appartenenza del corso d'acqua devono essere entrambe calcolate a partire dal sito in esame verso monte.
La tabella 1.3 riporta i valori di riferimento per tale indice. Le modalita' di calcolo del criterio 'Influenza del bacino a monte' potranno essere riviste sulla base dei risultati della prima applicazione tipologica.
Tabella 1.3. Criteri per l'attribuzione di un sito fluviale ad una classe di influenza del bacino a monte (HERm: HER a monte; HERa: HER di appartenenza).
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1.2. Tipologia per l'attribuzione di tratti fluviali ad un 'tipo' ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, Sistema B. Diagramma di flusso per il Livello 2
Parte di provvedimento in formato grafico
A.1.5 Definizione di una tipologia di dettaglio.
Il livello 3 consente da parte delle Regioni, l'affinamento della tipologia di livello 2 sulla base delle specificita' territoriali, dei dati disponibili, di particolari necessita' gestionali, etc. Si puo' basare, nelle diverse aree italiane, su descrittori differenti, la cui utilita' e appropriatezza devono essere dimostrate su scala locale/regionale. Questo livello di dettaglio offre la possibilita' di compensare eventuali incongruenze che derivino dalla definizione della tipologia di livello 2.
L'affinamento di livello 3 e' auspicabile per tutti i corsi d'acqua. I risultati di livello 3 consentono una ridefinizione piu' accurata dei criteri/limiti utilizzati nei due livelli precedenti.
Inoltre, l'indagine di terzo livello dovrebbe affiancare l'individuazione dei corpi idrici e definire gli eventuali sottotipi.
Mentre i livelli 1 e 2 sono da considerarsi obbligatori nell'attribuzione tipologica ad un tratto fluviale, in quanto consentono una tipizzazione comune all'intero territorio nazionale, il terzo livello, come qui illustrato, comprende fattori facoltativi. L'impiego dei fattori di seguito riportati (vedi anche Fig. 1.3), alcuni dei quali gia' utilizzati al livello 2, e' comunque suggerito per la loro larga applicabilita' o per rendere piu' equilibrato e comparabile la tipizzazione tra corsi d'acqua perenni e temporanei:
- morfologia dell'alveo;
- origine del corso d'acqua;
- temperatura dell'acqua;
- altri descrittori (portata media annua, interazione con la falda, granulometria del substrato, carattere lentico-lotico).
Resta ferma la possibilita' di utilizzo di altri elementi al fine di meglio caratterizzare i tipi a scala locale tenendo conto della massima confrontabilita' tra aree adiacenti.
A.1.6 Relazione tra i tipi fluviali ottenuti e le biocenosi fluviali
La metodologia qui proposta, che include un elevato numero di descrittori suggeriti dal sistema B della Direttiva 2000/60/CE, e' stata basata, a tutti e tre i livelli, su fattori ritenuti importanti nello strutturare le biocenosi acquatiche e nel determinare il funzionamento degli ecosistemi fluviali. Peraltro, e' ragionevole attendersi che l'effettiva risposta delle biocenosi possa non variare tra alcuni dei tipi identificati. La tipizzazione effettuata secondo il metodo della presente sezione deve essere successivamente validata attraverso verifiche a carattere biologico con l'obiettivo di definire i bio-tipi effettivamente presenti in ciascuna Idro-ecoregione. La verifica della presenza e dell'importanza dei diversi tipi (livello 2) nelle varie Idro-ecoregioni e Regioni e' effettuata, ad opera di Regioni e Autorita' di Bacino.
Figura 1.3. Tipologia per l'attribuzione di tratti fluviali ad un 'tipo'. Diagramma di flusso per il Livello 3
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2 Metodologia per l'individuazione dei tipi lacustri
A.2.1 Definizioni:
"lago": un corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante. Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attivita' estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali tratti di corsi d'acqua in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire come zone umide;
"invaso": corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-ampliato o artificiale.
A.2.2 Basi metodologiche
I corpi idrici lacustri naturali, artificiali e naturali fortemente modificati presenti sul territorio nazionale devono essere classificati in tipi sulla base di descrittori di carattere morfometrico e sulla composizione prevalente del substrato geologico.
La tipizzazione deve essere effettuata per i laghi di superficie ≥ 0,2 km2 e per gli invasi ≥ 0,5 km2 .
Nell'ambito dei corpi idrici tipizzati devono essere sottoposti a successivo monitoraggio e classificazione i laghi e gli invasi con una superficie ≥ 0,5 km2 .
La tipizzazione deve comunque essere applicata anche ai laghi di superficie minore, di 0,2 km2 nel caso di ambienti di particolare
rilevanza paesaggistico-naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, nonche' di corpi idrici lacustri che, per il carico inquinante, possono avere un'influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi.
A.2.3 Descrittori per la tipizzazione dei laghi e degli invasi
La tipizzazione dei laghi/invasi e' basata sull'utilizzo di descrittori abiotici, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE.
I descrittori utilizzati per la tipizzazione (Tab. 2.1) sono distinguibili in morfometrici, geologici e chimico-fisici.
tab.2.1. Descrittori utilizzati per l'identificazione dei tipi dei laghi/invasi --------------------------------------------------------------------- DESCRITTORE |INTERVALLO DEI VALORI --------------------------------------------------------------------- LOCALIZZAZIONE |ECOREGIONE ALPINA |LAT. ≥ 44°00' N GEOGRAFICA |---------------------------------------------------- |ECOREGIONE MEDITERRANEA |LAT. < 44°00' N --------------------------------------------------------------------- DESCRITTORI |QUOTA (m s.l.m.) |< 800 MORFOMETRICI | |--------------------- | |≥ 800 | |--------------------- | |≥ 2000 |---------------------------------------------------- |PROFONDITA' MEDIA/MASSIMA |< 15 |(m) |--------------------- | |≥ 15/ ≥ 120 |---------------------------------------------------- |SUPERFICIE (km2) |≥ 100 --------------------------------------------------------------------- DESCRITTORI |Composizione prevalente |Substrato dominante GEOLOGICI |substrato geologico(*) |calcareo | |TAlk ≥ 0,8 meq/l (**) | |--------------------- | |Substrato dominante | |siliceo | |TAlk < 0,8 meq/l (**) |---------------------------------------------------- |Origine vulcanica |SI | |NO --------------------------------------------------------------------- DESCRITTORI |CONDUCIBILITA' (μS/cm 20°C) |< 2500 CHIMICO-FISICI | |--------------------- | |≥ 2500 |---------------------------------------------------- |STRATIFICAZIONE TERMICA |LAGHI/INVASI | |POLIMITTICI | |--------------------- | |LAGHI/INVASI | |STRATIFICATI --------------------------------------------------------------------- (*) la dominanza del substrato geologico deve determinare un'influenza sulle caratteristiche del corpo idrico stesso (**) TAlk = alcalinita' totale
A.2.3.1 Localizzazione geografica
Latitudine
Il territorio italiano e' stato suddiviso in due grandi aree geografiche, separate dal 44° parallelo, per distinguere le regioni settentrionali (Regione Alpina e Sudalpina) e quelle centro-meridionali e insulari (Regione Mediterranea). Tale suddivisione riflette distinzioni di carattere climatico che vanno ad incidere sulle temperature delle acque lentiche e sul loro regime di mescolamento. Non viene considerata la longitudine in quanto non influisce significativamente, per la struttura geografica del territorio italiano, sulle acque lentiche.
A.2.3.2 Descrittori morfometrici
I descrittori morfometrici per l'individuazi one dei tipi, sono riportati in tabella 2.2. In considerazione delle differenze, strutturali e gestionali, tra laghi naturali e invasi, i descrittori sono diversi.
Tab. 2.2 - Descrittori morfometrici --------------------------------------------------------------------- LAGHI |INVASI --------------------------------------------------------------------- Quota media |Quota a massima regolazione --------------------------------------------------------------------- Profondita' massima |Profondita' a massima regolazione --------------------------------------------------------------------- Profondita' media |Profondita' media a massima regolazione --------------------------------------------------------------------- Superficie |Superficie a massima regolazione ---------------------------------------------------------------------
Per i laghi, ai fini del presente allegato, deve intendersi per:
Quota media del lago o livello medio (m s.l.m.): l'altitudine media sul livello del mare della superficie dello specchio d'acqua.
Profondita' massima (m): la distanza tra la quota del punto piu' depresso della conca lacustre e la quota media della superficie dello specchio d'acqua.
Superficie (km2 ): l'area dello specchio liquido alla quota media del
lago.
Profondita' media (m): il volume del lago (in 106 m3 ) diviso per la
superficie dello specchio liquido (in 106 m2 )
Per gli invasi, ai fini del presente allegato, deve intendersi per:
Quota a massima regolazione (m s.l.m.): la quota massima riferita al volume totale d'invaso, definita dal D.M. 24/3/82 n. 44.
Profondita' massima a massima regolazione (m): la distanza tra la quota del punto piu' depresso della conca lacustre e la quota della superficie dello specchio d'acqua, considerata alla massima regolazione.
Superficie a massima regolazione (km2 ): l'area dello specchio
liquido riferita alla quota di massima regolazione.
Profondita' media a massima regolazione (m): il volume dell'invaso a massima regolazione (in 106 m3 ) diviso per la superficie a massima
regolazione (in 106 m2 ).
A.2.3.3 Descrittori geologici
I descrittori geologici indicano la classe geologica di appartenenza del lago/invaso e si basano sulla tipologia di substrato dominante del bacino idrografico collocando il lago/invaso in una delle due categorie:
- calcarea
- silicea.
Si precisa che la dominanza del substrato geologico e' quella che determina un'influenza sulle caratteristiche del lago/invaso stesso.
Per la determinazione della categoria geologica si utilizza il valore di alcalinita' totale TAlk, espresso in meq/l, calcolato come valore medio sulla colonna nello strato di massimo rimescolamento invernale:
TAlk < 0,8 meq/l Tipologia silicea
TAlk ≥ 0,8 meq/l Tipologia calcarea.
In assenza del valore di alcalinita' puo' essere utilizzato il valore della conducibilita', ovvero il valore medio sulla colonna calcolato come per l'alcalinita' totale, prestando attenzione alla zona di separazione di classe qui indicata:
Cond < 250 μS/cm 20° C Tipologia silicea
Cond ≥ 250 μS/cm 20° C Tipologia calcarea.
Nei casi dubbi l'attribuzione deve essere supportata mediante l'analisi di carte geologiche.
Origine geologica
L'origine e' stata introdotta limitatamente ai laghi di origine vulcanica e pseudovulcanica localizzati nell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare. Questi laghi richiedono una classificazione in tipi specifica per alcune caratteristiche, quali il bacino imbrifero, poco piu' grande del lago stesso, la morfologia della cuvetta, tipicamente a tronco dicono, l'elevato tempo di ricambio, ecc.
A.2.3.4 Descrittori chimico-fisici
Conducibilita'
Questa variabile, ottenuta come valore medio sulla colonna nello strato di massimo rimescolamento invernale, e' utilizzata per suddividere i laghi/invasi d'acqua dolce da quelli ad alto contenuto salino in base alla soglia di 2500 μS/cm 20° C (corrispondente a 1,44 psu, una densita' di 999,30 kg/m3 e una diminuzione del punto di
congelamento di -0,08°C) che separa ecosistemi che presentano cambiamenti significativi delle comunita' biologiche
Stratificazione termica (polimissi)
Un lago/invaso e' definito polimittico se non mostra una stratificazione termica evidente e stabile. Un ambiente lentico di questo genere puo' andare incontro a diverse fasi di mescolamento nel corso del suo ciclo annuale. Per distinguere i laghi/invasi polimittici da quelli a stabile stratificazione vengono identificati i seguenti valori di profondita' media:
- < 3 m per i laghi/invasi al di sotto di 2000 m s.l.m.;
- < 5 m per i laghi/invasi al di sopra di 2000 m s.l.m.
A.2.4 Identificazione dei tipi
A.2.4.1. Procedura di tipizzazione (tipizzazione operativa)
La procedura di tipizzazione segue uno schema dicotomico (Fig. 2.1) basato su una sequenza successiva di nodi che si sviluppano a cascata. Il primo nodo e' basato sulla distinzione tra laghi/invasi salini e laghi/invasi di acqua dolce, seguito dalla localizzazione geografica, la caratterizzazione morfometrica (quota, profondita', ecc.) ed infine quella geologica prevalente. La metodologia di seguito esposta e' il risultato di un'ottimizzazione di un sistema di tipizzazione teorico piu' complesso, messo a punto dal CNR IRSA e dal CNR ISE, attraverso criteri di razionalizzazione per la riduzione del numero di tipi e denominata tipizzazione operativa.
A.2.4.2 Griglia di tipizzazione operativa dei laghi/invasi italiani
La tipizzazione di un corpo lacustre per i primi due livelli prevede:
- la valutazione del contenuto ionico complessivo della matrice acquosa utilizzando il criterio della soglia di 2500 μS/cm a 20° C
- la distinzione dei laghi/invasi in base alla regioni di appartenenza (Regione Alpina e Sudalpina o Regione Mediterranea) attraverso la posizione latitudinale superiore o inferiore al 44° parallelo Nord1 .
Da questo punto la tipizzazione prosegue in parallelo per le due diverse regioni.
Nella Regione Alpina e Sudalpina la griglia prevede tre livelli discriminanti in base alla quota ed alla morfometria lacustre e due ulteriori livelli basati sulla stabilita' termica e sulla composizione geologica prevalente del bacino (calcareo o siliceo).
Nel caso della Regione Mediterranea il primo livello discrimina sempre l'origine, vulcanica o pseudovulcanica, mentre per gli altri laghi/invasi i successivi livelli seguono una discriminazione morfometrica, termica e geologica.
Complessivamente con la griglia operativa di tipizzazione dei laghi/invasi italiani si ottengono 18 tipi, di cui 1 corrisponde al tipo dei laghi/invasi ad elevato contenuto salino (Tipo S), 10 appartengono alla Regione Alpina e Sudalpina (Tipo AL-1 ... AL-10) ed i restanti 7 alla Regione Mediterranea (Tipo ME-1 ... ME-7).
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 2.1. Griglia operativa di tipizzazione dei laghi ≥ 0,2 km2 e
degli invasi ≥ 0,5 km2
(NB nella figura 2.1 il termine "lago/laghi" individua genericamente sia gli ambienti lacustri naturali che gli invasi».
-------------------- 1 L'applicazione di tale distinzione nella zona di separazione tra
le due Regioni va fatta considerando il profilo amministrativo
regionale piuttosto che quello geografico. Le successive
valutazioni dello stato ecologico potranno fornire una conferma o meno della correttezza delle attribuzioni fatte.
A.2.4.3. Descrizione dei tipi ottenuti:
Di seguito si riporta la definizione breve e la descrizione dettagliata di ciascun tipo di lago/invaso suddiviso per le due regioni geografiche.
Regione Alpina e Sudalpina
Tipo AL-1: Laghi/invasi alpini d'alta quota, calcarei.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore o uguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente calcareo.
Tipo AL-2: Laghi/invasi alpini d'alta quota, silicei.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore o uguale a 2000 m s.l.m., con substrato prevalentemente siliceo.
Tipo AL-3: Grandi laghi sudalpini.
Laghi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita' massima della cuvetta lacustre superiore o uguale a 125 m, oppure area dello specchio lacustre superiore o uguale a 100 km2 . Questo tipo identifica i grandi laghi sudalpini:
Como, Garda, Iseo, Lugano, Maggiore.
Tipo AL-4: Laghi/invasi sudalpini, polimittici.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da assenza di stratificazione termica stabile (regime polimittico).
Tipo AL-5: Laghi/invasi sudalpini, poco profondi.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da presenza di stratificazione termica stabile.
Tipo AL-6: Laghi/invasi sudalpini, profondi.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a 800 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m.
Tipo AL-7: Laghi/invasi alpini, poco profondi, calcarei.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo.
Tipo AL-8: Laghi/invasi alpini, poco profondi, silicei.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo.
Tipo AL-9: Laghi/invasi alpini, profondi, calcarei.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo.
Tipo AL-10: Laghi/invasi alpini, profondi, silicei.
Laghi/invasi dell'Italia Settentrionale, situati a quota superiore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000 m s.l.m., aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo.
Regione Mediterranea
Tipo ME-1: Laghi/invasi mediterranei, polimittici.
Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da assenza di stratificazione termica stabile (regime polimittico).
Tipo ME-2: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, calcarei.
Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da presenza di stratificazione termica stabile, con substrato prevalentemente calcareo.
Tipo ME-3: Laghi/invasi mediterranei, poco profondi, silicei.
Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da presenza di stratificazione termica stabile, con substrato prevalentemente siliceo.
Tipo ME-4: Laghi/invasi mediterranei, profondi, calcarei.
Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente calcareo.
Tipo ME-5: Laghi/invasi mediterranei, profondi, silicei.
Laghi/invasi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo.
Tipo ME-6: Laghi vulcanici poco profondi.
Laghi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, di origine vulcanica e pseudovulcanica, aventi profondita' media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m.
Tipo ME-7: Laghi vulcanici profondi.
Laghi dell'Italia Centro-Meridionale ed Insulare, di origine vulcanica e pseudovulcanica, aventi profondita' media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m.
Tipo S: Laghi/invasi salini non connessi con il mare.
Laghi/invasi senza distinzione di area geografica di appartenenza caratterizzati da valori di conducibilita' superiori a 2500 μS/cm 20°C.
A.3 Metodologia per l'individuazione dei tipi delle acque marino-costiere
A.3.1 Criteri di tipizzazione
La caratterizzazione delle acque costiere viene effettuata sulla base delle caratteristiche naturali geomorfologiche ed idrodinamiche che identificano il tipo di tratto costiero, utilizzando i macrodescrittori di cui alla tabella 3.1, in applicazione del sistema B dell'allegato II della Direttiva 2000/60/CE.
Tab. 3.1. Criteri per la suddivisione delle acque costiere in diversi tipi --------------------------------------------------------------------- LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |APPARTENENZA AD UNA ECOREGIONE (1) --------------------------------------------------------------------- DESCRITTORI GEOMORFOLOGICI |- morfologia dell'area costiera | sommersa (compresa l'area di | terraferma adiacente) (2) |- natura del substrato --------------------------------------------------------------------- DESCRITTORI IDROLOGICI |- stabilita' verticale della colonna |d'acqua (3) ---------------------------------------------------------------------
(1) l'Italia si trova all'interno dell'ecoregione Mediterranea
(2) Nel caso in cui siano presenti substrati differenti, viene indicato il substrato dominante.
(3) Per la profondita' la distinzione e' basata su una profondita' di circa 30 m, alla distanza di 1 miglio dalla linea di costa.
A.3.1.1 Descrittori Geomorfologici
La costa italiana, sulla base dei descrittori geomorfologici, e' suddivisa in sei tipologie principali denominate:
- rilievi montuosi (A),
- terrazzi (B),
- pianura litoranea (C),
- pianura di fiumara (D),
- pianura alluvionale (E),
- pianura di dune (F).
A.3.1.2 Descrittori idrologici
Per la tipizzazione devono essere presi in considerazione anche descrittori idrologici, quali le condizioni prevalenti di stabilita' verticale della colonna d'acqua. Tale descrittore e' derivato dai parametri di temperatura e salinita' in conformita' con le disposizioni della Direttiva relativamente ai parametri da considerare per la tipizzazione. La stabilita' della colonna d'acqua e' un fattore che ben rappresenta gli effetti delle immissioni di acqua dolce di provenienza continentale, correlabili ai numerosi descrittori di pressione antropica che insistono sulla fascia costiera (nutrienti, sostanze contaminati ecc..). La stabilita' deve essere misurata ad una profondita' di circa 30 m, alla distanza di 1 miglio dalla linea di costa.
Procedura per il calcolo della stabilita' verticale della colonna d'acqua.
Nel caso delle acque marino-costiere, il parametro "stabilita' della colonna d'acqua" risulta un ottimo indicatore degli effetti dei contributi di acqua dolce di provenienza continentale, correlabili ai numerosi descrittori di pressione antropica che insistono sulla fascia costiera (nutrienti, sostanze contaminanti quali organo-clorurati, metalli pesanti, ecc.).
In conformita' con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE, relativamente alle procedure di caratterizzazione dei tipi costieri, la stabilita' della colonna d'acqua e' un fattore derivato dai parametri di temperatura e salinita'.
Il quadrato della stabilita' deve essere definito nel modo seguente:
g dρ
N2 = --- ⋅ ----
ρ dz
dove:
g e' l'accelerazione di gravita' espressa in m/sec2 , ρ e' la
densita' espressa in kg/m3 , dρ/dz rappresenta il gradiente verticale
di densita', con z profondita' espressa in metri.
Per calcolare, con l'approssimazione richiesta, il gradiente verticale di densita' e quindi il coefficiente di stabilita' statica N si segue la procedura sotto indicata:
1. per ogni profilo verticale di densita' (solitamente espressa come anomalia di densita': σt )(2) e relativo ad una data stazione di
misura, si calcola la profondita' del picnoclino;(3)
2. il profilo di densita' viene quindi suddiviso in due strati: il primo dalla superficie alla profondita' del picnoclino (box 1), il secondo dal picnoclino al fondo (box 2);
3. si procede poi al calcolo della differenza fra la densita' media nel box 2 e quella nel box 1 e si ottiene dρ;
4. analogamente si calcola la differenza fra la profondita' media del box 2 e quella del box 1 ottenendo dz;
5. si divide infine dρ per dz (si calcola cioe' il gradiente di densita' verticale dρ/dz). Tale gradiente, moltiplicato per g (9.81 m/sec2 ) e diviso per la densita' media su tutto il profilo ρ,
fornisce il valore di N2 (sec-2 ).
La quantita' N = √N2 , gia' definita come coefficiente di stabilita'
statica, dimensionalmente e' una frequenza, meglio nota con il nome di Frequenza di Brunt-Väisälä.
La figura 3.1, relativa ad un profilo verticale-tipo di densita', consente di valutare un valore di N pari a 0.15 sec-1 , che deriva
dalle seguenti misure:
-g = -9.81 m/sec2 ,
ρ (come sigma-t) =25.72 Kg/m3 ,
dρ 0.38 Kg/m3 ,
dz = -6.62 m.
-------------------
(2 ) Il parametro di densita' piu' usato in oceanografia e' la
cosiddetta "sigma-t", cioe' la densita' sigma ridotta alla pressione atmosferica: σt = (ρ (ρ = 1, T,S)-1) *103
(3 ) Il picnoclino indica la profondita' z a cui corrisponde la
massima variazione di densita'.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 3.1 Relazione tra profondita' e densita'
Sulla base della elaborazione dei risultati di cui al programma nazionale di monitoraggio della qualita' degli ambienti marini costieri italiani del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si possono caratterizzare tutte le acque costiere italiane con i relativi valori medi annuali di stabilita' verticale, secondo le tre tipologie:
- alta stabilita': N ≥ 0.3
- media stabilita': 0.15 < N < 0.3
- bassa stabilita': N ≤ 0.15
L'ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare - fornisce supporto tecnico alle regioni in relazione ai dati di stabilita', ai fini dell'omogeneita' di applicazione sul territorio nazionale
A.3.2 Definizione dei tipi costieri
Integrando le classi di tipologia costiera basate sui descrittori geomorfologici di cui al paragrafo A.3.1.1 con le tre classi di stabilita' della colonna d'acqua, vengono identificate i tipi della fascia costiera italiana secondo lo schema riportato in tabella 3.2.
Tabella 3.2 - Tipi costieri italiani secondo i criteri geomorfologici e idrologici --------------------------------------------------------------------- Criteri geomorfologici |Criteri idrologici: Stabilita' |-------------------------------------------- |(1) alta |(2) media |(3) bassa --------------------------------------------------------------------- (A) Rilievi montuosi |A1 |A2 |A3 --------------------------------------------------------------------- (B) Terrazzi |B1 |B2 |B3 --------------------------------------------------------------------- (C) Pianura litoranea |C1 |C2 |C3 --------------------------------------------------------------------- (D) Pianura di fiumara |D1 |D2 |D3 --------------------------------------------------------------------- (E) Pianura alluvionale |E1 |E2 |E3 --------------------------------------------------------------------- (F) Pianura di dune |F1 |F2 |F3 ---------------------------------------------------------------------
A.4 Metodologia per l'individuazione dei tipi delle acque di transizione
Il processo da attuare per la tipizzazione delle acque di transizione e' costituito dall'applicazione di descrittori prioritari e relative soglie di riferimento definite a livello nazionale dal presente allegato.
A.4.1 Definizione operazionale di acque di transizione
Gli ecosistemi acquatici di transizione a causa della loro peculiare collocazione, tra terra emersa e terre completamente sommerse, presentano caratteristiche ecologiche peculiari e una intrinseca eterogeneita', rappresentata da un'ampia variabilita' degli-habitat e dei parametri chimico-fisici (e.g. salinita', nutrienti, idrodinamismo e geomorfologia). Ai sensi dell'art. 54 del presente decreto legislativo le "acque di transizione" vengono definite: "i corpi idrici superficiali in prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce".
Per una piu' precisa ed univoca individuazione dei corpi idrici appartenenti alla categoria delle acque di transizione si rende necessario-introdurre una definizione delle medesime, che e' stata qualificata nel titolo del presente paragrafo come "operazionale", dato che tale definizione e' di tipo convenzionale ed ha un taglio prevalentemente applicativo
All'interno del territorio nazionale sono attribuiti alla categoria "acque di transizione" i corpi idrici di superficie > 0,5 Km2
conformi all'art.2 della Direttiva, delimitati verso monte (fiume) dalla zona ove arriva il cuneo salino (definito come la sezione dell'asta fluviale nella quale tutti i punti monitorati sulla colonna d'acqua hanno il valore di salinita' superiore a 0.5 psu) in bassa marea e condizioni di magra idrologica e verso valle (mare) da elementi fisici quali scanni, cordoni litoranei e/o barriere artificiali, o piu' in generale dalla linea di costa.
Sono attribuiti alla categoria "acque di transizione" anche gli stagni costieri che, a causa di intensa e prevalente evaporazione, assumono valori di salinita' superiori a quelli del mare antistante.
Oltre alle foci fluviali direttamente sversanti in mare, saranno classificati come "acque di transizione", ma tipologicamente distinti dalle lagune in quanto foci fluviali, quei tratti di corsi d'acqua che, pur sfociando in una laguna, presentano dimensioni non inferiori a 0.5 km2 . Gli ecosistemi di transizione individuati mediante la
definizione di cui sopra, con superficie inferiore a 0.5 km2 , non
sono obbligatoriamente soggetti a tipizzazione ed al successivo monitoraggio e classificazione ai sensi della Direttiva.
Possono essere considerati corpi idrici di transizione anche corpi idrici di dimensioni inferiori a 0.5 km2 , qualora sussistano
motivazioni rilevanti ai fini della conservazione di habitat prioritari, eventualmente gia' tradotte in idonei strumenti di tutela, in applicazione di direttive Europee o disposizioni nazionali o regionali, o qualora sussistano altri motivi rilevanti che giustifichino questa scelta. Fra essi possono essere citati:
- l'appartenenza totale o parziale ad aree protette;
- la specifica valenza ecologica;
- la presenza di aree considerabili come siti di riferimento;
- la rilevanza socio-economica;
- l'esistenza di elementi di pressione specifici e distinti;
- l'elevata influenza sui corpi idrici circostanti.
Alle acque di transizione cosi' definite si applicano i criteri di tipizzazione stabiliti nel seguito.
A.4.2 Criteri di tipizzazione
La caratterizzazione delle acque di transizione deve essere effettuata sulla base dei descrittori di cui alla tabella 4.1
Tab. 4.1. Descrittori per la suddivisione delle acque di transizione in diversi tipi --------------------------------------------------------------------- LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA |APPARTENENZA AD UNA ECOREGIONE (1) --------------------------------------------------------------------- GEOMORFOLOGIA |Lagune costiere o foci fluviali --------------------------------------------------------------------- ESCURSIONE DI MAREA |> 50 cm |< 50 cm --------------------------------------------------------------------- SUPERFICIE (S) |> 2,5 km2 |0,5 < s < 2,5 km2 --------------------------------------------------------------------- SALINITA' |Oligoaline < 5 psu |Mesoaline 5-20 psu |Polialine 20-30 psu |Eurialine 30-40 psu |Iperaline > 40 psu --------------------------------------------------------------------- (1) l'Italia si trova all'interno dell'ecoregione Mediterranea
1. La prima distinzione delle acque di transizione viene effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche geomorfologiche delle acque di transizione, che corrispondono alle lagune costiere ed alle foci fluviali.
2. Le lagune costiere sono successivamente distinte in base all'escursione di marea in:
a) micro tidali (escursione di marea > 50 cm)
b) non tidali (escursione di marea < 50 cm) (*)
(*) rientrano in questa categoria i laghi costieri salmastri
3. L'ulteriore distinzione tipologica deve essere effettuata sulla base di due parametri prioritari da tenere in considerazione per una definizione piu' accurata dei tipi delle acque di transizione: superficie e salinita'.
A.4.3 Definizione dei tipi
Dall'applicazione dei descrittori vengono individuate complessivamente 21 tipi di acque di transizione (Figura 4.1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 4.1 Diagramma di tipizzazione per le acque di transizione.
A.4.4 Criteri di sub-tipizzazione da applicare eventualmente a livello regionale
Per raggiungere un adeguato livello di tipizzazione i descrittori utilizzati a livello nazionale possono non essere sufficienti. Per questo motivo il sistema nazionale di tipizzazione prevede che le acque di transizione che presentano una significativa eterogeneita' ambientale interna, evidenziabile essenzialmente su base geomorfologica ed idrodinamica, possano essere ulteriormente "sub-tipizzate" a livello regionale, mediante l'applicazione dei descrittori geomorfologici, idrologici e sedimentologici, riportati in tabella 4.2, la cui idoneita' ed appropriatezza dovra' essere opportunamente dimostrata. Tale ulteriore divisione potra' rendersi necessaria in particolare per gli ambienti lentici, specie se di grandi dimensioni.
Per le foci fluviali, invece, potrebbe verificarsi la necessita' di introdurre quale criterio di subtipizzazione la salinita', gia' presente nello schema di tipizzazione per gli ambienti lentici.
I risultati di livello 3 devono essere utilizzati per una ridefinizione piu' accurata dei criteri/limiti utilizzati nei due livelli precedenti.
Tab. 4.2. Fattori opzionali del Sistema di classificazione B (Allegato II della Direttiva 2000/60/CE).
--------------------------------------------------------------------- |Profondita' |Velocita' della corrente |Esposizione alle onde |Tempo di residenza Fattori opzionali |Temperatura media dell'acqua |Caratteristiche di mescolamento |torbidita' |Composizione media del substrato |Configurazione (forma) |Intervallo delle temperature dell'acqua ---------------------------------------------------------------------
La eventuale sub-tipizzazione regionale, (terzo livello di indagine) deve essere gerarchicamente successiva alla tipizzazione nazionale, in modo tale che sia possibile riportarsi ad un livello di classificazione comune.
La sub-tipizzazione deve affiancare l'individuazione dei corpi idrici ai sensi all'art. 74, comma 2, lettera h), del presente decreto legislativo e alla sezione B del presente allegato, e consentire la definizione di eventuali sottotipi, che dovranno essere posti in relazione a diverse condizioni di riferimento.
A.4.5 Valutazioni sulle scale spaziali e temporali ai fini della tipizzazione
L'applicazione del criterio di tipizzazione sopra descritto a ciascuna area con acque di transizione, sia essa rappresentata da una foce fluviale o da un ambiente lentico, richiede di considerare attentamente le scale spaziali e le scale temporali, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'area da tipizzare e dei passaggi successivi previsti dalla Direttiva per i corpi idrici, fino al piano di gestione per il raggiungimento o il mantenimento del buono stato chimico ed ecologico.
Le condizioni di riferimento, in base alle quali si determinano gli RQE (Rapporto di Qualita' Ecologica) e quindi la qualita' dei corpi idrici, sono tipo-specifiche. Questo deve rappresentare un concetto guida per tutto il processo di tipizzazione dei corpi idrici superficiali, in fase di determinazione della scala spaziale e del grado di specificita' da raggiungere nella suddivisione delle acque superficiali.
Sulla base dei criteri descritti in precedenza, per le acque di transizione sono state definite a livello nazionale 21 tipi. E' importante sottolineare che un ambiente di transizione puo' essere suddiviso in piu' tipi. La suddivisione in tipi deve infatti risponde alla necessita' di considerare la variabilita' intrinseca degli ambienti acquatici di transizione, ognuno dei quali deve essere rappresentato da specifiche condizioni di riferimento.
Un tipo, o sottotipo, deve corrispondere alla scala spaziale minima in cui si riconoscano le condizioni di riferimento e alla quale, nel momento in cui un'area tipizzata viene attribuita ad uno o piu' corpi idrici, va applicato il monitoraggio.
Il tema della scala temporale si ricollega al tema della definizione delle condizioni di riferimento, alla misura degli indicatori di stato piu' idonei e conseguentemente alla classificazione del corpo idrico. Considerato cio', e' opportuno ottimizzare la definizione di tipi e sottotipi tenendo conto dello sforzo di campionamento richiesto per il controllo dello stato ecologico in un numero elevato di tipi (o sottotipi). L'eccessiva parcellizzazione di un'area in piu' tipi, e conseguentemente in piu' corpi idrici, animata dall'intenzione di considerare interamente la variabilita' biologica e di habitat presenti, puo' portare ad un appesantimento eccessivo ed ingiustificato degli oneri di monitoraggio e di gestione.
La scala temporale e' legata a due componenti:
- la stagionalita' ed il regime tidale;
- le variazioni della geomorfologia (es. crescita o arretramento delle frecce litorali, approfondimento o interrimento di un bassofondo o di un canale).
Quest'ultima puo' avere particolare rilievo ai fini della tipizzazione, mentre ai fini del monitoraggio puo' assumere maggiore importanza la stagionalita' ed il regime tidale.
Con riferimento specifico al parametro "salinita'", in conformita' a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2000/60/CE, deve intendersi "salinita' media annuale".
Documenti di riferimento
Si riportano di seguito i documenti contenenti informazioni di dettaglio in merito alla tipizzazione dei corpi idrici:
- Elementi di base per la definizione di una tipologia per i fiumi italiani in applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Notiziario dei Metodi Analitici, CNR-IRSA Dicembre 2006 (1): 2-19;
- Approccio delle Idro-Ecoregioni europee e tipologia fluviale in Francia per la Direttiva Quadro sulle Acque (EC 2000/60). Notiziario dei Metodi Analitici IRSA-CNR 2006 (1): 20-38.;
- Definition des Hydro-ecoregions francaises metropolitaines. Approche regionale de la typologie des eaux courantes et elements pour la definition des poulements de reference d'invertebres. Rapport, Ministere de l'Amenagement du Territoire et de l'Environment, Cemagref Lyon BEA/LHQ 2002: 1-190;
- Characterization of the Italian lake-types and identification of their reference sites using anthropogenic pressure factors. J. Limnol., 64 (1): 75-84;
- Relationships between hydrological and water quality parameters as a key issue in the modelling of trophic ecosystem responses for Mediterranean coastal water types. 2006. (In pubblicazione su Hydrobiologia).
SEZIONE B: CRITERI METODOLOGICI DI INDIVIDUAZIONE
DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
B.1 Introduzione
La presente sezione riporta criteri generali per l'identificazione dei corpi idrici superficiali. Le Regioni per quanto di competenza, in relazione alle caratteristiche e peculiarita' del proprio territorio possono applicare criteri diversi fornendone motivazione.
I "corpi idrici" sono le unita' a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformita' con gli obiettivi ambientali di cui al presente decreto legislativo.
I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualita', delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici e' di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticita' dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto e' pertanto lo "stato" di questi corpi. Se l'identificazione dei corpi idrici e' tale da non permettere una descrizione accurata dello stato degli ecosistemi acquatici, non sara' possibile applicare correttamente gli obiettivi fissati dalla normativa vigente
B.2 Corpo idrico superficiale
L'uso dei termini "distinto e significativo" nella definizione di "corpo idrico superficiale", di cui all'articolo 74, comma 2, lettera h) del presente decreto legislativo presuppone che i "corpi idrici" non sono una suddivisione arbitraria nell'ambito dei distretti idrografici. Ogni corpo idrico e' identificato in base alla propria "distinguibilita' e significativita'" nel contesto delle finalita', degli obiettivi e delle disposizioni del decreto legislativo 152/06
B.3 Processo per l'identificazione dei corpi idrici
L'identificazione dei corpi idrici deve essere effettuata successivamente al processo di tipizzazione di cui alla sezione A del presente allegato, secondo lo schema di seguito riportato. Il processo di identificazione dei corpi idrici e' suddiviso nelle 5 fasi dettagliate nei paragrafi successivi.
B.3.1 FASE I - Delimitazione categorie e tipi
Al fine della delimitazione dei corpi idrici e' necessario, innanzitutto, identificare i limiti delle categorie di acque superficiali (vedi sezione A). Un corpo idrico non deve essere diviso tra diverse categorie di acque (fiumi, laghi/invasi, acque di transizione e acque costiere), deve appartenere ad una sola categoria e ad un unico tipo.
B.3.2 FASE II - Criteri dimensionali
Per delineare i corpi idrici e' necessario identificare i limiti dimensionali.
In questa fase occorre individuare quali parti di acque superficiali debbano essere identificate come corpi idrici poiche' esse includono un gran numero di elementi molto piccoli e l'identificazione di tutti gli elementi come corpi idrici separati causerebbe difficolta' logistiche rilevanti. Per evitare tale inconveniente almeno nella fase iniziale si applicano i criteri dimensionali, riportati nella tabella 1. Elementi di acque superficiali piu' piccoli di tali criteri dimensionali possono essere identificati come corpi idrici individuali nel caso in cui sia soddisfatto almeno un criterio tra quelli fissati nel paragrafo B.3.5.1
Tab.1 Criteri dimensionali per fiumi, laghi/invasi e acque di transizione --------------------------------------------------------------------- Elementi di acque superficiali appartenenti alle categorie sotto riportate sono identificati come corpi idrici se: --------------------------------------------------------------------- Fiumi |Laghi/invasi |Acque di transizione --------------------------------------------------------------------- Il loro bacino |L'area della loro |L'area della loro scolante |superficie |superficie e' ≥ 10 km2 |e' ≥ 0.5 km2 |e' > 0.5 km2 --------------------------------------------------------------------- Sono soddisfatti uno |Sono soddisfatti uno |Sono soddisfatti uno o piu' criteri |o piu' criteri |o piu' criteri fissati nel paragrafo|fissati nel paragrafo |fissati nel paragrafo B.3.5.1 |B.3.5.1 |B.3.5.1 ---------------------------------------------------------------------
B.3.3 FASE III - Caratteristiche fisiche
Per assicurare che i corpi idrici rappresentino elementi distinti e significativi di acque superficiali, la fase III e' necessaria per identificare i limiti attraverso le caratteristiche fisiche significative in riferimento agli obiettivi da perseguire, alcune delle quali sono riportate in tabella 2. La confluenza di corsi d'acqua potrebbe chiaramente demarcare un limite geografico e idromorfologico preciso di un corpo idrico.
Tab. 2 Alcune delle caratteristiche fisiche per l'individuazione di corpi idrici --------------------------------------------------------------------- Fiumi |Laghi/invasi |Acque di |Acque costiere | |transizione | --------------------------------------------------------------------- Confluenze |Componenti |Variazioni di |Presenza/assenza |morfologiche che |salinita' |di una forte |separano i vari | |sorgente di acqua |bacini (es. | |dolce |soglia subacquea)| | |4 | | --------------------------------------------------------------------- Variazioni di | |Strutture |Discontinuita' pendenza | |morfologiche che|importanti nella | |determinano un |struttura della | |diverso grado di|fascia litoranea | |confinamento |per la presenza | |(es. barene) |ad esempio di | | |foci fluviali --------------------------------------------------------------------- Variazioni di | |Cordoni | morfologia | |litoranei | dell'alveo | | | --------------------------------------------------------------------- Variazioni della| | | forma della | | | valle | | | --------------------------------------------------------------------- Differenze | | | idrologiche | | | --------------------------------------------------------------------- Apporti sorgivi | | | rilevanti | | | --------------------------------------------------------------------- Variazioni | | | nell'interazione| | | con la falda | | | --------------------------------------------------------------------- Discontinuita' | | | importanti nella| | | struttura della | | | fascia riparia | | | ---------------------------------------------------------------------
----------------- 4 Si fa comunque presente che la necessita' di suddividere i laghi sulla base di caratteristiche fisiche naturali risulta essere molto rara sul territorio nazionale.
Sulla base di quanto sopra detto puo' essere identificato come corpo idrico anche una parte di un fiume o una parte di acque di transizione.
Al fine di assicurare un'adeguata e quindi significativa identificazione dei corpi idrici, bisogna identificare i limiti in base ad ulteriori criteri rilevanti (paragrafo B.3.4), necessari anche per l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali (paragrafo B.4).
B.3.4 Fase IV - Stato delle acque e limiti delle aree protette
Le fasi descritte nei paragrafi precedenti consentono di effettuare una prima generale delimitazione dei"corpi idrici" da confermare sulla base dei s criteri di seguito dettagliati:
1) Stato delle acque superficiali e relative pressioni;
2) Limiti delle aree protette di cui all'art 117 comma 3
B.3.4.1 Suddivisioni delle acque superficiali per rispecchiare il loro stato (ecologico e chimico)
Una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici e' fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici.
La necessita' di tenere separati due o piu' corpi idrici contigui, sebbene appartenenti allo stesso tipo, dipende dalle pressioni e dai risultanti impatti e quindi dalla necessita' di gestirli diversamente.
Un "corpo idrico" deve essere nelle condizioni tali da poter essere assegnato a una singola classe di stato delle acque superficiali con sufficiente attendibilita' e precisione sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati. I cambi dello stato di qualita' nelle acque superficiali si utilizzano per delineare i limiti del corpo idrico.
Il processo di suddivisione delle acque superficiali per rispecchiare le differenze nello stato e' un processo iterativo non solo dipendente dai risultati dei programmi di monitoraggio ma anche dalle informazioni che derivano dall'aggiornamento delle analisi delle pressioni e degli impatti.
Inizialmente, specialmente durante il periodo antecedente la pubblicazione del primo Piano di gestione, nel caso di assenza di informazioni sufficienti per definire accuratamente lo stato delle acque, la procedura di valutazione delle pressioni e degli impatti,condotta secondo le indicazioni di cui alla sezione C del presente allegato, fornira' stime sui cambiamenti dello stato che potranno essere utilizzate per tracciare i limiti per l'identificazione dei corpi idrici. I programmi di monitoraggio forniranno le informazioni necessarie a confermare i limiti basati sullo stato di qualita'.
La delineazione di corpi idrici deve essere effettuata nei tempi adeguati, al fine di permettere la preparazione del piano di gestione. E' sottinteso che a un miglioramento dello stato puo' conseguire un aggiustamento dei limiti dei corpi idrici,
Si riconosce pero' che un'eccessiva suddivisione, delle acque in unita' sempre piu' piccole cosi' come un esagerato accorpamento per la definizione di corpi idrici molto estesi, puo' creare difficolta' significative di gestione e di adozione di misure corrette per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici.
Nell'identificazione delle acque marino-costiere non devono essere considerate le acque di porto in quanto non rientrano nella definizione di corpo idrico. A tal proposito si chiarisce che le aree portuali sono da considerarsi sorgenti di inquinamento.
Per quanto riguarda i laghi/invasi il singolo corpo idrico individuato sulla base di caratteristiche fisiche (tipizzazione e successiva suddivisione dei tipi) in generale non e' soggetto ad ulteriori suddivisioni in base alla qualita' delle acque, che apparterranno quindi ad una sola classe; l'esistenza di eventuali stati di qualita' differenti rappresenta un'eccezione.
In merito alle acque di transizione il problema si pone soprattutto per le fonti di inquinamento puntuali, la cui superficie di influenza dipende dalle caratteristiche idro-morfologiche del corpo idrico e talvolta puo' essere di dimensioni ridotte.
In questi casi se l'area di impatto e' ridotta, sia in valore assoluto sia in relazione alle dimensioni del corpo idrico cui appartiene, e' preferibile non considerarla corpo idrico indipendente. E' necessario comunque considerare il caso in cui l'area impattata, anche se limitata, condiziona in maniera rilevante l'intero corpo idrico (ad esempio compromettendo un habitat unico e importante per specifici elementi di qualita' biologica). Le aree di maggior impatto, anche se non individuate come specifici corpi idrici, devono essere attentamente considerate nei piani di monitoraggio, prevedendo l'eventuale individuazione di specifiche stazioni.
B.3.4.2 Suddivisioni delle acque superficiali in relazione alle aree protette
Le aree protette, di cui all'allegato IX del presente decreto legislativo, sono identificate in base a specifiche discipline. Tali aree devono essere considerate nella delimitazione dei corpi idrici per una razionalizzazione della suddivisione dei corpi idrici e della relativa gestione integrata.
Le acque che ricadono all'interno di un'area protetta sono assoggettati ad obiettivi aggiuntivi; pertanto nel definire i limiti dei corpi idrici devono essere considerati anche i confini delle aree protette.
I limiti dei corpi idrici e delle aree protette nella maggior parte dei casi non coincideranno in quanto tali aree vengono definite per scopi diversi, quindi in base a criteri diversi.
Le autorita' competenti nel definire i limiti dei corpi idrici superficiali potranno decidere se adattarli a quelli delle aree protette, eventualmente suddividendo il corpo idrico, con la finalita' di razionalizzare la gestione delle acque, fermo restando il rispetto delle differenze dello stato di qualita' delle acque.
B.3.5 FASE V - Altri criteri
B.3.5.1 Identificazione di piccoli elementi di acque superficiali come corpi idrici
Se in generale un piccolo elemento di acque superficiali non viene identificato come un corpo idrico (ad esempio perche' non sono soddisfatte le soglie dimensionali riportate nel paragrafo B.3.2), questo puo' ancora essere identificato come un corpo idrico separato quando e' applicabile almeno uno dei casi di seguito riportati (punti a-g):
a) laddove l'elemento di acque superficiali e' utilizzato, o designato a essere utilizzato, per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che fornisce in media oltre 10 m3 al giorno o serve
piu' di 50 persone, viene identificato come un corpo idrico, e quindi come area protetta per le acque potabili a norma dell'articolo 7 della Direttiva;
b) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per una ZPS o candidata ZPS, identificata secondo la Direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), o per una ZSC o candidata ZSC identificata secondo la Direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat), dipende dal mantenimento o dal miglioramento dello stato dell'elemento di acque superficiali;
c) il raggiungimento di qualsiasi standard e obiettivi per tutte le aree di particolare pregio ambientale dipende dal mantenimento o dal miglioramento dello stato dell'elemento di acque superficiali, l'elemento e' quindi di importanza ecologica all'interno del bacino idrografico;
d) all'interno del processo di pianificazione della gestione del bacino idrografico si stabilisce che il mantenimento o il miglioramento dello stato dell'elemento di acque superficiali e' importante al raggiungimento di traguardi della biodiversita' nazionale o internazionale e l'elemento e' quindi di importanza ecologica all'interno del bacino idrografico;
e) nel caso l'elemento di acque superficiali e' stato identificato, attraverso l'appropriata procedura, come sito/ambiente di riferimento;
f) il piccolo elemento di acque superficiali e' di tale importanza nel bacino idrografico che (i) gli impatti, o i rischi di impatti, su di esso sono responsabili di non raggiungere gli obiettivi per un corpo, o corpi idrici dello stesso bacino idrografico, e (ii) la competente autorita' reputa che l'identificazione del piccolo elemento come corpo idrico separato sia il modo piu' efficace per mettere in evidenza i rischi e gestirli. Si osservi che il rischio di non raggiungere gli obiettivi per uno o piu' corpi idrici, deve essere gestito anche nel caso in cui tali piccoli elementi di acque superficiali non siano identificati come corpi idrici;
g) il piccolo elemento di acque superficiali ricade nelle aree di seguito riportate:
- area sensibile di cui all'articolo 91 del presente decreto legislativo;
- zona vulnerabile di cui all'articolo 92 del presente decreto legislativo;
- acque di balneazione ai sensi del DPR 470/82;
- acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto legislativo;
- acque dolci idonee alla vita dei pesci ai sensi dell'articolo 84 del presente decreto legislativo;
e la competente autorita' reputa che l'identificazione del piccolo elemento, come corpo idrico separato aiutera' nel raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dal presente decreto per le suddette aree.
B.3.5.2 Accorpamento di piccoli elementi in corpi idrici superficiali contigui
I piccoli elementi di acque superficiali, dove possibile, sono accorpati all'interno di un corpo idrico piu' grande contiguo della stessa categoria di acque superficiali e dello stesso tipo.Al fine di semplificare la mappa dei corpi idrici fluviali non e' necessario che siano mostrati nella stessa gli affluenti minori accorpati all'interno del corpo idrico.
Per impedire l'esclusione di piccoli corsi d'acqua prossimi all'origine, che hanno un bacino scolante, < 10 km2 , a monte della
loro confluenza con un lago/invaso, quest'ultimo identificato come corpo idrico,, tali corsi d'acqua si considerano come contigui con il fiume, identificato come corpo idrico, a valle del lago/invaso.
Dopotutto, la creazione di limiti ad ogni confluenza di un corso d'acqua con un lago/invaso potrebbe indurre alla delimitazione di un numero grande non necessario di piccoli corpi idrici fluviali. Inoltre, ove i laghi/invasi sono separati da tratti corti di fiume, questi tratti di fiume potrebbero essere troppo piccoli per giustificare l'identificazione come corpo idrico, inducendo a dei buchi nella copertura dello stato delle mappe. Per superare questi potenziali problemi, i fiumi che sfociano in laghi/invasi possono essere considerati come contigui con il fiume, identificato come corpo idrico, di valle.
Alcuni corpi idrici lacustri possono essere connessi a corpi idrici costieri o a corpi idrici di transizione da un fiume corto con un bacino scolante < 10 km2 . A meno che il fiume non sia identificato
come corpo idrico separato secondo i casi fissati nel paragrafo B.3.5.1, non viene identificato come corpo idrico ma viene incluso, per fini gestionali, nel corpo idrico lacustre.
Laddove una piccola laguna o foce fluviale non soddisfa i criteri dimensionali e non e' verificato nessuno dei casi riportati nel paragrafo B.3.5.1 ma e' ubicata tra un corpo idrico costiero e un corpo idrico fluviale, per evitare buchi nella continuita' dello stato delle mappe viene incorporata nell'adiacente corpo idrico fluviale o, ove piu' appropriato, nell'adiacente corpo idrico costiero.
B.4 Corpi idrici fortemente modificati e artificiali
I corpi idrici fortemente modificati e artificiali come definiti all'art. 74, comma 2, lettere f) e g), possono essere identificati e designati, secondo le prescrizioni riportate all'art. 77 comma 5, nei casi in cui lo stato ecologico buono non e' raggiungibile a causa degli impatti sulle caratteristiche idromorfologiche delle acque superficiali dovuti ad alterazioni fisiche.
I corpi idrici fortemente modificati e artificiali devono essere almeno provvisoriamente identificati al termine del processo sopra riportato. Le designazioni devono essere riviste con la stessa ciclicita' prevista per i piani di gestioni e di tutela delle acque.
I limiti dei corpi idrici fortemente modificati sono soprattutto delineati dall'entita' dei cambiamenti delle caratteristiche idromorfologiche che:
(a) Risultano dalle alterazioni fisiche causate dall'attivita' umana;
(b) Ostacolano il raggiungimento dello stato ecologico buono.
((B.4.1 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI PER LE ACQUE FLUVIALI E LACUSTRI
B.4.1.1 DEFINIZIONI
Alterazione fisica: pressione che produce una modificazione idromorfologica di un corpo idrico causata dall'attivita' umana. Ogni alterazione e' legata ad un "uso specifico" attuale o storico.
Modificazione: un cambiamento apportato al corpo idrico superficiale dall'attivita' umana (che puo' portare al non raggiungimento del buono stato ecologico).
Alterazione fisica significativa: alterazione fisica la cui significativita' viene valutata attraverso i criteri riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura.
Modificazione significativa: modificazione la cui significativita' viene valutata attraverso i criteri riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura.
B.4.1.2 PREMESSA
La procedura per il riconoscimento dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) per le acque fluviali e lacustri si articola in due livelli successivi, di seguito indicati, ciascuno dei quali e' composto da piu' fasi:
- LIVELLO 1 - "Identificazione preliminare" basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche;
- LIVELLO 2 - "Designazione" basata su valutazioni tecniche idromorfologiche, ecologiche, e socio-economiche.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 1 - Procedura per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali
La designazione e' un processo iterativo, puo' accadere quindi che corpi idrici definiti fortemente modificati o artificiali nel primo piano di gestione, possano essere considerati corpi idrici naturali nei successivi piani e viceversa.
Nel caso della presenza di sbarramenti su un fiume, prima dell'applicazione della procedura occorre stabilire se il corpo idrico a monte dello sbarramento e' ancora da considerarsi fluviale ovvero, se conformemente a quanto definito al punto A.2.1 del presente allegato, abbia cambiato categoria e sia ascrivibile alla nuova categoria di "lago". Qualora il corpo idrico risulti lacustre, ossia si tratti di un invaso, e' identificato preliminarmente come fortemente modificato senza che venga applicato il livello 1. Gli invasi sono, infatti, dei corpi idrici con caratteristiche idromorfologiche alterate in maniera significativa e permanente, profonda ed estesa, e pertanto soddisfano i criteri delle fasi 4 e 5 del livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi, direttamente all'applicazione del livello 2. Qualora invece il corpo idrico modificato mantenga la categoria "fiume" si procede all'applicazione del livello 1 specifico per i fiumi e, nel caso questo fosse identificato preliminarmente come fortemente modificato, alla successiva applicazione del livello 2.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi dell'ISPRA e del CNR-ISE, avvia un'attivita' di coordinamento con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione dell'applicazione della metodologia riportata alla presente lettera B.4.1. Allo scopo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili i dati necessari. In tale attivita', a seguito della prima applicazione della metodologia, si valuta la necessita' di integrare la stessa con ulteriori specifici criteri, tenendo conto delle peculiarita' territoriali.
B.4.1.3 LIVELLO 1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI
Come riportato nello schema di figura 2, il livello 1 e' composto da fasi successive alcune delle quali presentano criteri distinti per i fiumi e per i laghi. Il livello 1 si applica ai corpi idrici, cosi' come definiti alla lettera h), comma 2, dell'articolo 74 del presente decreto, identificati sulla base delle modalita' riportate nella sezione B del presente allegato.
Per quanto riguarda l'identificazione preliminare dei CIFM nelle fasi del livello 1 viene verificato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) il mancato raggiungimento del buono stato ecologico e' dovuto ad alterazioni fisiche che comportano modificazioni delle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico e non dipende da altri impatti;
2) il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche in modo permanente;
3) la sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico deriva dall'uso specifico a cui esso e' destinato.
Pertanto la procedura di identificazione e designazione puo' non essere applicata ai corpi idrici di stato ecologico uguale o superiore al "buono".
Per quanto riguarda invece l'identificazione preliminare dei CIA, il livello 1 e' applicato solo per le fasi 1 e 4.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 2 - Fasi del livello 1 per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali
Fase 1 - Il corpo idrico e' artificiale?
In questa fase si identificano i corpi idrici artificiali cosi' come definiti alla lettera f, comma 2, dell'articolo 74 del presente decreto. Inoltre, conformemente a quanto riportato nella "Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies" della Commissione Europea (2003), si precisa che un corpo idrico artificiale e' un corpo idrico superficiale creato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o comunque non vi erano elementi di acque superficiali tali da poter essere considerati distinti e significativi e pertanto non identificabili come corpi idrici.
Per i corpi idrici artificiali si passa direttamente dalla fase 1 alla fase 4 al fine di valutare la probabilita' che il corpo idrico possa raggiungere il buono stato ecologico ed in tal caso possa essere considerato come "naturale".
Fase 2 - Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico?
Questa fase e' necessaria per selezionare quei corpi idrici con alterazioni fisiche tali da comportare modificazioni idromorfologiche. Infatti requisito fondamentale per l'assegnazione a corpo idrico fortemente modificato e' la presenza di alterazioni che incidono sull'idromorfologia dello stesso modificandone lo stato naturale.
Nel selezionare questi corpi idrici e' necessario tenere conto della caratterizzazione delle acque superficiali effettuata ai sensi dell'articolo 118 del presente decreto, nonche' degli usi specifici che comportano alterazioni idromorfologiche dell'ambiente indicati alla lettera a), comma 5 dell' art. 77, quali:
- navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;
- regimazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
- attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
- altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti.
Fiumi
Sono selezionati i corpi idrici fluviali nei quali sono presenti:
- opere trasversali (incluse soglie e rampe)
- difese di sponda e/o argini a contatto
- rivestimenti del fondo
- dighe, briglie di trattenuta non filtrante o traverse assimilabili a dighe poste all'estremita' di monte del corpo idrico
- opere trasversali (briglie o traverse) all'interno del corpo idrico o alla sua estremita' di valle che determinano forti modificazioni delle condizioni idrodinamiche
- tratti a regime idrologico fortemente alterato
- modificazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata (hydropeaking)
Laghi
Sono selezionati i corpi idrici lacustri nei quali sono presenti:
- manufatti come porti, dighe, traverse;
- artificializzazioni delle sponde e/o delle zone litorali;
- prelievi d'acqua e/o deviazioni delle acque fuori dal bacino e/o immissioni da altri bacini.
Fase 3 - Valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative
Lo scopo di questa fase e' individuare, in base ai criteri di seguito riportati, le modificazioni idromorfologiche significative, connesse "all'uso specifico" e derivanti da alterazioni fisiche significative, e che possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico. Qualora per il corpo idrico in esame anche una sola delle modificazioni idromorfologiche risulti significativa e' necessario proseguire con la successiva fase 4.
Fiumi
Come di seguito indicato sui corpi idrici selezionati in fase 2 si effettua una valutazione basata su:
- alcuni indicatori di artificialita' dell'indice IQM - Indice di Qualita' Morfologica, di cui all'Allegato 1del presente decreto e al "Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua" (ISPRA, 2011);
- la presenza di determinate pressioni idrologiche.
La valutazione degli indicatori di artificialita' consiste sostanzialmente nella descrizione delle pressioni idromorfologiche le cui informazioni sono acquisibili presso il catasto delle opere idrauliche, tramite l'utilizzo di immagini telerilevate e, se necessario, con l'ausilio dei dati idrologici.
In tabella 1 sono riportate le varie tipologie di modificazioni idromorfologiche e i criteri per la valutazione della significativita', ed i casi (da 1 a 8) da considerare in questa fase per la valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative.
Non rientrano tra le alterazioni da considerare significative i casi di corpi idrici che, pur avendo subito variazioni morfologiche pregresse molto intense (es. incisione del fondo, restringimento, ecc.), non sono attualmente interessati dalla pressione ovvero da elementi di artificialita'. Tipico e' il caso di corsi d'acqua dove l'attivita' estrattiva del passato aveva causato notevoli variazioni morfologiche tuttora presenti. Tali situazioni non sono da considerare "significative" in quanto non presentano piu' il requisito di permanenza (di cui alla fase 5) della causa dell'alterazione che e' una delle condizioniper l'identificazione dei corpi idrici come fortemente modificati.
Similmente, non possono venir considerati come fortemente modificati i corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibratura delle sezioni a fini di difesa idraulica - in assenza degli elementi di artificialita' previsti in tabella 1 - in quanto si tratta di interventi di manutenzione i cui effetti morfologici non sono permanenti e risultano reversibili anche nel breve periodo.
Laghi
La significativita' delle modificazioni idromorfologiche dei corpi idrici selezionati in fase 2 e' valutata secondo i criteri di seguito riportati:
1. Presenza di opere di sbarramento
Valutare l'altezza dello sbarramento e il volume invasato. Le alterazioni si considerano significative nei casi in cui l'altezza dello sbarramento superi i 10 m o la percentuale tra il volume invasato ed il volume prelevato superi il 50%.
2. Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona adibita a infrastrutture portuali e affini Valutare la presenza di arginature e artificializzazioni delle sponde e del substrato della zona litorale misurandone l'estensione lineare. Calcolare la percentuale di estensione lineare di tali zone rispetto al perimetro totale del lago e valutare se la percentuale e' maggiore o minore del 50%. L'alterazione risulta significativa se tale percentuale e' superiore al 50%.
3. Variazione di livello nel tempo
La variazione di livello nel tempo (ΔL) e' quella dovuta alla naturale risposta del corpo idrico alle condizioni meteorologiche (piogge o siccita') sommata a quella derivante dall'utilizzo delle acque superficiali e/o sotterranee nel bacino imbrifero, del corpo idrico in questione, attraverso opere di prelievo, captazione, dighe, traverse, canali, pozzi, diversioni etc.. Per definire la variazione del livello dovuta a cause naturali (ΔLn) e' necessario disporre di una serie di dati acquisiti in un arco temporale di almeno 20 anni. Si procede effettuando per ogni anno la media delle misure di livello acquisite nell'arco dell'anno; quindi la variazione naturale di livello (ΔLn) e' data dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo delle suddette medie annuali calcolate nell'arco dei 20 anni.
Se non e' possibile calcolare tale variazione naturale di livello (ΔLn), la si puo' assumere pari a:
a) 2 m - per i laghi tipo AL-3 di cui all'allegato 3 del presente Decreto
b) 0,8 m - per tutti gli altri laghi
La variazione di livello (ΔL) risulta significativa qualora si verifichi una delle due seguenti situazioni:
ΔL < ΔLn - 50% ΔLn
ΔL > ΔLn + 50% ΔLn
Fase 4 - E' probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico a causa delle alterazioni idromorfologiche o perche' artificiale?
In questa fase si valuta il rischio di non poter raggiungere il buono stato ecologico sulla base di quanto definito all'allegato 1 del presente decreto a causa delle modificazioni idromorfologiche significative o a causa delle caratteristiche artificiali.
Il rischio di non raggiungere il buono stato ecologico deve dipendere dalle sole alterazioni morfologiche e idrologiche o dalle caratteristiche artificiali e non da altre pressioni, come la presenza di sostanze tossiche, o da altri problemi di qualita'; in questo secondo caso, il corpo idrico non puo' essere identificato come fortemente modificato o artificiale.
Fase 5 - Il corpo idrico e' sostanzialmente mutato nelle sue caratteristiche idromorfologiche a causa di alterazioni fisiche dovute all'attivita' antropica?
Lo scopo di questa fase e' di selezionare i corpi idrici in cui le alterazioni fisiche provocano modificazioni sostanziali nelle caratteristiche del corpo idrico al fine di poterli preliminarmente identificare come fortemente modificati. Al contrario, quei corpi idrici che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico, ma le cui caratteristiche non sono sostanzialmente mutate, non possono essere considerati fortemente modificati e sono da considerarsi corpi idrici naturali.
Il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche quando:
- Le modificazioni del corpo idrico rispetto alle condizioni naturali sono molto evidenti;
- il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico e' esteso/diffuso o profondo (tipicamente questo implica mutamenti sostanziali sia dal punto di vista idrologico che morfologico);
- il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico e' permanente e non temporaneo o intermittente.
Allo scopo di effettuare la verifica di cui sopra, per i fiumi si deve tener conto di quanto di seguito riportato.
Fiumi
Per confermare l'identificazione preliminare a CIFM dei corpi idrici fluviali individuati nelle precedenti fasi, sono previste le verifiche riportate in tabella 1, basate sull'applicazione di alcuni indicatori dell'IQM o dell'indice per intero e sulla valutazione di pressioni idrologiche aggiuntive (applicazione indice IARI - Indice di Alterazione del Regime Idrologico), relativamente agli 8 casi descritti in tabella 1.
Nei casi sopraesposti in cui si debba applicare la valutazione completa dell'IQM risulta necessario suddividere il corpo idrico in tratti, secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA (IDRAIM, 2011), ed effettuare la media ponderata dei diversi tratti componenti il corpo idrico sulla lunghezza, per assegnare un unico valore di IQM al corpo idrico in analisi.
Laghi
Il rispetto di una delle condizioni riportate alla fase 3 sono sufficienti per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati. Non sono necessarie ulteriori verifiche.
Parte di provvedimento in formato grafico
B.4.1.4 LIVELLO 2: DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI
Ai corpi idrici identificati preliminarmente attraverso il livello 1 si applicano le due fasi (fase 6 e 7) del livello 2 (figura 3) per pervenire alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali da considerare nel piano di tutela e nel piano di gestione.
Si riportano di seguito le specifiche per la sottofase 7.4.
Per la designazione di corpo idrico come fortemente modificato o artificiale occorre procedere a verificare se le esigenze e i benefici derivanti dall'uso corrente non siano raggiungibili con altri mezzi che non comportino costi sproporzionati.
Un costo e' considerato sproporzionato qualora:
1. i costi stimati superano i benefici e il margine tra i costi e i benefici e' apprezzabile e ha un elevato grado di attendibilita';
2. non vi e' sostenibilita' socioeconomica.
Per ulteriori dettagli relativi al livello 2 si rimanda alla "Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies" e alla "Guidance document n.1: economics and the environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive", elaborate nell'ambito dei documenti predisposti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, consultabili nel sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 3 - Fasi del livello 2 per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali
Note alla figura 3:
*se si verifica la condizione di cui alla sottofase 6.2, e' possibile procedere direttamente con la fase 7.
Tuttavia per una migliore giustificazione della designazione si puo' anche applicare la sottofase 6.3.))
SEZIONE C: METODOLOGIA PER L'ANALISI
DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPIANTI
C.1 Finalita' e approccio
Le Regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del presente decreto legislativo, devono condurre l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici.
Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici, e' necessario che per ciascun corpo idrico venga sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza, una corretta e dettagliata conoscenza:
1. delle attivita' antropiche;
2. delle pressioni che le suddette attivita' provocano ossia le azioni dell'attivita' antropica sui corpi idrici (scarichi di reflui, modificazioni morfologiche, prelievi idrici, uso fitosanitari, surplus di fertilizzanti in agricoltura);
3. degli impatti, ovvero dell'effetto ambientale causato dalla pressione.
Attraverso l'attivita' conoscitiva e' possibile effettuare una valutazione della vulnerabilita' dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate. Sulla base delle informazioni sulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati di monitoraggio ambientale e' possibile, infatti, pervenire ad una previsione circa la capacita' di un corpo idrico di raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla direttiva, gli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 76 e gli obiettivi specifici previsti dalle leggi istitutive delle aree protette di cui all'allegato 9 del presente decreto legislativo . Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico viene definito " a rischio". Per facilitare tale valutazione le autorita' competenti possono avvalersi di tecniche di modellizzazione.
Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi della normativa pregressa, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni, le Regioni, sentite le Autorita' di bacino competenti, identificano i corpi idrici "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio".
C.2. Prima identificazione di corpi idrici a rischio
In attesa dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla classificazione dei corpi idrici, inoltre le Regioni identificano come i corpi idrici a rischio, i seguenti:
- Acque a specifica destinazione funzionale di cui al CAPO II del presente decreto legislativo (acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque di balneazione, acque dolci idonee alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi) non conformi agli specifici obiettivi di qualita';
- Aree sensibili ai sensi dell'art. 91 del presente decreto legislativo e secondo i criteri di cui all'allegato 6 al medesimo decreto (Direttiva 91/271/CEE);
- corpi idrici ubicati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ai sensi degli articoli 92 e 93 del presente decreto legislativo e individuate secondo i criteri di cui all'allegato 7 dello stesso decreto qualora, anche a seguito dell'attuazione dei programmi di controllo e d'azione predisposti dalle Regioni, si ritenga improbabile il raggiungimento dell'obiettivo ambientale entro il 2015;
- Corpi idrici ubicati in aree contaminate, identificate come siti di bonifica, ai sensi della parte quarta titolo V del presente decreto legislativo;
- corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualita' emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita' e i parametri correlati alla attivita' antropica che incide sul corpo idrico, non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in relazione allo sviluppo atteso delle pressioni antropiche e alle peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e dei relativi ecosistemi acquatici, risulta improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015;
Le regioni valutano l'opportunita' di considerare a rischio anche i corpi idrici per i quali la particolarita' e dimensione delle pressioni antropiche in essi incidenti, le peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e dei relativi ecosistemi acquatici, possono comportare un rischio per il mantenimento della condizione di stato di qualita' buono.
C.2.1 Classi di rischio dei corpi idrici - Prima identificazione di corpi idrici non a rischio e probabilmente a rischio
Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi della normativa pregressa compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, le Regioni, sentite le Autorita' di bacino competenti, identificano inoltre come "corpi idrici non a rischio" quelli sui quali non esistono attivita' antropiche o per i quali e' provato, da specifico controllo dei parametri di qualita' correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualita' del corpo idrico.
I corpi idrici, per i quali non esistono dati sufficienti sulle attivita' antropiche e sulle pressioni o, qualora sia nota l'attivita' antropica ma non sia possibile una valutazione dell'impatto provocato dall'attivita' stessa, per mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati, sono provvisoriamente classificati come "probabilmente a rischio".
A conclusione della prima analisi di rischio i corpi idrici sono pertanto distinti nelle seguenti classi di rischio:
- a rischio
- non a rischio
- probabilmente a rischio.
L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare un criterio di priorita', basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio.
C.2.2 Elenco dei corpi idrici a rischio
Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, sulla base della prima identificazione di cui al paragrafo C.2, compilano gli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza. Tali elenchi devono essere aggiornati sulla base dei risultati del monitoraggio periodico effettuato anche ai sensi delle normative che istituiscono le aree protette (es. balneazione vita dei pesci .... ), delle modifiche dell'uso del territorio e dell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e degli impatti.
C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale e' effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.
C.3 Aggiornamento dell'attivita' conoscitiva delle pressioni
Ai fini della validazione della classificazione di rischio dei corpi idrici e' necessario aggiornare il rilevamento dell'impatto causato dalla attivita' antropica presente nei vari bacini idrografici che influenzano o possono influenzare le risorse idriche. Nell'effettuare tale ricognizione devono essere identificate le pressioni antropiche significative, dove per significative devono intendersi quelle che possono produrre un "inquinamento significativo", che determina un rischio per il raggiungimento degli obiettivi, nelle seguenti categorie:
1) stima e individuazione dell'inquinamento da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze inquinanti di cui all'allegato VIII del presente decreto legislativo, provenienti da attivita' e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, informazioni acquisite anche a norma delle direttive di seguito riportate:
a. 91/271/CEE (Trattamento delle acque reflue urbane);
b. 96/61/CE e s.m. (Prevenzione integrata dell'inquinamento);
e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
c. 76/464/CEE (Sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico);
d. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di sostanze prioritarie in materia di acque);
e. 75/440/CEE (Acque potabili), 76/160/CEE e s.m. (Acque di balneazione), 78/659/CEE (Acque idonee alla vita dei pesci) e 79/923/CEE e s.m. (Acque destinate alla molluschicoltura);
2) stima e individuazione dell'inquinamento da fonte diffusa, in particolare l'inquinamento dovuto alle sostanze inquinanti proveniente da attivita' e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, tra l'altro in base alle informazioni raccolte a norma delle direttive di seguito riportate:
a. 91/676/CEE (Inquinamento provocato da nitrati di origine agricola);
b. 91/414/CEE (Immissione in commercio di prodotti fitosanitari);
c. 98/8/CE (Immissione sul mercato dei biocidi);
e, ai fini del primo piano di gestione del bacino idrografico:
d. 76/464/CEE;
e. Decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 (Elenco di sostanze prioritarie in materia di acque);
f. 75/440/CEE, 2006/7/CE, 78/659/CEE e 79/923/CEE;
3) stima e individuazione delle estrazioni di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione;
4) stima e individuazione dell' impatto delle regolazioni del flusso idrico, compresi trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del flusso e sugli equilibri idrici;
5) individuazione delle alterazioni morfologiche dei corpi idrici;
6) stima e individuazione di altri impatti antropici sullo stato delle acque superficiali;
7) analisi dell'uso del suolo che comprenda l'individuazione delle principali aree urbane, industriali e agricole, nonche' - ove pertinente - delle zone di pesca e delle foreste.
C.4 Relazione tra analisi di rischio e monitoraggio
L'analisi di rischio effettuata sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi e' confermata, entro il 2008 , sulla base dei risultati ottenuti con il primo monitoraggio di sorveglianza e deve essere stabilito l'elenco fmale dei corpi idrici "a rischio" e "non a rischio".
Pertanto i corpi idrici indicati inizialmente come probabilmente a rischio sono attribuiti ad una delle due classi sopra riportate.
1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO TIPO-SPECIFICHE PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI
D.1. Premessa
Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale, individuato in base a quanto riportato nella precedente sezione A al presente punto, sono definite:
a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualita' idromorfologica e fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1 alla parte terza del presente decreto legislativo, stabilisce per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2;
b) le condizioni biologiche di riferimento tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualita' biologica che l'Allegato 1, punto A.1 specifica per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2.
Nell'applicare le procedure previste nella presente sezione ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o corpi idrici artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'Allegato 1, tabella A.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni.
D.2. Funzione delle condizioni di riferimento:
Le condizioni di riferimento:
- rappresentano uno stato corrispondente a pressioni molto basse senza gli effetti dell'industrializzazione di massa, dell'urbanizzazione e dell'agricoltura intensiva e con modificazioni molto lievi degli elementi di qualita' biologica, idro-morfologica e chimicofisica;
- sono stabilite per ogni tipo individuato all'interno delle categorie di acque superficiali, esse sono pertanto tipo-specifiche;
- non coincidono necessariamente con le condizioni originarie indisturbate e possono includere disturbi molto lievi, cioe' la presenza di pressioni antropiche e' ammessa purche' non siano rilevabili alterazioni a carico degli elementi di qualita' o queste risultino molto lievi;
- consentono di derivare i valori degli elementi di qualita' biologica necessari per la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico;
- vengono espresse come intervallo di valori, in modo tale da rappresentare la variabilita' naturale degli ecosistemi.
D.2.1. Condizioni di riferimento e Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE)
L'individuazione delle condizioni di riferimento consente di calcolare, sulla base dei risultati del monitoraggio biologico per ciascun elemento di qualita', il "rapporto di qualita' ecologica" (RQE). L'RQE viene espresso come un valore numerico che varia tra 0 e 1, dove lo stato elevato e' rappresentato dai valori vicino ad 1, mentre lo stato pessimo e' rappresentato da valori numerici vicino allo 0.
L'RQE mette in relazione i valori dei parametri biologici osservati in un dato corpo idrico e il valore per quegli stessi parametri riferiti alle condizioni di riferimento applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico e serve a quantificare lo scostamento dei valori degli elementi di qualita' biologica, osservati in un dato sito, dalle condizioni biologiche di riferimento applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico. L'entita' di tale scostamento concorre ad effettuare la classificazione dello stato ecologico di un corpo idrico secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto A2 del presente decreto legislativo.
D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento I principali metodi per la definizione delle condizioni di riferimento sono:
- Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti da siti di monitoraggio;
- Metodo teorico basato su modelli statistici, deterministici o empirici di previsione dello stato delle condizioni naturali indisturbate;
- Metodo temporale, basato sull'utilizzazione di dati di serie storiche o paleoricostruzione o una combinazione di entrambi;
- Una combinazione dei precedenti approcci;
Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente quello spaziale. Qualora tale approccio non risulti applicabile si ricorre agli altri metodi elencati. Puo' essere inoltre utilizzato un metodo basato sul giudizio degli esperti solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra riportati.
D.3.1 Metodo spaziale Il metodo spaziale si basa sui dati di monitoraggio qualora siano disponibili siti, indisturbati o solo lievemente disturbati, idonei a delineare le "condizioni di riferimento" e pertanto identificati come "siti di riferimento". I siti di riferimento sono individuati attraverso l'applicazione dei criteri di selezione basati sull'analisi delle pressioni esistenti e dalla successiva validazione biologica. Possono essere individuati siti diversi per ogni elemento di qualita' biologica. Per l'individuazione dei siti si fa riferimento alle metodologie riportate nei manuali ISPRA, per le acque marino- costiere e di transizione, e CNR-IRSA, per i corsi d'acqua e le acque lacustri.
D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni di Riferimento Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria e tipo di corpo idrico, i potenziali siti di riferimento sulla base dei dati e delle conoscenze relative al proprio territorio in applicazione delle metodologie richiamate al punto D.3 e provvedono a inviare le relative informazioni al MATTM.
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto D.1, tenendo conto dei siti di riferimento e dei relativi dati comunicati dalle Regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi ai sensi dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo.
Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un determinato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipo-specifiche attendibili a causa della grande variabilita' naturale cui l'elemento e' soggetto (non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali) detto elemento puo' essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione sono specificati nel piano di gestione del bacino idrografico.
Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per ogni tipo individuato, nelle varie categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATTM con il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici, per la costituzione di una rete di controllo, che costituisce parte integrante della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4. dell'Allegato 1 al presente decreto legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi.
Le condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si presentano variazioni per cause naturali nei siti di riferimento.
1.1.2 PUNTO ABROGATO DAL DECRETO 16 GIUGNO 2008, N. 131.
1.1.3 PUNTO ABROGATO DAL DECRETO 16 GIUGNO 2008, N. 131.
1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI
Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato; i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo.
2 ACQUE SOTTERRANEE
2.1 Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei
B.1 Finalita'
Le regioni, ai sensi degli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n.152 del 2006, conducono l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici sotterranei ed il rilevamento dello stato di qualita' degli stessi.
Al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116, e' necessario che per ciascuno di essi venga sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza, una corretta e dettagliata conoscenza di:
- attivita' antropiche;
- pressioni che le suddette attivita' esercitano sui corpi idrici sotterranei (scarichi di reflui, prelievi idrici, uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti, ravvenamento artificiale);
- impatti, ossia gli effetti ambientali causati dalle pressioni.
Attraverso attivita' conoscitiva e' possibile effettuare una valutazione della vulnerabilita' dei corpi idrici sotterranei rispetto alle pressioni individuate. Sulla base delle informazioni sulle attivita' antropiche presenti nel bacino idrografico e dei dati di monitoraggio ambientale e' possibile, infatti, pervenire ad una previsione circa la capacita' di un corpo idrico di raggiungere o meno gli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006, gli obiettivi specifici, ove pertinenti, previsti (bile leggi istitutive delle aree protette di cui all'Allegato 9 del citato decreto, gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 6, comma 1. Nel caso di previsione di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi il corpo idrico viene definito "a rischio".
Per facilitare tale valutazione le regioni si avvalgono del modello concettuale di cui alla Parte C. Sulla base delle informazioni pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale e sulle pressioni, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, effettuano una prima definizione dei corpi idrici come "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio".
L'attribuzione di categorie di rischio ha lo scopo di individuare un criterio di priorita', basato sul rischio, attraverso il quale orientare i programmi di monitoraggio.
B.2 Classi di rischio dei corpi idrici
B.2.1 Prima identificazione di corpi idrici a rischio
Nelle more dell'attuazione definitiva di tutte le fasi che concorrono alla definizione del rischio dei corpi idrici, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici a rischio i seguenti:
a) corpi idrici sotterranei destinati alla produzione di acqua potabile le cui caratteristiche non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto n. 31 del 2001 limitatamente alle sostanze chimiche;
b) corpi idrici sotterranei correlati a zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui agli articoli 92 e 93 del decreto n.152 del 2006;
c) corpi idrici sotterranei interessati da aree contaminate, identificate come siti di bonifica, ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto n.152 del 2006;
d) corpi idrici che, sulla base delle caratteristiche di qualita' emerse da monitoraggi pregressi, presentano gli indici di qualita' e i parametri correlati all' attivita' antropica che incide sul corpo idrico non conformi con l'obiettivo di qualita' da raggiungere entro il 2015 e per i quali, in relazione allo sviluppo atteso delle pressioni antropiche e alle peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi, risulta improbabile il raggiungimento degli stessi obiettivi entro il 2015. Possono essere identificati altresi' come a rischio i corpi idrici sotterranei connessi a corpi idrici superficiali dichiarati come aree sensibili ai sensi dell'articolo 91 del decreto n. 152 del 2006. Le regioni, inoltre, valutano l'opportunita' di considerare a rischio anche i corpi idrici per i quali la particolarita' ed intensita' delle pressioni antropiche in essi incidenti, le peculiarita' e fragilita' degli stessi corpi idrici e degli eventuali ecosistemi acquatici connessi possono comportare un rischio per il mantenimento del buono stato di qualita'.
B.2.2 Prima identificazione di corpi idrici non a rischio e probabilmente a rischio
Sulla base delle informazioni pregresse acquisite ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore, compresi i dati esistenti sul monitoraggio ambientale, le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, identificano come corpi idrici "non a rischio" quelli sui quali non insistono attivita' antropiche o per i quali e' provato, da specifico controllo dei parametri di qualita' correlati alle attivita' antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualita' del corpo idrico.
I corpi idrici, per i quali non esistono dati sufficienti sulle attivita' antropiche e sulle pressioni o, qualora sia nota l'attivita' antropica ma non sia possibile una valutazione dell'impatto provocato dall'attivita' stessa, per mancanza di un monitoraggio pregresso sui parametri ad essa correlati, sono provvisoriamente identificati come "probabilmente a rischio".
B.3 Elenco dei corpi idrici a rischio
Le regioni, sentite le autorita' di bacino competenti, sulla base della prima identificazione di cui al paragrafo B.2.1, compilano gli elenchi dei corpi idrici a rischio indicando, per ciascuno di essi, il bacino idrografico di appartenenza. Tali elenchi devono essere aggiornati sulla base dei risultati del riesame dell'impatto delle attivita' antropiche di cui al paragrafo B.4, dei risultati del monitoraggio di cui all'Allegato 4 e di quello effettuato anche ai sensi delle normative che istituiscono le aree protette, ove pertinenti, nonche' delle modifiche dell'uso del suolo.
B.4 Riesame dell'impatto delle attivita' antropiche sulle acque sotterranee
Oltre che alle finalita' di cui al paragrafo B.3, il riesame dell'impatto delle attivita' antropiche sulle acque sotterranee, affiancato ai risultati dell'attivita' del primo monitoraggio di sorveglianza, di cui al punto 4.2.1 dell'Allegato 4, mira a stabilire, entro il 2009, l'elenco finale dei corpi idrici "a rischio" e "non a rischio" attraverso l'attribuzione ad una delle due categorie dei corpi idrici provvisoriamente classificati come "probabilmente a rischio".
Tale riesame e' ottenuto attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle seguenti informazioni:
a) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo usati per l'estrazione di acqua, con l'eccezione dei:
1) punti di estrazione che forniscono, in media, meno di 10 mc al giorno o
2) dei punti di estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, meno di 10 m3 al giorno o servono meno di 50 persone;
b) medie annue delle portate di estrazione da tali punti;
c) composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo;
d) ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo in cui siano presenti scarichi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), e), d), e) e f), comma 1, dell'articolo 103 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 104 del decreto n.152 del 2006;
e) portata degli scarichi in tali punti;
f) composizione chimica degli scarichi nel corpo idrico sotterraneo;
g) utilizzazione del suolo nel bacino o nei bacini idrografici da cui il corpo idrico sotterraneo si alimenta (area di ricarica) , comprese le immissioni di inquinanti e le alterazioni antropiche delle caratteristiche di deflusso e di ricarica naturale, come la diversione delle acque meteoriche o del deflusso superficiale causati da impermeabilizzazione del suolo, opere di sbarramento o drenaggio.
B.5 Riesame dell'impatto delle variazioni dei livelli delle acque sotterranee
Le regioni individuano i corpi idrici sotterranei per cui devono essere fissati obiettivi meno rigorosi a norma dell'articolo 77, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, e comunque nel rispetto delle disposizioni di' cui al comma 8 del medesimo articolo, anche prendendo in considerazione gli effetti dello stato del corpo:
a) sulle acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi;
b) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il drenaggio dei terreni;
c) sullo sviluppo antropico.
B.6 Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualita' delle acque sotterranee
Le regioni identificano i corpi idrici sotterranei per i quali devono essere specificati obiettivi meno rigorosi ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del decreto n.152 del 2006, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo, laddove in conseguenza dell'impatto dell'attivita' antropica, determinata ai sensi dell'articolo 118 del decreto n.152 del 2006, il corpo idrico sotterraneo sia talmente inquinato da rendere impraticabile oppure sproporzionatamente dispendioso ottenere un buono stato chimico delle acque sotterranee.
2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI D'ACQUA
Deve essere istituito un catasto anagrafico debitamente codificato al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punii d'acqua esistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre emergenze della falda come fontanili, ecc.) e dei nuovi punti realizzati. A ciascun punto d'acqua dovra' essere assegnato un numero di codice univoco stabilito in base alle modalita' di codifica che saranno indicate con decreto.
Per quanto riguarda le sorgenti andranno codificate tutte quelle utilizzate e comunque quelle che presentano una portata media superiore a 10 L/s e quelle di particolare interesse ambientale.
Per le nuove opere e' fatto obbligo all'Ente competente di verificare all'atto della domanda di ricerca e sfruttamento della risorsa idrica sotterranea, l'avvenuta assegnazione del codice.
In assenza di tale codice i rapporti di prova relativi alla qualita' delle acque, non potranno essere accettati dalla Pubblica Amministrazione.
Inoltre per ciascun punto d'acqua dovra' essere predisposta una scheda informatizzata che contenga i dati relativi alle caratteristiche geografiche, anagrafiche, idrogeologiche, strutturali, idrauliche e funzionali derivate dalle analisi conoscitive di cui al punto 1.
Le schede relative ai singoli punti d'acqua, assieme alle analisi conoscitive di cui al punto 1 ed a quelle che potranno essere raccolte per ciascun punto d'acqua dovranno contenere poi le informazioni relative a:
a) le caratteristiche chimico fisiche dei singoli complessi idrogeologici e del loro grado di sfruttamento, utilizzando i dati a vario titolo in possesso dei vari Enti (analisi chimiche effettuate dai laboratori pubblici, autodenunce del sollevato etc.) nonche' stime delle direzioni e delle velocita' di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali connessi.
b) l'impatto esercitato dalle attivita' umane sullo stato delle acque sotterranee all'interno di ciascun complesso idrogeologico.
Tale esame dovra' riguardare i seguenti aspetti:
1. stima dell'inquinamento da fonte puntuale (cosi' come indicato al punto relativo alle acque superficiali)
2. stima dell'inquinamento da fonte diffusa
3. dati derivanti dalle misure relative all'estrazione delle acque
4. stima del ravvenamento artificiale
5. analisi delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
3 MODALITA' DI ELABORAZIONE, GESTIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Le Regioni organizzeranno un proprio Centro di Documentazione che curera' l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione, gestione e diffusione. Tali dati sono organizzati secondo i criteri stabiliti con decreto e devono periodicamente essere aggiornati con i dati prodotti dal monitoraggio secondo le indicazioni di cui all'allegato 1.
Le misure quantitative e qualitative dovranno essere organizzate secondo quanto previsto nel decreto attuativo relativo alla standardizzazione dei dati. A tali modalita' si dovranno anche attenere i soggetti tenuti a predisporre i protocolli di garanzia e di qualita'.
L'interpretazione dei dati relativi alle acque sotterranee in un acquifero potra' essere espressa in forma sintetica mediante: tabelle, grafici, diagrammi, serie temporali, cartografie tematiche, elaborazioni statistiche, ecc.
Il Centro di documentazione annualmente curera' la redazione di un rapporto sull'evoluzione quali-quantitativa dei complessi idrogeologici monitorati e rendera' disponibili tutti i dati e le elaborazioni effettuate, a tutti gli interessati.
Compito del Centro di documentazione sara' inoltre la redazione di carte di sintesi delle aree su cui esiste un vincolo riferito alle acque sotterranee, carte di vulnerabilita' e rischio delle acque sotterranee.
Una volta ultimata la presentazione finale dei documenti e degli elaborati grafici ed informatizzati del prodotto, saranno individuati i canali piu' idonei alla sua diffusione anche mediante rapporti di sintesi e seminari, a tal scopo verra' predisposto un piano contenente modalita' e tempi dell'attivita' di diffusione. Allo scopo dovra' essere prevista da parte del Centro di documentazione la disponibilita' degli stessi tramite sistemi geografici informatizzati (GIS) disponibili su reti multimediali.
La scala delle elaborazioni cartografiche dovra' essere di almeno 1:100.000 salvo necessita' di superiore dettaglio.
ALLEGATO 4
CONTENUTI DEI PIANI
Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici
A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi.
1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'allegato 3. Essa include:
1.1. Per le acque superficiali:
- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici,
- rappresentazione cartografica delle ecoregioni e dei tipi di corpo idrico superficiale presenti nel bacino idrografico,
- segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale.
1.2. Per le acque sotterranee:
- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici sotterranei.
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, comprese:
- stime sull'inquinamento da fonti puntuali, stime sull'inquinamento da fonti diffuse, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,
- stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese,
- analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque.
3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 117 e dall'allegato 9 alla parte terza del presente decreto.
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle:
4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);
4.2. acque sotterranee (stato chimico e quantitativo);
4.3. aree protette.
5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui e' stato fatto ricorso all'articolo 77, comma 6, 7, 8, 10 e alle informazioni connesse imposte da detto articolo.
6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi.
7.1. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque.
7.2. Relazione sulle iniziative e misure drastiche adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico.
7.3. Sintesi delle misure adottate per soddisfare i requisiti previsti.
7.4. Sintesi dei controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque, con rimando ai registri e specificazione dei casi in cui sono state concesse esenzioni.
7.5. Sintesi dei controlli decisi per gli scarichi in fonti puntuali e per altre attivita' che producono un impatto sullo stato delle acque.
7.6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee.
7.7. Sintesi delle misure adottate sulle sostanze prioritarie.
7.8. Sintesi delle misure adottate per prevenire o ridurre l'impatto degli episodi di inquinamento accidentale.
7.9. Sintesi delle misure adottate per i corpi idrici per i quali il raggiungimento degli obiettivi enunciati e' improbabile,
7.10. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati.
7.11. Particolari delle misure adottate per scongiurare un aumento dell'inquinamento delle acque marine.
8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione piu' dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto.
9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano.
10. Elenco delle autorita' competenti all'interno di ciascun distretto.
11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
B. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico comprendono anche quanto segue:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano di gestione, compresa una sintesi delle revisioni da effettuare;
2. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio relativi al periodo coperto dal piano precedente, e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;
4. sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate, successivamente alla pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del bacino idrografico.
Parte B. Piani di tutela delle acque
a) I Piani di tutela delle acque devono contenere:
1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'allegato 3. Tale descrizione include:
1.1 Per le acque superficiali:
- rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento cosi' come indicato all'allegato 1, come modificato dall'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto.
1.2 Per le acque sotterranee:
- rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone
- suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attivita' antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione:
- stima dell'inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate/anno che in tonnellate/mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi),
- stima dell'impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo,
- stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti,
- analisi di altri impatti derivanti dall'attivita' umana sullo stato delle acque.
3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili cosi' come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle Regioni.
4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 120 e dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformita' a tali disposizioni per lo stato delle:
4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico)
4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo)
4.3 aree a specifica tutela
5. Elenco degli obiettivi definiti dalle autorita' di bacino e degli obiettivi di qualita' definiti per le acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l'identificazione dei casi dove si e' ricorso alle disposizioni dell'articolo 77, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformita' al suddetto articolo.
6. Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere:
6.1 programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici
6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualita' per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II
6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I
6.4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare:
- sintesi della pianificazione del bilancio idrico
- misure di risparmio e riutilizzo
6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare:
- disciplina degli scarichi
- definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale
- specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi
6.6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti
6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l'aumento dell'inquinamento delle acque marine in conformita' alle convenzioni internazionali
6.8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi del presente decreto
7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualita', anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative all'estrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue.
8. Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualita' ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico.
9. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani piu' dettagliati adottati per determinati sottobacini.
b) Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere:
1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare
2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonche' la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali
3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate 4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico.
ALLEGATO 5
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI
1.1 ACQUE REFLUE URBANE
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualita' e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane:
- se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella
tabella 1,
- se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla
loro entrata in esercizio.
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i
parametri a seconda della situazione locale.
Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori
limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.
Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue
urbane.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L
(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurita', con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosita' di 0,45 hm ed essiccazione a 105 °C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.
(5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) II metodo di riferimento per la misurazione e' la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione e' la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purche' si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si puo' fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non puo' superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media giornaliera puo' essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.
Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovra' tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attivita' di controllo.
Per il controllo della conformita' dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.
Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera puo' superare i limiti tabellari, e' definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinche' lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata:
BOD5: 100%
COD: 100%
Solidi Sospesi 150%
Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 e' fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorita' competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorita' di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema seguente.
Parte di provvedimento in formato grafico
I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente
numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata.
L'autorita' competente per il controllo deve altresi' verificare,
con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.
Parte di provvedimento in formato grafico
Valori estremi per la qualita' delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.
I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorita' competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nell'apposito decreto attuativo.
Ove le caratteristiche dei rifiuti da smaltire lo richiedano per assicurare il rispetto, da parte dell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, dei valori limite di emissione in relazione agli standard di qualita' da conseguire o mantenere nei corpi recettori interessati dallo scarico dell'impianto, l'autorizzazione prevede:
a) l'adozione di tecniche di pretrattamento idonee a garantire, all'ingresso dell'impianto di trattamento delle acque reflue, concentrazioni di inquinanti che non compromettono l'efficienza depurativa dell'impianto stesso;
b) l'attuazione di un programma di caratterizzazione quali-quantitativa che, in relazione a quanto previsto alla precedente lettera a), consenta controlli sistematici in entrata e in uscita agli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi e a quelli di depurazione delle acque reflue;
c) l'adozione di sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare tale da evitare la miscelazione con i reflui che hanno gia' subito il trattamento finale;
d) standard gestionali adeguati del processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa;
e) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto concerne la frequenza e le modalita' di campionamento, su criteri statistici o di tipo casuale, comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformita' o meno dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorita' competenti per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione;
f) controlli dell'idoneita' o meno all'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto di trattamento delle acque reflue in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 99/1992.
1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.
1.2.1 Prescrizioni generali
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni.
I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non devono superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione.
Tuttavia, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, in attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 sia in concentrazione massima. ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo.
In questo caso, i valori limite espressi in concentrazione devono essere coerenti, e comunque non possono essere superiori, con quelli in peso dell'elemento caratteristico dell'attivita' ed il relativo fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione dei singoli processi e stabilimenti.
Nel caso di attivita' ricadenti nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 valori limite di emissione possono essere definiti, in alternativa, per unita' di prodotto in linea con quanto previsto con i BAT references comunitari e con le linee guida
settoriali nazionali
Anche in questa ipotesi i valori limite espressi in quantita' devono essere coerenti con quelli espressi in concentrazione, tenuto conto del fabbisogno d'acqua, parametro quest'ultimo che varia in funzione dei singoli processi e stabilimenti.
1.2.2 Determinazioni analitiche
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita' degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorita' preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico
qualora lo
giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
1.2.3 Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze
pericolose
1. tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilita' e della pericolosita' delle sostanze, nonche' della possibilita' di utilizzare le migliori tecniche disponibili, le Regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unita' di tempo (kg/mese).
2. Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unita' di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresi' i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico finale.
3. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unita' di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle Regioni in termini di massa nell'unita' di tempo valgono quelli piu' cautelativi.
4. Ove il piano di tutela delle acque lo preveda per il raggiungimento degli standard di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'autorita' competente puo' individuare conseguenti prescrizioni adeguatamente motivate all'atto del rilascio e/o del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze di cui all'allegato 5. Dette specifiche prescrizioni possono comportare:
a) l'adozione di misure tecniche, di progettazione, costruzione, esercizio o manutenzione dell'impianto in grado di assicurare il rispetto di valori limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati in tabella 3, fatto salvo il caso in cui sia accertato, attraverso campionamenti a monte ed a valle dell'area di impatto dello scarico, che la presenza nello scarico stesso di una o piu' sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero e' naturalmente presente nel corpo idrico. Il valore limite di emissione sara' fissato in rapporto con le priorita' e le cadenze temporali degli interventi previsti nel piano di tutela delle acque approvato dalla regione e, in particolare, con quanto previsto nello stesso piano per assicurare la qualita' delle acque a specifica destinazione funzionale;
b) l'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto concerne la frequenza e le modalita' di campionamento, su criteri statistici o di tipo casuale, comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformita' o meno dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorita' competenti per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione.
1. le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte il punto di miscelazione.
2. I punti 4 e 5 non si applicano agli scarichi che provengono da attivita' commerciali caratterizzate da modesta significativita' con riferimento ai quantitativi annui di acque reflue complessivamente scaricate e che recapitano in pubblica fognatura.
2 SCARICHI SUL SUOLO
Nei casi previsti dall'articolo 103 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.
Il punto di prelievo per i controlli e' immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde e' quello all'uscita dall'impianto.
Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita' degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorita' preposta al controllo puo', con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione piu' adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuita' dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.
Le distanze dal piu' vicino corpo idrico superficiale oltre le quali e' permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a
500 m(elevato)3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
501 e 5000 m(elevato)3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
5001 e 10.000 m(elevato)3
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie
inferiori a 100 m(elevato)3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
101 e 500 m(elevato)3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra
501 e 2.000 m(elevato)3
Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.
Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali.
L'autorita' competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attivita' presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.
-------------------------------------------------------- |volume scarico | numero controlli | -------------------------------------------------------- |sino a 2000 m cubi al giorno | 4 volte l'anno | -------------------------------------------------------- |oltre a 2000 m cubi al giorno | 8 volte l'anno | --------------------------------------------------------
2.1 SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle
seguenti sostanze:
- composti organo alogenati e sostanze che possono
- dare origine a tali composti nell'ambiente idrico
- composti organo fosforici
- composti organo stannici
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in
ambiente idrico o in concorso dello stesso
- mercurio e i suoi composti
- cadmio e i suoi composti
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
persistenti
- cianuri
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di
utilizzazione delle acque.
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.
Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque
sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate, di:
1: zinco rame nichel cromo
piombo selenio arsenico antimonio
molibdeno titanio stagno bario
berillio boro uranio vanadio
cobalto tallio tellurio argento
2: Biocicli e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo
precedente
3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonche' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle
acque
4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in
sostanze innocue
5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare
6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera
non persistenti
7: Fluoruri
8: Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio
dell'ossigeno, in particolare ammoniaca e nitriti.
Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilita' delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi
aggiornamenti.
3 INDICAZIONI GENERALI
I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre
al minimo gli effetti sulle acque recettrici.
Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialita' superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore.
In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorita' competente dovra' verificare che l'impianto sia in grado di che la concentrazione media giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli
scarichi in mare,
In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorita' competente:
a) fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento il riferimento alla concentrazione media annua a alla concentrazione media giornaliera per il parametro "azoto totale"
della tabella 2
b) fissera' il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non superiore
a 5000 UFC/100 mL.
I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo
di:
a) rendere semplice la manutenzione e la gestione
b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni
orarie del carico idraulico e organico
c) minimizzare i costi gestionali.
Questa tipologia di trattamento puo' equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione
tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione
totale.
Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e
climatiche lo consentano.
Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI
Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate
con apposito decreto ministeriale su proposta dell'APAT.
((115))
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in
fognatura.
Parte di provvedimento in formato grafico
(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorita' competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a
sostanze pericolose.
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno meta' di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta e' subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1e 10 mg/L.
(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attivita'. (78)
(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purche' almeno sulla meta' di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.
(4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorita' competente andra' fissato il limite piu' opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.
(5) saggio di tossicita' e' obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicita' acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di piu' test di tossicita' si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicita' non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresi' l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicita' e la loro rimozione.
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unita' di prodotto riferiti a
specifici cicli produttivi (**)
Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tabella 3/A
(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella
mensile.
(**) Per i cieli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorita' competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i
limiti di tabella 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Per questi cieli produttivi non vi sono limiti di massa per unita' di prodotto,devono essere rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza.
(2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unita' di prodotto, ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che
prevede:
- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della
concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco
di tempo.
La quantita' di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantita' scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantita' va divisa per la quantita' totale di prodotto o di materia
prima.
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed
industriali che recapitano sul suolo
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorita' competente andra' fissato il limite piu' opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in
tabella 4 per lo scarico sul suolo
--------------------------------------------------------------------- 1 |Arsenico --------------------------------------------------------------------- 2 |Cadmio --------------------------------------------------------------------- 3 |Cromo totale --------------------------------------------------------------------- 4 |Cromo esavalente --------------------------------------------------------------------- 5 |Mercurio --------------------------------------------------------------------- 6 |Nichel --------------------------------------------------------------------- 7 |Piombo --------------------------------------------------------------------- 8 |Rame --------------------------------------------------------------------- 9 |Selenio --------------------------------------------------------------------- 10 |Zinco --------------------------------------------------------------------- 11 |Fenoli --------------------------------------------------------------------- 12 |Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera |persistenti --------------------------------------------------------------------- 13 |Solventi organici aromatici --------------------------------------------------------------------- 14 |Solventi organici azotati --------------------------------------------------------------------- 15 |Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) --------------------------------------------------------------------- 16 |Pesticidi fosforiti --------------------------------------------------------------------- 17 |Composti organici dello stagno --------------------------------------------------------------------- 18 |Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e |"pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del |decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive |modifiche ---------------------------------------------------------------------
(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m(elevato)3, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purche' sia dimostrato che cio' non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiunti mento gli obiettivi ambientali.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purche' sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore puo' stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilita' i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 101, co. 7, lett. b))
===================================================================== Categoria animale allevata |Peso vivo medio per anno | (t) ===================================================================== Scrofe con suinetti fino a 30 kg | 3,4 --------------------------------------------------------------------- Suini in accrescimento/ingrasso | 3,0 Vacche da latte in produzione | 2,5 --------------------------------------------------------------------- Rimonta vacche da latte | 2,8 --------------------------------------------------------------------- Bovini all'ingrasso | 4,0 --------------------------------------------------------------------- Galline ovaiole | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Polli da carne | 1,4 --------------------------------------------------------------------- Tacchini | 2,0 --------------------------------------------------------------------- Cunicoli | 2,4 --------------------------------------------------------------------- Ovicaprini | 3,4 --------------------------------------------------------------------- Equini | 4,9 =====================================================================
------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma 7) che la presente nota e' relativa al parametro n. 6 della Tabella 3 del presente allegato.
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AGGIORNAMENTO (115)
La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialita' impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.»".
ALLEGATO 6
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:
a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale gia' eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.
Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e' il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare anche l'azoto;
ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati piu' estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo c/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che cio' non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione;
b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/T, (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);
c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.
Ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 91, sono da considerare in prima istanza come sensibili i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 km(elevato)2.
Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attivita' tradizionali di produzione ittica.
ALLEGATO 7
PARTE A - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Parte AI
Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili
Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi.
Tali acque sono individuate, in base tra l'altro dei seguenti criteri:
1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO(base)-3 ) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene;
2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO(base)-3 ) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene;
3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilita' del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene.
Nell'individuazione delle zone vulnerabili, le regioni tengono conto pertanto:
1. delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni che determinano il comportamento dei nitrati nel sistema acqua/terreno;
2. del risultato conseguibile attraverso i programmi d'azione adottati;
3. delle eventuali ripercussioni che si avrebbero nel caso di mancato intervento.
Controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili
Ai fini di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 92, la concentrazione dei nitrati deve essere controllata per il periodo di durata pari almeno ad un anno:
- nelle stazioni di campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto;
- nelle altre stazioni di campionamento previste al Titolo II Capo II relativo al controllo delle acque destinate alla produzione di acque potabili, almeno una volta al mese e piu' frequentemente nei periodi di piena;
- nei punti di prelievo, controllati ai sensi del D.P.R. n. 236/1988, delle acque destinate al consumo umano.
Il controllo va ripetuto almeno ogni quattro anni. Nelle stazioni dove si e' riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/L (espressi come NO(base)-3 ) il programma di controllo puo' essere ripetuto ogni otto anni, purche' non si sia manifestato alcun fattore nuovo che possa aver incrementato il tenore dei nitrati.
Ogni quattro anni e' sottoposto a riesame lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, di transizione e costiere, adottando di conseguenza i provvedimenti del caso.
Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di misura di riferimento previsti al successivo punto.
Metodi di riferimento
Concimi chimici
Il metodo di analisi dei composti dell'azoto e' stabilito in conformita' al D.M. 19 luglio 1989 - Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.
Acque dolci, acque costiere e acque marine
Il metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di nitrati e' la spettrofotometria di assorbimento molecolare. I laboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare la comparabilita' dei risultati ottenuti.
Parte AII
Aspetti metodologici
1. L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo conto dei carichi (specie animali allevate, intensita' degli allevamenti e loro tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e modalita' di applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzazioni in uso) nonche' dei fattori ambientali che possono concorrere a determinare uno stato di contaminazione.
Tali fattori dipendono:
- dalla vulnerabilita' intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- dalla capacita' di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (caratteristiche di tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattivita' chimico-biologica);
- dalle condizioni climatiche e idrologiche;
- dal tipo di ordinamento colturale e dalle relative pratiche agronomiche.
Gli approcci metodologici di valutazione della vulnerabilita' richiedono un'idonea ed omogenea base di dati e a tal proposito si osserva che sul territorio nazionale sono presenti:
- aree per cui sono disponibili notevoli conoscenze di base e gia' e' stata predisposta una mappatura della vulnerabilita' a scala di dettaglio sia con le metodologie CNR-GNDCI [2] che con sistemi parametrici;
- aree nelle quali, pur mancando studi e valutazioni di vulnerabilita', sono disponibili dati sufficienti per effettuare un'indagine di carattere orientativo e produrre un elaborato cartografico a scala di' riconoscimento;
- aree in cui le informazioni sono molto carenti o frammentarie ed e' necessario ricorrere ad una preventiva raccolta di dati al fine di applicare le metodologie di base studiate in ambito CNR-GNDCI.
Al fine di individuare sull'intero territorio nazionale le zone vulnerabili ai nitrati si ritiene opportuno procedere ad un'indagine preliminare di riconoscimento, che deve essere in seguito revisionata sulla base di aggiornamenti successivi conseguenti anche ad eventuali ulteriori indagini di maggiore dettaglio.
----------
[2] Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche.
2. Indagine preliminare di riconoscimento
La scala cartografica di rappresentazione prescelta e' 1:250.000 su base topografica preferibilmente informatizzata.
Obiettivo dell'indagine di riconoscimento e' l'individuazione delle porzioni di territorio dove le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente evidenti. In tale fase dell'indagine non e' necessario separare piu' classi di vulnerabilita'.
In prima approssimazione i fattori critici da considerare nell'individuazione delle zone vulnerabili sono:
a) presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato (ove la connessione idraulica con la superficie e' possibile) e, nel caso di rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero a profondita' inferiore a 50 m, da raddoppiarsi in zona a carsismo evoluto;
b) presenza di una litologia di superficie e dell'insaturo prevalentemente permeabile (sabbia, ghiaia o litotipi fratturati);
c) presenza di suoli a capacita' di attenuazione tendenzialmente bassa (ad es. suoli prevalentemente sabbiosi, o molto ghiaiosi, con basso tenore di sostanza organica, poco profondi).
La concomitanza delle condizioni sopra esposte identifica le situazioni di maggiore vulnerabilita'.
Vengono escluse dalle zone vulnerabili le situazioni in cui la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile purche' continuo.
L'indagine preliminare di riconoscimento delle zone vulnerabili viene effettuata:
a) per le zone ove e' gia' disponibile una mappatura a scala di dettaglio o di sintesi, mediante accorpamento delle aree classificate ad alta, elevata ed estremamente elevata vulnerabilita';
b) per le zone dove non e' disponibile una mappatura ma esistono sufficienti informazioni geo-pedologico-ambientali, mediante il metodo di valutazione di zonazione per aree omogenee (metodo CNR-GNDCI) o il metodo parametrico;
c) per le zone dove non esistono sufficienti informazioni, mediante dati esistenti e/o rapidamente acquisibili e applicazione del metodo CNR-GNDCI, anche ricorrendo a criteri di similitudine.
3. Aggiornamenti successivi.
L'indagine preliminare di riconoscimento puo' essere suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita' di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una delimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili.
Con il supporto delle ARPA, ove costituite, deve essere avviata una indagine finalizzata alla stesura di una cartografia di maggiore dettaglio (1:50.000-100.000) per convogliare la maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle zone piu' problematiche.
Obiettivo di questa indagine e' l'individuazione dettagliata della "vulnerabilita' specifica", degli acquiferi e in particolare delle classi di grado piu' elevato. Si considerano, pertanto, i fattori inerenti la "vulnerabilita' intrinseca" degli acquiferi e la capacita' di attenuazione del suolo, dell'insaturo e dell'acquifero.
Il prodotto di tale indagine puo' essere soggetto ad aggiornamenti sulla base di nuove conoscenze e dei risultati della sperimentazione.
E' opportuno gestire i dati raccolti mediante un sistema GIS.
4. Le amministrazioni possono comunque intraprendere studi di maggior dettaglio quali strumenti di previsione e di' prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Questi studi sono finalizzati alla valutazione della vulnerabilita' e dei rischi presenti in siti specifici (campi, pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.), all'interno delle piu' vaste aree definite come vulnerabili, e possono permettere di indicare con maggiore definizione le eventuali misure da adottare nel tempo e nello spazio.
Parte AIII
Zone vulnerabili designate
In fase di prima attuazione sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone:
- quelle gia' individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37;
- quelle gia' individuate dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570;
- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (della regione Veneto).
Tale elenco viene aggiornato, su proposta delle Regioni interessate, sulla base dei rilevamenti e delle indagini svolte.
Parte AIV
Indicazioni e misure per i programmi d'azione.
I programmi d'azione sono obbligatori per le zone vulnerabili e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine, nonche' delle condizioni ambientale locali.
1. I programmi d'azione includono misure relative a:
1.1) i periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
1.2) la capacita' dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacita' deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo piu' lungo, durante il quale e' proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorita' competente che qualsiasi quantitativo di effluente superiore all'effettiva capacita' d'immagazzinamento verra' gestito senza causare danno all'ambiente;
1.3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare si deve tener conto:
a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo;
b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale.
Le misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:
- alla quantita' di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantita' rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento;
- all'aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.
I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili.
2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro.
Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il quantitativo di affluente utilizzabile puo' essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie degli animali.
Ai fini del calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di allevamento si terra' conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del programma d'azione le regioni in casi specifici possono fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da non compromettere le finalita', da motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture, quali:
- stagioni di crescita prolungate;
- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
- terreni con capacita' eccezionalmente alta di denitrificazione.
Il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste all'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, puo' concedere lo spargimento di tali quantitativi.
PARTE B - ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI
Parte BI
Criteri per l'individuazione
1. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree in cui richiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, di prodotti fitosanitari autorizzati, allo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria o ambientale, ivi inclusi l'entomofauna utile e altri organismi utili, da possibili fenomeni di contaminazione. Un'area e' considerata area vulnerabile quando l'utilizzo al suo interno dei prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.
2. Il Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 5, comma 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su documentata richiesta delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, dispone limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate come zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.
3. Le Regioni e le Province autonome provvedono entro un anno, sulla base dei criteri indicati nella parte BIII di questo allegato, alla prima individuazione e cartografia delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee.
Successivamente alla prima individuazione, tenendo conto degli aspetti metodologici indicati nella parte BIII, punto 3, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare la seconda individuazione e la stesura di una cartografia di maggiore dettaglio delle zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari.
4. Possono essere considerate zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari ai fini della tutela di zone di rilevante interesse naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi inclusi insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi e anfibi, le aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nell'Elenco Ufficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Le Regioni e le Province autonome predispongono programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta, dal Ministero della Sanita'. Esse forniscono al Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati relativi all'individuazione e alla cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari.
6. L'APAT e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente forniscono supporto tecnico-scientifico alle Regioni e alle Province autonome al fine di:
a) promuovere uniformita' d'intervento nelle fasi di valutazione e cartografia delle aree di protezione dai prodotti fitosanitari;
b) garantire la congruita' delle elaborazioni cartografiche e verificare la qualita' delle informazioni ambientali di base (idrogeologiche, pedologiche, ecc.).
7. L'APAT promuove attivita' di ricerca nell'ambito delle problematiche relative al destino ambientale dei prodotti fitosanitari autorizzati. Tali attivita' hanno il fine di acquisire informazioni intese a migliorare e aggiornare i criteri di individuazione delle aree vulnerabili per i comparti del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' degli organismi non bersaglio.
Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio provvede, tenuto conto delle informazioni acquisite e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad aggiornare i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili.
Parte BII
Aspetti metodologici
1. Come per le zone vulnerabili da nitrati, anche nel caso dei fitofarmaci si prevedono due fasi di individuazione delle aree interessate dal fenomeno: una indagine di riconoscimento (prima individuazione) e un'indagine di maggiore dettaglio (seconda individuazione).
2. Indagine preliminare di riconoscimento.
Per la prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari si adotta un tipo di indagine, alla scala di 1:250.000, simile a quella indicata in precedenza nella Parte ATI di questo allegato.
2.1 La prima individuazione delle aree vulnerabili comprende, comunque, le aree per le quali le attivita' di monitoraggio hanno gia' evidenziato situazioni di compromissione dei corpi idrici sotterranei sulla base degli standard delle acque destinate al consumo umano indicati dal D.P.R. n. 236 del 1988 per il parametro 55 (antiparassitari e prodotti assimilabili).
Sono escluse, invece, le situazioni in cui la natura delle formazioni rocciose impedisce la presenza di una falda, o dove esiste la protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o da un suolo molto reattivo.
Vengono escluse dalle aree vulnerabili le situazioni in cui la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile, purche' continuo, o da un suolo molto reattivo.
2.2 Obiettivo dell'indagine preliminare di riconoscimento non e' la rappresentazione sistematica delle caratteristiche di vulnerabilita' degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione delle porzioni di territorio dove le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente evidenti.
Per queste attivita' si rinvia agli aspetti metodologici gia' indicati nella. Parte ATI di questo allegato.
2.3 Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potra' avvalere di parametri, indici, modelli e sistemi di classificazione che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al loro potenziale di percolazione.
3. Aggiornamenti successivi
L'indagine preliminare di riconoscimento puo' essere suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base di nuove indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da attivita' di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una delimitazione piu' precisa delle aree vulnerabili.
Questa successiva fase di lavoro, che puo' procedere parallelamente alle indagini e cartografie maggiore dettaglio, puo' prevedere inoltre la designazione di piu' di una classe di vulnerabilita' (al massimo 3) riferita ai gradi piu' elevati e la valutazione della vulnerabilita' in relazione alla capacita' di attenuazione del suolo, in modo tale che si possa tenere conto delle caratteristiche intrinseche dei prodotti fitosanitari per poterne stabilire limitazioni o esclusioni di impiego sulla base di criteri quanto piu' possibile obiettivi.
3.1 La seconda individuazione e cartografia e' restituita ad una scala maggiormente dettagliata (1:50.000-1:100.000): successivamente o contestualmente alle fasi descritte in precedenza, compatibilmente con la situazione conoscitiva di partenza e con le possibilita' operative delle singole amministrazioni, deve essere avviata una indagine con scadenze a medio/lungo termine. Essa convoglia la maggior parte delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle aree piu' problematiche, gia' individuate nel corso delle fasi precedenti.
Obiettivo di questa indagine e' l'individuazione della vulnerabilita' specifica degli acquiferi e in particolare delle classi di grado piu' elevato. Si considerano, pertanto, i fattori inerenti la vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi, la capacita' di attenuazione del suolo e le caratteristiche chemiodinamiche dei prodotti fitosanitari.
Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potra' avvalere di parametri o indici che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al loro potenziale di percolazione. Si cita, ad esempio, l'indice di Gustafson.
3.2 Le Regioni e le Province Autonome redigono un programma di massima con l'articolazione delle fasi di lavoro e i tempi di attuazione. Tale programma e' inviato al Ministero dell'Ambiente e all'APAT, i quali forniscono supporto tecnico e scientifico alle Regioni e alle Province Autonome.
Le maggiori informazioni derivanti dall'indagine di medio-dettaglio consentiranno di disporre di uno strumento di lavoro utile per la pianificazione dell'impiego dei prodotti fitosanitari a livello locale e permetteranno di precisare, rispetto all'indagine preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni o esclusioni d'impiego.
Non si esclude, ovviamente, la possibilita' di intraprendere studi di maggior dettaglio a carattere operativo-progettuale, quali strumenti di previsione e, nell'ambito della pianificazione, di prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Questi studi sono finalizzati al rilevamento della vulnerabilita' e dei rischi presenti in siti specifici (campi pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.), all'interno delle piu' vaste aree definite come vulnerabili, e possono permettere di indicare piu' nel dettaglio le eventuali restrizioni nel tempo e nello spazio nonche' gli indirizzi tecnici cui attenersi nella scelta dei prodotti fitosanitari, dei tempi e delle modalita' di esecuzione dei trattamenti.
Parte BIII
Aspetti generali per la cartografia delle aree ove le acque sotterranee sono potenzialmente vulnerabili
1. Le valutazioni sulla vulnerabilita' degli acquiferi all'inquinamento si puo' avvalere dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) quali strumenti per l'archiviazione, l'integrazione, l'elaborazione e la presentazione dei dati geograficamente identificati (georeferenziati). Tali sistemi permettono di integrare, sulla base della loro comune distribuzione nello spazio, grandi masse di informazioni anche di origine e natura diverse.
Le valutazioni possono essere verificate ed eventualmente integrate alla luce di dati diretti sulla qualita' delle acque che dovessero rendersi disponibili.
Nel caso in cui si verifichino discordanze con le previsioni effettuate sulla base di valutazioni si procede ad un riesame di queste ultime ed alla ricerca delle motivazioni tecniche di tali divergenze.
Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e procedurale prevede di considerare la vulnerabilita' su due livelli: vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi e vulnerabilita' specifica.
2. I Livello: Vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi. La valutazione della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi considera essenzialmente le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. Essa e' riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche chemiodinamiche delle sostanze.
2.1 Sono disponibili tre approcci alla valutazione e cartografia della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi: metodi qualitativi, metodi parametrici e numerici.
La selezione di uno dei tre metodi dipende dalla disponibilita' di dati, dalla scala di riferimento e dalla finalita' dell'indagine.
2.2 I metodi qualitativi prevedono la zonizzazione per aree omogenee, valutando la vulnerabilita' per complessi e situazioni idrogeologiche generalmente attraverso la tecnica della sovrapposizione cartografica. La valutazione viene fornita per intervalli preordinati e situazioni tipo. Il metodo elaborato dal GNDCI-CNR valuta la vulnerabilita' intrinseca mediante la classificazione di alcune caratteristiche litostrutturali delle formazioni acquifere e delle condizioni di circolazione idrica sotterranea.
2.3 I metodi parametrici sono basati sulla valutazione di parametri fondamentali dell'assetto del sottosuolo e delle relazioni col sistema idrologico superficiale, ricondotto a scale di gradi di vulnerabilita'. Essi prevedono l'attribuzione a ciascun parametro, suddiviso in intervalli di valori, di un punteggio prefigurato crescente in funzione dell'importanza da esso assunta nella valutazione complessiva. I metodi parametrici sono in genere piu' complessi poiche' richiedono la conoscenza approfondita di un elevato numero di parametri idrogeologici e idrodinamici.
2.4 I metodi numerici sono basati sulla stima di un indice di vulnerabilita'. (come ad esempio il tempo di permanenza) basato su relazioni matematiche di diversa complessita'.
2.5 In relazione allo stato e all'evoluzione delle conoscenze potra' essere approfondito ed opportunamente considerato anche il diverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione della vulnerabilita' intrinseca; tale caratteristica viene definita come "capacita' di attenuazione del suolo" e presuppone la disponibilita' di idonee cartografie geo-pedologiche.
3. II Livello: Vulnerabilita' specifica
Con vulnerabilita' specifica s'intende la combinazione della valutazione e cartografia della vulnerabilita' intrinseca degli acquiferi con quella della capacita' di attenuazione del suolo per una determinata sostanza o gruppo di sostanze. Questa si ottiene dal confronto di alcune caratteristiche chemio-dinamiche della sostanza (capacita' di assorbimento ai colloidi del suolo resistenza ai processi di degradazione, solubilita' in acqua, polarita', etc.) con le caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo.
La compilazione di cartografie di vulnerabilita' specifica deriva da studi approfonditi ed interdisciplinari e richiede l'uso di opportuni modelli di simulazione.
ALLEGATO 8
ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI
1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui e' dimostrata la cancerogenicita' o mutagenicita' e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocicli e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)
ALLEGATO 9
AREE PROTETTE
1. Il registro delle aree protette comprende i seguenti tipi di aree protette:
i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano
ii) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
v) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e' importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
2. Le regioni inseriscono nel Piano di Tutela una sintesi del registro delle aree protette ricadenti nel loro territorio di competenza. Tale sintesi contiene mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna arca protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.
ALLEGATO 10
ANALISI ECONOMICA
L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla raccolta dei dati pertinenti) al fine di:
a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:
- stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,
- stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni;
b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure piu' redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.
ALLEGATO 11
ELENCHI DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NEI PROGRAMMI DI MISURE
Misure di base richieste ai sensi delle seguenti direttive:
i) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione
ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici
iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE
iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) v) direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale
vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
vii) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane viii) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
ix) direttiva 91/676/CEE sui nitrati
x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat
xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE SUPPLEMENTARI DA INSERIRE NEI
PROGRAMMI DI MISURE
Elenco delle eventuali misure supplementari che le regioni possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza nell'ambito del programma di misure.
i) provvedimenti legislativi
ii) provvedimenti amministrativi
iii) strumenti economici o fiscali.
iv) accordi negoziati in materia ambientale
v) riduzione delle emissioni
vi) codici di buona prassi
vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
viii) riduzione delle estrazioni
ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccita'
x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico
xi) progetti di costruzione
xii) impianti di desalinizzazione
xiii) progetti di ripristino
xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
xv) progetti educativi
xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
xvii) altre misure opportune
((ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA
ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento
ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero
ALLEGATO D - elenco dei rifiuti
ALLEGATO E
ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3
ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti))
ALLEGATO A
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
ALLEGATO B
((Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.1
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.2
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).3
------
1 Questa operazione e' vietata dalla normativa UE e dalle
convenzioni internazionali.
2 In mancanza di un altro codice D appropriato, puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.))
ALLEGATO C
Operazioni di recupero
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia4
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)5
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche6
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R117
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)8
-----
(((4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono
compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o superiore a:
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = [(Ep - (Ef + Ei) )/(0,97 × (Ew + Ef) )]* CCF
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.
CCF = valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento (Climate Correction Factor).
1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita' alla legislazione applicabile nell'Unione europea prima del 1 settembre 2015, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT >= 3350
CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150
CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350
2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e' uguale a:
CCF = 1 se HDDLLT >= 3350
CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150
CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350
I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale.
Dove:
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale alla media ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue:
HDDanno = ΣHDDi
HDDi e' il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno
Pari a:
HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C
HDDi = 0 se Tm > 15°C
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di riferimento nell'area di riferimento.
I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'aeronautica militare della stazione meteorologica piu' rappresentativa in termini di prossimita' e quota del sito dell'impianto di incenerimento. Se nessuna stazione dell'aeronautica militare e' rappresentativa del sito dell'impianto di incenerimento o non presenta una sufficiente disponibilita' di dati e' possibile fare riferimento a dati di temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio, quali ad esempio le ARPA regionali o altre reti locali.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.))
5 Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i
componenti come sostanze chimiche.
6 E' compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il
riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.
7 In mancanza di un altro codice R appropriato, puo' comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
ALLEGATO D
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione
2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Classificazione dei rifiuti:
((1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017)).
Introduzione
Il presente elenco armonizzato di rifiuti verra' rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attivita' di ricerca, e se necessario modificato in conformita' dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto e' considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE.
1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE.
2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attivita' riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili puo' reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
3.3. Se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attivita' identificata al punto 3.1.
3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o piu' delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilita' < o = 55 °C,
- una o piu' sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o piu' sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o piu' sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o piu' sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che e' o sara' classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
5. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprieta' di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.
6. Uno Stato membro puo' considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o piu' caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.
7. Uno Stato membro puo' considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco e' indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco e' riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.
8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprieta' mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili puo' risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Cio' in attesa dei risultati di ulteriori attivita' che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
9. Indice
Capitoli dell'elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti della silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffe', te' e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonche' dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti silicone pericoloso
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 0119
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto
09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni fissative
09 01 05* soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 Rifiuti prodotti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurita' e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose
10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti e' quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
13 05 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 rifiuti di carburanti liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * petrolio
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
16 07 08 * rifiuti contenenti olio
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.
16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto(i)
(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" e' posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio 2002.
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternita' e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attivita' di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche' dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati (4)
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosita' delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi.
(5) Un rifiuto e' considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi
20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e 16 06 03 nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 13, comma 5-bis) che le modifiche apportate al presente allegato si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.
ALLEGATO E
1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara' incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio ((; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i)) materiali contenuti nei rifiuti di' imballaggio:
60 % in peso per il vetro;
60% in peso per la carta e il cartone;
50% in peso per i metalli;
26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica;
35% in peso per il legno.
2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE
i) Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati sono:
Esempi illustrativi per il criterio i).
Articoli considerati imballaggio.
Scatole per dolci.
Pellicola che ricopre le custodie di CD.
Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste).
Pizzi per torte venduti con le torte.
Rotoli, tubi e cilindri sui quali e' avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unita' di vendita.
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.
Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).
Grucce per indumenti (vendute con un indumento).
Scatole di fiammiferi.
Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilita' del prodotto).
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffe', cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.
Articoli non considerati imballaggio.
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.
Cassette di attrezzi.
Bustine da te'.
Rivestimenti di cera dei formaggi.
Budelli per salsicce.
Grucce per indumenti (vendute separatamente).
Capsule per sistemi erogatori di caffe', sacchetti di alluminio per caffe' e bustine di carta per caffe' filtro che si gettano insieme al caffe' usato.
Cartucce per stampanti.
Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette).
Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).
Bustine solubili per detersivi.
Lumini per tombe (contenitori per candele).
Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).
Esempi illustrativi per il criterio ii).
Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita.
Sacchetti o borse di carta o di plastica.
Piatti e tazze monouso.
Pellicola retrattile.
Sacchetti per panini.
Fogli di alluminio.
Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie.
Articoli non considerati imballaggio.
Agitatori.
Posate monouso.
Carta da imballaggio (venduta separatamente).
Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).
Pizzi per torte venduti senza le torte.
Esempi illustrativi per il criterio iii).
Articoli considerati imballaggio.
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.
Articoli considerati parti di imballaggio.
Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti.
Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio. Graffette.
Fascette di plastica.
Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi.
Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe).
Articoli non considerati imballaggio.
Etichette di identificazione a radiofrequenza (RIFID).
ALLEGATO F
Criteri da applicarsi sino all'entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilita' e la recuperabilita' (in particolare la riciclabilita') degli imballaggi.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli
imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
1)1e proprieta' fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato c diventa quindi un rifiuto;
4) l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunita' europea;
5) la determinazione di tale percentuale puo' variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
6) I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio
3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di' composi
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in cui sono introdotti.
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
d) Imballaggi biodegradabili,
ALLEGATO G
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
ALLEGATO H
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205))
((ALLEGATO I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale,
o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente
infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;
H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti»9 : sostanze o preparati che per inalazione o
penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova:
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.
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9 Se disponibili metodi di prova.
ALLEGATO L
Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla
produzione di rifiuti
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.
2. Promozione di attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie piu' puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attivita'.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorita' locali fino a misure nazionali.
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione
e di distribuzione
4. Promozione della progettazione ecologica (cioe' l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell'industria.
6. Organizzazione di attivita' di formazione delle autorita' competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti ((al Titolo III-bis alla Parte Seconda)). Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
((7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si generano i materiali)).
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo.
Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese gia' costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo
11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per
l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai
consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.
12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
13. Promozione di marchi di qualita' ecologica affidabili.
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilita' di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.
16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.
((Allegato L-bis
(articolo 206-quater, comma 2)
Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2
===================================================================== | | Percentuale minima| | | | in peso di | | | | materiale | | | | polimerico | Incentivo in | | |riciclato sul peso | percentuale sul | | | complessivo del | prezzo di vendita | | | componente | del prodotto al | | Categoria di prodotto | sostituito | consumatore | +===========================+===================+===================+ |Cicli e veicoli a motore | >10% | 10% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Elettrodomestici | >20% | 10% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Contenitori per uso di | | | |igiene ambientale | >50% | 5% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Arredo per interni | >50% | 5% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Arredo urbano | >70% | 15% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Computer | >10% | 10% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Prodotti per la casa e per | | | |l'ufficio | >10% | 10% | +---------------------------+-------------------+-------------------+ |Pannelli fonoassorbenti, | | | |barriere e segnaletica | | | |stradale | >30% | 10% | +---------------------------+-------------------+-------------------+
)).
Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti
A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm3
--------------------------------------------------------------------- Polvere totale 10 Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) 10 Acido cloridrico (HCl) 10 Acido fluoridrico (HF) 1 Biossido di zolfo (SO2) 50 Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacita' nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti 200 Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacita' nominale pari o inferiore a 6 t/ora 400 Ammoniaca (NH3) 30 ---------------------------------------------------------------------
2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm3
--------------------------------------------------------------------- (100%) (97%) A B a) Polveri totali 30 10 a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC) 20 10 a) Acido cloridrico (HCl) 60 10 a) Acido fluoridrico (HF) 4 2 --------------------------------------------------------------------- a) Biossido di zolfo (SO2) 200 50 a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacita' nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti 400 200 a) Ammoniaca (NH³) 60 30 ---------------------------------------------------------------------
3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in
mg/Nm3
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui
alla lettera C
---------
--------------------------------------------------------------------- Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 0,05 in totale Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg) 0,05 Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) 0,5 in totale Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V) ---------------------------------------------------------------------
I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.
4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C.
a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 ng/Nm3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/Nm3
c) PCB-DL (3) 0,1 ng/Nm3
-----------
(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
--------------------------------------------------------------------- FTE --------------------------------------------------------------------- 2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01 --------------------------------------------------------------------- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001 --------------------------------------------------------------------- 2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF 0,1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 --------------------------------------------------------------------- 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 --------------------------------------------------------------------- Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001 ---------------------------------------------------------------------
(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:
-------------------------- Benz[a]antracene -------------------------- Dibenz[a, h]antracene -------------------------- Benzo[h]fluorantene -------------------------- Benzo[j]fluorantene -------------------------- Benzo[k]fluorantene -------------------------- Benzo[a]pirene -------------------------- Dibenzo[a, e]pirene -------------------------- Dibenzo[a, h]pirene -------------------------- Dibenzo[a, i]pirene -------------------------- Dibenzo[a, l]pirene --------------------------- Indeno [1,2,3 - cd] pirene ---------------------------
(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.
===================================================================== | | Nome | | Congenere | IUPAC | WHO-TEF | +============================================+=========+============+ |3,3',4,4'-TetraCB | PCB77 | 0,0001 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |3,4,4',5-TetraCB | PCB81 | 0,0003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3,3'4,4'-PentaCB | PCB 105 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3,4,4',5-PentaCB | PCB 114 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3',4,4',5-PentaCB | PCB 118 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2',3,4,4',5-PentaCB | PCB 123 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |3,3',4,4',5-PentaCB | PCB 126 | 0,1 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3,3',4,4',5-HexaCB | PCB 156 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3,3',4,4',5'-HexaCB | PCB 157 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3',4,4',5,5'-HexaCB | PCB 167 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |3,3',4,4',5,5'-HexaCB | PCB 169 | 0,03 | +--------------------------------------------+---------+------------+ |2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | PCB 189 | 0,00003 | +--------------------------------------------+---------+------------+
5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)
I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):
- 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti.
L'autorita' competente puo' concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purche' l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m³ come valore medio orario.
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis della Parte IV:
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonche' un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso
secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula
21 - Os
Es. = ----------- x Em
21 - Om
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi e' pari al 3%.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.
C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN
ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
((Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.)) Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
b) per il monossido di carbonio (CO):
- almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, primo trattino;
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino";
c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;
d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani, gli idrocarburi policiclici aromatici, e i policlorobifenili (PCB-DL), durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.((Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.))
L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181 ((. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.))
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
------------------------------------ Polveri totali 30% ------------------------------------ Carbonio organico totale 30% ------------------------------------ Acido cloridrico 40% ------------------------------------ Acido fluoridrico 40% ------------------------------------ Biossido di zolfo 20% ------------------------------------ Biossido di azoto 20% ------------------------------------ Monossido di carbonio 10% ------------------------------------ Ammoniaca 30% ------------------------------------
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, piu' di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non piu' di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.((I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di
autorizzazione dall'autorita' competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.))
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:
=================================================== | Parametro | Metodo | +=======================+=========================+ |Temperatura |UNI EN ISO 16911:2013 | +-----------------------+-------------------------+ |Pressione |UNI EN ISO 16911:2013 | +-----------------------+-------------------------+ |Velocita' |UNI EN ISO 16911:2013 | +-----------------------+-------------------------+ |Portata |UNI EN ISO 16911:2013 | +-----------------------+-------------------------+ |Umidita' |UNI EN 14790:2006 | +-----------------------+-------------------------+ |Ossigeno (O2) |UNI EN 14789:2006 | +-----------------------+-------------------------+ |Acido Cloridrico (HCl) |UNI EN 1911:2010 | +-----------------------+-------------------------+ |Acido Fluoridrico (HF) |ISO15713 :2006 | +-----------------------+-------------------------+ |Ossidi Di Azoto (NOx) | | |Espressi Come NO2 |UNI EN 14792 : 2006 | +-----------------------+-------------------------+ |Ammoniaca (NH3) |EPA CTM-027 :1997 | +-----------------------+-------------------------+ |Biossido Di Zolfo (SO2)|UNI EN 14791:2006 | +-----------------------+-------------------------+ |Monossido Di Carbonio | | |(CO) |UNI EN 15058:2006 | +-----------------------+-------------------------+ |TOC Espresso Come C |UNI EN 12619 : 2013 | +-----------------------+-------------------------+ |PCDD/PCDF Come (Teq) |UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 | +-----------------------+-------------------------+ |PCB-Dl come (Teq) |UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010| +-----------------------+-------------------------+ |IPA |ISO 11338 -1 e 2 : 2003 | +-----------------------+-------------------------+ |Polveri |UNI EN 13284-1: 2003 | +-----------------------+-------------------------+ |Mercurio (Hg) |UNI EN 13211:2003 | +-----------------------+-------------------------+ |Metalli Pesanti (As,Cd,| | |Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,| | |Sb, Tl, V) |UNI EN 14385:2004 | +-----------------------+-------------------------+
In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformita' delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio piu' gravose dell'impianto.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO
1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue
derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi
Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.
============================================================= | | 95% | 100% | +===================================+=========+=============+ |a) Solidi sospesi totali |30 mg/l |45 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |b) Mercurio e suoi composti, | | | |espressi come mercurio (Hg) | |0,03 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |c) Cadmio e suoi composti, espressi| | | |come cadmio (Cd) | |0,05 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |d) Tallio e suoi composti, espressi| | | |come tallio (TI) | |0,05 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |e) Arsenico e suoi composti, | | | |espressi come arsenico As | |0,15 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |f) Piombo e suoi composti, espressi| | | |come piombo (Pb) | |0,2 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |g) Cromo e suoi composti, espressi | | | |come cromo (Cr) | |0,5 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |h) Rame e suoi composti, espressi | | | |come rame (Cu) | |0,5 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |i) Nichel e suoi composti, espressi| | | |come nichel (Ni) | |0,5 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |l) Zinco e suoi composti, espressi | | | |come zinco (Zn) | |1,5 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) | | | |come Teq | |0,3 ng/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |n) Idrocarburi policiclici | | | |aromatici (IPA) | |0,0002 mg/l | +-----------------------------------+---------+-------------+ |o) Policlorobifenili (PCB-Dl) come | | | |Teq | |0,3 ng/l | +-----------------------------------+---------+-------------+
E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE
DI SCARICO
1. Misurazioni
a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;
b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;
c) misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
((d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo)).
2. Valutazione dei risultati delle misurazioni
I valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lett. a);
b) non piu' di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).
Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento
A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1.Formula di miscelazione
La seguente "formula di miscelazione" deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione "C" nel presente Allegato.
Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante dal coincenerimento dei rifiuti e' calcolato come segue:
Vrifiuti x Crifiuti + Vprocesso x Cprocesso
------------------------------------------------ = C
Vrifiuti + Cprocesso
Vrifiuti : volume dell'effluente gassoso derivante dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il piu' basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni indicate al paragrafo B dell'Allegato 1.
Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, Vrifiuti deve essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato nell'impianto.
Crifiuti : valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento stabiliti al paragrafo A dell'Allegato 1.
Vprocesso : volume dell'effluente gassoso derivante dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione per le altre condizioni e' quella specificata al paragrafo B.
Cprocesso : valori limite di emissione indicati nel presente Allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio fissati dalla normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati i combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa.
C: valori limite totali di emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione da rispettare per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. Il tenore totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno di riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo B, e' calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per Vrifiuti e per Vprocesso , rispettando i volumi parziali.
I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula di miscelazione".
2. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che
coinceneriscono rifiuti
2.1. I valori limite di emissione di cui ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HC1, HF, NOx, SO2 , TOC, -NH3 barrato- (per misurazioni in continuo), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodi di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani.
Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10 %.
I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
2.2. C - Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3 tranne che per diossine e furani, IPA e PCB-Dl) per le seguenti sostanze inquinanti
---------------------------------------------------- Sostanza inquinante C ---------------------------------------------------- Polveri totali 30 ---------------------------------------------------- HCl 10 ---------------------------------------------------- HF 1 ---------------------------------------------------- NOx 500 (1) ---------------------------------------------------- Cd + Tl 0,05 ---------------------------------------------------- Hg 0,05 ---------------------------------------------------- Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 ---------------------------------------------------- Diosine e furani (ng/Nm³) C ---------------------------------------------------- IPA C ---------------------------------------------------- PCB-Dl (ng/Nm³) C ----------------------------------------------------
(1) Fino al 1° gennaio 2016 l'autorita' competente puo' autorizzare dal valore limite per i NOx per i forni Lepol e per i forni rotativi lunghi purche' l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione complessivo per i NOx inferiore o pari a 800 mg/Nm3 .
2.3. C - Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm3 ) per SO2 e TOC
------------- Inquinanti C SO2 50 TOC 10 -------------
L'autorita' competente puo' concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione di cui al presente punto nei casi in cui il coincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2 .
2.4. C - Valori limite di emissione complessivi per il CO
L'autorita' competente puo' stabilire valori limite di emissione
per il CO
3. Disposizioni speciali per impianti di combustione che
coinceneriscono rifiuti
3.1. Cprocesso espresso come valori medi giornalieri (in mg/Nm3 ) valido fino alle seguenti date:
a) 31 dicembre 2015 per gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al piu' tardi entro il 7 gennaio 2014;
b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione non coperti dal comma precedente.
Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all'Allegato 4. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
Cprocesso per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O2 6 %):
=============================================================== | | | da 50 a |da 100 a | | | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth | +=====================+=========+=========+=========+=========+ |SO2 | - | 850 | 200 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |NOx | - | 400 | 200 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+
Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):
=============================================================== | | | da 50 a |da 100 a | | | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth | +=====================+=========+=========+=========+=========+ |SO2 | - | 200 | 200 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |NOx | - | 350 | 300 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+
Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):
===================================================================== | | |da 50 a| | | | | | 100 | | 300 | |Sostanza inquinante |50 MWth | MWth | da 100 a 300 MWth | MWth | +====================+========+=======+=====================+=======+ | | | | da 400 a 200 | | | | | | (decremento lineare | | |SO2 | - | 850 | da 100 a 300 MWth) | 200 | +--------------------+--------+-------+---------------------+-------+ |NOx | - | 400 | 200 | 200 | +--------------------+--------+-------+---------------------+-------+ |Polvere | 50 | 50 | 30 | 30 | +--------------------+--------+-------+---------------------+-------+
3.2. Cprocesso espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido fino alle seguenti date:
a) 1° gennaio 2016 per gli impianti di combustione che hanno ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio entro il 7 gennaio 2014;
b) 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione diversi da quelli di cui al punto a).
Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
3.2.1. Cprocesso per gli impianti di combustione che hanno ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, purche' siano messi in servizio entro il 7 gennaio 2014, ad
eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6 %):
===================================================================== | Sostanza | | | da 100 a | 300 | | inquinante |50 MWth| da 50 a 100 MWth | 300 MWth | MWth | +==================+=======+======================+==========+======+ |SO2 | - |400 | 200 | 200 | | | |per la torba: 300 | | | +------------------+-------+----------------------+----------+------+ | | | 300 | 200 | 200 | | | | per la polverizzata: | | | |NOx | - | 400 | | | +------------------+-------+----------------------+----------+------+ | | | |25 per la | | |Polvere | 50 | 30 |torba: 20 | 20 | +------------------+-------+----------------------+----------+------+
Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):
=============================================================== | | | da 50 a |da 100 a | | | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth | +=====================+=========+=========+=========+=========+ |SO2 | - | 200 | 200 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |NOx | - | 300 | 250 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |Polvere | 50 | 30 | 20 | 20 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+
Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):
=============================================================== | | | da 50 a |da 100 a | | | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth | +=====================+=========+=========+=========+=========+ |SO2 | - | 350 | 250 | 200 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |NOx | - | 400 | 200 | 150 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |Polvere | 50 | 30 | 25 | 20 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+
3.2.2. Cprocesso per gli impianti di combustione diversi da quelli di cui al punto 3.2.1, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori
a gas
Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6 %):
===================================================================== | Sostanza | 50 | da 50 a | da 100 a 300 | | | inquinante | MWth |100 MWth | MWth | 300 MWth | +===============+======+=========+===============+==================+ | | | | | 150 per | | | | | | combustione a | | | | | | letto fluido | | | | | | circolante o a | | | | | | letto fluido | | | | | 200 per la | oppure, nel caso | | | | | torba: 300, |di combustione di | | | | |tranne nel caso|torba, per tutti i| | | | 400 per |di combustione | tipi di | | | |la torba:|a letto fluido:| combustione a | |SO2 | - | 300 | 250 |letto fluido: 200 | +---------------+------+---------+---------------+------------------+ | | | | | 150 per la | | | | 300 per | | combustione di | | | |la torba:| | lignite | |NOx | - | 250 | 200 |polverizzata: 200 | +---------------+------+---------+---------------+------------------+ | | | | | 10 per la torba: | |Polvere | 50 | 20 | 20 | 20 | +---------------+------+---------+---------------+------------------+
Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %):
=============================================================== | | | da 50 a |da 100 a | | | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth | +=====================+=========+=========+=========+=========+ |SO2 | - | 200 | 200 | 150 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |NOx | - | 250 | 200 | 150 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |Polvere | 50 | 20 | 20 | 20 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+
Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %):
=============================================================== | | | da 50 a |da 100 a | | | Sostanza inquinante | 50 MWth |100 MWth |300 MWth |300 MWth | +=====================+=========+=========+=========+=========+ |SO2 | - | 350 | 200 | 150 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |NOx | - | 300 | 150 | 100 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+ |Polvere | 50 | 20 | 20 | 10 | +---------------------+---------+---------+---------+---------+
3.3. C - Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm3 ) espresso come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O2 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).
------------------------------------------------- Sostanze inquinanti C Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 -------------------------------------------------
a. C - valori limite totali di emissione per diossine e furani, IPA e PCB-Dl espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O2 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).
------------------------------------------------- Sostanza inquinante C Diossine e furani (come Teq) 0,1 ng/Nm³ IPA 0,01 mg/Nm³ PCB-Dl (come Teq) 0,1 ng/Nm³ -------------------------------------------------
4. Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento di rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della
presente parte
4.1. C - valore limite totale di emissione per diossine e furani, IPA e PCB DL espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:
------------------------------------------------- Sostanza inquinante C Diossine e furani (come Teq) 0,1 ng/Nm³ IPA 0,01 mg/Nm³ PCB-Dl (come Teq) 0,1 ng/Nm³ -------------------------------------------------
4.2. C - valori limite totali di emissione (in mg/Nm3) per i metalli pesanti espresso come valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:
----------------------------------- Sostanze inquinanti C Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 -----------------------------------
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 237 nonies del Titolo III-bis della
Parte IV del presente decreto legislativo
- temperatura 273,15 °K;
- pressione 101,3 kPa.
- gas secco.
nonche' ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula:
21 - Os
Es = -------------- x Em
21 - Om
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.
Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno e' applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.
C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA
DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
((Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.)) Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;
b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici e PCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato.
I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente. ((Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.))
L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181 ((. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all'anno.))
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
----------------------------------- Polveri totali 30% ----------------------------------- Carbonio organico totale 30% ----------------------------------- Acido cloridrico 40% ----------------------------------- Acido fluoridrico 40% ----------------------------------- Biossido di zolfo 20% ----------------------------------- Biossido di azoto 20% ----------------------------------- Monossido di carbonio 10% ----------------------------------- Ammoniaca 30% -----------------------------------
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati piu' di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non piu' di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua secondo i seguenti metodi:
--------------------------------------------------------------------- Parametro Metodo --------------------------------------------------------------------- Temperatura UNI EN ISO 16911:2013 --------------------------------------------------------------------- Pressione UNI EN ISO 16911:2013 --------------------------------------------------------------------- Velocita' UNI EN ISO 16911:2013 --------------------------------------------------------------------- Portata UNI EN ISO 16911:2013 --------------------------------------------------------------------- Umidita' UNI EN 14790:2006 --------------------------------------------------------------------- Ossigeno (O2) UNI EN 14789:2006 --------------------------------------------------------------------- Acido Cloridrico (HCl) UNI EN 1911:2010 --------------------------------------------------------------------- Acido Fluoridrico (HF) ISO15713 :2006 --------------------------------------------------------------------- Ossidi Di Azoto (NOx) Espressi Come NO2 UNI EN 14792 : 2006 --------------------------------------------------------------------- Ammoniaca (NH³) EPA CTM-027 :1997 --------------------------------------------------------------------- Biossido Di Zolfo (SO2) UNI EN 14791:2006 --------------------------------------------------------------------- Monossido Di Carbonio (CO) UNI EN 15058:2006 --------------------------------------------------------------------- TOC Espresso Come C UNI EN 12619 : 2013 --------------------------------------------------------------------- PCDD/PCDF Come (Teq) UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 --------------------------------------------------------------------- PCB-Dl come (Teq) UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010 --------------------------------------------------------------------- IPA ISO 11338 -1 e 2:2003 --------------------------------------------------------------------- Polveri UNI EN 13284-1:2003 --------------------------------------------------------------------- Mercurio (Hg) UNI EN 13211:2003 --------------------------------------------------------------------- Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) UNI EN 14385:2004 ---------------------------------------------------------------------
In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformita' delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio piu' gravose dell'impianto. ((I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorita' competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.))
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI COINCENERIMENTO E RELATIVE
NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE
Per gli impianti di coincenerimento valgono le disposizioni dei paragrafi D ed E dell'Allegato 1, relative agli impianti di incenerimento.
((Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta
NORME TECNICHE PER IL COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009.))
(( 1. Tipologia: Prodotti trasformati e derivati da materiali di
categoria 1, 2 e 3, ivi compresi i grassi; partite di alimenti zootecnici' contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti e' ammessa qualsiasi
provenienza
1.2 Caratteristiche:
a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le
seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;
umidita' 10% max;
ceneri sul secco 40% max.
b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umidita' 2% max;
ceneri sul secco 2% max.
I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal
produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.
1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche la
relativa messa in riserva presso l'impianto. Durante tutte le fasi dell'attivita' devono essere evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto 1.2, nonche' qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.))
((ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA))
ALLEGATO 1 - Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica
ALLEGATO 2 - Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati
ALLEGATO 3 - Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili
ALLEGATO 4 - Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate
ALLEGATO 5 - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare
ALLEGATO 1
CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE
SITO-SPECIFICA
PREMESSA
Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica.
L'analisi di rischio si puo' applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza.
L'articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verra' utilizzata per il calcolo delle CSR, cioe' per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realta' del sito, che rispettino i criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio assunti nei punti di conformita' prescelti.
CONCETTI E PRINCIPI BASE
Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati ed ai fini di una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere conto dei seguenti concetti:
la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche. Nella sua applicazione per definire gli obiettivi di risanamento e importante sottolineare che la probabilita' non e' legata all'evento di contaminazione (gia' avvenuto), quanto alla natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad un certo contaminante, puo' avere sui ricettori finali.
Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovra' essere posta una particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovra' rispondere sia a criteri di conservativita' , il principio della cautela e' intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di sito-specificita' ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.
L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici piu' recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.
COMPONENTI DELL'ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE
Sulla base della struttura del processo decisionale di "analisi di rischio", indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti, vie e modalita' di esposizione, ricettori finali.
Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la loro definizione ai fini dei calcoli.
Contaminanti indice
Particolare attenzione dovra' essere posta nella scelta delle sostanze di interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai calcoli di analisi di rischio.
La scelta dei contaminanti indice, desunti dai risultati della caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:
- Superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di fondo naturali.
- Livelli di tossicita'.
- Grado di mobilita' e persistenza nelle varie matrici ambientali.
- Correlabilita' ad attivita' svolta nel sito
- Frequenza dei valori superiori al CSC.
Sorgenti
Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla valutazione della geometria della sorgente: tale valutazione dovra' necessariamente tenere conto delle dimensioni globali del sito, in modo da procedere, eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per le caratteristiche idrogeologiche che per la presenza di sostanze contaminanti, da sottoporre individualmente ai calcoli di' analisi di rischio.
In generale l'esecuzione dell'analisi di rischio richiede l'individuazione di valori di concentrazione dei contaminanti rappresentativi in corrispondenza di ogni sorgente di contaminazione (suolo superficiale, suolo profondo, falda) secondo modalita' e criteri che si diversificano in funzione del grado di approssimazione richiesto.
Tale valore verra' confrontato con quello ricavato dai calcoli di analisi di rischio, per poter definire gli interventi necessari.
Salvo che per le contaminazioni puntuali (hot-spots), che verranno trattate in modo puntuale, tali concentrazioni dovranno essere di norma stabilite su basi statistiche (media aritmetica, media geometrica, UCI, 95% del valore medio).
Le vie e le modalita' di esposizione
Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti.
Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione; si ha una esposizione indiretta nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso e quindi avviene ad una certa distanza dalla sorgente.
Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri da introdurre nei calcoli sono le seguenti:
- Suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1 metro di profondita'). - Suolo profondo (compreso fra la base del precedente e la massima profondita' indagata).
- Aria outdoor (porzione di ambiente aperto, aeriforme, dove si possono avere evaporazioni di sostanze inquinanti provenienti dai livelli piu' superficiali. - Aria indoor (porzione di ambiente aeriforme confinata in ambienti chiusi). - Acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda).
Le modalita' di esposizione attraverso le quali puo' avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:
- ingestione di acqua potabile.
- ingestione di suolo.
- contatto dermico.
- inalazione di vapori e particolato.
I recettori o bersagli della contaminazione
Sono i recettori umani, identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on-site) o persone che vivono al di fuori del sito (off-site).
Di fondamentale importanza e' la scelta del punto di conformita' (soprattutto quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio accettabile sia per le sostanze cancerogene che non-cancerogene.
- punto di conformita' per le acque sotterranee
((Il punto di conformita' per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformita' deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale piu' elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorita' pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualita' per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorita' pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformita' cosi' determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR cosi' determinata, purche' compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformita' nonche' compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa)).
- criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio
Si propone 1 x10-5 come valore di rischio incrementale accettabile nel corso della vita come obiettivo di bonifica nei riguardi delle sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si propone il criterio universalmente accettato del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza. (< 1). ((10))
PROCEDURE DI CALCOLO E STIMA DEL RISCHIO
Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica (CSR), dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validita' sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilita' dei risultati.
PROCEDURA DI VALIDAZIONE
Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte degli enti di controllo e' necessario avere la piena rintracciabilita' dei dati di input con relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli.
Gli elementi piu' importanti sono di seguito riportati:
- Criteri di scelta dei contaminanti indice.
- Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti di conformita'.
- Procedure di calcolo utilizzate.
- Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli algoritmi di calcolo.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 43) che "al trattino relativo ai criteri di accettabilita' del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da "1x10-5" a "(1)" sono sostituite con le parole "1xl0-6 come valore di rischio
incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5 come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index complessivo 1)"".
ALLEGATO 2
CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
PREMESSA
La caratterizzazione ambientale di un sito e' identificabile con l'insieme delle attivita' che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attivita' di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorita' in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.
Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende quindi l'intero processo costituito dalle seguenti fasi:
1. Ricostruzione storica delle attivita' produttive svolte sul sito.
2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti.
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio-calcolati mediante
analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato
La Caratterizzazione ambientale, sara' avviata successivamente alla approvazione da parte delle Autorita' Competenti del Piano di indagini di cui al punto i e si riterra' conclusa con l'approvazione, in unica soluzione, da parte delle Autorita' Competenti dell'intero processo sopra riportato, al termine delle attivita' di cui al punto 5 nel caso di non superamento delle CSC e al termine dell'attivita' di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle suddette concentrazioni.
Nel fase di attuazione dell'intero processo, l'Autorita' competente potra' richiedere al Proponente stati di avanzamento dei lavori per ognuna delle fasi sopra riportate, rilasciando eventuali prescrizioni per ognuna delle fasi di cui sopra in un'unica soluzione. Per i Siti di interresse nazionale, i tempi e le modalita' di approvazione delle fasi di cui sopra potranno essere disciplinate con appositi Accordi di Programma.
Il presente documento fa riferimento ai siti potenzialmente contaminati che non rientrano nella fattispecie a cui si applicano le procedure semplificate dell'Allegato 4.
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO
Tale fase si attua attraverso:
1. Raccolta dei dati esistenti ed elaborazione del Modello
Concettuale Preliminare
2. Elaborazione del Piano di Investigazione Iniziale comprendente: indagini, campionamenti e analisi da svolgere mediante prove in sito
ed analisi di laboratorio
3. Ogni altra indagine, campionamento e analisi finalizzati alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e dei livelli di
concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee
Modello concettuale preliminare
Il modello concettuale preliminare e' realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell'inizio del Piano di investigazione, nonche' di eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito. Con il modello concettuale preliminare vengono infatti descritte: caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti della contaminazione; estensione, caratteristiche e qualita' preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza dell'attivita' esistente o passata svolta sul sito; potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati. Tale modello deve essere elaborato prima di condurre l'attivita' di campo in modo da guidare la definizione del Piano di investigazione. Parte integrante e fondamentale del modello concettuale del sito e' la definizione preliminare, sulla base delle informazioni storiche a disposizione, delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione.
Per la redazione del Modello Concettuale preliminare dovranno essere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito, prima dell'attuazione del piano di indagini.
Piano di indagini
Il piano di indagini dovra' contenere la dettagliata descrizione delle attivita' che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito. Il Proponente dovra' includere in tale documento le specifiche tecniche per l'esecuzione delle attivita' (procedure di campionamento, le misure di campo, modalita' di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche analitiche, ecc. ) che una volta approvate dalle Autorita' Competenti, prima dell'inizio dei lavori, costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.
Le fonti potenziali di inquinamento sono definite sulla base del Modello Concettuale Preliminare del sito e comprendono: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi, tubazioni e fognature, ecc...
Le indagini avranno l'obiettivo di:
verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento;
delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti;
individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori;
ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del sito;
ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l'analisi di rischio sito specifica;
individuare i possibili ricettori.
A tal fine devono essere definiti:
l'ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere, sia di tipo diretto, quali sondaggi e piezometri, sia indiretto, come i rilievi geofisici;
il piano di campionamento di suolo, sottosuolo, rifiuti e acque sotterranee;
il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche;
la profondita' da raggiungere con le perforazioni, assicurando la protezione degli acquiferi profondi ed evitando il rischio di contaminazione indotta dal campionamento;
le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati.
Ubicazione dei punti di campionamento
L'ubicazione dei punti di campionamento deve essere stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi indicati nei criteri generali.
Per ogni matrice ambientale investigata (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) si possono presentare due principali strategie per selezionare l'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo:
1. la scelta e' basata sull'esame dei dati storici a disposizione e su tutte le informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate nel suddetto modello in termini di presenza, estensione e potenziale diffusione della contaminazione; questa scelta e' da preferirsi per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu' probabili fonti di contaminazione ubicazione "ragionata".
2. la scelta della localizzazione dei punti e' effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio campionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale; questa scelta e' da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione ["ubicazione sistematica"]
A seconda della complessita' del sito, i due approcci di cui sopra possono essere applicati contemporaneamente in funzione del differente utilizzo delle aree del sito. In particolare, nella scelta dei punti di indagine si terra' conto della diversita' tra aree dismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti,
collocando i
punti di campionamento in corrispondenza dei punti di criticita', valutando nel contempo la configurazione impiantistica e lo schema dei relativi sottoservizi.
Oltre ai criteri di cui sopra, l'applicazione di tecniche indirette di indagine, la dove applicabili (analisi del gas interstiziale del suolo, indagini geofisiche indirette, ecc.), potra' essere utilizzata al fine di determinare una migliore ubicazione dei punti di indagine diretta (prelievi di terreno e acqua) ed ottenere una maggiore copertura arcale delle informazioni. In tal caso il proponente potra' presentare un piano di indagini per approfondimenti successivi utilizzando le indagini indirette per formulare il modello concettuale preliminare del sito e concordando con le Autorita' competenti modalita' di discussione ed approvazione degli stati di avanzamento delle indagini. In tal caso il piano di indagini dovra' contenere una dettagliata descrizione della validita' e della applicabilita' delle tecniche di indagine indirette utilizzate.
Al fine di conoscere la qualita' delle matrici ambientali (valori di fondo) dell'ambiente in cui e' inserito il sito potra' essere necessario prelevare campioni da aree adiacenti il sito. Tali campioni verranno utilizzati per determinare i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna delle componenti ambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di campionamento di suoli, la profondita' ed il tipo di terreno da campionare deve corrispondere, per quanto possibile, a quelli dei campioni raccolti nel sito.
Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare
La selezione dei parametri dovra' avvenire essenzialmente sulla base seguente processo:
Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel caso di un'area industriale dimessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica; prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali, eventuali analisi esistenti, etc.), per la definizione di un "set standard" di analiti (sia per le analisi dei terreni sia per quelle delle acque sotterranee) concettualmente applicabile, nel corso delle indagini, alla generalita' delle aree di interesse.
Esame dello stato fisico, della stabilita' e delle caratteristiche di reale pericolosita' delle sostanze individuate nel "set standard" di analiti di cui al punto precedente per eseguire solo su queste la caratterizzazione completa di laboratorio; Nei punti distanti dalle possibili sorgenti di contaminazione si potra' inoltre selezionare un numero limitato di parametri indicatori, scelti sulla base della tossicita' e mobilita' dei contaminanti e dei relativi prodotti di trasformazione.
Il percorso logico di cui sopra dovra' essere validato prima dell'inizio dei lavori con l'approvazione del Piano di Indagini presentato dal proponente.
Si potra' valutare la possibilita' e l'opportunita' di modulare il piano analitico in funzione delle peculiarita' delle varie sub aree di interesse, individuando set specifici.
Modalita' di esecuzione sondaggi e piezometri
I sondaggi saranno eseguiti, per quanto possibile, mediante carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento.
I sondaggi da attrezzare a piezometro saranno realizzati, per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo.
Campionamento terreni e acque sotterranee
Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con verbali quotidiani.
Dovra' inoltre essere riportato l'elenco e la descrizione dei materiali e delle principali attrezzature utilizzati.
Il piano di indagini dovra' contenere una dettagliata descrizione delle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, le misure da effettuare in campo, le modalita' di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, che una volta approvate dalle Autorita' Competenti, prima dell'inizio dei lavori, costituiranno l'unico protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.
Ogni campione e' suddiviso in due aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera dei soggetti privati, una per archivio a disposizione dell'ente di controllo. L'eventuale terza aliquota, quando richiesta, sara' confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell'ente di controllo, sigillando il campione che verra' firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo.
La copia di archivio verra' conservata a temperatura idonea, sino all'esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell'ente di controllo preposto.
Terreni
I criteri che devono essere adottati nella formazione di campioni di terreno che si succedono lungo la colonna di materiali prelevati sono:
ottenere la determinazione della concentrazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico;
prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per sondaggio, materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche. Analisi di campo e analisi semiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa) potranno essere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campioni e per ottenere una maggiore estensione delle informazioni sulla verticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie sono formati per spessori superiori ai 50 cm.
Per corrispondere ai criteri indicati, da ciascun sondaggio i campioni dovranno essere formati distinguendo almeno:
campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;
campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
campione 3: 1 in nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.
Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno sara' concentrata sulla zona insatura. Quando il campionamento dei terreni e' specificatamente destinato a composti volatili, non viene previsto il campionamento in doppia aliquota.
Il campione dovra' essere formato immediatamente a seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere in quantita' significative e rappresentative.
Un apposito campione dovra' essere prelevato nel Caso in cui si debba provvedere alla classificazione granulometrica del terreno.
Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, si procedera' al prelievo e all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio.
I sondaggi, dopo il prelievo dei campioni di terreno, saranno sigillati con riempimento dall'alto o iniezione di miscele bentonitiche dal fondo.
Acque sotterranee
Ai fini del presente documento si intende rappresentativo della
composizione delle acque sotterranee il campionamento dinamico
Qualora debba essere prelevata solamente la fase separata di sostanze non miscibili oppure si sia in presenza di acquiferi poco produttivi, puo' essere utilizzato il campionamento statico.
Qualora sia rinvenuto nei piezometri del prodotto surnatante in fase libera, occorrera'. provvedere ad un campionamento selettivo del prodotto; sui campioni prelevati saranno condotti i necessari accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne se possibile l'origine,
Metodiche analitiche
Le attivita' analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualita'. Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto.
Analisi chimica dei terreni
Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovra' essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
Analisi chimica delle acque
Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori (li concentrazione limite.
Atti di controllo
Le attivita' di controllo da parte della Pubblica Autorita' sara' soprattutto qualitativo e potra' essere realizzato durante lo svolgimento delle attivita' di campo, attraverso la verifica
dell'applicazione delle specifiche definite nel Piano di
Indagini. Le attivita' di campo, saranno descritte e cura del responsabile del sito, con la redazione del Giornale dei Lavori, che sara' verificato e validato dai Responsabili degli Enti preposti al controllo.
Le attivita' di controllo da parte degli enti preposti, potra' essere realizzato durante lo svolgimento delle analisi di laboratorio, seguendone le diverse fasi. I Responsabili degli Enti preposti al controllo, potranno pertanto verificare, attraverso un sistema di controllo qualita', la corretta applicazione :
delle metodiche analitiche;
dei sistemi utilizzati;
del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio.
Tutte le fasi operative di laboratorio, comprese le attivita' di controllo degli Enti preposti, saranno descritte nel giornale lavori di laboratorio, che potra' essere verificato e validato dai Responsabili degli stessi Enti.
La validazione dell'intero percorso analitico, dal prelievo dal campione alla restituzione del dato, potra' essere eseguita dagli Enti di Controllo, attraverso l'approvazione dei certificati analitici.
ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE
Sulla base dei risultati del Piano di Indagini eseguito in conformita' con le specifiche in esso contenute, il Proponente potra' procedere, se ritenuto necessario, alla predisposizione di indagini integrative mirate alla migliore definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito.
Per indagini integrative si intendono quindi tutte le indagini mirate alla definizione dei parametri sito specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliore calibrazione dei modelli di calcolo impiegati, che non sia stati possibile caratterizzare con le indagini iniziali. Tali indagini possono includere: campionamenti e analisi di terreno e acque sotterranee con le modalita' riportate ai paragrafi precedenti; prove specifiche per verificare la stabilita' e la mobilita' dei contaminanti (test di permeabilita', test di cessione, ecc.); prove e test in sito per verificare la naturale attenuazione dei contaminanti nel terreno e nelle acque sotterranee.
Tutte le indagini integrative proposte saranno dettagliatamente descritte e motivate in un documento tecnico che sara' presentato dal Proponente, prima dell'inizio dei lavori, alla Autorita' Competenti, per eventuali prescrizioni.
RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO
Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della contaminazione nel sito.
L'obiettivo e' quello di raccogliere e rappresentare tutti gli elementi che servono a definire: l'estensione dell'area da bonificare; i volumi di suolo contaminato; le caratteristiche rilevanti dell'ambiente naturale e costruito; il grado di inquinamento delle diverse matrici ambientali.
L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere l'incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della eterogeneita' delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione standard per ogni valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili, dovra' essere stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si intendono adottare per il campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e di acqua.
Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle analisi devono essere riportati i metodi e calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati e della deviazione standard.
I risultati delle attivita' di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche, tra cui devono essere realizzate:
carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche;
carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento;
carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei punti di misura;
carte di rappresentazione della contaminazione.
In particolare, carte di rappresentazione della isoconcentrazione dei contaminanti (es. curve di isoconcentrazione) potranno essere utilizzate principalmente per le acque sotterranee e applicate alla contaminazione del terreno qualora le condizioni di omogeneita' del sottosuolo lo consentano.
Per i Siti di Interesse nazionale, potra' essere realizzata una banca-dati informatizzata collegata ad un Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS) per permettere la precisa archiviazione di tutti dati relativi al sito e dei risultati di ogni tipo di investigazione.
ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO
L'elaborazione di un Modello Concettuale Definitivo del sito e' mirata alla rappresentazione dell'interazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo, ricostruita e rappresentala conformemente al paragrafo precedente, e l'ambiente naturale e/o costruito. Il Modello Concettuale costituisce pertanto la base per l'applicazione dell'Analisi di Rischio che dovra' verificare gli scenari di esposizione in esso definiti. Il Modello Concettuale Definitivo include:
- le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti della contaminazione (attive, non attive, in sicurezza, ecc.);
- grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato; a tale fine dovranno essere individuati dei parametri specifici di rappresentazione (ad esempio; concentrazione media della sorgente secondaria di contaminazione);
- percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati nello scenario attuale (siti in esercizio) o nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell'area).
Informazioni di dettaglio sulla formulazione del Modello Concettuale Definitivo ai fini dell'applicazione dell'Analisi di Rischio sono riportate nell'Allegato 1. In particolare, nel caso di siti in esercizio, il modello concettuale dovra' inoltre includere tutte le informazioni necessarie per stabilire le priorita' di intervento per la eventuale verifica delle sorgenti primarie di contaminazione e la messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo.
Parte integrante del modello concettuale del sito e' la definizione del modello idrogeologico dell'area che descrive in dettaglio le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione.
IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI
Fatto salvo quanto previsto per i casi in cui si applicano le procedure semplificate di cui in Allegato 4, la Caratterizzazione del sito si riterra' conclusa con la definizione da parte del Proponente e l'approvazione da parte delle Autorita' Competenti, dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee mediante l'applicazione dell'analisi di rischio secondo quanto previsto dall'Allegato 1.
L'Analisi di Rischio dovra' essere sviluppata verificando i percorsi di esposizione attivi individuati dal Modello Concettuale di cui al paragrafo precedente.
ALLEGATO 3
CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA (D'URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI
TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI
Premessa
Il presente allegato si propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione che nell'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza d'urgenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, nonche' degli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo.
Sono presentate, quindi, le diverse opzioni da prendere in considerazione sia per pervenire ad un'effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia per conseguire un"efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito, mediante la messa in sicurezza dello stesso, qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, ovvero non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attivita' produttive.
Per i siti "in esercizio", infatti, laddove un intervento di bonifica intensivo comporterebbe delle limitazioni se non l'interruzione delle attivita' di produzione, il soggetto responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito puo' ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa in sicurezza dell'intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all'interno dello stesso, e provvedere gradualmente all'eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie in step successivi programmati, rimandando la bonifica alla dismissione delle attivita'.
Le modalita' di gestione dei rifiuti e delle acque di scarico, o meglio, gli accorgimenti tecnici che possono essere previsti e progettati per evitare la produzione di rifiuti (per es. il riutilizzo delle acque e dei terreni) incidono in maniera determinante sui costi di un intervento a parita' di obiettivi di bonifica o di messa in sicurezza da raggiungere.
Tale situazione e' particolarmente rilevante nel caso di siti in esercizio.
Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in
sicurezza Interventi di bonifica
La bonifica di un sito inquinato e' finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le
concentrazioni delle sostanze inquinanti in
suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato I.
Interventi di messa in sicurezza
Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all'isolamento delle fonti inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l'uomo e con i recettori ambientali circostanti.
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di
pericolo di
contaminazione (messa in sicurezza d'urgenza), ovvero di continuita' e compatibilita' con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio (messa in sicurezza operativa), ovvero di definitivita' nei casi in cui, nei siti non interessati da attivita' produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili di cui al presente allegato (messa in sicurezza permanente).
La messa in sicurezza di un sito inquinato e' comprensiva delle azioni di monitoraggio e controlli) finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed il mantenimento dei valori di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR).
Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti secondo i seguenti criteri tecnici generali:
a) privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilita' delle sostanze inquinanti;
b) privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato;
c) privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti).
a) privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento;
b) prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate;
c) privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualita' provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
e) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;
f) adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area.
g) per la messa in sicurezza privilegiare gli interventi che permettano il trattamento in situ ed il riutilizzo industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle acque estratte dal sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti prodotti e della loro pericolosita';
h) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da questo influenzato;
i) evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare.
Nel progetto relativo agli interventi da adottare si dovra' presentare, infatti, una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini di' efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli interventi; questa analisi deve essere corredata da un'analisi dei costi delle diverse tecnologie. Le alternative presentate dovranno permettere di comparare l'efficacia delle tecnologie anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per l'esecuzione degli interventi.
Nel progetto si dovra' inoltre indicare se, qualora previste, si dovra' procedere alla rimozione o al mantenimento a lungo termine delle misure di sicurezza, e dei relativi controlli e monitoraggi.
Messa in sicurezza d'urgenza
Gli interventi di messa in sicurezza (l'urgenza sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente.
Gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza devono essere attuati tempestivamente a seguito di incidenti o all'individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e l'ambiente circostante. Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base ad ipotesi cautelative.
Di seguito vengono riportate le principali tipologie di interventi di messa in sicurezza d'urgenza:
- rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
- pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
- installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
- installazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
- costruzione o stabilizzazione di argini;
- copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.
In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d"urgenza sono previste attivita' di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica.
Messa in sicurezza operativa
Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano ai siti contaminati in cui siano presenti attivita' produttive in esercizio.
Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la salute pubblica e per l'ambiente a livelli di accettabilita' attraverso il contenimento degli inquinanti all'interno dei confini del sito, alla protezione delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti inquinanti secondarie mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento delle attivita' produttive svolte nell'ambito del sito.
Gli interventi di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da idonei sistemi di monitoraggio e controllo atti a verificare l'efficacia delle misure adottate e il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilita' del rischio.
E' opportuno progettare tali interventi dopo aver eseguito la caratterizzazione ambientale del sito, finalizzala ad un'analisi di rischio sito-specifica.
Devono pertanto essere acquisite sufficienti informazioni sulla contaminazione presente, sulle caratteristiche degli acquiferi sottostanti e delle altre possibili vie di migrazione degli inquinanti, sui possibili punti di esposizione, e sui probabili bersagli ambientali ed umani.
Nelle operazioni di messa in sicurezza devono essere privilegiate le soluzioni tecniche che consentano di minimizzare la produzione di rifiuti e pertanto favoriscano:
- il trattamento on-site ed il riutilizzo del terreno eventualmente estratto dal sottosuolo;
- il riutilizzo nel sito come materiali di riempimento anche dei materiali eterogenei e di risulta;
- la reintroduzione nel ciclo di lavorazione delle materie prime recuperate;
- il risparmio idrico mediante il riutilizzo industriale delle acque emunte dal sottosuolo;
Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in:
- mitigative;
- di contenimento.
Misure mitigative
Per misure mitigative della messa in sicurezza operativa si intendono gli interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
Esse sono attuate in particolare con:
- sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero con estrazione monofase o plurifase;
- trincee drenanti;
- sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferi ed estrazione dei vapori;
- sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente che provochi il rilascio di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, corpi idrici;
Misure di contenimento
Esse hanno il compito di impedire la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali sensibili, quali acque superficiali e sotterranee. Esse sono generalmente applicate in prossimita' dei confini del sito produttivo.
Esse si dividono in:
- misure di sbarramento passive di natura fisica o statica;
- misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica;
- misure di sbarramento reattive di natura chimica.
Tra le prime si possono elencare:
- barriere o diaframmi verticali in acciaio o in altri materiali impermeabili; essi possono essere realizzati mediante infissione, escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione in situ, o misti di due o piu' delle precedenti tipologie;
- sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti.
Tra le misure attive e di natura idraulica vi sono:
- sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento con pompaggio adeguato ad intercettare il flusso di sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee;
- trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate di sistemi di prelievo di acque contaminate;
- sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei;
Le misure di sbarramento di tipo reattivo operano l'abbattimento
delle concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante
sistemi costituiti da sezioni filtranti in cui vengono inserirti
materiali in grado di degradare i contaminanti (barriere reattive permeabili).
Bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente
Tali tipologie possono considerarsi come interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attivita' produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.
La definizione e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono essere precedute da un'accurata attivita' di caratterizzazione del sito inquinato e dell'area soggetta agli effetti dell'inquinamento presente nel sito, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2.
Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un"analisi di rischio condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all'Allegato 1, e devono tener conto della specifica destinazione d'uso prevista.
La scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilita' dei costi delle diverse tecniche applicabili, secondo i criteri di seguito, anche in relazione alla destinazione d'uso del sito.
La definizione di un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato puo' essere schematizzata in questo modo:
- definizione della destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti urbanistici;
- acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, dell'ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri defunti nell'Allegato 2;
- definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1, e selezione della tecnica di bonifica.
- selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1;
- selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;
- studio della compatibilita' ambientale degli interventi;
- definizione dei criteri di accettazione dei risultati;
- controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza,
- definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all'uso del sito.
Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilita' del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia di intervento definisce:
- interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
- interventi ex situ on-site: cori movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo;
- interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.
Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente dovra' valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione in termini di:
- raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o di concentrazioni soglia di rischio (CSR) in caso di intervento di bonifica;
- efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente, in particolare di quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno dell'area oggetto dell'intervento;
- efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza permanente, sia durante l'esecuzione che al termine delle attivita' di bonifica e ripristino ambientale o della messa in sicurezza permanente.
Protezione dei lavoratori
L'applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi.
Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sara' previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sara' definito in conformita' a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori.
Monitoraggio
Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate nel corso e al termine di tutte le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato, al fine di verificare l'efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
In particolare:
- al termine delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza e operativa;
- a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza a valle della bonifica, per verificare che: i valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai livelli di concentrazione residui accettati in fase di progettazione; non siano in atto fenomeni di migrazione dell'inquinamento; sia tutelata la salute pubblica;
- nel corso delle attivita' di bonifica/messa in sicurezza permanente per verificare la congruita' con i requisiti di progetto;
- a seguito del completamento delle attivita' di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante un congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza.
Criteri generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo
a) L'uso di inoculi costituiti da microrganismi geneticamente modificati (MGM) negli interventi di bonifica biologica di suolo, sottosuolo, acque sotterranee o superficiali e' consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente chiusi, di seguito indicati come bioreattori. Per bioreattori si intendono strutture nelle quali e' possibile isolare completamente dall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria. In questo caso, le reazioni biologiche avvengono all'interno di contenitori le cui vie di ingresso (per l'alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo e lo scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio di agenti biologici nell'ambiente circostante.
b) Nei casi previsti in a) e' consentito l'impiego di soli MGM appartenenti al Gruppo 1 di cui alla direttiva 90/219/CEE, recepita col Dlgs. 3 marzo 1993, con emendamenti introdotti dalla Direttiva 94/51 CEE.
c) Il titolare dell'intervento di bonifica che intenda avvalersi di MGM, limitatamente a quanto specificato al capoverso a) deve inoltrare documentata richiesta al Ministero dell'ambiente (o ad altra autorita' competente da designarsi), fornendo le informazioni specificate nell'allegato VB della succitata direttiva. L'impiego di MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi puo' avvenire solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorita' competente, la quale e' obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall'inoltro della richiesta da parte del titolare dell'intervento di bonifica.
d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in bioreattore, le matrici, prima di una eventuale ricollocazione nella giacitura originaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire una diffusa ricolonizzazione da parte di comunita' microbiche naturali, in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori < 103 UFC (unita' formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua sottoposti a trattamento di bonifica.
e) Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunita' microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicita' di questi per l'uomo, gli animali e le piante.
Migliori tecniche disponibili (BAT)
Principi generali e strumenti per la selezione delle migliori tecniche disponibili (BAT)
La scelta della migliore tra le possibili tipologie di intervento descritte nei paragrafi precedenti applicabile in un determinato caso di inquinamento di un sito comporta il bilanciamento di vari interessi in presenza di numerose variabili, sia di ordine generale che soprattutto sito-specifiche, quali in particolare:
- il livello di protezione dell'ambiente che sarebbe desiderabile conseguire;
- l'esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di conseguire e mantenere nel tempo detti livelli di protezione;
- l'entita' dei costi di progettazione, realizzazione, gestione monitoraggio, etc da sostenere nelle varie fasi dell'intervento.
La formulazione piu' evoluta cui deve ispirarsi tale bilanciamento di interessi e' data dalla definizione di "migliori tecniche disponibili", contenuta nella Direttiva 96/61/CE, recepita nel nostro ordinamento, che per la prevenzione ed il controllo integrati dell'inquinamento di talune categorie di impianti considera tale "la piu' efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso". E specifica che si intende per
- "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purche' il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- "migliori", le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Strumenti di supporto nel processo decisionale che porta alla scelta sito-specifica della "migliore tecnica disponibile" da adottare sono costituiti dalle metodiche di analisi costi - efficacia e/o costi - benefici.
ALLEGATO 4
CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE
PREMESSA
Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri.
CRITERI GENERALI
Il principio che guida gli interventi si basa sulla semplificazione delle procedure amministrative da seguire nel caso di superamento delle CSC nei casi di cui al punto precedente.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito con le seguenti modalita':
1. Comunicazione a Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC;
2. - 1° caso
Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati
riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle
CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sara' aggiornata,
entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli
interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto
ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione.
- 2° caso
Qualora invece oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile puo' scegliere una delle seguenti alternative:
a) Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l'analisi di rischio).
b) Bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l'analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'allegato 1.
In entrambi i casi verra' presentato alle Autorita' competenti un
unico
progetto di bonifica che comprendera':
1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite,
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d"emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:
a) dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;
oppure
b) dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.
Tale progetto di bonifica dovra' essere approvato dalle autorita' competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.
- 3° caso
Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvedera' alla presentazione alle autorita' competenti entro novembre di un unico progetto di bonifica che comprendera':
1) la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite,
2) gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,
3) la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.
Tale progetto di bonifica dovra' essere approvato dalle autorita' competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.
4. notifica di ultimazione interventi per richiesta di certificazione da parte dell'autorita' competente.
Procedure Tecniche e Operative
Attivita' di Messa in sicurezza d'urgenza
Le attivita' di messa in sicurezza d'urgenza vengono realizzate a partire dalla individuazione della sorgente di contaminazione, allo scopo di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate; tali attivita' possono essere sostitutive degli interventi di bonifica qualora si dimostri che tramite gli interventi effettuati non sussista piu' il superamento delle CSC.
Le attivita' di messa in sicurezza d'urgenza vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessario per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'intervento.
Caratterizzazione del sito
Per la caratterizzazione del sito valgono i criteri generali di cui all'allegato 2 viste le ridotte dimensioni dei siti oggetto della procedura, si definisce essere 3 il numero minimo di perforazioni da attrezzare eventualmente a piezometro qualora si supponga una contaminazione della falda.
A integrazione delle indagini dirette posso essere previste indagini indirette (rilievi geofisici, soil gas survey, etc. ) al fine di ottenere un quadro ambientale piu' esaustivo. Non e' richiesta la elaborazione di un GIS/SIT.
Analisi di rischio sito-specifica (casi 2 b e 3 di cui al punto precedente)
I risultati della caratterizzazione serviranno alla definizione del Modello Concettuale Definitivo; tale strumento sara' la base per la costruzione e la esecuzione dell'analisi di rischio sito-specifica
secondo i criteri di cui in Allegato
Bonifica (casi 2 a e b , 3 di cui al punto precedente)
Ove dall'indagine di caratterizzazione e successivamente dall'analisi di rischio emergesse la necessita' di eseguire interventi di bonifica del sito, gli stessi verranno realizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
La scelta della tecnologia da applicare al caso specifico di inquinamento deve scaturire da un processo decisionale nel quale devono essere presi in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli economici.
ALLEGATO 5
Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare
Parte di provvedimento in formato grafico
((77))
(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente piu' affine.
(*) Corrisponde al limite di rilevabilita' della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier)
Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotteranee
Parte di provvedimento in formato grafico
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/1 comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e Regioni.
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AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 13, comma 3-bis) che "Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la parola: "Stagno" e' sostituita dalle seguenti: "Composti organo-stannici"".
ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA
ALLEGATO I
Valori di emissione e prescrizioni
ALLEGATO II
Grandi impianti di combustione
ALLEGATO III
Emissioni di composti organici volatili
ALLEGATO IV
Impianti e attivita' in deroga
ALLEGATO V
Polveri e sostanze organiche liquide
ALLEGATO VI
Criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai
valori limite di emissione
ALLEGATO VII
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione
ALLEGATO VIII
Impianti di distribuzione di benzina
ALLEGATO IX
Impianti termici civili
ALLEGATO X
Disciplina dei combustibili
ALLEGATO I
Valori di emissione e prescrizioni
((Parte I
Disposizioni generali
1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze inquinanti, nella Parte III, i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti per le stesse sostanze nella Parte II. Per le sostanze per cui non sono stabiliti valori di emissione nella Parte III si applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III, i valori di emissione stabiliti alla Parte II. Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III del presente allegato.
2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione e le prescrizioni relativi agli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici. A tali impianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti.
3. Nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo diversamente previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.
4. L'autorita' competente fa riferimento ai valori di emissione del presente allegato, nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, commi 5 e 7, che stabilisce i valori limite sulla base di una valutazione delle migliori tecniche disponibili, della normativa regionale e dei piani regionali di qualita' dell'aria e di tutti gli altri parametri previsti da tali commi. L'autorizzazione deve specificamente indicare le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, previa valutazione della pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo degli stabilimenti da autorizzare.
5. Ove non espressamente specificato i limiti riportati nelle tabelle del presente allegato sono riferiti all'ossigeno di processo.))
Parte II
Valori di emissione
1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)
In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione c/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di piu' sostanze di classi diverse, alle quantita' di sostanze della classe II devono essere sommate le quantita' di sostanze di classe I e alle quantita' di sostanze della classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle classi I e II.
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II la
concentrazione totale non deve superare il limite della classe II
- in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.
Tabella A1
CLASSE I
- Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, aetinolite e tremolite)
- Benzo(a)pirene
- Berillio e i suoi composti espressi come Be
- Dibenzo(a,h)antracene
- 2-naftilammina e suoi sali
- Benzo(a)antracene
- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene
- Dibenzo (a,h)acridina
- Dibenzo(a,j )acridina
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Dibenzo (a,l) pirene
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
- Dimetilnitrosamina
- Indeno (1,2,3-cd) pirene (1)
- 5-Nitroacenaftene
- 2-Nitronaftalene
- 1-Metil-3-Nitro- 1 - Nitrosoguanidina
(1) Il valore di emissione e la soglia ordinario di rilevanza alla previsti dal presente punto si applicano a decorrere dalla data indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 1.
CLASSE II
- Arsenico e suoi composti, espressi come As
- Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr
- Cobalto e suoi composti, espressi come Co
- 3,3'-Diclorobenzidina e suoi sali
- Dimetilsolfato
- Etilenimmina
- Nichel e suoi composti espressi come Ni (2)
- 4- aminobifenile e suoi sali
- Benzidina e suoi sali
- 4,4'-Metilen bis (2-Cloroanilina) e suoi sali
- Dietilsolfato
- 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi Sali
- Esametilfosforotriamide
- 2-Metilaziridina
- Metil ONN Azossimetile Acetato
- Sulfallate
- Dimetilcarbammoilcloruro
- 3,3'-Dimetossibenzidina e suoi sali
(2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile.
CLASSE III
- Acrilonitrile
- Benzene
- 1,3-butadiene
- 1-cloro-2,3-epossipropano (epieloridrina)
- 1,2-dibromoetano
- 1,2-epossipropano
- 1,2-dicloroetano
- vinile cloruro
- 1,3-Dicloro-2 -propanolo
- Clorometil (Metil) Etere
- NN-Dimetilidrazina
- Idrazina
- Ossido di etilene
- Etilentiourea
- 2-Nitropropano
- Bis-Clorometiletere
- 3-Propanolide
- 1,3-Propansultone
- Stirene Ossido
1.2. Sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate (tabella A2)
Le emissioni di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono essere sommate.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B)
I valori di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati
a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le
quantita' delle stesse devono essere sommate-
- in caso di presenza di piu' sostanze di classi diverse, alle quantita' di sostanze della classe II devono essere sommate le quantita' di sostanze della classe I e alle quantita' di sostanze della classe III devono essere sommate le quantita' di sostanze delle classi I e II.
b) al fine del rispetto del limite di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di piu' sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.
Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere considerate anche le eventuali quantita' di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.
Tabella B
CLASSE I
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
- Mercurio e suoi composti espressi come Hg
- Tallio e suoi composti, espressi come T1
(1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1
CLASSE II
- Selenio e suoi composti, espressi come Se
- Tellurio e suoi composti, espressi come Te
- Nichel e suoi composti, espressi come Ni, in forma di polvere
CLASSE III
- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi
come CN
- Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr
- Manganese e suoi composti, espressi come Mn
- Palladio e suoi composti, espressi come Pd
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb
- Platino e suoi composti, espressi come Pt
- Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi
come SiO2
- Rame e suoi composti, espressi come Cu
- Rodio e suoi composti, espressi come Rh
- Stagno e suoi composti, espressi come Sn
- Vanadio e suoi composti, espressi come V
3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (tabella C)
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
I flussi di massa e i valori di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.
CLASSE I
- Clorocianuro
- Fosfina
- Fosgene
CLASSE II
- Acido cianidrico
- Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico
- Cloro
- Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico
- Idrogeno solforato
CLASSE III
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico.
CLASSE IV
- Ammoniaca
CLASSE V
- Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di
azoto
- Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di
zolfo
4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (tabella D)
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di piu' sostanze della stessa classe le quantita' delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di piu' sostanze di classi diverse, alle quantita' di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantita' di sostanze delle classi inferiori.
Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di piu' sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe piu' elevata.
Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5.
CLASSE I
- Anisidina
- Butilmercaptano
- Cloropicrina
- Diazometano
- Dicloroacetilene Dinitrobenzene
- Dinitrocresolo
- Esaclorobutadiene
- Esaclorociclopentadiene
- Esafluoroacetone
- Etere diglicidilico
- Etilacrilato
- Etilenimina
- Etilmercaptano
- Isocianati Metilacrilato
- Nitroglicerina
- Perclorometilmercaptano
- 1,4-diossano
CLASSE II
- Acetaldeide
- Acido cloroacetico
- Acido formico
- Acido tioglicolico
- Acido tricloroacetico
- Anidride ftalica
- Anidride maleica
- Anilina
- Benzilcloruro
- Bifenile
- Butilacrilato
- Butilammina
- Canfora sintetica
- Carbonio tetrabromuro
- Carbonio tetracloruro
- Cicloesilammina
- Cloroacetaldeide
- 1 -Cloro- 1 -nitropentano
- Cresoli
- Crotonaldeide
- 1,2-Dibutilaminoetanolo
- Dibutilfosfato o-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetilene
- Dicloroetiletere
- Diclorofenolo
- Diclorometano
- Dietilammina
- Difenilammina
- Diisopropilammina
- Dimetilammina
- Etilammina
- Etanolammina
- 2-etossietanolo
- 2-etossietilacetato
- Fenolo
- Ftalati
- 2-Furaldeide Furfurolo
- Iodoformio
- Iosoforone
- Iosopropilammina
- Metilacrilonitrile
- Metilammina
- Metilanilina
- Metilbromuro
- Metil n-butilbromuro
- Metilcloruro
- Metil-2-cianoacrilato
- Metilstirene
- 2-Metossietanolo
- 2-Metossietanolo acetato
- Nitroetano
- Nitrometano
- 1-Nitropropano
- Nitrotoluene
- Piretro
- Piridina
- Piomboalchili
- 2-Propenale
- 1, 1,2 ,2,-tetracloroetano
- Tetracloroetilene
- Tetranitrometano
- m, p toluidina
- Tributilfosfato
- Triclorofenolo
- Tricloroetilene
- Triclorometano
- Trietilammina
- Trimetilammina
- Trimetilfosfina
- Vinilbromuro
- Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)
- Formaldeide
CLASSE III
- Acido acrilico
- Acetonitrile
- Acido propinico
- Acido acetico
- Alcool n-butilico Alcool iso-butilico
- Alcool sec-butilico
- Alcool terb-utilico
- Alcool metilico
- Butirraldeide
- p-ter-butiltoluene
- 2-butossietanolo
- Caprolattame
- Disolfuro di carbonio
- Cicloesanone
- Ciclopentadiene
- Clorobenzene
- 2-cloro-1,3-butadiene
- o-clorostirene
- o-clorotoluente
- p-clorotoluene
- Cumene
- Diacetonalcool
- 1,4-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetano
- Dicloropropano
- Dietanolammina
- Dietilformammide Diisobutilchetone
- N,N-Dimetilacetammide
- N,N-Dimetilformammide
- Dipropilchetone
- Esametilendiammina
- n-esano Etilamilchetone
- Etilbenzene
- Etilbutilchetone
- Etilenglicole
- Isobutilglicidiletere
- Isopropossietanolo
- Metilmetacrilato
- Metilamilchetone
- o-metilcicloesanone
- Metilcloroformio
- Metilformiato Metilisobutilchetone
- Metilisobutilcarbinolo
- Naftalene
- Propilenglicole
- Propilenglicolcmonometiletere
- Propionaldeide
- Stirene
- Tetraidrofurano
- Trimetilbenzene
- n-veratraldeide
- Vinilacetato
- Viniltoluene
2,4-xilenolo
CLASSE IV
- Alcool propilico
- Alcool isopropilico
- n-amilacetato
- sec-amilacetato
- Renzoato di metile
- n-butilacetato
- isobutilacctato
- Dietilche Lone
- Difluorodibromonetano
- Sec-esilacetato
- Etilformiato
- Metilacetato
- Metiletilchetone
- Metilisopropilchetone
- N-metilpirrolidone
- Pinene
- n-propilacetato
- iso-propilenacetato
- Toluene
- Xilene
CLASSE V
- Acetone
- Alcool etilico
- Butano
- Cicloesano
- Cicloesene
- Cloropentano
- Clorobromometano
- Clorodifluorometano
- Cloropentafluoroetano
- Dibromodifluoroetano
- Dibutiletere
- Diclorofluorometano
- Diclorotetrafluoroetano
- Dietiletere
- Diisopropiletere Dimetiletere
- Eptano
- Esano tecnico
- Etere i sopropilico
- Etilacetato
- Metilacetilene
- Metilcicloesano
- Pentano
- 1, 1,1,2-tetracloro-2,2- difluoroetano
- 1, 1,1,2-tetracloro-1,2- difluoroetano
- Triclorofluorometano
- 1, 1,2- tricloro- 1,2,2 -trifluoroetano
- Trifluorometano
- Triflu orobromometano
5. Polveri totali.
Il valore di emissione e' pari a:
50 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore a 0,5 kg/h il
valore di emissione;
150 mg/Nm3 se il flusso di massa e' pari o superiore alla soglia di
rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed e' inferiore a 0,5 kg/h.
Parte III
Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti
(( (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW
1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 100-150 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 600 mg/Nm³ per gli impianti a letto fluido 2000 mg/Nm³ per tutti gli altri impianti I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. --------------------------------------------------------------------- Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 1 ÷ ≤ 5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 1.100 mg/Nm³ [2] 400 mg/Nm³ [3] --------------------------------------------------------------------- [1] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. [2] 600 mg/Nm³ per gli impianti a letto fluido. [3] 1.100 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm³ per quelli a letto fluido). Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 500 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 400 mg/Nm³ 400 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica >0,15 ÷ ≤ 3 >3 ÷ ≤ 6 >6 ÷ ≤ 20 >20 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri [1] 100 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- carbonio organico - - 30 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ totale (COT) 10 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di 350 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ carbonio (CO) 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ [2] [2] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 400 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ (NO2 ) 300 mg/Nm³ [2] 200 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ (SO2 ) --------------------------------------------------------------------- [1] 200 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW. [2] Valori medi giornalieri. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica >0,15 ÷ <1 ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5 ÷ ≤ 20 >20 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri [1] [2] 75 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ [3] 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico - - 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ totale (COT) --------------------------------------------------------------------- monossido di 525 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ carbonio (CO) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ 600 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ (NO2 ) [2] 525 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [*] [*] [*][5] [*][5] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 225 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ (SO2 ) [2] [6] --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] 150 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. [2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per le polveri, 200 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo. [3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. [4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. [5] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria. [6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna. Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza >0,15÷≤ 0,5 >0,5÷<1 ≥1÷ ≤ 5 >5÷≤ 20 >20 termica nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri 75 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ 45mg/Nm³ [3] 30 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ [1] [2] 45 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ [*] [*] [*] [*] [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 15 mg/Nm³ organico totale (COT) --------------------------------------------------------------------- monossido 525 mg/Nm³ 375 mg/Nm³ 375 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 225 mg/Nm³ di carbonio (CO) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ [4] --------------------------------------------------------------------- ossidi di 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ azoto (NO2 ) 300 mg/Nm³ [5] [5] [2] [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ zolfo (SO2 ) [2] [6] --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] 105 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. [2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per le polveri, 200 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo. [3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. [4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. [5] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria. [6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi.
Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% e, se e' utilizzata come combustibile la liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 6%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 5 >5 --------------------------------------------------------------------- Polveri [1] 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 1700 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- [1] Non si applica la parte II, paragrafo 2 se il valore limite e' rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento. [2] Il valore si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 500 mg/Nm³ [1] 500 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 350 mg/Nm³ [2] 350 mg/Nm³ [2] [3] --------------------------------------------------------------------- [1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio. [2] Il valore si considera rispettato se e' utilizzato gasolio. [3] 850 mg/Nm³ fino al 1° gennaio 2027 in caso di impianti di potenza termica superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW alimentati a olio combustibile pesante. Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≥ 1 ÷ ≤ 5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 300 mg/Nm³ [1] 300 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gasolio Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 5 > 5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [*] 20 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 500 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 350 mg/Nm³ 350 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [1] 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e impianti di combustione a biomasse liquide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 5 > 5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ [*] 10 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 350 mg/Nm³ 350 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ [*] 200 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio (CO) 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [1] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- polveri 5 mg/Nm³ [1] [2] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 35 mg/Nm³ [2] [3] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 350 mg/Nm³ [4] --------------------------------------------------------------------- [1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gas da altoforno. [2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se e' utilizzato come combustibile metano o GPL. [3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke; 800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria). [4] Se il combustibile utilizzato e' un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 5 > 5 --------------------------------------------------------------------- polveri 5 mg/Nm³ [1] 5 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 250 mg/Nm³ 250 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 35 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ [3] [4] [3] [4] --------------------------------------------------------------------- [1] 15-20 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas da altoforno. [2] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤ 5 > 5 --------------------------------------------------------------------- polveri 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 200 mg/Nm³ [1] 200 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 35 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ [2] [3] [2] [3] --------------------------------------------------------------------- [1] 100 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale. [2] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤3 > 3 --------------------------------------------------------------------- polveri 20 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 300 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio (CO) 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- carbonio organico totale (COT) [1] 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- composti inorganici del cloro sotto 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ forma di gas o vapori (come HCI) --------------------------------------------------------------------- [1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 3 > 3 - ≤ 5 > 5 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri 20 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 250 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 170 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ (CO) 100 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ totale (COT) [2] --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 3 > 3 MW - ≤ 5 > 5 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri 20 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*] 5 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ (CO) 100 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ totale (COT) [2] --------------------------------------------------------------------- Ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione. [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
1.4. Impianti multicombustibile
1.4.1. In caso di impiego simultaneo di due o piu' combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente: - assumendo ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e 3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante - calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.
1.4.2. In caso di impiego alternato di due o piu' combustibili i valori di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato.
1.4.3. Per gli impianti multicombustibile a letto fluido si applicano, per le emissioni di polveri, i valori limite previsti ai sensi del presente punto 1.4 o, se piu' restrittivi, i seguenti: - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW: 50 mg/Nm³. - per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm³.
(2) Impianti di essiccazione
I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli.
(3) Motori fissi a combustione interna.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 650 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- polveri 130 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 2000 mg/Nm³ per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nm³ per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm³ per gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm³ per gli altri motori a due tempi. Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ [1] [2] [3] [4] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 240 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ [5] --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ [6] ---------------------------------------------------------------------
[1] In caso di motori diesel la cui costruzione e' iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW.
[2] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW;
[3] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm³ se il motore e' diesel oppure a due tempi.
[4] 225 mg/Nm³ in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW se sono utilizzati combustibili liquidi diversi dal gasolio.
[5] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio.
[4] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ [1] [2] [3] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 240 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ [4] --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ [5] ---------------------------------------------------------------------
[1] 225 mg/Nm³ in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
[2] 225 mg/Nm³ in caso di motori diesel alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.
[3] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 puo' esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:
- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm³;
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³.
I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
[4] In caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio.
[5] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 5 MW.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 240 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [2] [3] --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione alimentati a combustibili gassosi in modalita' a gas. [2] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica. Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 [1] [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 240 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3] --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ ---------------------------------------------------------------------
[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm³ e, per i motori a doppia alimentazione in modalita' a gas, 190 mg/Nm³.
[2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 puo' esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse liquide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale < 50 (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri 20 mg/Nm³ [1] 10 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ [2] [3] [4] [5] 75 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 240 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico totale 20 mg/Nm³ (COT) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [6] 5 mg/Nm³ ---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 10 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 20 MW.
[2] In caso di motori diesel la cui costruzione e' iniziata prima del 18 maggio 2006: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW.
[3] In caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW;
[4] In caso di motori di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW: 250 mg/Nm³ se il motore e' diesel oppure a due tempi.
[5] 225 mg/Nm³ in caso di motori a due tempi di potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW. [6] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse liquide e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biomasse liquide installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale < 50 (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri 20 mg/Nm³ [1] 10 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ [2] [3] [4] 75 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 240 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico totale 20 mg/Nm³ (COT) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [5] 5 mg/Nm³ ---------------------------------------------------------------------
[1] 10 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW.
[2] 225 mg/Nm³ in caso di motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
[3] 225 mg/Nm³ in caso di motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.
[4] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 puo' esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:
- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale e' uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm³;
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale ≤ 3 > 3 installata (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 500 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 800 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- carbonio organico totale 100 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ (COT) [1] --------------------------------------------------------------------- composti inorganici del 10 mg/Nm³ 10 mg/Nm³ cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) --------------------------------------------------------------------- [1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273bis, comma 5) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas e gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 0,3 > 0,3 - ≤ 5 > 5 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ 190 mg/Nm³ [1] 170 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm³ [*] se > 1,5 MW --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 130 130 [2] 60 --------------------------------------------------------------------- monossido di 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [3] 240 mg/Nm³ carbonio 240 mg/Nm³ [*] 190 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm³ [*] se > 1,5 MW --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ totale (COT) [4] --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [5] 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³ 4 mg/Nm³ del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) ---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 170 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[2] 60 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW.
[3] 240 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 0,3 MW > 0,3 - ≤ 5 MW > 5 MW nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 190 mg/Nm³ 190 mg/Nm³ [1] 170 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ [*] se 75 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm³ [*] se > 1,5 MW --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ [2] 40 --------------------------------------------------------------------- monossido di 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [3] 240 mg/Nm³ carbonio 240 mg/Nm³ [*] 190 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm³ [*] se > 1,5 MW --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ totale (COT) [4] --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [5] 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) ---------------------------------------------------------------------
[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.
[1] 170 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[2] 40 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 1 MW.
[3] 240 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW.
[4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione
[5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
(4) Turbine a gas fisse
Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15 % (se la turbina a gas e' accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%). Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale.
--------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 450 mg/Nm³ [1] [2] [3] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 400 mg/Nm³ se il flusso in volume dei gas di scarico e' uguale o superiore a 60.000 Nm³/h. [2] 600 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato e' gasolio. [3] In caso di rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione della tabella e delle note 1 e 2 sono calcolati aumentando i valori di emissione in proporzione all'aumento del rendimento. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 200 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- polveri 10 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- [1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- polveri 10 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 200 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3] [4] --------------------------------------------------------------------- [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 150 mg/Nm³ in caso di utilizzo e' gas naturale. [3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. [4] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgia; 65 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3] --------------------------------------------------------------------- [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 50 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale. [3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 > 15 - ≤ 50 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 180 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ carbonio --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ totale (COT) [1] --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) --------------------------------------------------------------------- [1] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 > 15 MW - ≤ 50 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 180 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ carbonio 80 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ totale (COT) [2] --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione. [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi, alimentate a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 > 15 - ≤ 50 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ 75 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ carbonio 80 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*] 35 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ totale (COT) [2] --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [3] 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualita' dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.))
(5) Cementifici
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(6) Forni per la calcinazione di bauxite, dolomite, gesso, calcare, diatomite, magnesite, quarzite
I valori di emissione di seguito riportati si riferiscono agli effluenti gassosi umidi, per gli impianti di produzione di calce spenta e di dolomite idrata.
- Cromo
Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, il valore di emissione per il cromo [III] e i suoi composti, espressi come cromo, sotto forma di polvere e' 10 mg/Nm3 .
- Ossidi di azoto
Il valore di emissione e' 1800-3000 mg/Nm3 .
- Composti del fluoro
Per i forni usati periodicamente per la calcinazione di quarzite, il valore di emissione di composti inorganici gassosi del fluoro espressi come acido fluoridrico e' 10 mg/Nm3 .
(7) Forni per la produzione di vetro
Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8% e per i forni a crogiolo e quelli a bacino a lavorazione giornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%.
I valori di emissione per gli ossidi di azoto sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(8) Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%
Parte di provvedimento in formato grafico
(9) Impianti per la fusione di prodotti minerali, in particolare di basalto, di diabase o di scorie
In caso di utilizzo di combustibile solido i valori alla di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'8%. valori di emissione per gli ossidi di azoto sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(10) Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica.
Si applicano i seguenti valori di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
(11) impianti per l'agglomerazione di perlite, scisti o argilla espansa
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed a un tenore di ossigeno del 14%.
Parte di provvedimento in formato grafico
(12) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore, di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.
Parte di provvedimento in formato grafico
(13) Impianti di distillazione a secco del carbone (cokerie)
13.1 Forno inferiore
I valori di emissione di seguito indicati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
- Polveri
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica.
Sino alla ricostruzione del forno a coke, il valore di emissione e' 100 mg/Nm3 .
- Ossidi di zolfo
Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke, il valore di emissione e' 1.700 mg/Nm3 .
Se il combustibile utilizzato e' gas da forno a coke e gas da altoforno (o d'acciaieria) il valore di emissione e' 800 mg/Nm3 .
- Ossidi di azoto
II valore di emissione e' 600 mg/Nm3 II valore di emissione e' 600
mg/Nm
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le emissioni di ossidi di azoto dalle camere di combustione in base allo stato attuale della tecnica. Le emissioni di ossidi di azoto, sino alla ricostruzione del forno a coke, non devono essere superiori a 800 mg/Nm3 .
13.2 Caricamento dei forni da coke
Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare il carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli.
I gas di caricamento devono essere raccolti.
Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono essere deviati nel gas grezzo, o in un forno vicino, ove non fosse possibile utilizzarli per lavorare i catrame grezzo.
Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono essere deviati il piu' possibile nel gas grezzo.
I gas di caricamento che non possono essere deviati devono essere convogliati ad un impianto di combustione cui si applica il valore di emissione per le polveri di 25 mg/Nm3 .
Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei gas di caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle aperture che servono a tali operazioni.
13.3 Coperchio portello di carica
Le emissioni dal coperchio di carica devono essere evitate quanto piu' possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i coperchi dei portelli dopo ogni carica dei forni, pulendo regolarmente gli stipiti e i coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. La copertura del forno deve essere mantenuta costantemente pulita da resti di carbone.
13.4 Coperchio tubo di mandata
I coperchi dei tubi di mandata, per evitare emissioni di gas o di catrame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in acqua, o sistemi analoghi, di pari efficacia; i tubi di mandata devono venire costantemente puliti.
13.5 Macchine ausiliari per forno a coke
Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del foro a coke devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite le guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica.
13.6. Porte del forno a coke
Si devono usare porte ad elevate tenuta. Le guarnizioni delle porte dei forni devono essere regolarmente pulite.
13.7. Sfornamento del coke
Nella ricostruzione delle batterie di forni a coke queste devono essere progettate in modo da permettere che vengano installati, sul lato macchina e sul lato coke, impianti di captazione e abbattimento delle emissioni di polveri allo sforamento del coke, in modo che le emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto.
Sino alla ricostruzione del forno a coke, gli effluenti gassosi devono essere raccolti e convogliati ad un impianto di abbattimento delle polveri, ove tecnicamente possibile.
13.8. Raffreddamento del coke
Per il raffreddamento del coke devono essere limitate, per quanto possibile, le emissioni. Nel caso in cui la tecnologia adottata sia quella del raffreddamento a secco, il valore di emissione per le polveri e' 20 mg/Nm3 .
(14) Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro
I valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono agli effluenti gassosi umidi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(15) Impianti per la produzione di ghisa
Fino al rifacimento del rivestimento in refrattario dell'altoforno il valore di emissione per le polveri e' 150 mg/Nm3 .
(16) Impianti per la produzione d'acciaio per mezzo di convertitori, forni ad arco elettrici, e forni di fusione sotto vuoto Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(17) Fonderie di ghisa, d'acciaio.
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(18) Forni di riscaldo e per trattamenti termici, per impianti di laminazione ed altre deformazioni plastiche
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%:
Parte di provvedimento in formato grafico
(19) Impianti di zincatura a caldo
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(20) Impianti di trattamento di superfici metalliche con uso di acido nitrico
Agli impianti di decapaggio funzionanti in continuo si applica il valore di emissione per gli ossidi di azoto di 1500 mg/Nm3 .
(21) Impianti per la produzione di ferroleghe mediante processi elettrotermici o pirometallurgici
Per le polveri i valori di emissione minimo e massimo sono pari rispettivamente a 20 mg/Nm3 e 40 mg/Nm3 .
(22) Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(23) Impianti per la produzione di alluminio
I forni elettrolitici devono essere chiusi, le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato. Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(24) Impianti per la fusione dell'alluminio
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(25) Impianti per la seconda fusione degli altri metalli non ferrosi e delle loro leghe.
Si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(26) Impianti per la produzione di accumulatori al piombo
Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o superiore a 5 g/h, si applica il valore di emissione di 0,5 mg/Nm3 .
(27) Impianti per la produzione di ossidi di zolfo, acido solforico e oleum
Negli impianti per la produzione di ossidi di zolfo allo stato liquido l'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto per la produzione di acido solforico o ad altri impianti di trattamento.
Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 99%. Per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas d'alimentazione uguali o superiori all'8% in volume deve essere mantenuta:
- una resa del 99,5% in condizioni variabili del gas
- una resa del 99,6% in condizioni costanti del gas
Le emissioni di biossido di zolfo devono essere ulteriormente limitate con adeguati processi di trattamento, se superano 1200 mg/Nm3 .
Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa di conversione minima del 97,5%. Per concentrazioni di biossido di zolfo nel gas d'alimentazione inferiori al 6% le emissioni devono essere ulteriormente limitate.
Nei processi di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di conversione di almeno il 97,5%.
Per l'acido solforico si applicano valori di emissione minimo e massimo rispettivamente pari a 80 mg/Nm3 e 100 mg/Nm3 .
(28) Impianti per la produzione di cloro
Si applicano i seguenti valori di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
(29) Impianti Claus per la produzione di zolfo
Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di combustione. Per l'idrogeno solforato si applica un valore di emissione di 10 mg/Nm3 .
(30) Impianti per la produzione, granulazione ed essiccamento di fertilizzanti fosfatici, azotati o potassici.
Si applicano i seguenti valori di emissioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
(31) Impianti per la produzione di acrilonitrile
L'effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore deve essere combusto. L'effluente gassoso prodotto durante la purificazione per distillazione dei prodotti di reazione e quello proveniente dal processo di travaso deve essere convogliato ad idonei sistemi di abbattimento.
(32) Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari
Per le polveri, se il flusso di massa e' uguale o superiore a 25 g/h, si applica un valore di emissione di 5 mg/Nm3 .
(33) Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC)
I tenori residui in cloruro di vinile monomero (CVM) nel polimero devono essere ridotti al massimo. Nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto il tenore residuo non puo' superare i seguenti valori:
Parte di provvedimento in formato grafico
Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore tale effluente deve, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.
(34) Impianti per la produzione di polimeri in poliacrilonitrile
I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono essere convogliati ad un efficace sistema di combustione. I gas provenienti dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni di travaso devono essere convogliati ad idonei sistemi di abbattimento.
34.1. Produzione e lavorazione di polimeri acrilici per fibre
Se la polimerizzazione e' effettuata in soluzione acquosa, agli impianti di polimerizzazione, di essiccamento del polimero e di filatura si applica un valore di emissione per l'acrilonitrile pari a 25 mg/Nm3 .
Se la polimerizzazione e' effettuata in solvente, agli impianti di polimerizzazione si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari a 5 mg/Nm3 ed agli impianti di filatura, lavaggio ed
essiccamento si applica un valore di emissione di acrilonitrile pari a 50 mg/Nm3 .
34.2. Produzione di materie plastiche ABS e SAN
- Polimerizzazione in emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla precipitazione e dalla pulizia del reattore deve essere convogliato ad un termocombustore. A tale effluente si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 25 mg/Nm3 .
- Polimerizzazione combinata in soluzione/emulsione: l'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dai serbatoi di stoccaggio intermedi, dalla precipitazione, dalla disidratazione, dal recupero dei solventi e dai miscelatori, deve essere convogliato ad un termocombustore. Alle emissioni che si formano nella zona di uscita dei miscelatori si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 10 mg/Nm3 .
34.3. Produzione di gomma acrilonitrilica (NBR)
L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal recupero di butadiene, dal deposito di lattice, dal lavaggio del caucciu' solido, deve essere convogliato ad un termocombustore. L'effluente gassoso proveniente dal recupero dell'acrilonitrile deve essere convogliato ad un impianto di lavaggio. Agli essiccatori si applica, per l'acrilonitrile, un valore di emissione di 15 mg/Nm3 .
34.4. Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione, di acrilonitrile. L'effluente gassoso contenente acrilonitrile e proveniente dai contenitori di monomeri, dai reattori, dai serbatoi di stoccaggio e dai condensatori deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile nell'effluente gassoso e' superiore a 5 mg/Nm3 .
(35) Impianti per la produzione e la lavorazione della viscosa.
35.1. Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione del bagno di rilavatura e dai trattamenti successivi connessi alla produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
35.2. Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane, i gas provenienti dai filatoi e dal trattamento successivo devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento. A tali attivita' si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
35.3. Nella produzione di prodotti da viscosa all'impianto di aspirazione generale e agli aspiratori delle macchine, si applica un valore di emissione per l'idrogeno solforato pari a 50 mg/Nm3 ,
mentre per il solfuro di carbonio si applicano i seguenti valori emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
(36) Impianti per la produzione di acido nitrosilsolforico
Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(37) Impianti di produzione di poliesteri
Negli impianti di produzione di acido tereftalico e di dimetiltereftalato facenti parte di cicli di produzione di polimeri e fibre poliesteri per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore di emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio organico totale, e' 350 mg/Nm3 .
(38) Impianti di produzione di acetato di cellulosa per fibre.
Negli impianti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura di acetato di cellulosa per flussi di massa superiori a 3 kg/h il valore di emissione di acetone e' pari a 400 mg/Nm3 .
(39) Impianti di produzione di fibre poliammidiche
Negli impianti di filatura per fili continui del polimero "poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 kg/h il valore di emissione del caprolattame e' 100 mg/Nm3 . Negli impianti di filatura
per fiocco il valore di emissione del caprolattame e' 150 mg/Nm3 .
(40) Impianti perla formulazione di preparati antiparassitari
Le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 .
(41) Impianti per la nitrazione della cellulosa
Il valore di emissione per gli ossidi di azoto e' pari a 2000 mg/Nm3 .
(42) Impianti per la produzione di biossido di titanio
Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla digestione e dalla calcinazione e' pari a 10 kg/t di biossido di titanio prodotto. Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provenienti dalla concentrazione degli acidi residui e' pari a 500 mg/Nm3 .
(43) Impianti per la produzione di fibre acriliche
Se il flusso di massa di N,N-dimetilacetamide e N.N-dimetilformamide e' uguale o superiore a 2 kg/h si applica, per tali sostanze, un valore di emissione di 150 mg/Nm3 .
(44) Impianti per la produzione di policarbonato
Il valore di emissione per il diclorometano e' pari a 100 mg/Nm3 .
(45) Impianti per la produzione di nero carbonio
I valori di emissione, riportati nella tabella seguente, si riferiscono agli effluenti gassosi umidi. L'effluente gassoso contenente idrogeno solforato, monossido di carbonio o sostanze organiche deve essere convogliato ad un termocombustore.
Parte di provvedimento in formato grafico
(46) Impianti per la produzione di carbone o elettrografite mediante cottura, ad esempio per la fabbricazione di elettrodi
Per le sostanze organiche si applicano i seguenti valori di emissione, espressi come carbonio organico totale:
(47) Impianti per la verniciatura in serie, inclusi gli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari, delle carrozzerie degli autoveicoli e componenti degli stessi, eccettuate le carrozzerie degli autobus
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, si applicano i seguenti valori di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato, inclusi i solventi emessi dagli impianti in cui si effettuano i trattamenti preliminari:
a) vernici a due strati 120 g/m2 a) vernici a due strati 120 g/m
b) altre vernici 60 g/m2 .
Per le zone d'applicazione della vernice all'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V.
Per gli essiccatori il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio organico totale, e' pari a 50 mg/Nm3 . Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 .
(48) Altri impianti di verniciatura
48.1 Verniciatura del legno
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata e' 40 g/m2 . Il valore di
emissione per le polveri e' pari a 10 mg/Nm3 .
48.2 Verniciatura manuale a spruzzo
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura nelle quali si vernicia a mano con pistola a spruzzo non si applicano i valori di emissione indicati nella parte II, paragrafo 4, classi III, IV e V; devono comunque essere prese le misure possibili per ridurre le emissioni, facendo ricorso a procedimenti di applicazione della vernice particolarmente efficaci, assicurando un efficace ricambio dell'aria e il suo convogliamento ad un impianto di abbattimento, oppure utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie. Il valore di emissione per le polveri e' pari a 3 mg/Nm3 .
48.3 Essiccatori
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse con carbonio totale, e' 50 mg/Nm3 .
(49) Impianti per la produzione di manufatti in gomma
Per le polveri, nella fase di preparazione mescole, i valori di emissione minimo e massimo sono rispettivamente pari a 20 mg/Nm3 e 50
mg/Nm3 .
(50) Impianti per impregnare di resine le fibre di vetro o le fibre minerali
Le emissioni di sostanze di cui alla parte II, paragrafo 4, classe I non devono superare 40 mg/Nm3 e devono essere adottate le possibili
soluzioni atte a limitare le emissioni, come la postcombustione, o altre misure della medesima efficacia.
(51) Impianti per la produzione di zucchero
- Ossidi di zolfo Il valore di emissione e' 1700 mg/Nm3 .
- Ammoniaca Se il flusso di massa supera 1,5 kg/h, i valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Polveri
Il valore di emissione e' pari a 75 mg/Nm3 , e, nella fase di
movimentazione e condizionamento zucchero, e' pari a 20 mg/Nm3 .
(52) Impianti per l'estrazione e la raffinazione degli oli di sansa di oliva
I valori di emissione sono:
Parte di provvedimento in formato grafico
(53) Impianti per l'estrazione e la raffinazione di oli di semi I valori di emissione per le polveri sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte IV
Sezione 1
((SEZIONE SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183))
Sezione 2
Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici
1. L'autorita' competente si avvale delle competenti Sezioni dell'Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni degli impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici.
2. Coltivazione di idrocarburi
2.1. Disposizioni generali.
Le emissioni devono essere limitate all'origine, convogliate ed abbattute utilizzando la migliore tecnologia disponibile.
2.2. Emissioni da combustione di gas di coda.
I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, se non utilizzati come combustibili, devono essere convogliati ad unita' di termodistruzione in cui la combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950 °C per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%. A tali emissioni si applicano i limiti seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Quale unita' di riserva a quella di termodistruzione deve essere prevista una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2 / (CO2
+CO).
2.3. Emissioni da impianti di combustione utilizzanti il gas naturale del giacimento.
a) Nel caso di impiego di gas naturale proveniente dal giacimento con contenuto di H2 S massimo fino a 5 mg/Nm3 i valori di emissione
si intendono comunque rispettati.
b) Nel caso che il contenuto di H2 S sia superiore a 5 mg/Nm3 o che il gas naturale venga miscelato con gas di coda e/o con gas di saturazione, si applicano i seguenti limiti:
--------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (espressi come SO(base)2) |800 mg/N(elevato)3 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (espressi come NO(base)2) |350 mg/N(elevato)3 --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio (CO) |100 mg/N(elevato)3 --------------------------------------------------------------------- sostanze organiche volatili (espresse come |10 mg/N(elevato)3 COT) | --------------------------------------------------------------------- polveri |10 mg/N(elevato)3 ---------------------------------------------------------------------
2.4. Emissioni da stoccaggi in attivita' di coltivazione
Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei prodotti ausiliari aventi tensione di vapore superiore a 13 mbar alla temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi:
a) i serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore tecnologia disponibile;
b) i serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una unita' di combustione o termodistruzione;
c) le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo tale che venga riflesso inizialmente almeno il 70% dell'energia solare, Detta protezione e' ripristinata quando il valore di riflessione diventa inferiore al 45%.
2.5. Vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici (DEG e/o TEG) usati per la disidratazione del gas naturale.
I vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici devono essere convogliati ad una unita' di termodistruzione oppure miscelati al gas combustibile primario.
Solo nel caso di piccoli impianti (fino a 200.000 Nm3 /giorno di gas naturale trattato) e/o per flussi di massa non superiori a 200 g/h come HAS e' consentita l'emissione in atmosfera cui si applicano i seguenti valori di emissione:
Parte di provvedimento in formato grafico
2.6. Emissioni da piattaforme di coltivazione di idrocarburi off shore ossia ubicate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
Se la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino localita' abitate, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
In caso contrario si applicano i valori di emissione indicati alla parte II, paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a 10 mg/Nm3 per le polveri totali. ((Per i motori a combustione interna e
le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte III in cui si individuano i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017)).
3. Impianti che utilizzano fluidi geotermici
1. Gli effluenti gassosi negli impianti che utilizzano i fluidi geotermici di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, devono essere dispersi mediante torri refrigeranti e camini di caratteristiche adatte. Per ciascuno dei due tipi di emissione i valori di emissione minimi e massimi, di seguito riportati, sono riferiti agli effluenti gassosi umidi ed intesi come media oraria su base mensile:
Parte di provvedimento in formato grafico
((Parte IV-bis
Elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili
1. Elementi minimi in caso di medi impianti di combustione:
a) Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;
b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;
d) Potenza termica nominale;
e) Numero previsto di ore operative annue;
f) Carico medio di processo;
g) Data di messa in esercizio o, se tale data non e' nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018.
h) Settore di attivita' dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.
2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili:
a) Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e sede dell'impianto;
b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
d) Potenza termica nominale;
e) Numero previsto di ore operative;
f) Data di messa in esercizio o, se tale data non e' nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018)).
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AGGIORNAMENTO (95)
Il Decreto 19 maggio 2016, n. 118, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella della lettera a) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»";
- (con l'art.1 , comma 1, lettera b)) che "Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella della lettera a) e' modificata come segue:
[...]
b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente «100 mg/Nm³»";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera b) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»";
- (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera b) e' modificata come segue:
[...]
b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno « - » e' inserito il valore «50»";
- (con l'art. 1, comma 3, lettera a)) che "Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera c) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»";
- (con l'art. 1, comam 3, lettera b)) che " Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera c) e' modificata come segue:
[...]
b) il valore «30» del terzo rigo e' sostituito dal seguente «20 mg/Nm³»".
ALLEGATO II
Grandi impianti di combustione
Parte I
Disposizioni generali
1. Definizioni.
Ai fini del presente allegato si intende per
a) impianto multicombustibile: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o piu' tipi di combustibile;
b) grado di desolforazione: il rapporto tra la quantita' di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantita' di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo;
c) biomassa: prodotti, costituiti interamente o in parte di materia vegetale, di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile ai sensi della normativa vigente per recuperarne il contenuto energetico, ed i seguenti rifiuti usati come combustibile:
- rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
- rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
- rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata e' recuperata;
- rifiuti di sughero;
- rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
d) turbina a gas: qualsiasi macchina rotante, che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, da un dispositivo termico in cui il combustibile e' ossidato per riscaldare il fluido motore e da una turbina;
e) ore operative: il numero delle ore in cui l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione.
1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard puo' essere definito dall'autorita' competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.
2. Procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988.
2.1 I gestori degli impianti anteriori al 1988 presentano all'autorita' competente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per piu' di 20.000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW la dichiarazione e' presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente titolo e l'autorita' competente, in caso di approvazione della richiesta di esenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione in atto con la procedura prevista dall'articolo 269. La richiesta di esenzione e' approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale. Tutti i predetti provvedimenti autorizzativi indicano le ore operative approvate per ogni anno del funzionamento residuo degli impianti. In caso di approvazione il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui e' riportata la registrazione delle ore operative utilizzate e quelle non utilizzate che sono state autorizzate per il restante periodo di funzionamento degli impianti.
2.2 La richiesta di esenzione di cui al punto precedente decade se il gestore presenta, successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e comunque non oltre il 31 maggio 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo 273, comma 6, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il gestore trasmette all'autorita' competente, entro il 1° agosto 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo 273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel caso in cui l'autorita' competente non approvi la relazione tecnica o il progetto di adeguamento
2.3 Gli impianti per cui l'esenzione e' stata approvata ai sensi del punto 2.1 e non e' decaduta ai sensi del punto 2.2 non possono, in alcun caso, funzionare per piu' di 20.000 ore operative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015.
3. Impianti multicombustibili
3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o piu' combustibili, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, ((il monossido di carbonio,)) le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.
3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il piu' elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorita' competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;
b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantita' piu' elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora cio' non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o piu' combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.))
4. Monitoraggio e controllo delle emissioni
4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo. 76
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:
4) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorita' competente puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita' competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi e' la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e ((degli ossidi di azoto)) nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita' competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.
4.7. L'autorita' competente in sede di autorizzazione puo' stabilire che le misurazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso siano effettuate in continuo anche nei casi non previsti dai paragrafi precedenti.
4.8. Il controllo del livello di inquinanti nelle emissioni degli impianti di combustione e di tutti gli altri parametri stabiliti dal presente decreto deve essere realizzato in conformita' alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, e alle prescrizioni dell'allegato VI.
4.9. Le autorita' competenti stabiliscono, in sede di autorizzazione, le modalita' e la periodicita' secondo cui i gestori devono informare le stesse autorita' circa i risultati delle misurazioni continue, i risultati della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, i risultati delle misurazioni discontinue, nonche' circa i risultati di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
4.10. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati nella parte II sezione 1, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica. L'autorita' competente stabilisce inoltre, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare regolari controlli del tenore di zolfo nel combustibile introdotto nell'impianto.
5. Conformita' ai valori limite di emissione
((5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite)).
5.2. Nel caso in cui l'autorita' competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, richieda soltanto misurazioni discontinue o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 6, si considerano rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure disciplinate nell'allegato VI non superano tali valori limite di emissione.
5.3. ((PUNTO SOPPRESSO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 167)).
5.4. I valori medi convalidati di cui al punto 5.3. sono determinati in conformita' alle prescrizioni contenute nella parte II, sezione 8, paragrafo 5.
6. Anomalie o guasti degli impianti di abbattimento
6.1. L'autorita' competente puo' concedere sospensioni dell'applicazione dei valori limite di emissione di cui all'articolo 273 per il biossido di zolfo, per periodi massimi di sei mesi, a favore degli impianti che, ai fini del rispetto di tali valori utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo e che, a causa di un'interruzione delle forniture dello stesso combustibile, derivante da una grave ed eccezionale difficolta' di reperimento sul mercato, non siano in grado di rispettare i predetti valori limite.
6.2. L'autorita' competente puo' concedere deroghe all'applicazione dei valori limite di emissione previsti dall'articolo 273, a favore degli impianti che normalmente utilizzano soltanto combustibili gassosi e che sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo di dotarsi di un dispositivo di depurazione degli effluenti gassosi, nel caso in cui, a causa di una improvvisa interruzione della fornitura di gas, tali impianti debbano eccezionalmente ricorrere all'uso di altri combustibili per un periodo non superiore a 10 giorni o, se esiste una assoluta necessita' di continuare le forniture di energia, per un periodo piu' lungo.
6.3. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, informa tempestivamente tale Ministero in merito a tutte le sospensioni e le deroghe concesse per i periodi di anomalo funzionamento di cui ai punti 6.1. e 6.2.
6.4. In caso di guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore. In caso di mancato ripristino funzionale l'autorita' competente puo' prescrivere la riduzione o la cessazione dell'attivita' oppure l'utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale rispetto a quelli autorizzati. Un impianto di combustione non puo' funzionare in assenza di impianti di abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le centoventi ore nell'arco di qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame. L'autorizzazione prevede l'installazione di idonei sistemi di misurazione dei periodi di funzionamento degli impianti di abbattimento.
6.5. Nei casi in cui siano effettuate misurazioni continue il punto 6.4 si applica soltanto se da tali misurazioni risulti un superamento dei valori limite di emissione previsti negli atti autorizzativi.
6.6. L'autorita' competente puo' concedere deroghe al limite di ventiquattro ore ed al limite di centoventi ore, previsti dal punto 6.4, nei casi in cui sussista la necessita' assoluta di mantenere la fornitura energetica e nei casi in cui l'impianto sarebbe sostituito, per il periodo di tempo corrispondente alla durata della deroga, da un impianto in grado di causare un aumento complessivo delle emissioni.
Parte II
Valori limite di emissione
Sezione 1 Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi A. 1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas: ===================================================================== |Potenza termica | Carbone e lignite e | | | |nominale totale | altri combustibili | | | | (MWth) | solidi | Biomassa | Torba | +================+========================+===============+=========+ |50-100 | 400 | 200 | 300 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |100-300 | 250 | 200 | 300 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |> 300 | 200 | 200 | 200 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas. ===================================================================== |Potenza termica | Carbone e lignite e | | | |nominale totale | altri combustibili | | | | (MWth) | solidi | Biomassa | Torba | +================+========================+===============+=========+ |50-100 | 200 | 100 | 200 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |100-300 | 100 | 100 | 100 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ |> 300 | 75 | 75 | 75 | +----------------+------------------------+---------------+---------+ C. 1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni, se il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A) e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori limite medi mensili: ===================================================================== |Potenza termica | | Impianti | | |nominale totale | Impianti | anteriori al | | | (MW) |anteriori al 2002| 2013 |Altri impianti | +================+=================+================+===============+ |50-100 | 80 % | 92 % | 93 % | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ |100-300 | 90 % | 92 % | 93 % | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ |> 300 | 96 % (*) | 96 % | 97 % | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ (*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95% 2. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni in cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra che non possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per il biossido di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o 3.2, dell'Allegato I al Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, in alternativa, un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore Crifiuti di cui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³. 3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, e' tenuto a presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento che riporta il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga. Sezione 2 Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi A. 1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel: -------------------------------------------------------- Potenza termica nominale valore limite di emissione totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³) -------------------------------------------------------- 50-100 350 -------------------------------------------------------- 100-300 250 -------------------------------------------------------- > 300 200 -------------------------------------------------------- 2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti anteriori al 2002, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza non superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno.. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. B. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel: -------------------------------------------------------- Potenza termica nominale valore limite di emissione totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³) -------------------------------------------------------- 50-100 350 -------------------------------------------------------- 100-300 200 -------------------------------------------------------- > 300 150 -------------------------------------------------------- Sezione 3 Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi A. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas: --------------------------------------------------------------------- Gas naturale ed altri gas 35 --------------------------------------------------------------------- Gas liquido 5 --------------------------------------------------------------------- Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke 400 --------------------------------------------------------------------- Gas a basso potere calorifico originati da altiforni 200 --------------------------------------------------------------------- Per gli impianti di combustione anteriori al 2002 alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³. Sezione 4 Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO A. 1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 alimentati con combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. ===================================================================== | Potenza | | | | | termica |Carbone e lignite | | | | nominale | e altri | | | | totale | combustibili | Biomassa e | | | (MWth) | solidi | torba | Combustibili liquidi | +============+==================+============+======================+ |50-100 |300 (4) |300 (4) |450 | +------------+------------------+------------+----------------------+ |100-300 |200 (4) |250 (4) |200 (2)(3)(4) | +------------+------------------+------------+----------------------+ |> 300 |200 (4)(5) |200 (4)(5) |150 (1)(2)(3)(4)(5) | +------------+------------------+------------+----------------------+ (1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm³ per impianti anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. (2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione. (3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui liquidi di produzione di cui non e' ammesso il commercio utilizzati ai fini del processo di produzione. (4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido o liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. (5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione autorizzati prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. 2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato - CCGT) di impianti che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³. 3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. A-bis 1. Valori limite di emissione di NOx e di CO espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013: =========================================================== | Tipo impianto | NOx | CO | +=============================+===================+=======+ |alimentato con gas naturale,*| | | |ad eccezione delle turbine a | | | |gas e dei motori a gas |100 |100 | +-----------------------------+-------------------+-------+ |alimentato con gas di | | | |altoforno, gas da forno a | | | |coke o gas a basso potere |200 (300 per | | |calorifico originati dalla |impianti anteriori | | |gassificazione dei residui |al 2002 di potenza | | |delle raffinerie, ad |termica totale non | | |eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500 | | |e dei motori a gas |MW) |- | +-----------------------------+-------------------+-------+ |alimentato con gas diversi da|200 (300 per | | |quelli specificamente |impianti anteriori | | |previsti dalla presente |al 2002 di potenza | | |tabella, ad eccezione delle |termica totale non | | |turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500 | | |gas |MW) |- | +-----------------------------+-------------------+-------+ |Turbine a gas (comprese le | | | |CCGT) alimentate a gas | | | |naturale* |50 |100 | +-----------------------------+-------------------+-------+ |Turbine a gas (comprese le | | | |CCGT) alimentate con gas | | | |diversi dal gas naturale* |120 |- | +-----------------------------+-------------------+-------+ |Motori a gas |100 |100 | +-----------------------------+-------------------+-------+ * Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu' del 20% in volume di inerti ed altri costituenti. 2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale usate: - in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita' che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%; - in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%; - per trasmissioni meccaniche. Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno un grado di efficienza µ, determinato alle condizioni ISO di carico base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e' pari a 50 x µ/35%. 3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, l'autorizzazione puo' prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari a 150 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga. 4. Per le turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, l'autorizzazione deve prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore a 40 mg/ Nm³. 5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A-bis. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. B. 1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine, dei motori a gas e dei motori diesel. ===================================================================== | Potenza | | | | | termica |Carbone e lignite e | | | | nominale | altri combustibili | Biomassa e | Combustibili | |totale (MWth)| solidi | torba | liquidi | +=============+====================+============+===================+ | | |180 per | | | | |biomasse | | | | |solide e | | | | |torba 200 | | | | |per biomasse| | |50-100 |150 |liquide |150 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ | | |180 per | | | | |biomasse | | | | |solide e | | | | |torba 200 | | | | |per biomasse| | |100-300 |100 |liquide |100 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ |> 300 |100 |150 |100 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ 2. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³. 3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. B-bis 1.Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm³ per impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi). =========================================== | Tipo impianto | NOx | CO | +=========================+=======+=======+ |diverso dalle turbine a | | | |gas e dei motori a gas |100 |100 | +-------------------------+-------+-------+ |Turbine a gas (comprese | | | |le CCGT) |30 * |100 | +-------------------------+-------+-------+ | Turbine a gas per | | | |trasmissione meccanica | | | | (comprese le CCGT) |50 * |100 | +-------------------------+-------+-------+ |Motori a gas |75 |100 | +-------------------------+-------+-------+ * Se il grado di efficienza µ , determinato alle condizioni ISO di carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di NOx e' pari a 30 x µ/35%, o in caso di CCGT utilizzate per trasmissioni meccaniche e' pari a 50 x µ/35%. 2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate. Sezione 5 Valori limite di emissione delle polveri A. 1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. ===================================================================== | Potenza | | | | | termica |Carbone e lignite ed| | | | nominale | altri combustibili | Biomassa e | Combustibili | |totale (MWth)| solidi | torba | liquidi | +=============+====================+============+===================+ |50-100 |30 |30 |30 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ |100-300 |25 |20 |25 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ |> 300 |20 |20 |20 | +-------------+--------------------+------------+-------------------+ 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di polveri pari a 50 mg/Nm³ per gli impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione. B. 1. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel. =============================================================== | Potenza termica | | | | nominale totale | |altri combustibili solidi| | (MWth) |Biomassa e torba | o liquidi | +=================+=================+=========================+ | |18 per biomasse | | | |solide e torba 10| | | |per biomasse | | |50-300 |liquide |20 | +-----------------+-----------------+-------------------------+ | |18 per biomasse | | | |solide e torba 10| | | |per biomasse | | |> 300 |liquide |10 | +-----------------+-----------------+-------------------------+ 2. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a tutti gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas. +-----------------------------+-------+ |Gas diversi da quelli | | |indicati nella presente | | |tabella |5 | +-----------------------------+-------+ |Gas di altiforni |10 | +-----------------------------+-------+ |Gas prodotti dall'industria | | |siderurgica che possono | | |essere usati in stabilimenti | | |diversi da quello di | | |produzione |30 | +-----------------------------+-------+
Sezione 6
Valori limiti di emissione per alcuni metalli e loro composti10
Parte di provvedimento in formato grafico
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10 I valori limite di emissione della presente sezione non si applicano agli impianti che utilizzano esclusivamente combustibili gassosi oppure biomasse.
Sezione 7
Valori limite di emissione di alcuni inquinanti espressi in mg/Nm3
(tenore di 02 di riferimento: 6% per i combustibili solidi 3% per i
combustibili liquidi).
Parte di provvedimento in formato grafico
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11 L'autorita' competente puo' fissare, per particolari situazioni impiantistiche, un valore limite di emissione maggiore del valore di emissione sopra indicato. Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis.
Sezione 8
Misurazione e valutazione delle emissioni
1. Le misurazioni in continuo di cui alla parte I, paragrafo 4, devono essere effettuate contestualmente alla misurazione in continuo dei seguenti parametri di processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo dell'effluente gassoso puo' non essere effettuata qualora l'effluente gassoso prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.
2. Il campionamento e l'analisi dei pertinenti inquinanti e dei parametri di processo e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO ovvero alle norme nazionali o internazionali clic assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente dei risultati di tale verifica.
4. I valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:
Biossido di zolfo 20%
Ossidi di azoto 20%
Polveri 30%
Monossido di carbonio 10%
5. I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui al punto 4. Qualsiasi giorno nel quale piu' di 3 valori medi orari non sono validi, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misure in continuo, non e' considerato valido. Se in un anno piu' di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorita' competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilita' del sistema di controllo in continuo.
6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato. Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).
Parte III
Modello di trasmissione informazioni a cura del gestore dell'impianto
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte IV
Determinazione delle emissioni totali di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri per la elaborazione della relazione alla Commissione europea.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elabora la relazione di cui all'articolo 274, comma 1, sulla base dei dati sulle emissioni totali annue di biossido di zolfo e ossidi d'azoto, trasmessi dai gestori ai sensi dell'articolo 274, comma 4. Qualora si usi il controllo continuo, il gestore dell'impianto di combustione addiziona separatamente, per ogni inquinante, la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli effluenti gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali sono determinate dal gestore sulla base delle disposizioni di cui alla parte I, paragrafo 4, secondo quanto stabilito dalle autorita' competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni. Ai fini della trasmissione dei dati previsti dall'articolo 274, le emissioni annue e le concentrazioni delle sostanze inquinanti negli effluenti gassosi sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni della parte I, paragrafi 4 e 5.
Parte V
PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' misurata in continuo"".
ALLEGATO III
Emissioni di composti organici volatili
Parte I
Disposizioni generali
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) adesivo: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
b) inchiostro: un miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie;
c) input: la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nelle miscele utilizzati nello svolgimento di un'attivita'; sono inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno del luogo in cui l'attivita' e' svolta, i quali devono essere registrati tutte le volte in cui sono riutilizzati per svolgere l'attivita';
d) miscela: le miscele o le soluzioni composte di due o piu' sostanze;
e) rivestimento: ogni miscela, compresi Lutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
f) soglia di produzione: la quantita' espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 della parte III, riferita alla potenzialita' di prodotto per cui le attivita' sono progettate;
g) solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
h) vernice: un rivestimento trasparente.
2. Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente
2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
2.2. Agli effluenti gassosi che emettono i COV di cui al punto 2.1 in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 10 g/h, si applica un valore limite di 2 mg/Nm3 , riferito alla somma delle
masse dei singoli COV.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantita' complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
2.4. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate.
2.5. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente al 12 marzo 2004, sono assegnate etichette con una delle indicazioni di pericolo di cui ai punti 2.1 e 2.3, si applicano, quanto prima, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione previsti da tali punti. Se il provvedimento di attuazione e' anteriore al 31 ottobre 2006 tali valori limite, nei casi previsti dall'articolo 275, commi 8 c 9, si applicano a partire dal 31 ottobre 2007. (48)
3. Controlli
3.1. Il gestore, in conformita' alle prescrizioni dell'autorizzazione e, comunque almeno una volta all'anno, fornisce all'autorita' competente i dati di cui al punto 4.1 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformita' dell'impianto o delle attivita' alle prescrizioni del presente decreto.
3.2. Il gestore installa apparecchiatine per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al fine di verificarne la conformita' ai valori limite per le emissioni convogliate. Se tale flusso di massa e' inferiore, il gestore effettua misurazioni continue o periodiche, e, nel caso di misurazioni periodiche, assicura almeno tre letture durante ogni misurazione; anche in tal caso l'autorita' competente puo' comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni,
3.3. Per la verifica dei valori limite espressi come concentrazione sono utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI.
3.4. ((In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,)) l'autorita' competente puo' consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.
4. Conformita' ai valori limite di emissione
4.1. Il gestore dimostra all'autorita' competente, ai sensi del punto 3.1, la conformita' delle emissioni:
a) ai valori limite di emissione di cui all'articolo 275, comma 2;
b) all'emissione totale annua di cui all'articolo 275, comma 6;
c) alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 12 e 13, ove applicabili.
4.2. Ai fini dell'applicazione del punto 4.1, il gestore effettua, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione e secondo i punti 3.2, 3.3. e 3.4, misurazioni di COV continue o periodiche nelle emissioni convogliate ed elabora e aggiorna, con la periodicita' prevista dall'autorizzazione, e comunque almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V.
4.3. La conformita' delle emissioni ai valori limite del paragrafo 2 e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la conformita' delle emissioni ai valori limite di cui all'articolo 275, comma 2, ove non altrimenti previsto nella parte III, e' verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso.
4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.
5. Comunicazioni alla Commissione europea.
5.1 La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'art. 29-terdecies, comma 1, e dai relativi decreti di attuazione prevede le seguenti informazioni inerenti agli stabilimenti disciplinati dall'art. 275:
lista degli stabilimenti per i quali sono state applicate le prescrizioni alternative di cui all'allegato III, parte IV, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa, definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni:
nome del gestore,
indirizzo dello stabilimento,
attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte II, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006),
autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione,
descrizione del processo di conseguimento delle emissioni bersaglio che e' stato autorizzato e dei risultati ottenuti, negli anni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delle emissioni equivalente a quella conseguibile applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa.
lista degli stabilimenti per i quali sono state concesse le deroghe previste dall'art. 275, comma 12 e comma 13, corredata delle seguenti informazioni:
nome del gestore,
indirizzo dello stabilimento,
attivita' svolta (secondo l'allegato III, parte II, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006),
tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13),
autorizzazione che ha concesso la deroga e autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione,
motivazioni della concessione della deroga.
Parte II
Attivita' e soglie di consumo di solvente
1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente
superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' in cui un adesivo e' applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attivita' di stampa.
2. Attivita' di rivestimento
Qualsiasi attivita' in cui un film continuo di un rivestimento e' applicato in una sola volta o in piu' volte su:
a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente:
- autovetture nuove definite come autoveicoli della categoria M1 e della categoria N1, nella misura in cui sono trattati nello stesso impianto con gli autoveicoli M1;
- cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica degli autoveicoli delle categorie N2 e N3;
- furgoni e autocarri, definiti come autoveicoli delle categorie N1, N2 e N3, escluse le cabine di autocarri;
- autobus, definiti come autoveicoli delle categorie M2 e M3.
b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno, come definiti nelle categorie O1, O2, O3 e O4 nel decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974;
c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;
e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;
f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.
Non e' compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Le fasi di stampa di un substrato inserite in una attivita' di rivestimento si considerano, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, come parte dell'attivita' di rivestimento. Le attivita' di stampa a se' stanti rientrano nel paragrafo 8, nel caso in cui superino le soglie ivi indicate.
3. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.
4. Pulitura a secco
Qualsiasi attivita' industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.
5. Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di produzione di calzature, o di parti di esse.
6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno.
La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso luogo, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attivita' di dispersione e di dispersione preliminare, di correzione di viscosita' e di tinta, nonche' operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.
7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno.
Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso luogo, la fabbricazione di prodotti intermedi.
8. Stampa
Qualsiasi attivita' di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro e' trasferito su qualsiasi tipo di superficie, incluse le tecniche correlate di verniciatura, di rivestimento e di laminazione, limitatamente ai seguenti processi, purche' il consumo di solvente sia superiore alle soglie indicate:
a) flessografia intesa come un'attivita' di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosita' che seccano mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.
b) Offset intesa come un'attivita' di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il materiale da stampare non e' immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso una bobina. La zona non stampante e' trattata in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro. La zona stampante e' trattata per assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato.
c) Laminazione associata all'attivita' di stampa intesa come un'attivita' in cui si opera l'adesione di due o piu' materiali flessibili per produrre laminati. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.
d) Rotocalcografia per pubblicazioni intesa come rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi o a prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene. Soglia di consumo di solvente: >25 tonnellate/anno.
e) Rotocalcografia intesa come un'attivita' di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine e' un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso e' rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.
f) Offset dal rotolo intesa come un'attivita' di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro e' trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante e' aperta e quella non stampante e' isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno. Per sistema a bobina si intende un sistema in cui il materiale da stampare non e' immesso nella macchina in lamine separate, ma attraverso una bobina.
g) Laccatura intesa come un'attivita' di applicazione di una vernice o di un rivestimento adesivo ad un materiale flessibile in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio. Soglia di consumo di solvente: >15 tonnellate/anno.
9. Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.
10. Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della parte I del presente allegato e superiore a 2 tonnellate/anno negli altri casi.
Qualsiasi attivita', a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura, anche effettuata in piu' fasi anteriori o successive ad altre fasi di lavorazione. E' incussa la pulizia della superficie dei prodotti. E' esclusa la pulizia dell'attrezzatura.
11. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attivita' di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente
superiore a 10 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di estrazione di olio vegetale da semi e da altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e di olii vegetali ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali.
12. Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente
superiore a 0,5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' industriale o commerciale di rivestimento nonche' attivita' associata di sgrassatura riguardante:
a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;
b) il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento e' eseguito al di fuori della linea originale di produzione;
c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria 0).
13. Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, e altre apparecchiature simili.
14. Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente
superiore a 25 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' di applicazione al legno di antisettici.
15. Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo
di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attivita' in cui si opera l'adesione di legno con legno, di plastica con plastica o di legno con plastica, per produrre laminati.
Parte III
Valori limite di emissione
Parte di provvedimento in formato grafico
(48)
Appendice 1
Attivita' di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di
solvente superiore a 15 tonnellate/anno
1. I valori limite di emissione totale sono, a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo.
2. La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante e' alternativamente definita come:
- la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale piu' la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione,
oppure
- la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.
2.1 La superficie del rivestimento per elettroforesi e' calcolata con la formula:
(2 x peso totale della scocca)/(spessore medio della lamiera x densita' della lamiera)
Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera rivestite.
2.2 La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti.
3. Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le fasi del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonche' al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, compresa la pulitura delle cabine di verniciatura a spruzzo e delle altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale e' espresso come somma della massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.
Parte di provvedimento in formato grafico
Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori della tabella 2 devono rispettare i requisiti di cui al punto 6.1 della tabella 1.
Parte IV
Prescrizioni alternative alla Parte III
1. Principi
La presente parte e' riferita alle attivita' per cui non sono individuati nella parte III specifici valori di emissione totale. Sulla base dei paragrafi che seguono il gestore ha la possibilita' di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa. Tali emissioni totali equivalenti si definiscono emissioni bersaglio.
La presente parte si applica altresi' alle attivita' di cui all'articolo 275, comma 13. Per scenario emissivo di riferimento si intende il livello di emissioni totali dell'attivita' che corrisponde il piu' fedelmente possibile a quello che si avrebbe in assenza di interventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto contenuto di solvente, in funzione della potenzialita' di prodotto per cui l'attivita' e' progettata.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
2. Procedura
2.1. Per le attivita' di cui alla seguente tabella per le quali puo' essere ipotizzato un tenore costante di materia solida nelle materie prime, le emissioni bersaglio e lo scenario emissivo di riferimento possono essere individuati secondo il metodo descritto al punto 2.2. Qualora tale metodo risulti inadeguato e in tutti i casi in cui non sia previsto uno specifico fattore di moltiplicazione, l'autorita' competente puo' autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi metodo alternativo che soddisfi i principi di cui al paragrafo 1. Al fine di conseguire l'emissione bersaglio, il progetto o la domanda di autorizzazione prevedono la diminuzione del tenore medio di solvente nelle materie prime utilizzate e una maggiore efficienza nell'uso delle materie solide.
2.2 Ai fini di quanto previsto nel punto 2.1, per ciascun anno, si applica un metodo articolato nelle seguenti fasi:
a) calcolo della massa totale annua di materia solida nella quantita' di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo in funzione della potenzialita' di prodotto per cui l'attivita' e' progettata. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV.
b) moltiplicazione della massa calcolata ai sensi della lettera a) per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Si ottiene in tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorita' competenti possono modificare tali fattori per singole attivita' sulla base del provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida e sulla base delle caratteristiche del processo e della tipologia di manufatti oggetto della produzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
c) determinazione dell'emissione bersaglio attraverso la moltiplicazione dell'emissione annua di riferimento per una percentuale pari:
- al valore di emissione diffusa + 15, per le attivita' che rientrano nei punti 5.1 e 6.3 e nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 della parte III;
- al valore di emissione diffusa + 5, per tutte le altre attivita'. 3. Adeguamento degli impianti e delle attivita'
In caso di applicazione dei paragrafi che precedono, l'adeguamento degli impianti e delle attivita' di cui all'articolo 275, commi 8 e 9 e' effettuato in due fasi in conformita' alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 46.
Parte V
Piano di gestione dei solventi
1. Principi
1.1. Il piano di gestione dei solventi e' elaborato dal gestore, con la periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, ai fini previsti dalla parte I, paragrafo 4, ed al fine di individuare le future opzioni di riduzione e di consentire all'autorita' competente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 281, comma 6.
1.2. Per valutare la conformita' ai requisiti dell'articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attivita' interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attivita', i requisiti di cui all'articolo 275, comma 2.
2. Definizioni
Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unita' di massa.
a) Input di solventi organici [I]:
I1. La quantita' di solventi organici o la loro quantita' nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.
I2. La quantita' di solventi organici o la loro quantita' nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato e' registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attivita').
b) Output di solventi organici [O]:
O1. Emissioni negli effluenti gassosi.
O2. La quantita' di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.
O3. La quantita' di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. E' inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
O5. La quantita' di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).
O6. La quantita' di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.
O7. La quantita' di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in miscele che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.
O8. La quantita' di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.
O9. La quantita' di solventi organici scaricati in altro modo.
3. Formule di calcolo
a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
oppure
F = O2 + O3 + O4 + O9
Questo parametro puo' essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantita'. Alternativamente, si puo' effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse puo' essere effettuata mediante una serie completa di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.
b) Le emissioni totali [E] sono calcolate con la formula seguente:
E = F + O1
dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare la conformita' al valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] e riferito al pertinente parametro specifico.
c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:
C= I1 - O8
d) L'input per la verifica del limite per le emissioni diffuse o per altri scopi si calcola con la seguente formula:
I = I1 + I2
Parte VI
Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni convogliate
1. Ai fini della valutazione della conformita' dei valori di emissione misurati ai valori limite per le emissioni convogliate si applicano i metodi di misura indicati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE VII
Sezione 1
Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione e la modifica degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 2
Modello di domanda di autorizzazione per la continuazione dell'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice
Requisiti tecnico costruttivi e gestionali per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le
pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso
1. Caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti
Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e nelle pulitintolavanderie a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o miscele classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:
- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente
Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria puo' avvenire al momento dell'apertura dell'oblo' al termine del ciclo di lavaggio.
Gli impianti sono dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.
Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.
2. Prescrizioni relative all'installazione e all'esercizio:
a) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al paragrafo 1.
b) Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso.
c) Il gestore che ha installato, modificato o trasferito una o piu' impianti deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'autorita' competente, al sindaco e al Dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto e' stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
d) Al fine di dimostrare la conformita' dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui alla parte V, il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
- il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
- giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il
carico/ciclo massimo della macchina in kg
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, kg (D)
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)
e) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:
(A+SIGMA B-SIGMA D-E)/(SIGMA C) < 0,020
dover indica la sommatoria di tutte le registrazioni effettuate
nell'anno solare considerato
Il gestore deve conservare nella sede presso cui e' localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorita' competente per il controllo copia della documentazione trasmessa all'autorita' competente per aderire alla presente autorizzazione, copia delle registrazioni di cui alla lettera d) e del piano di gestione dei solventi di cui alla lettera e).
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AGGIORNAMENTO (48)
Il Decreto 23 marzo 2011, (in G.U.28/03/2011, n. 71), ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che " alla parte III, punti 17, 18 e 20 della tabella 1, la parola: «preparati» e' sostituita dalla seguente: «miscele»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "alla parte III, punto 17 della tabella 1, la parola: «preparato» e' sostituita dalla seguente: «miscela»";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera l)) che la presente modifica si applica fino al 31 maggio 2015;
- (con l'art. 2, comma 1, lettera m)) che "alla parte I, il paragrafo 2.1. e' sostituito dal seguente a decorrere dal 1° giugno 2015:
«2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.»";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera n)) che la presente modifica decorre dal 1 giugno 2015;
- (con l'art. 2, comma 1, lettera o)) che la presente modifica decorre dal 1 giugno 2015.
ALLEGATO IV
Impianti e attivita' in deroga
Parte I
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d) Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, cio' deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonche' silos per i materiali vegetali.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialita' inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, ((...)), uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti e' inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi
Vacche specializzate per la produzione di Meno di 200
latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:
2 kg/capo) Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) Meno di 30000
Altro pollame Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Meno di 250
Struzzi Meno di 700
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale ((...)) inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a ((1 MW)).
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a ((1 MW)).
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a ((1 MW)).
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a ((1 MW)) se alimentati a metano o GPL ed inferiore a ((1 MW)) se alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)).
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. ((Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse)), indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
((kk-ter: Frantoi di materiali vegetali)).
((kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»;
kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.))
Parte II
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g.
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non
inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW
mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
Categoria animale e tipologia di allevamento N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte
(peso vivo medio: 600 kg/capo) Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio:
300 kg/capo) Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio:
400 kg/capo) Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio:
130 kg/capo) Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo
medio: 2 kg/capo) Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio:
1 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Altro pollame Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio:
9 kg/capo) Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio:
4,5 kg/capo) Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio:
3,5 kg/capo) Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo
medio: 1,7 kg/capo) Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) Da 250 a 500
Struzzi Da 700 a 1.500
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.
ALLEGATO V
((alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte I
Emissioni di polveri provenienti da attivita' di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.
1. Disposizioni generali
1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati, trasportati, immagazzinati, caricati e scaricati materiali polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l'autorita' competente puo' altresi' stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- pericolosita' delle polveri;
- flusso di massa delle emissioni;
- durata delle emissioni;
- condizioni meteorologiche;
- condizioni dell'ambiente circostante.
2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.
2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
2.2. Se l'incapsulamento non puo' assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.
3.1. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.
3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non e', in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti, ove tecnologicamente possibile, devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.
3.4. Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non e' possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la piu' bassa velocita' che e' tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.
3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
3.6. La copertura delle strade, ove possibile, deve essere realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia; ove cio' non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di bagnatura.
3.7 Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte, la tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve essere svuotata prima di essere scollegata; in alternativa deve essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di raccordo.
4. Stoccaggio di materiali polverulenti.
4.1. L'autorita' competente puo' stabilire specifiche prescrizioni per lo stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- possibilita' di stoccaggio in silos;
- possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
- possibilita' di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;
- possibilita' di stoccaggio su manti erbosi;
- possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.
5. Materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze.
5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle previste ai punti precedenti, nel caso in cui i materiali polverulenti contengano sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco:
-------------------------------------------------------------------- Classe Indicazione di pericolo Classe I H340, H350, H360 Classe II H341, H351, H361, H300, H310, H330, --------------------------------------------------------------------
Parte II
Emissioni in forma i gas o vapore derivanti alla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide
1. Pompe.
1.1. Il gestore deve garantire una tenuta efficace delle pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide.
1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita l'efficace tenuta delle pompe, devono essere installati idonei sistemi di aspirazione delle perdite di gas o vapore e sistemi di convogliamento ad impianti di abbattimento.
2. Compressori.
2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del liquido residuo conseguente all'arresto dei compressori utilizzati per i gas. 3. Raccordi a flangia.
3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al caso in cui vi defluiscono miscele, devono essere usati soltanto se garantiscono un buon livello di tenuta.
4. Valvolame.
4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi di tenuta.
5. Campionamento.
5.1. I punti in cui si prelevano campioni di sostanze organiche liquide devono essere incapsulati o dotati di dispositivi di bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo.
5.2. Durante il prelievo dei campioni il prodotto di testa deve essere rimesso in circolo o completamente raccolto.
6. Caricamento.
6.1 Nel caricamento di sostanze organiche liquide devono essere assunte speciali misure per il contenimento delle emissioni, come l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in un impianto di abbattimento.))
ALLEGATO VI
((Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni))
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) misura diretta: misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale alla concentrazione dell'inquinante;
b) misura indiretta: misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale ad un parametro da correlare, tramite ulteriori misure, alle concentrazioni dell'inquinante, come, ad esempio, la misura di trasmittanza o di estinzione effettuata dagli analizzatori di tipo ottico;
c) periodo di osservazione: intervallo temporale a cui si riferisce il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a seconda della norma da applicare, puo' essere orario, giornaliero, di 48 ore, di sette giorni, di un mese, di un anno. In relazione a ciascun periodo di osservazione, devono essere considerate le ore di normale funzionamento; (76)
d) ore di normale funzionamento: il numero delle ore in cui l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente stabilito dal presente decreto, dalle normative adottate ai sensi dell'articolo 271, comma 3, o dall'autorizzazione; (76)
e) valore medio orario o media oraria: media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
f) valore medio giornaliero o media di 24 ore: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati dalle ((ore 00:00:00 alle ore 23.59.59));
g) valore di 48 ore o media di 48 ore: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale funzionamento, anche non consecutive; (76)
h) valore medio mensile: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente specificato, si intende il mese di calendario;
i) valore medio annuale: media aritmetica dei valori medi orari rilevati nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre successivo;
j) media mensile mobile: valore medio mensile riferito agli ultimi 30 giorni interi, vale a dire alle 24 ore di ogni giorno; le elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;
k) media mobile di sette giorni: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati durante gli ultimi 7 giorni interi; le elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno;
l) disponibilita' dei dati elementari: la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, relativamente ad un valore medio orario di una misura, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;
m) sistemi di misura estrattivi: sistemi basati sull'estrazione del campione dall'effluente gassoso; l'estrazione avviene direttamente, nel caso dei sistemi ad estrazione diretta, o con diluizione del campione, negli altri casi;
n) sistemi di misura non estrattivi o analizzatoti in sito: sistemi basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effluente, all'interno del condotto degli effluenti gassosi; tali sistemi possono prevedere la misura lungo un diametro del condotto, e in tal caso sono definiti strumenti M situ lungo percorso o strumenti in situ path, o la misura in un punto o in un tratto molto limitato dell'effluente gassoso, e in tal caso sono definiti strumenti in situ puntuale o strumenti in situ point.
o) calibrazione: procedura di verifica dei segnali di un analizzatore a risposta lineare sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), il quale corrisponde tipicamente all'80% del fondo scala.
2. Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorita' competente per il controllo
2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze piu' significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).
2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
((2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, e' possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformita' delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione puo' stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessita' di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.))
2.4. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilita' mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5, non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore e' tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorita' competente per il controllo.
2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o piu' inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, e' tenuto ad informare tempestivamente l'autorita' competente per il controllo. In ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, laddove queste siano prescritte dall'autorizzazione, il gestore e' tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi l'autorita' competente per il controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale autorita' deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7.
2.6. 1 dati misurati o stimati con le modalita' di cui al punto 2.5 concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.
2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione cd ai controlli previsti al punto 2.5 devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato in appendice 1. ((Per i medi impianti di combustione il registro e' sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.))
2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorita' competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2. ((Per i medi impianti di combustione il registro e' sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.))
2.9. ((...)) ai fini della verifica del rispetto dei valori limite si applicano le procedure di calibrazione degli strumenti di misura stabilite dall'autorita' competente per il controllo sentito il gestore.
3. Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni
3.1. Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di ogni singolo parametro, elevati livelli di accuratezza e di disponibilita' dei dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo. Il gestore e' tenuto a garantire la qualita' dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalita' e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari e delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura. Tali procedure sono stabilite dall'autorita' competente per il controllo sentito il gestore e devono, in particolare, prevedere:
a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo;
b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive strumentali o dell'influenza esercitata sulla misura dalla variabilita' delle condizioni ambientali;
c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il mantenimento dell'integrita' e dell'efficienza del sistema, riguardanti, ad esempio, la sostituzione dei componenti attivi soggetti ad esaurimento, la pulizia di organi filtranti, ecc.;
d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori. ((In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il paragrafo 4 del presente allegato.))
3.2. Per ogni strumento devono essere registrate le azioni di manutenzione periodica e straordinaria mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, di cui e' riportato uno schema esemplificativo in appendice 3. ((Per i medi impianti di combustione la registrazione e' effettuata nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.))
((3.3 L'idoneita' degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009.))
3.4. La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un sistema che espleti le seguenti funzioni:
- campionamento ed analisi;
- calibrazione;
- acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.
Tali funzioni possono essere svolte da sottosistemi a se' stanti, eventualmente comuni a piu' analizzatori, oppure da una singola apparecchiatura di analisi.
3.5. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la ((norma UNI EN 15259)). La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione.
3.6. Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione, ove tecnicamente possibile in relazione al tipo di analizzatore utilizzato, deve essere di tipo automatico e puo' utilizzare:
- sistemi di riferimento esterni, quali bombole con concentrazioni certificate o calibratori dinamici,
oppure, se l'utilizzo dei sistemi di riferimento esterni non e' tecnicamente o economicamente possibile,
- sistemi interni agli analizzatori stessi.
3.7. Il sistema per l'acquisizione, la validazione e l'elaborazione dei dati, in aggiunta alle funzioni di cui ai punti seguenti, deve consentire:
- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie provenienti dalle varie apparecchiature;
- la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove prevista;
- l'elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite; tali tabelle sono redatte secondo le indicazioni riportate nel punto 5.4.
3.7.1. L'acquisizione dei dati comprende le seguenti funzioni :
- la lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori;
- la traduzione dei segnali elettrici di risposta in valori elementari espressi nelle unita' di misura pertinenti alla grandezza misurata;
- la memorizzazione dei segnali validi;
- il rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature principali ed ausiliarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni precedenti.
Per lo svolgimento di tali funzioni e per le elaborazioni dei segnali acquisiti e' ammesso l'intervento dell'operatore, il quale puo' introdurre nel sistema dati e informazioni. Tali dati e informazioni devono essere archiviati e visualizzati con gli stessi criteri degli altri parametri misurati.
3.7.2. Il sistema di validazione delle misure deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti, sia i valori medi orari calcolali. Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo di processo e ad ogni tipo di analizzatore, devono essere stabilite dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Per i grandi impianti di combustione, i dati non sono comunque validi se:
- i dati elementari sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia del sistema di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa;
- i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di fuori di tolleranze predefinite;
- lo scarto tra l'ultimo dato elementare acquisito ed il valore precedente supera una soglia massima che deve essere fissata dall'autorita' competente per il controllo;
- il numero di dati elementari validi che hanno concorso al calcolo del valore medio orario e' inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;
- il massimo scarto tra le misure elementari non e' compreso in un intervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo;
- il valore medio orario non e' compreso in un intervallo fissato dall'autorita' competente per il controllo;
3.7.3 Le soglie di validita' di cui al punto precedente devono essere fissate in funzione del tipo di processo e del sistema di misura. 1 valori medi orari archiviati devono essere sempre associati ad un indice di validita' che permetta di escludere automaticamente i valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive.
3.7.4. Per preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire i valori medi orari espressi nelle unita' di misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte, partendo dai valori elementari acquisiti nelle unita' di misura pertinenti alla grandezza misurata. Nel caso in cui sia prevista la calibrazione automatica degli analizzatori, la preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla base dei risultati dell'ultima calibrazione valida.
3.8. Se la misura di concentrazione e' effettuata sui effluenti gassosi umidi e deve essere riportata ad un valore riferito agli effluenti gassosi secchi si applica la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- Cs e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi secchi;
- Ca e' la concentrazione riferita agli effluenti gassosi umidi;
- Cf e' il contenuto di vapor d'acqua negli effluenti gassosi
espresso come rapporto in volume (v/v).
3.8.1. Per i sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di apparato di deumidificazione del campione con umidita' residua corrispondente all'umidita' di saturazione ad una temperatura non superiore a 4 °C, le concentrazioni misurate possono essere considerate come riferite agli effluenti gassosi secchi. In tal caso non e' necessaria la correzione di cui al punto precedente.
3.8.2. Ove le caratteristiche del processo produttivo sono tali per cui la percentuale di umidita' dipende da parametri noti e' ammessa la determinazione del tenore di umidita' a mezzo calcolo tramite dati
introdotti nel sistema dall'operatore
3.9. Quando in un processo di produzione e' stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO2 e' inferiore o uguale al 5%
della concentrazione totale di NOx (NOx= NO + NO2 ), e' consentita la
misura del solo monossido di azoto (NO). In tal caso la concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo: NOx = NO/0,95.
3.10. Ove opportuno puo' essere adottato un criterio analogo a quello del punto 3.9. per la misura degli ossidi di zolfo (SOx = SO2
+ SO3 ).
4. Tarature e verifiche
4.1. Le verifiche periodiche, di competenza del gestore, consistono nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicita' almeno annuale. Tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori.
4.2. Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. La periodicita' dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura e deve essere stabilita dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore.
4.2.1 Nel caso di analizzatori in situ per la misura di gas o di polveri, che forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico che rileva la grandezza in esame. In questo caso la curva di taratura e' definita con riferimento al volume di effluente gassoso nelle condizioni di pressione, temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente presenti nel condotto e senza detrazioni della umidita' (cioe' in mg/m3 e su tal quale). I valori determinati automaticamente dal
sistema in base a tale curva sono riportati, durante la fase di preelaborazione dei dati, alle condizioni di riferimento prescritte. La curva di correlazione si ottiene per interpolazione, da effettuarsi col metodo dei minimi quadrati o con altri criteri statistici, dei valori rilevati attraverso piu' misure riferite a diverse concentrazioni di inquinante nell'effluente gassoso. Devono essere effettuate almeno tre misure per tre diverse concentrazioni di inquinante. L'interpolazione puo' essere di primo grado (lineare) o di secondo grado (parabolica) in funzione del numero delle misure effettuate a diversa concentrazione, del tipo di inquinante misurato e del tipo di processo. Deve essere scelta la curva avente il coefficiente di correlazione piu' prossimo all'unita'. Le operazioni di taratura sopra descritte devono essere effettuate con periodicita' almeno annuale.
4.2.2. La risposta strumentale sullo zero degli analizzatori in situ con misura diretta deve essere verificata nei periodi in cui l'impianto non e' in funzione.
4.3. Le verifiche in campo sono le attivita' destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Tali attivita' sono effettuate dall'autorita' competente per il controllo o dal gestore sotto la supervisione della stessa.
4.3.1. Per gli analizzatori in situ che forniscono una misura indiretta le verifiche in campo coincidono con le operazioni di taratura indicate nel punto 4.2.
1.3.2 Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo da effettuare come descritto nel punto 4.4. e con periodicita' almeno annuale.
4.4. La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (IAR). Tale indice si calcola, dopo aver determinato i valori assoluti (xi ) delle
differenze delle concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N prove effettuate, applicando la formula seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- M e' la media aritmetica degli N valori xi
- Mr e' la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento;
- Ic e' il valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori xi ossia:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- N e' il numero delle misure effettuate
- S e' la deviazione standard dei valori xi cioe':
Parte di provvedimento in formato grafico
- tn e' la variabile casuale t di Student calcolata per un livello di fiducia del 95% e per n gradi di liberta' pari a (N - 1). I valori di tn sono riportati nella tabella seguente in funzione di N:
Parte di provvedimento in formato grafico
La correttezza delle operazioni di misura e' verificata se l'indice di accuratezza relativo delle due misure e' superiore all'80%.
5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati
5.1. In fase di preelaborazione dei dati il valore medio orario deve essere invalidato se la disponibilita' dei dati elementari e' inferiore al 70%.
5.1.1. Salvo diversamente disposto dall'autorizzazione, i valori medi su periodi di osservazione diversi dall'ora sono calcolati, ai fini del confronto con i pertinenti valori limite, a partire dal valore medio orario.
5.1.2. I valori medi orari calcolati sono utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilita' dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento. Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validita' del valore medio orario. I valori di concentrazione devono essere riportati alle condizioni di riferimento e sono ritenuti validi se sono valide le misure, effettuate contemporaneamente, di tutte le grandezze necessarie alla determinazione di tali valori, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.8.2. (76)
5.2. Salvo diversamente disposto nell'autorizzazione, i limiti alle emissioni si intendono riferiti alle concentrazioni mediate sui periodi temporali (medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere ecc.) indicati, per le diverse tipologie di impianto, nel presente decreto.
5.2.1. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie giornaliere, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri secondo quanto indicato al punto 5.1.1. Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70% il valore medio giornaliero e' invalidato. In questi casi la verifica del rispetto del limite giornaliero deve essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Ove prescritto nell'autorizzazione o richiesto dall'autorita' competente per il controllo, nel caso in cui l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione riferito ad un periodo di osservazione inferiore al mese, allo scadere di ogni giorno devono essere registrati i casi in cui il valore medio giornaliero e' risultato superiore al valore limite; tale superamento deve essere espresso come incremento percentuale rispetto al valore limite. (76)
5.2.2. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie mobili di 7 giorni, allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione media degli ultimi sette giorni trascorsi (media mobile di sette giorni). Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie calcolate nei sette giorni sia inferiore al 70% il valore medio e' invalidato. La media dei sette giorni non deve essere calcolata nel caso in cui le ore di normale funzionamento nei sette giorni sono inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo il valore della media. (76)
5.2.3. Qualora i valori limite di emissione si applichino alle concentrazioni medie mensili, allo scadere di ogni mese civile devono essere calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese trascorso (nel caso di impianti multicombustibile) ed il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. Il valore medio mensile non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie nel mese, calcolata secondo quanto indicato al punto 5.5, sia inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non deve essere considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile deve essere effettuata ai sensi del punto 5.5.1. (76)
5.2.4. Fermo restando quanto stabilito al punto 5.3, per gli impianti di cui all'allegato I, parte IV, sezione 1, il mese, salvo diversa prescrizione autorizzativa, e' inteso come una sequenza di 720 ore di normale funzionamento. Il valore medio mensile e' la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di ognuna delle sequenze consecutive di 720 ore considerate. (76)
5.2.5 I valori medi mensili calcolati ai sensi del punto 5.2.4. sono archiviati e, ove richiesto dall'autorita' competente per il controllo, trasmessi alla stessa unitamente ai riferimenti di inizio e fine periodo del calcolo nonche' al numero dei dati validi che concorrono al calcolo stesso. Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore alt 80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non e' considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite deve essere effettuata con le procedure previste nel punto 5.5.1.
5.3. Per i grandi impianti di combustione, di cui all'allegato II, parte I, paragrafo 3, relativamente agli inquinanti SO2 ed NOx e
polveri, allo scadere di ogni mese civile sono calcolati ed archiviati i seguenti valori:
- il valore limite di emissione relativo al mese trascorso, calcolato secondo quanto previsto nello stesso paragrafo;
- il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo.
Fermo restando il calcolo delle medie di 48 ore per gli impianti di combustione anteriori al 1988 e anteriori al 2006 e salvo diversa disposizione autorizzativa o data dall'autorita' competente per il controllo, il valore medio mensile non viene calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 240. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio mensile. Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie nel mese calcolate ai sensi del punto 5.5. sia inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non e considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile e' effettuata ai sensi del punto 5.5.1. (76)
5.3.1 Il calcolo delle medie di 48 ore si riferisce a sequenze consecutive di 48 ore di normale funzionamento. Ogni media e' archiviata allo scadere del periodo a cui il calcolo si riferisce. Contestualmente deve essere calcolato, ai sensi dell'allegato II, parte I, paragrafo 3, e archiviato il valore limite relativo alle stesse 48 ore operative, Nel caso in cui la disponibilita' delle medie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il valore medio non e' considerato valido ai fini della verifica del rispetto del limite sulle medie di 48 ore. Allo scadere di ognuno dei periodi di calcolo si provvede ad aggiornare e archiviare l'elenco dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato il 110% del limite corrispondente ed il numero delle medie di 48 ore valide dall'inizio dell'anno. Nel calcolare le percentuali delle medie di 48 ore da sottoporre a verifica si fa riferimento alle medie di 48 ore valide e si approssima il numero risultante per eccesso o per difetto al numero intero piu' vicino. (76)
5.4. Il gestore e' tenuto a conservare e a mettere a disposizione dell'autorita' competente per il controllo, per un periodo minimo di cinque anni, salvo diversa disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti 5.1, 5.2. e 5.3 utilizzando, per l'archiviazione, appositi formati predisposti dall'autorita' competente per il controllo, sentito il gestore. Si riporta in appendice 4 un esempio di tale formato relativo ai grandi impianti di combustione. ((Per i medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati e' effettuata ai sensi del punto 5-bis.2.))
5.5. L'indice di disponibilita' mensile delle medie orarie del singolo inquinante, si calcola nel seguente modo:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
- Ns e' il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione.
- Onf sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese. (76)
Il gestore e' tenuto a riportare nella documentazione di cui al punto 5.4 le cause di indisponibilita' dei dati.
5.5.1. Qualora l'indice di cui al punto 5.5. sia inferiore all'80%, la verifica del rispetto dei valori limite deve essere effettuata integrando i dati rilevati automaticamente con i dati e le informazioni raccolti in conformita' a quanto indicato nei punti 2.5, 2.b e 2.7.
((5-bis. Medi impianti di combustione
5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile:
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,
nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione.
5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.
5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non conformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.
5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l'autorita' competente per il controllo puo' disporre che i dati di monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo, procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici.
5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorita' competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorita' competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.
5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui e' utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che puo' determinare il livello piu' elevato di emissioni.
5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti valori limite di emissione e, anche quando non sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di carbonio.
5-bis.8. Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorita' competente, e disciplina le modalita' per la comunicazione dei risultati della verifica all'autorita' competente.
5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale.
5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla piu' recente tra la data di messa in esercizio dell'impianto e quella di rilascio dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione.
5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.))
Appendice 1
Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui
di cui ai punti 2.5 e 2.7
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 2
Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) (punto 2.8.)
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 3
Schema esemplificativo della tabella di riepilogo degli interventi di manutenzione periodica e straordinaria degli strumenti di misura (punto 3.2.)
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 4
Esempio di formato per l'archiviazione dei dati relativi ai grandi impianti di combustione (punto 5.4).
Tabella dei dati giornalieri
Dati di riferimento:
- numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore trascorse (dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente); (76)
- frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili);
- tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse;
- tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse;
Dati per inquinante:
- limiti applicabili nelle 48 ore;
- concentrazione media nelle 48 ore trascorse;
- numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse;
Tabella dei dati mensili e di sintesi
La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di sintesi per i parametri da valutare su base annuale.
Dati di riferimento:
- numero delle ore di normale funzionamento nel mese; (76)
- tenore di ossigeno di riferimento (puo' essere variabile nel caso di impianti multicombustibile);
- tenore medio di ossigeno misurato;
- frazione della potenza generata (elettrica o termica) con i diversi combustibili nel mese.
Dati per inquinante:
- concentrazioni medie mensili rilevate;
- numero delle medie orarie valide rilevate nel mese;
- limiti applicabili nel mese;
- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida;
- numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il 110% del limite corrispondente.
Tabella dei dati annuali
La tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su base annuale.
Doti su base annuale:
- numero delle ore di normale funzionamento nell'anno; (76)
- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il calcolo del 5% o del 3% di tale numero (cioe' del complemento al 95 e al 97%);
- numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110% del limite corrispondente.
((Appendice 4-bis
Schema dei dati da archiviare in caso di medi impianti di combustione
(punto 5-bis.2)
- punti di emissione e origine delle relative emissioni;
- indice di disponibilita' mensile delle medie orarie;
- numero delle medie orarie valide durante il periodo di mediazione;
- valore limite per ciascun inquinante;
- concentrazioni medie rilevate per ciascun inquinante, con evidenza delle non conformita';
- concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo:
- tenore di O2 libero,
- tenore di vapore acqueo,
- temperatura dell'emissione,
- stato di impianto (produttivita'),
- portata;
- tipo e quantitativo di combustibili utilizzati;
- tipo di impianto di abbattimento delle emissioni e prove del funzionamento effettivo e costante di tale impianto, inclusa la documentazione relativa ad ogni interruzione del normale funzionamento ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- dati relativi alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20;
- dati relativi agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter.))
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AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle "ore di normale funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle "ore operative"".
ALLEGATO VII
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione
Parte I
1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) vapori: composti aeriformi che evaporano dalla benzina;
b) vapori di ritorno: vapori provenienti da impianti di deposito o da cisterne mobili in fase di caricamento;
c) vapori residui: vapori che rimangono nella cisterna dopo lo scarico di benzina agli impianti di deposito;
d) sistema di recupero dei vapori: l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;
e) carro-cisterna: una cisterna mobile costituita da una sovrastruttura che comprende una o piu' cisterne ed i relativi equipaggiamenti, e da un telaio munito dei propri equipaggiamenti (ruote, sospensioni), destinata al trasporto di benzine su rotaia;
f) nave-cisterna: una cisterna mobile costituite da una nave destinata alla navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, destinata al trasporto di benzine in cisterne;
Parte II
1. Requisiti per gli impianti di deposito di benzina presso i terminali
1.1 Rivestimenti
Le pareti esterne ed i tetti degli impianti di deposito di superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione totale del calore radiante pari o superiore al 70%. Il rispetto di tali adempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazione in cui si attesti che, per la verniciatura, sono state utilizzate vernici certificate dal fornitore come rispondenti alle norme contenute nell'appendice, applicate secondo regole di buona tecnica.
Detta disposizione non si applica agli impianti di deposito collegati ad un sistema di recupero dei vapori conforme ai requisiti di cui al punto 2.3.
Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da essere effettuate conio parte dei normali cicli di manutenzione degli impianti di deposito. Il programma delle manutenzioni deve essere conservato dal gestore e reso disponibile su richiesta dell'autorita' competente per il controllo.
1.2 Dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina
Gli impianti di deposito con tetto galleggiante esterno devono essere dotati di un dispositivo primario di tenuta che copra lo spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del tetto galleggiante, nonche' di un dispositivo secondario fissato su quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 95% di quello di un serbatoio similare, a tetto fisso, privo di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori ovvero di un serbatoio a tetto fisso dotato solo di valvola limitatrice di pressione. Il rispetto di tali adempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazione in cui si attesti che la progettazione del sistema a doppia tenuta risponde a quanto previsto dal presente punto 1.2, verificato sulla base delle procedure di stima, contenute nella normativa API (American Petroleum Institute) MPMS, Chapter 19, e che tale sistema e stato installato a regola d'arte. A tal fine si utilizza il "Manual of Petroleum Measurement Standards" - capitolo 19 - "Evaporative loss measurement", sezione 1 - "Evaporative loss from fixed - roof tanks" e sezione 2 - "Evaporative loss from floating - roof tanks".
I dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori degli impianti di deposito devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalita' previste dalla regola d'arte.
1.3. Sistemi per il recupero dei vapori di benzina
- Gli impianti di deposito presso terminali la cui costruzione e' stata autorizzata dopo il 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento dell'autorizzazione, costituiti da serbatoi a tetto fisso, devono essere collegati ad un sistema di recupero dei vapori in conformita' ai requisiti di cui al paragrafo 2. In alternativa, detti depositi devono essere progettati con un tetto galleggiante, interno o esterno, e dotati di dispositivi primari e secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti relativi alle prestazioni stabiliti dal punto 1.2.
- Gli altri impianti di deposito presso i terminali, costituiti da serbatoi a tetto fisso, devono essere collegati ad un sistema di recupero dei vapori in conformita' alle disposizioni contenute nel paragrafo 2. In alternativa, detti depositi devono essere dotati di un tetto galleggiante interno con un dispositivo primario a tenuta progettato in modo da assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio similare a tetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori.
1.4 Ai serbatoi a tetto fisso situati presso i terminali cui e' consentito, ai sensi del punto 2.2, il deposito temporaneo dei vapori non si applicano i requisiti relativi ai dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina di cui al punto 1.3.
Appendice
Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi.
Ai fini di quanto prescritto al punto 1.2. per la determinazione del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi, puo' essere utilizzato uno dei seguenti metodi di misura,
a) Metodo basato sulla misura del fattore di riflessione totale del calore radiante. Per riflessione totale del calore radiante si intende la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata nello spettro compreso fra 0,3 ÷ 2,5 µm di lunghezza d'onda (spettro solare incidente a livello della superficie terrestre).
Specifiche di prova: la procedura di prova per la determinazione del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio su provini campione), si basa sulle seguenti norme tecniche di riferimento: ASTM E 903-82 (1) ed ISO 9050 (2). Il fattore di riflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%.
b) Metodo basato sulla misura del fattore di riflessione totale dell'energia luminosa.
Tale metodo si riferisce alla misura del solo fattore di riflessione totale dell'energia luminosa ed e' quindi relativo alla sola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello spettro visibile (0,38 ÷ 0,78 um).
Specifiche di prova: la procedura di prova per la determinazione del fattore di riflessione totale dell'energia luminosa di una superficie (ottenuta su provini campione in laboratorio) si basa sulla normativa di riferimento applicabile UNI 9389 (3) ed ISO 2813 (4).
Il fattore di riflessione della superficie all'energia luminosa deve essere superiore o uguale al 70%.
Nel caso in cui siano presenti serbatoi con superfici di materiale diverso o verniciati con colori diversi il valore medio di riflessione puo' essere calcolato dagli indici di riflessione (misurati su campioni con uno dei precedenti metodi per i singoli colori), pesati con le estensioni delle relative aree di serbatoio. Il valore medio di riflessione cosi' calcolato deve essere superiore o eguale al 70%.
Riferimenti:
(1) ASTM E 903-82: Standard test method for solar absorptance, reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres".
(2) ISO 9050: "Glass in building. Determination of light trasmittance, direct solar trasmittance, total solar energy trasmittance and ultraviolet trasmittance, and related glazing factors".
(3) UNI 9389: "Misura della riflessione di pellicole di prodotti vernicianti non metallizzanti".
(4) ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular gloss of nonmetallic paint films at 20°, 60° and 85°,
2. Requisiti per gli impianti di caricamento presso i terminali.
2.1 Attrezzature per il caricamento dal basso
Le torri di caricamento di veicoli-cisterna presenti presso i terminali devono soddisfare le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dal punto 3.2.
2.7. Recupero di vapori
I vapori di ritorno provenienti da una cisterna mobile in fase di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso un sistema di recupero di vapori. Tale disposizione non si applica alle operazioni di caricamento dall'alto di cisterne mobili che, in accordo con le deroghe previste all'articolo 276, comma 5, non sono conformi alle prescrizioni per il caricamento dal basso stabilite al punto 3.2.
Nei terminali presso i quali negli tre anni civili precedenti l'anno in corso e' stata movimentata una quantita' di benzina inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori puo' sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale. Il serbatoio adibito esclusivamente a tale uso deve essere chiaramente identificato. Per quantita' movimentata si intende la quantita' totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale.
Nei terminali in cui la benzina e' caricata su navi, puo' essere adottato un sistema di combustione dei vapori, se ogni altra operazione di recupero dei vapori e' pericolosa o tecnicamente impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. I gestori degli impianti di caricamento che producono emissioni in atmosfera provenienti dai sistemi di recupero dei vapori o dalle unita' di combustione di vapori devono ottenere l'autorizzazione alle emissioni ai sensi del titolo I del presente decreto.
2.3. Valori limite di emissione, criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione
Agli effluenti gassosi emessi dai sistemi di recupero dei vapori si applica il valore limite di emissione pari a 10 g/Nm3 espressi come
media oraria.
Le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della conformita' delle emissioni ai valori limite devono essere effettuate per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di normale movimentazione.
Dette misurazioni possono essere continue o discontinue. Le misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno quattro volte ogni ora.
L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate, al gas di taratura e al metodo applicato, non deve superare il 10% del valore misurato.
L'apparecchiatura utilizzata deve essere in grado di misurare almeno concentrazioni di 1 g/Nm3 .
La precisione della misura deve essere almeno pari al 95% del valore misurato. I controlli di competenza del gestore sono effettuati con periodicita' semestrale.
2.4. Misure per la prevenzione di emissioni diffuse
Prima della messa in servizio dei sistemi di recupero dei vapori, il gestore e' tenuto effettuare le procedure di prova cui sottoporre le linee di collegamento di vapori di cui al punto 2.2 e ad istituire ed effettuare apposite procedure di controllo periodico secondo quanto indicato nella seguente appendice. E' tenuto altresi' a seguire le procedure previste nella medesima appendice in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero.
2.5. Perdite accidentali
In caso di perdita accidentale di vapore, le operazioni di caricamento devono essere immediatamente arrestate a livello della torre di caricamento attraverso dispositivi automatici di arresto che devono essere installati sulla torre.
2.6. Operazioni di caricamento di veicoli cisterna dall'alto
Durante le operazioni di caricamento dall'alto di veicoli cisterna che, in accordo con le deroghe previste all'articolo 276, comma 5, non sono conformi alle prescrizioni per il caricamento dal basso stabilite al punto 3.2 l'uscita del braccio di caricamento deve essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile, per evitare spruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di un dispositivo di captazione dei vapori.
Appendice
Procedure di prova cui sottoporre le linee di collegamento di vapore prima della messa in servizio dei sistemi di recupero dei vapori e nel corso della manutenzione periodica e procedure da seguire in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero
a) Prove di tenuta del sistema di trasferimento (l).
Le tubazioni di convogliamento del vapore devono essere provate, prima della messa in servizio dell'impianto, al fine di verificarne accuratamente la tenuta:
- prima di allacciare le apparecchiature, l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar;
- la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti;
- la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua od apparecchi di equivalente sensibilita';
- il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra le due letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di prova;
- se si verificano delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di una soluzione saponosa;
- le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte;
- non si devono riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle;
- una volta eliminate le perdite occorre ripetere la prova di tenuta;
- le prove di tenuta precedenti devono essere ripetute con frequenza triennale;
- se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (per esempio saldati o cementati), essi devono essere testati su tutto l'assemblaggio, con le stesse modalita' di prova sopra descritte
b) Collegamento delle apparecchiature e messa in servizio dell'impianto. Effettuato il collegamento delle apparecchiature alle parti fisse, ad allacciamento terminato, dovra' essere controllata, mediante soluzione saponosa od altro idoneo equivalente mezzo, la perfetta tenuta dell'impianto, con particolare riguardo ai collegamenti.
c) Avviamento dell'impianto.
Deve essere effettuata una verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza.
d) Manutenzione periodica.
La manutenzione che il gestore deve assicurare consiste nel frequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni e dei collegamenti, con particolare riguardo per i tubi flessibili e le guarnizioni. Le parti difettose devono essere sostituite. Il monitoraggio in servizio deve comprendere un esame visivo del sistema per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni del sistema di tubazioni e nei giunti.
Deve essere eseguito un esame visivo delle tubazioni flessibili usate per collegare contenitori mobili al sistema di tubazioni di raccolta del vapore, al fine di individuarne eventuali danneggiamenti.
Gli esami visivi devono essere ripetuti con frequenza almeno trimestrale.
e) Procedure di notifica da seguire in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero dei vapori.
Il gestore, deve informare l'autorita' competente, prima di un pianificalo spegnimento di un sistema di recupero vapori che comporti una fermata superiore ai tre giorni.
Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il motivo dell'arresto. Nel caso di un arresto non pianificato, il gestore deve informare l'autorita' competente della causa dell'arresto, dei provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione l'unita' e del probabile periodo di non funzionamento. L'autorita' competente dispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 271, comma 14.
Il gestore deve adoperarsi per assicurare che il sistema sia riportato in condizioni di operativita' il piu' rapidamente possibile e deve tempestivamente informare l'autorita' competente qualora l'arresto si prolunghi per un periodo di tempo superiore a quello originariamente previsto e comunicato all'autorita' stessa. Il gestore provvede ad annotare su un apposito registro i periodi di mancata operativita' del sistema di recupero dei vapori.
Riferimenti:
(1) UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione".
3. Requisiti per le cisterne mobili e per i veicoli cisterna.
3.1 Contenimento dei vapori di benzina
3.1.1. I vapori residui devono essere trattenuti nella cisterna mobile dopo lo scarico della benzina.
3.1.2. Le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo che i vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito situati presso gli impianti di distribuzione o presso i terminali siano raccolti e trattenuti nelle stesse. Il sistema di raccolta deve consentire la tenuta dei vapori durante le operazioni di trasferimento della benzina. Per i carro-cisterna le suddette prescrizioni trovano applicazione solo se gli stessi forniscono la benzina a impianti di distribuzione o la caricano presso i terminali in cui e' consentito ai sensi del paragrafo 2, punto 2.2, il deposito temporaneo dei vapori.
3.1.3. Salva l'emissione attraverso le valvole di sfiato previste dalla vigente normativa, i vapori menzionati ai punti 3.1.1. e 3.1.2. sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione di caricamento presso il terminale.
3.1.4. Le cisterne montate su veicoli-cisterna devono essere sottoposte a verifiche triennali della tenuta della pressione dei vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato.
3.2. Specifiche per il caricamento dal basso, la raccolta dei vapori e la protezione contro il troppo pieno nei veicoli cisterna.
3.2.1. Accoppiatori.
a) L'accoppiatore per i liquidi sul braccio di caricamento deve essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio API di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo cisterna, quale definito dalla: API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 - Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of Adapter used for Bottom Loading).
b) L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo di raccolta dei vapori della torre di caricamento deve essere un accoppiatore femmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a camma e scanalatura di 1 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo-cisterna, quale definito dalla: "API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 - Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section 4.1.1.2 - Vapour Recoyery Adapter)".
3.2.2. Condizioni di caricamento.
a) Il caricamento normale per i liquidi e' di 2.300 litri al minuto (massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento.
b) Quando il terminale lavora a regime massimo, il sistema di raccolta dei vapori della torre di caricamento, ivi compreso il sistema di recupero dei vapori, puo' generare una contropressione massima di 55 millibar sul lato del veicolo-cisterna dov'e' posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori.
c) Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al caricamento dal basso sono munite di una targa di identificazione che specifica il numero massimo di bracci di caricamento che possono operare simultaneamente purche', in corrispondenza della contropressione massima dell'impianto di cui alla lettera l)), non fuoriescano vapori dai compartimenti e dalle valvole.
3.2.3. Collegamento della messa a terra e del rivelatore di dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna.
a) La torre di caricamento deve essere munita di un rivelatore di troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale di consenso all'operazione con logica di interruzione in raso di guasto n malfunzionamento. il caricamento e' consentito ai sensi del punto 2.2., se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti rileva un livello elevato.
b) Il veicolo-cisterna deve essere collegato al rilevatore collocato sulla torre di caricamento con un connettore elettrico industriale standard a 10 conduttori. Il connettore maschio deve essere montato sul veicolo-cisterna, mentre il connettore femmina deve essere fissato ad un cavo volante raccordato al rilevatore posizionato sulla torre.
c) I rilevatori del livello installati sul veicolo-cisterna devono essere termistori due fili, sensori ottici a due fili, sensori ottici a cinque fili o dispositivi equivalenti compatibili, purche' il sistema sia tale da disporsi automaticamente in condizioni di sicurezza in caso di guasto. I termistori devono avere un coefficiente negativo di temperatura.
d) Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento deve essere compatibile con i sistemi a due o a cinque fili montati sul veicolo-cisterna.
e) Il veicolo-cisterna deve essere collegato alla torre di caricamento attraverso il filo comune di terra dei sensori di troppopieno, collegato al conduttore n. 10 del connettore maschio attraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il conduttore n. 10 del connettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore, a sua volta collegato alla terra della torre.
f) Tutte le cisterne idonee al caricamento dal basso sono munite della targa di identificazione di cui al punto 3.2.2, lettera c) che specifica il tipo di sensori per il rilevamento del troppopieno installati (ad esempio, a due o cinque fili).
3.2.4. Posizionamento dei collegamenti.
a) La progettazione delle strutture per il caricamento dei liquidi e la raccolta dei vapori sulla torre di caricamento si basa sul seguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna:
L'altezza della linea centrale degli accoppiatori per i liquidi non deve essere superiore a 1,4 metri (senza carico) e inferiore a d 0,5 metri (sotto carico); l'altezza ideale e' compresa tra 0,7 e I metro.
La distanza orizzontale tra gli accoppiatori non deve essere inferiore a 0,25 metri; la distanza minima ideale e' pari a 0,3 metri.
Tutti gli accoppiatori per i liquidi sono posizionati in un alloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri.
L'accoppiatore per la raccolta dei vapori, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla sinistra degli accoppiatori per i liquidi, ad un altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto carico).
b) Il connettore per la messa a terra/troppopieno, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla sinistra degli accoppiatori per i liquidi e per la raccolta dei vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e non inferiore a 0,5 metri (sotto carico).
c) I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico lato del veicolo-cisterna.
3.2.5. Blocchi di sicurezza.
a) Messa a terra e dispositivo di troppo pieno.
Il caricamento e' consentito soltanto quando il rilevatore combinato di messa a terra/troppopieno emette un segnale di autorizzazione. In caso di troppo pieno o di mancanza di messa a terra del veicolo-cisterna, il rivelatore montato sulla torre deve chiudere la valvola di controllo del caricamento.
b) Rilevatore di raccolta dei vapori.
Il caricamento e' consentito soltanto se il tubo per il recupero dei vapori e' collegato al veicolo-cisterna e i vapori spostati possono liberamente fluire dal veicolo-cisterna al sistema di recupero dei vapori dell'impianto.
4. Requisiti per gli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione e per le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso terminali in cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori
4.1. I vapori di ritorno durante le operazioni di trasferimento della benzina negli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.
Il gestore dell'impianto di distribuzione deve predisporre idonee procedure per gli autisti dei veicoli-cisterna che dovranno includere istruzioni sul collegamento della tubazione di bilanciamento del vapore prima del trasferimento della benzina all'impianto di distribuzione dei carburanti. Le procedure devono inoltre contenere istruzioni per la fase di distacco delle tubazioni alla fine delle operazioni di trasferimento.
Le operazioni di trasferimento devono essere riportate nel registro di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del carburante e controfirmate dal gestore dell'impianto di distribuzione e dall'autista del veicolo-cisterna.
4.2. Nei terminali cui e' consentito il deposito temporaneo dei vapori, i vapori spostati durante le operazioni di trasferimento della benzina devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente.
ALLEGATO VIII
Impianti di distribuzione di benzina
1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli stessi che risulterebbe rilasciato nell'ambiente in assenza del sistema di recupero;
b) pompa di erogazione macchina idraulica atta all'estrazione della benzina dall'impianto di deposito verso il distributore, ai fini dell'erogazione;
c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori di benzina ed aria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L);
d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolo delle quantita' di benzina erogata, la cui adozione e' obbligatoria per distributori inseriti in un impianto di distribuzione dei carburanti in rapporto con il pubblico;
e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da una macchina idraulica atta a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito;
f) circolatore idraulico: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito;
g) ripartitore: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori, dal quale tali linee si dipartono distintamente;
h) tubazione di erogazione: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile per l'erogazione della benzina;
i) tubazione coassiale: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile costituito da due tubi concentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata e dei vapori recuperati;
l) tubazioni gemellate: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da due tubi flessibili distinti per il passaggio rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati;
m) pistola erogatrice: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un apparecchio per il controllo del flusso del carburante durante una operazione di erogazione.
2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II.
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.
L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1.
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6.
Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove.
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi.
La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo e' rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation for accreditation.
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
3. Requisiti costruttivi e di installazione.
3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.
3.1-bis. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati, sulla base del principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale e sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata, come definiti dai punti 3.3. e 3.4, i quali stabiliscono altresi' i requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti.
3.3. Sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale. In tali sistemi la pressione esistente nel serbatoio del veicolo e la depressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae il carburante determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito durante il rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei vapori.
3.4 Sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi che, in aggiunta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo all'impianto di deposito durante il rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali sistemi sono classificati:
a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o piu' pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in:
- sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato.
- sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a piu' distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato.
b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico puo' essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma.
3.5 Le pistole erogatrici (la impiegarsi nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato per il passaggio dei vapori, di una valvola di ritegno per mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive operazioni di erogazione e di idonei dispositivi atti a garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e per caduta a terra della pistola. Se l'impianto e' dotato di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione naturale le pistole di erogazione devono garantire una tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del veicolo.
3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori e' consentito l'impiego di tubazioni flessibili coassiali o gemellate. La lunghezza massima di tali tubazioni, esterna al distributore, e' pari a 5,00 m.
3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori e' necessario installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la linea di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori.
Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili coassiali il ripartitore coassiale puo' essere installato all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il distributore e' dotalo di tubazioni flessibili gemellate il ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola erogatrice.
3.8 Il collegamento tra il distributore e le tubazioni interrate del sistema di recupero dei vapori di benzina puo' essere costituito da un tronco di tubazione flessibile o rigido.
3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel tratto compreso tra i distributori e gli impianti di deposito, possono assumere le seguenti configurazioni:
a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali collegano ciascun distributore ad un singolo impianto di deposito;
b) linee centralizzate (a servizio di piu' distributori), le quali collegano tutti i distributori ad uno o piu' impianti di deposito per mezzo di una rete comune di tubazioni.
3.10. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125.
3.11. Econsentito immettere i vapori recuperati nella parte superiore degli impianti di deposito, senza gorgogliamento. All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono essere installati idonei dispositivi al fine di evitare che il carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di sovrariempimento degli impianti di deposito. Qualora l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad un sistema di piu' impianti di deposito, questi possono essere collegati fra loro in corrispondenza della linea di ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a condizione che tutti contengano esclusivamente benzina.
3.12. I requisiti costruttivi delle tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori sono identici a quelli richiesti per le tubazioni per l'adduzione del carburante; i materiali impiegati devono essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata capacita', robustezza e durata per poter sopportare le pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei vapori.
3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo piu' breve dai distributori agli impianti di deposto, con una pendenza uniforme minima del 2% verso gli impianti di deposito stessi.
3.14. Tutti gli elementi metallici appartenenti alla linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.
3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticita'. (41)((118))
4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.
4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicita' almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN16321-2.
4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3.
4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicita' triennale se e' installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non e' riparato entro sette giorni.
5. Obblighi di documentazione.
5.1 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125.
5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla base di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio, installati o da installare su un sito precedentemente non utilizzato quale impianto di distribuzione di carburante, devono essere provvisti di:
a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle modalita' di prova previste dalla normativa all'epoca vigente;;
b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;
c) certificato di collaudo dell'intero impianto effettuato dalla commissione competente ai sensi della vigente normativa.
5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:
a) originaria approvazione di tipo del distributore sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934;
a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;
b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;
c) certificazione, rilasciata dal costruttore, attestante la conformita' del sistema di recupero di vapori prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato di conformita' deve attestare la capacita' del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se correttamente installato, il valore di efficienza prescritto quando sia rispettato il valore V/L, con le relative tolleranze, rilevate in sede di prova del prototipo omologato; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;
d) dichiarazione rilasciata dall'installatore del sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di distribuzione, attestante che l'installazione del sistema e' stata effettuata seguendo le istruzioni fornite da l costruttore e che le prove funzionali, con verifica del rapporto V/L prescritto, eseguite all'atto della presa in carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito positivo; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da tale decreto.
e) copia della notifica, da parte del gestore, circa l'avvenuta installazione del sistema di recupero dei vapori, completa di documentazione comprovante il rispetto della normativa all'epoca vigente.
5.4. Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.
5.5 PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125.
Appendice
APPENDICE SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 LUGLIO 2012, N. 125
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 33) che "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
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AGGIORNAMENTO (118)
Il Decreto 27 dicembre 2017 (in G.U. 05/01/2018, n. 4) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
ALLEGATO IX
Impianti termici civili
Parte I
PARTE SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128
Parte II
Requisiti tecnici e costruttivi
1. Definizioni
1.1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
a) bocca del camino: sezione terminale retta del camino.
b) bruciatore: dispositivo che consente di bruciare combustibili liquidi, gassosi o solidi macinati, previo mescolamento con aria comburente.
c) camera di calma: dispositivo atto a separare dai fumi, essenzialmente per effetto della forza di gravita', le particelle in essi contenute.
d) camini: porzioni ascendenti dei canali da fumo atte a determinare un tiraggio naturale nei focolari ed a scaricare i prodotti della combustione nell'atmosfera.
e) canali da fumo: insieme delle canalizzazioni attraversate dai fumi prodotti dalla combustione.
f) ciclone: dispositivo atto a separare dai fumi, per effetto della forza centrifuga, le particelle in essi contenute.
g) dispositivo statico o mobile che consente di bruciare combustibili solidi nei focolari, assicurandone il contatto con l'aria comburente, e lo scarico delle ceneri.
h) impianto termico automatico: impianto termico nel o nei focolari del quale l'accensione, lo spegnimento o la regolazione della fiamma possa normalmente avvenire anche senza interventi manuali.
i) mitria o comignolo: dispositivo posto alla bocca del camino atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione nell'atmosfera.
l) registro: dispositivo inserito in una sezione dei canali da fumo che consente di regolare il tiraggio.
m) sezione dei canali da fumo: area della sezione retta minima dei canali da fumo.
n) tiraggio: movimentazione degli effluenti gassosi prodotti da una camera di combustione.
o) tiraggio forzato: tiraggio attivato per effetto di un dispositivo meccanico attivo, inserito sul percorso dell'aria o degli effluenti gassosi.
p) tiraggio naturale: tiraggio determinato da un camino unicamente per effetto della differenza di densita' esistente tra gli effluenti gassosi e l'aria atmosferica circostante.
q) velocita' dei fumi: velocita' che si riscontra in un punto di una determinata sezione retta dei canali da fumo.
r) viscosita': la proprieta' dei fluidi di opporsi al moto relativo delle loro particelle.
2. Caratteristiche dei camini.
2.1. Ogni impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (leve disporre di uno o piu' camini tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione.
2.2. Ogni camino deve avere, al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo, una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza sufficiente a garantire una completa rimozione dei materiali accumulati e l'ispezione dei canali. Tale camera deve essere dotata di un'apertura munita di sportello di chiusura a tenuta d'aria realizzato in materiale incombustibile.
2.3. I camini devono garantire la tenuta dei prodotti della combustione e devono essere impermeabili e termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense. In particolare tali materiali devono essere resistenti alla corrosione. La sezione interna dei camini deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con rapporto tra i lati non superiore a 1,5.
2.4 I camini che passano entro locali abitati o sono incorporati nell'involucro edilizio devono essere dimensionati in modo tale da evitare sovrappressioni, durante l'esercizio.
2.5. L'afflusso di aria nei focolari e l'emissione degli effluenti gassosi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici.
2.6. Piu' generatori di calore possono essere collegati allo stesso camino soltanto se fanno parte dello stesso impianto termico; in questo caso i generatori di calore dovranno immettere in collettori dotati, ove necessario, ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio. Camino e collettore dovranno essere dimensionati secondo la regola dell'arte.
2.7. Oli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti:
- essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilita', in conformita' alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
- avere andamento verticale e il piu' breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
- essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza; - avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
- garantire che siano evitati fenomeni di condensa con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071;
- essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;
- avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
- avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI c norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10,
2.8. Le bocche possono terminare comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera.
2.9. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.
2.11. La parete interna del camino deve risultare per tutto il suo sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccata dalle murature circostanti e deve essere circondata da una controcanna continua formante intercapedine per consentire la normale dilatazione termica. Sono ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilita del camino.
2.12. Al fine di agevolare analisi e campionamenti devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull'asse del camino con relativa chiusura a tenuta. In caso di impianti con potenza termica nominale superiore a 580 kW, due identici fori devono essere predisposti anche alla sommita' dei camini in posizione accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il diametro medio della sezione del camino, e comunque ad 1,50 m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a garantire l'effettiva realizzazione di analisi e campionamenti.
2.13. I fori di cui al punto 2.12. devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a cinque volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilita tecniche di praticare i fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommita' del camino con distanza minima dalla bocca di m 1,5 in posizione accessibile per le verifiche.
3. Canali da fumo.
3.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere in ogni loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con pendenza non inferiore al 5%. I canali da fumo al servizio di impianti di potenzialita' uguale o superiore a 1.000.000 di Kcal/h possono avere pendenza non inferiore al 2 per cento.
3.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni punto del loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino c non inferiore alla sezione del camino stesso.
3.3. Per quanto riguarda la forma, le variazioni ed i raccordi delle sezioni dei canali da fumo e le loro pareti interne devono essere osservate le medesime norme prescritte per i camini.
3.4. I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche stabilire per i camini. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071.
3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mm superiore a 50 C. E' ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d'ispezione dei canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari.
3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere rimovibili con facilita' e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.
3.7. Sulle pareti dei canali da fumo devono essere predisposte aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a 10 metri ed una ad ogni testata di tratto rettilineo. Le aperture dovranno essere munite di sportelli di chiusura a tenuta d'aria, formati con doppia parete metallica.
3.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un registro qualora gli apparecchi di cui fanno parte i focolari non possiedano propri dispositivi per la regolazione del tiraggio.
3.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei canali da fumo due fori, uno del diametro di mm 50 ed uno del diametro di mm 80, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare.
3.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle curve o raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per i fori praticati sui camini.
4. Dispositivi accessori.
4.1. E' vietato l'uso di qualunque apparecchio od impianto di trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che comporti lo scarico, anche parziale delle sostanze derivanti dal processo adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi di acqua.
4.2. Gli eventuali dispositivi di trattamento possono essere inseriti in qualunque punto del percorso dei fumi purche' l'ubicazione ne consenta la facile accessibilita' da parte del personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto alla loro sorveglianza.
4.3. L'adozione dei dispositivi di cui sopra non esime dalla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
4.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto concerne le altezze di sbocco, le distanze, le strutture, i materiali e le pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i camini.
4.5. Il materiale che si raccoglie nei dispositivi suddetti deve essere periodicamente rimosso e smaltito secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
4.6. Tutte le operazioni di manutenzione e di pulizia devono potersi effettuare in modo tale da evitare qualsiasi accidentale dispersione del materiale raccolto.
5. Apparecchi indicatori.
5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW.
5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.
5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.
(88)
((Parte III
Valori di emissione
Sezione 1
Valori limite per gli impianti che utilizzano i combustibili diversi da biomasse e da biogas
1. Gli impianti termici civili che utilizzano i combustibili previsti all'allegato X diversi da biomasse e biogas devono rispettare, nelle condizioni di esercizio piu' gravose, i seguenti valori limite, riferiti ad un'ora di funzionamento, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro e' pari al 3% per i combustibili liquidi e gassosi e pari al 6% per i combustibili solidi. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
- per gli impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW e per i medi impianti termici civili di cui all'eccezione prevista all'articolo 283, comma 1, lettera d-bis), si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³.
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica un valore limite per le polveri totali pari a 50 mg/Nm³ e, dalla data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis, i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per l'adeguamento dei medi impianti di combustione esistenti di potenza termica inferiore a 3 MW.
- per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-bis, si applicano i valori limite di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW.
2. I controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), e), d), e) o i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. E' fatto salvo quanto previsto dai punti 3 e 4.
3. Per i medi impianti termici civili il controllo di cui all'articolo 286, comma 2, e' effettuato con frequenza triennale se l'impianto utilizza i combustibili di cui all'allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i), e se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, si applica, fino al 31 dicembre 2028, quanto previsto dal punto 2 e, successivamente, quanto previsto dal punto 3. Un controllo e' in tutti i casi effettuato entro quattro mesi dalla registrazione di cui all'articolo 284, comma 2-quater.
Sezione 2
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 11%.
+------------------------------------------------------+------------+ |Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ ≤1 | +------------------------------------------------------+------------+ |polveri [1] | 100 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |monossido di carbonio (CO) | 350 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di azoto (NO2) | 500 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di zolfo (SO2) | 200 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm³.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
+------------------------------------------------------+------------+ |Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ >3 | +------------------------------------------------------+------------+ |polveri [1] | 50 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |monossido di carbonio (CO) | 525 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di azoto (NO2) | 650 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di zolfo (SO2) [2] | 200 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm³.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.
+------------------------------------------------------+------------+ |Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ >3 | +------------------------------------------------------+------------+ |polveri [1] | 50 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |monossido di carbonio (CO) | 525 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di azoto (NO2) | 500 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di zolfo (SO2) [2] | 200 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+
[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri di 200 mg/Nm³.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
+------------------------------------------------------+------------+ |Potenza termica nominale MW | >1 ÷ >3 | +------------------------------------------------------+------------+ |polveri | 50 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |monossido di carbonio (CO) | | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di azoto (NO2) | 650 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di zolfo (SO2) | 350 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide.
+------------------------------------------------------+------------+ |Potenza termica nominale MW | >1 ÷ >3 | +------------------------------------------------------+------------+ |polveri | 50 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |monossido di carbonio (CO) | | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di azoto (NO2) | 300 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+ |ossidi di zolfo (SO2) | 350 mg/Nm³ | +------------------------------------------------------+------------+
Sezione 3
Valori limite per gli impianti che utilizzano biogas
1. Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X devono rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento e' pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
+----------+---------------------+----------+-----------------------+ | |Motori a combustione |Turbine a | Altri impianti di | | | interna | gas | combustione | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |carbonio | | | | |organico | | | | |totale | | | | |(COT) | 55 mg/Nm³ | - | 30 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |monossido | | | | |di | | | | |carbonio | | | | |(CO) | 800 mg/Nm³ |100 mg/Nm³| 150 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |ossidi di | | | | |azoto | | | | |(NO2) | 500 mg/Nm³ |150 mg/Nm³| 300 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |Composti | | | | |inorganici| | | | |del cloro | | | | |sotto | | | | |forma di | | | | |gas o | | | | |vapori | | | | |(come HCI)| 10 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | 30 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+
Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di riferimento e' pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
+----------+---------------------+----------+-----------------------+ | |Motori a combustione |Turbine a | Altri impianti di | | | interna | gas | combustione | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |carbonio | | | | |organico | | | | |totale | | | | |(COT) | 55 mg/Nm³ | | 30 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |monossido | | | | |di | | | | |carbonio | | | | |(CO) | 300 mg/Nm³ |100 mg/Nm³| 150 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |ossidi di | | | | |azoto | |200 mg/Nm³| | |(NO2) | 190 mg/Nm³ | [1] | 250 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |ossidi di | | | | |zolfo | | | | |(SO2) | 60 mg/Nm³ |60 mg/Nm³ | 200 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |Composti | | | | |inorganici| | | | |del cloro | | | | |sotto | | | | |forma di | | | | |gas o | | | | |vapori | | | | |(come HCI)| 4 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | 30 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento e' pari al 5% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione.
+----------+---------------------+----------+-----------------------+ | |Motori a combustione |Turbine a | Altri impianti di | | | interna | gas | combustione | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |carbonio | | | | |organico | | | | |totale | | | | |(COT) | 60 mg/Nm³ | - | 30 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |monossido | | | | |di | | | | |carbonio | | | | |(CO) | 300 mg/Nm³ |100 mg/Nm³| 150 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |ossidi di | | | | |azoto | |60 mg/Nm³ | | |(NO2) | 190 mg/Nm³ | [1] | 200 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |ossidi di | | | | |zolfo | | | | |(SO2) | 40 mg/Nm³ |40 mg/Nm³| 100 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+ |Composti | | | | |inorganici| | | | |del cloro | | | | |sotto | | | | |forma di | | | | |gas o | | | | |vapori | | | | |(come HCI)| 4 mg/Nm³ | 5 mg/Nm³ | 30 mg/Nm³ | +----------+---------------------+----------+-----------------------+
[1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%.
Sezione 4
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti:
- UNI EN 13284-1;
- UNI EN 14792:2017;
- UNI EN 15058:2017;
- UNI 10393;
- UNI EN 12619;
- UNI EN 1911-1,2,3.
2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo.
3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, e' consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico.
4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa previgente.))
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che "Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori»".
ALLEGATO X
Disciplina dei combustibili
Parte I
Combustibili consentiti
Sezione 1
Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto.
2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7.
3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e 2, negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato, e' consentito l'uso di:
a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.
4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purche' prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2;
c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5.
5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8.
6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi precedenti, nella regione Sardegna e' consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica, purche' vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II;
b) impianti di cui al paragrafo 2.
7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei seguenti combustibili;
a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;
b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2, paragrafo 1;
c) coke da gas;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
f) bitume da petrolio;
g) coke da petrolio;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria.
8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati.
9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.
10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, e' consentito, alle condizioni previste nella parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile).
Sezione 2
Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II
1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e' consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di citta';
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3;
l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128;
n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste.
1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.
2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non possono essere utilizzati negli impianti di cui all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6.
3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
4. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128.
Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1, paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;
b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipenden-temente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ;
c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione.
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.
2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.
2-bis. Modalita' di raccolta dei dati e delle informazioni sui combustibili per uso marittimo.
2-bis.1. E' assicurato un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile almeno pari al10% del numero delle navi facenti annualmente scalo presso il territorio italiano. Tale numero corrisponde alla media annuale delle navi facenti scalo sul territorio italiano calcolata sulla base dei dati registrati nei tre anni civili precedenti attraverso il sistema SafeSeaNet (sistema di gestione delle informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE per registrare e scambiare informazioni sui risultati dei controlli ai sensi della direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata una sola volta per ciascun anno in cui ha effettuato uno o piu' scali sul territorio italiano.
2-bis.2. E' assicurato un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante campionamento e analisi almeno pari al 20% degli accertamenti di cui al punto 2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%.
2-bis.3. E' assicurato l'accertamento, mediante campionamento e analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi al momento della consegna alle navi, per i fornitori di tali combustibili che, nel corso di un anno civile, secondo quanto risulta dai dati del sistema di informazione dell'Unione (sistema che utilizza i dati sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet) o dalla relazione di cui all'art. 298, comma 2-bis, hanno consegnato almeno tre volte combustibili non conforme a quanto indicato nel bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la fine dell'anno successivo a quello in cui e' stata riscontrata la consegna di combustibile non conforme.
2-bis.4. In caso di accertamento mediante controllo sui campioni sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il bollettino di consegna del combustibile il prelievo e' effettuato conformemente alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI della Convenzione MARPOL.
2-bis.5. In caso di accertamento mediante controllo sui combustibili presenti nei serbatoi della nave, si devono effettuare uno o piu' prelievi istantanei nel punto dell'impianto servizio combustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quanto e' indicato nel sistema di tubature del combustibile della nave o quanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre che tale sistema o tale piano siano stati approvati dall'autorita' competente dello Stato di bandiera della nave o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impianto servizio combustibile si intende il sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se il punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra, il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un punto, proposto dal rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione) ed accettato dall'autorita' competente per il controllo, in cui sia installata una valvola per il prelievo dei campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) e' accessibile in modo facile e sicuro;
b) permette di tenere conto delle differenti qualita' di combustibile utilizzato in relazione a ciascun apparato motore ad olio combustibile;
c) e' situato a valle della cassa di servizio da cui proviene il combustibile utilizzato; per cassa di servizio si intende il serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati motori ad olio combustibile che sono situati a valle;
d) e' quanto piu' vicino possibile, in condizioni di sicurezza, all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile, considerando il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione a valle del punto di campionamento stesso.
In tutti i casi e' possibile effettuare un prelievo istantaneo presso diversi punti dell'impianto servizio combustibile per determinare se vi sia una eventuale contaminazione incrociata di combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.
2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati dai serbatoi della nave devono essere raccolti in un contenitore che permetta di riempire almeno tre fiale per campioni rappresentative del combustibile utilizzato. Le fiale per campioni devono essere sigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo di identificazione, affisso in presenza del rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione). Il mezzo di identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti i controlli. Due fiale devono essere avviate alle analisi. Una fiala deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del prelievo, in modo idoneo nel rispetto delle procedure tecniche attinenti alle modalita' di conservazione di tale tipologia di campioni.
2-bis.7. Con apposita ordinanza l'autorita' marittima e, ove istituita, l'autorita' portuale, prescrive nell'ambito territoriale di competenza:
l'obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo, di comunicare a tale autorita', entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;
l'obbligo, per il comandante o l'armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile, di trasmettere a tale autorita', entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione del metodo utilizzato; in caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere a) e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi i dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal punto 3.6. In occasione di ciascun controllo, devono essere registrati gli elementi necessari a fornire i dati e le informazioni previsti. Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e secondo modalita' che assicurino la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite. (79)
3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi di tali combustibili prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente. (79)
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@isprambiente.it e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it (79)
3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente prodotto e importato. Per i combustibili per uso marittimo la relazione deve riportare tutti i dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto al punto 3.6. (79)
3.6. Per la trasmissione dei dati previsti al punto 3.1, in relazione ai combustibili per uso marittimo, e' utilizzato il seguente elenco:
Elenco per la trasmissione dei dati relativi ai combustibili marittimi
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella I*
===================================================================== | | | | Tenore | | | | | |massimo | | | | | Metodo |di zolfo| | | | |utilizzato per|previsto| | | |Tenore di| la | dalla | | | | zolfo |determinazione| legge |Modalita' di| | |accertato|del tenore di | (1) (% |accertamento| | Combustibile | (%m/m) | zolfo | m/m) | | +====================+=========+==============+========+============+ |Olio combustibile | | | | | |pesante | | | | | +--------------------+---------+--------------+--------+------------+ |Gasolio | | | | | +--------------------+---------+--------------+--------+------------+ | | | | | RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017 | |Com- | | |bu- |--------------+---------+--------------+--------+------------| |sti- | | |bili | RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017 | | | | |per |--------------+---------+--------------+--------+------------| | | | |uso | | | | RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017 | |ma- | | |rit- |--------------+---------+--------------+--------+------------| |timo | | | | RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017 | | | | | |--------------+---------+--------------+--------+------------| | | RIGA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017 | +--------------------+---------+--------------+--------+------------+
(1) L'indicazione del tenore massimo deve essere accompagnata da quella della disposizione che lo prevede.
(2) NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017.
(3) NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017.
(4) NOTA SOPPRESSA DAL DECRETO 22 MARZO 2017.
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento
Tabella II
+-------------------------------------------------------------------+ |Dati identificativi | |dell'impianto: | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Tenore massimo | | | | di zolfo | | | Quantitativi totali |previsto dalla | |Combustibili | (kt/anno) (2) | legge (%m/m) | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |Gasolio (come tale o in | | 0,20 | |emulsione) (1) |-----------------------+---------------+ | | | 0,10 | +---------------------------+-----------------------+---------------+ | | | 0,3 | | |-----------------------+---------------+ |Olio combustibile pesante | | 1 | |(come tale o in emulsione) |-----------------------+---------------+ |(1) | | 3 | | |-----------------------+---------------+ | | | 4 | +---------------------------+-----------------------+---------------+ (1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua. (2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi di combustibile, prodotti o importati, ed utilizzati all'interno dell'impianto (consumi interni). 40
Tabella III
|================================|===================|==============| | Combustibili per uso marittimo |Quantitativi totali|Tenore massimo| | | (kt/anno) | di zolfo | | | | previsto | | | | dalla legge | | | | (% m/m) | |================================|===================|==============| | Gasolio marino qualita' | | 0,10 | | DMA, DMX, DMZ (1) | | Altro | |--------------------------------|-------------------|--------------| | Olio diesel marino qualita' | | 0,10 | | DMB (1) | | 1,50 | | | | Altro | |--------------------------------|-------------------|--------------| | Altri combustibili per uso | | 3,50 | | marittimo (2) | | 0,10 | | | | 1,50 | |--------------------------------|-------------------|--------------| (1) la distinzione del dato in funzione di ciascuna qualita' di combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile. (2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino.
Tabella IV
+-------------------------------------------------------------------+ |Dati identificativi | |dell'impianto: | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Tenore massimo | | | | di zolfo | | | Quantitativi totali |previsto dalla | |Combustibili | (kt/anno) | legge (%m/m) | +---------------------------+-----------------------+---------------+ | | | 0,3 | | |-----------------------+---------------| |Olio combustibile pesante | | | |(come tale o in emulsione) | | | |(1) | | 1 | | |-----------------------+---------------| | | | 3 | | |-----------------------+---------------| | | | 4 | +---------------------------+-----------------------+---------------+ (1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua. (40)
Sezione 4
Valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni
1. Ai fini previsti dall'articolo 295, comma 20, lettera a), si applicano i seguenti valori di emissione equivalenti ai limiti di tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo:
Tenore di zolfo del combustibile Rapporto emissione per uso marittimo SO2 (ppm)/CO2
(% m/m) (% v/v) 3,50 151,7 1,50 65,0 1,00 43,3 0,50 21,7 0,10 4,3
2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si utilizzano un distillato a base di petrolio o oli combustibili residui. Se si utilizza un altro tipo di combustibile, l'operatore deve individuare un'altra idonea modalita' ai fini prevista all'articolo 295, comma 20, lettera a).
3. In casi in cui la concentrazione di CO2 e' ridotta da un sistema
di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , puo'
essere misurata nel punto di ingresso di tale sistema, purche' l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri che la metodologia e' idonea ai fini della misura.
Sezione 5
Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni
1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 295, commi 19 e 20, devono rispettare, ai fini dell'utilizzo, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti, almeno i seguenti criteri individuati in funzione dello specifico tipo di metodo:
Metodo di riduzione Criteri per l'utilizzo delle emissioni A. Utilizzo di una miscela Si applicano i criteri di combustibile per uso previsti dalla decisione marittimo e gas di della Commissione europea evaporazione 2010/769/UE del (per le navi 13 dicembre 2010. all'ormeggio) B. Sistemi di depurazione Si applicano i criteri dei gas di scarico previsti dalla risoluzione MEPC.184(59). Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico che utilizzano prodotti chimici, additivi o preparati o che creano rilevanti agenti chimici durante l'esercizio, previsti dal punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59), non possono essere scaricate in mare, inclusi baie, porti ed estuari, eccettuato il caso in cui l'utilizzatore dimostri che tali gli scarichi non producono impatti negativi rilevanti e non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato e' la soda caustica, tali scarichi sono ammessi se rispettano i criteri stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59), ed un limite per il pH pari a 8,0. C. Utilizzo di Si utilizzano biocarburanti combustibili definiti biocarburanti nella direttiva 2009/28/CE e che rispettano le pertinenti norme CEN e ISO. Restano fermi i limiti di tenore di zolfo previsti dall'articolo 295 per le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo.
Sezione 6
Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter
1. Ai fini della comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter, si utilizza il seguente rapporto:
Rapporto di indisponibilita' di combustibile a norma (facsimile)
Data:
|=====|=====================|====|==================================| |Campo| Nome del campo |Dati| Note e istruzioni | | | | | di compilazione | |=====|=====================|====|==================================| | 1 |Nome della compagnia | |Inserire il nome della compagnia | | |della nave | |della nave | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 2 |Nome della Nave | |Inserire il nome della nave | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 3 |Paese di bandiera | |Inserire il codice paese | | | | |come da ISO 3166 | | | | |(Un elenco dei codici e' | | | | |reperibile al seguente indirizzo) | | | | |https://www.iso.org/obp/ui/#search| |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 4 |Numero IMO | |Inserire il numero identificativo | | | | |IMO assegnato alla nave. | | | | |Inserire " ND" se non si dispone | | | | |di un numero identificativo IMO | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 5 |Data prima | |Inserire la data in cui la nave ha| | |comunicazione | |ricevuto la prima comunicazione di| | | | |dover effettuare un viaggio | | | | |comportante il transito nelle | | | | |acque di giurisdizione italiana | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 6 |Luogo di prima | |Inserire il nome del porto in cui | | |comunicazione | |la nave ha ricevuto la prima | | | | |comunicazione di dover effettuare | | | | |un viaggio comportante il transito| | | | |nelle acque di giurisdizione | | | | |italiana | | | | |Nota: se la nave ha ricevuto la | | | | |comunicazione in navigazione, | | | | |fornire le coordinate della nave | | | | |al momento della comunicazione | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 7 |Nomi dei porti dopo | |Inserire i nomi di tutti i | | |la prima | |successivi porti noti, che la nave| | |comunicazione | |dovra' scalare durante il viaggio | | | | |pianificato, dopo aver ricevuto la| | | | |comunicazione di dover effettuare | | | | |un viaggio comportante il transito| | | | |nelle acque di giurisdizione | | | | |italiana. | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 8 |Nome dell'ultimo | |Inserire il nome del porto | | |porto prima | |precedente a quello di ingresso in| | |dell'ingresso in | |acque di giurisdizione italiana | | |acque Italiane | |Nota: questo porto deve essere | | | | |riportato anche nel Campo 7 | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 9 |Nome del porto in cui| |Inserire il nome del porto si e' | | |si e' verificato il | |verificato il disservizio sul | | |disservizio sul | |rifornimento di combustibile. | | |rifornimento di | |Se non si e' trattato di un | | |combustibile | |disservizio sul rifornimento | | | | |inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 10 |Nome del fornitore di| |Immettere il nome del fornitore di| | |carburante che ha | |carburante previsto nel porto di | | |originato il | |cui al campo 9 all'unita' che sta | | |disservizio | |attualmente riportando la non | | | | |conformita' del carburante | | | | |utilizzato. | | | | |Se non si e' trattato di un | | | | |disservizio sul rifornimento | | | | |inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 11 |Numero di fornitori | |Inserire il numero dei fornitori | | |contattati | |contattati nel porto indicato al | | | | |Campo 9 dove si e' verificato il | | | | |disservizio del rifornimento. | | | | |Se non si e' trattato di un | | | | |disservizio sul rifornimento | | | | |inserire "ND". | | | | |Nota: si prega di inserire le | | | | |informazioni di contatto | | | | |dei fornitori | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 12 |Data e orario stimati| |Inserire data e ora stimate | | |di arrivo nelle acque| |di ingresso nelle acque di | | |di giurisdizione | |giurisdizione Italiane | | |Italiane | |Formato:anno/mese/giorno/ora | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 13 |Contenuto di zolfo | |Inserire il contenuto di zolfo, in| | |del combustibile non | |percentuale per massa (% m/m) del | | |conforme | |combustibile non conforme che | | | | |verra' usato all'ingresso e | | | | |durante le operazioni nelle acque | | | | |di giurisdizione Italiana | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 14 |Stima delle ore | |Inserire il numero di ore | | |d'impiego del | |previsto durante le quali i motori| | |propulsore principale| |principali funzioneranno con il | | | | |combustibile non conforme, nelle | | | | |acque di giurisdizione Italiana | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 15 |Nome del primo porto | |Inserire il nome del primo | | |italiano di accosto | |porto italiano di accosto | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 16 |E' disponibile | |Il primo porto italiano di accosto| | |combustibile conforme| |avente disponibilita' di | | |nel primo porto | |combustibile conforme? | | |italiano? | |S: Si | | | | |N: No | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 17 |Piano di rifornimento| |La vostra nave ha pianificato il | | |di combustibile | |rifornimento di combustibile a | | |conforme nel primo | |norma nel primo porto italiano? | | |porto italiano di | |S: Si | | |accosto? | |N: No | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 18 |Numero di fornitori | |Inserire il numero di fornitori | | |contattati al primo | |contattati al primo porto di | | |porto italiano | |accosto indicato nel Campo 15. | | | | |Nota: Se il Campo 17 e' | | | | |"S", allora inserire "ND". | | | | |Fornire informazioni di contatto | | | | |dei fornitori | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 19 |Nome del secondo | |Inserire il nome del secondo porto| | |porto italiano di | |italiano di accosto. | | |accosto | |Nota: Se il Campo 17 e' | | | | |"S", allora inserire "ND" / | | | | |Se il vostro successivo porto di | | | | |accosto non e' in Italia allora | | | | |inserire "Nessuno" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 20 |E' disponibile | |E' disponibile combustibile | | |combustibile conforme| |conforme nel secondo porto | | |nel secondo porto | |italiano di accosto? | | |italiano? | |S: Si | | | | |N: No | | | | |Nota: Se il Campo 17 e' "ND" o il | | | | |campo 19 e' "Nessuno" allora | | | | |inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 21 |Piano di rifornimento| |La nave ha pianificato il bunker | | |di combustibile | |al secondo porto italiano? | | |conforme, nel secondo| |S: Si | | |porto italiano? | |N: No | | | | |Nota: Se Campo 17 e' "ND" o il 19 | | | | |e' "Nessuno allora inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 22 |Numero di fornitori | |Inserire il numero di fornitori | | |contattati al secondo| |contattati al secondo porto di | | |porto italiano | |accosto al Campo 19 | | | | |Nota: Se il Campo 19 e' "ND" o | | | | |"Nessuno" allora inserire "ND". | | | | |Nota: Prego fornire informazioni | | | | |di contatto dei fornitori | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 23 |Data e orario stimati| |Inserire data e ora stimate di | | |di uscita dalle acque| |uscita dalle acque di | | |di giurisdizione | |giurisdizione Italiana | | |Italiana | |Formato: anno/mese/giorno/ora | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 24 |Sono stati presentati| |Indicare se la compagnia indicata | | |analoghi rapporti | |al Campo 1 ha gia' presentato | | |precedentemente? | |analoghi rapporti per qualsiasi | | | | |nave nei precedenti 12 mesi | | | | |S: Si | | | | |N: No | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 25 |Numero di rapporti | |Inserire il numero di Rapporti di | | |presentati | |indisponibilita' presentati negli | | | | |ultimi 12 mesi (Includere il | | | | |presente nel totale) | | | | |Nota: Se il Campo 24 e' | | | | |"N", allora inserire "1" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 26 |Funzionario della | |Inserire il nome di un funzionario| | |Societa' Armatrice | |della Societa' armatrice designato| | |Nome, e-mail e | |quale punto di contatto | | |telefono | |(includendo il titolo, es: Dott, | | | | |Sig., Cap.,ecc.), l'email e il | | | | |telefono (includendo il prefisso | | | | |internazionale se non italiano) | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 27 |Descrizione delle | |Fornire una descrizione delle | | |azioni intraprese per| |azioni intraprese per raggiungere | | |raggiungere la | |la conformita', eventuali | | |conformita' , | |ulteriori problemi, commenti o | | |eventuali ulteriori | |altre informazioni afferenti alla | | |problemi, commenti o | |situazione di non conformita' | | |altre informazioni | |della nave ai requisiti per il | | | | |combustibile marino previsti nelle| | | | |acque di giurisdizione italiana. | | | | |Nota: Si puo' scegliere di | | | | |allegare un documento separato che| | | | |contenga tale descrizione | | | | |(formato pdf ). | | | | |Se si sceglie di allegare un | | | | |documento separato, immettere | | | | |"allegato" in questo campo. | | | | |Se non si dispone di queste | | | | |informazioni, inserire "ND" | |=====|=====================|====|==================================|Parte di provvedimento in formato grafico
Parte II
Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura
Sezione 1
Combustibili liquidi
1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettere e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5 lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)]
Parte di provvedimento in formato grafico
(8)
1 ) Solo per il gasolio
2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I,
sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento.
3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo 13131. 4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo EN 12766. 5 ) Tale specifica e' riferita solo al gasolio e si applica a
partire dal 1 gennaio 2008.
6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di acqua pari al 15% V/V
7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di ceneri pari all'1,5% m/m
2. Emulsioni acqua - bitumi [parte I, sezione 1, paragrafo 3, lettera a)]
===================================================================== | | | Emulsioni | Emulsioni | Metodi | | | | acqua-bitumi | acqua-altri | di | | Caratteristica | Unita' | naturali | bitumi |analisi | +==================+========+================+=============+========+ |Acqua | %(m/m) | ≤35% | ≤35% |ISO 3733| ------------------+--------+----------------+-------------+--------+ _ _ _ _ _ASTM D _ |Zolfo | %(m/m) | ≤3%* | ≤3%*/** |1552 | +------------------+--------+----------------+-------------+--------+ |Nichel + Vanadio | mg/kg | ≤450* | ≤230* |1) | +------------------+--------+----------------+-------------+--------+
1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei
competenti organismi di normazione, per l'analisi del nichel e vanadio si applica un metodo di comprovata validita' concordato con l'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la norma EN ISO 4259 per la trattazione dei risultati.
* I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale.
** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤8%.
3. - Biodiesel [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera g) e sezione 2, paragrafo 1, lettera i)]
===================================================================== | | | Limiti | | | | |------------------| Metodo di | | Proprieta' | Unita' | Minimo | Massimo | prova | +=====================+============+========+=========+=============+ | | | | |EN ISO 3104 | |Viscosita' a 40 C | mm2/s | 3,5 | 5,0 |ISO 3105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Residuo carbonioso | | | | | |(a) (sul 10% residuo | | | | | |distillazione) | %(m/m) | - | 0,30 |EN ISO 10370 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di ceneri | | | | | |solfatate | %(m/m) | - | 0,02 |ISO 3987 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | | | | |EN ISO | |Contenuto di acqua | mg/kg | - | 500 |12937:2000 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contaminazione | | | | | |totale* | mg/kg | - | 24 |EN 12662 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Valore di acidita' | mgKOH/g | | 0,50 |EN 14104 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di estere | | | | | |(b)* | %(m/m) | 96,5 | |EN 14103 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di | | | | | |monogliceridi | %(m/m) | | 0,80 |EN 14105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di | | | | | |digliceridi | %(m/m) | | 0,20 |EN 14105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di | | | | | |trigliceridi * | %(m/m) | | 0,2 |EN 14105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Glicerolo libero (c) | | | |EN 14105 EN | |* | %(m/m) | | 0,02 |14106 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |CFPP (d) | °C | | |UNI EN 116 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Punto di scorrimento | | | | | |(e) | °C | | 0 |ISO 3016 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | | | | |DIN | | | | | |51900:1989 | | | | | |DIN 51900- | | | | | |1:1998 | | | | | |DIN 51900- | | | | | |2:1977 | |Potere calorifico | | | |DIN 51900- | |inferiore (calcolato)| MJ/kg | 35 | |3:1977 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | |g iodio/100 | | | | |Numero di Iodio | g | | 130 |EN 14111 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | | | | |prEN ISO | | | | | |20846 | | | | | |prEN ISO | |Contenuto di zolfo | mg/kg | | 10,0 |20884 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Slabilita' | | | | | |all'ossidazione 110°C| ore | 4,0 | - |EN 14112 | +-------------------------------------------------------------------+ (a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160. --------------------------------------------------------------------- (b) Non e' consentita l'aggiunta di esteri diversi da quelli propri del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi. --------------------------------------------------------------------- (c) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il EN 14105. --------------------------------------------------------------------- (d) Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI 6579. --------------------------------------------------------------------- (e) Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilita' a freddo. --------------------------------------------------------------------- * In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e del glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI EN ISO 4259 rispetto al limite indicato in tabella. ---------------------------------------------------------------------
4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili di cui alla presente sezione si applicano i metodi riportati nelle tabelle di cui ai paragrafi da 1 a 3 riferiti alle versioni piu' aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2 e 3, la trattazione dei risultati delle misure e' effettuata secondo la norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998.
Sezione 2
Combustibili solidi
1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e , paragrafo 5, lettera d)]
=================================================================== | | |Mate-| | | | | | | | rie | | | | | | | |vola-| | |Umi- | | | | |tili |Ceneri|Zolfo|dita'| Potere calorifico | | Tipo | | (b) | (b) | (b) |(b) | inferiore (c) | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ | | |% |% |% |% | MJ/kg | | +=============+====+=====+======+=====+=====+=======+=============+ | | | | | | | | | |Coke metal- | | | | | | | Coke metal- | |lurgico e da | 1 | ≤ 2 | ≤ 12 | ≤ 1 |≤ 12 |≥ 27,63|lurgico e da | |gas |----+-----+------+-----+-----+-------| gas | | | 2 | | ≤ 10 | |≤ 8 | | | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Antracite, | | | | | | | Antracite, | |prodotti | | | | | | | prodotti | |antracitosi e| | | | | | |antracitosi e| |loro miscele | 3 |≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 1 |≤ 5 |≥ 29,31|loro miscele | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Carbone da | | | | | | | Carbone da | |vapore | 4 |≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 1 | | | vapore | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Agglomerati | | | | | | | Agglomerati | |di lignite | 5 |≤ 40 | ≤ 16 |≤ 0,5|≤ 15 |≥ 14,65| di lignite | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ | | | | | | | | | |Coke da |7(a)|≤ 12 | | ≤ 3 | | | Coke da | |petrolio |----+-----+------+-----+-----+-------| petrolio | | |8(d)|≤ 14 | | ≤ 6 | |≥ 29,31| | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Norma per | | ISO | UNI | UNI |UNI | | | |l'analisi | | 562 | 7342 |7584 |7340 | | ISO 1928 | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
(a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2
(b) - i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di
massa sul prodotto tal quale
(c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale
(d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5
Sezione 3
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e acqua - olio combustibile
1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e)
1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.
1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.
1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C ± 1 °C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060)
per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti".
1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000.
1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla norma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.
2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2 lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione 2, paragrafo 1, lettera m)]
2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%.
2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con raggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica.
2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C ± 1 °C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita alla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti".
2.4 in alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000.
La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopraccitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002.
Sezione 4
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h))
1. Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
f) Sansa di oliva disolcata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:
===================================================================== | | |Valori minimi| Metodi di | | Caratteristica | Unita' | / massimi | analisi | +===========================+===========+=============+=============+ | | | | ASTM D | | Ceneri | %(m/m) | ≤ 4% | 5142-98 | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ | | | | ASTM D | | Umidita' | %(m/m) | ≤ l5% | 5142-98 | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ | N-esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ |Solventi organici clorurati| | assenti | * | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ | | | | ASTM D | |Potere calorifico inferiore| | | 5865-01 | | |-----------+-------------+-------------+ | | MJ/kg | ≥ 15,700 | | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ (*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati ---------------------------------------------------------------------
g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purche' la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale;
h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e' possibile utilizzare nei processi di combustione, purche':
siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:
===================================================================== | | Unita' di | Valori | Metodo di | | Proprieta' | misura | limite | prova | +==========================+================+===========+===========+ |Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 | 3675 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Viscosita' a 50 °C | (cST) | Max. 100 | 3104 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 | 12937 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 |ISO 10307-1| +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Potere Calorifico | | | | |Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 |ASTM-D 240 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Punto di infiammabilita' | °C | Min. 120 | ISO 15267 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Stabilita' all'ossidazione| | | | |110°C | (h) | Min. 4 | ISO 6886 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 | 10370 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR |ASTM-D 664 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Zolfo | mg/kg | Max. 200 | 20884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi organici | | | EN ISO | |clorurati | mg/kg | LR | 16035 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi idrocarburici | | |UNI EN ISO | |(Esano) | mg/kg | Max. 300 | 9832 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+
LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato
L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.
((h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purche' tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.
===================================================================== | | | Valori | | | | |minimi/massimi UNI | Metodi di | | Caratteristica | Unita' | 11459:2016 | analisi | |=====================|==========|===================|==============| | | % (m di | | | | | H2O/m | | UNI EN | | Umidita' | totale) | ≤ 15 | 14774-1/2/3 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | N-Esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Ceneri sul secco | % (m/m) | ≤ 5,9 | UNI EN 14775 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul secco | MJ/kg ss | ≥ 16,5 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Potere calorifico | | | | | inferiore sul tal | | | | |quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq | ≥ 15,7 | UNI EN 14918 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | Solventi organici | | | UNI EN ISO | | clorurati | | LR | 16035 | +---------------------+----------+-------------------+--------------+ | LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore | | del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi | | indicato in colonna | +-------------------------------------------------------------------+))
1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.
2. Condizioni di utilizzo
2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 puo' essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.
2.2 Modalita' di combustione
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW);
c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.
3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f) (( e lettera h-bis) ))
3.1. La denominazione "sansa di oliva disolcata" ((o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata")), la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonche' il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.
3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.
Sezione 5
Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio (parte I, sezione 1, paragrafo 4, lettera d))
1. Provenienza
Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione)
2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura.
Gli idrocarburi pesanti devono avere le seguenti caratteristiche, da misurare con i pertinenti metodi:
+---------------------+-------------+-------------+ | | | Metodi di | | | | misura | +---------------------+-------------+-------------+ |Potere calorifico | | | |inferiore sul tal | min. 35.000 | | |quale | kJ/kg | | +---------------------+-------------+-------------+ |Contenuto di ceneri |in massa max | UNI EN ISO | |sul tal quale | 1% | 6245 | +---------------------+-------------+-------------+ |Contenuto di zolfo |in massa max | UNI EN ISO | |sul tal quale | 10% | 8754 | +---------------------+-------------+-------------+
3. Condizioni di impiego:
Gli idrocarburi pesanti possono essere impiegati solo previa gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni:
3.1 Il gas di sintesi puo' essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni), in impianti con potenza termica nominale non inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui e' prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto.
3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere attrezzati per la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
3.3 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti:
+-------------------+-------------------------+ |a) Polveri totali |10 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |b) Ossidi di azoto | | |(espressi come NO2)|70 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |c) Ossidi di zolfo | | |(espressi come SO2)|60 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |d) Monossido di |50 mg/ Nm3 (1) (come | |carbonio |valore medio giornaliero)| +-------------------+-------------------------+
(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa
3.4 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti:
+-------------------+-------------------------+ |a) Polveri totali |30 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |b) Ossidi di azoto | | |(espressi come NO2)|200 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |c) Ossidi di zolfo | | |(espressi come SO2)|180 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |d) Monossido di |150 mg/ Nm3 (1) (come | |carbonio |valore medio giornaliero)| +-------------------+-------------------------+
(1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa.
Sezione 6
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezione paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n))
1. Provenienza:
Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le modalita' e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.
2. Caratteristiche
I biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v.
3. Condizioni di utilizzo
3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas e' prodotto.
3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.
3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).
Sezione 7
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte I, sezione 1, paragrafo 10
La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sezione 1, paragrafo I, i valori relativi allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono sostituiti dal seguente: "1"".
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 29, lettera l)) che "nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con "1" "3" e "4" con i seguenti: "1,0" 3,0" e "4,0"".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
((Allegato I
Attivita' che producono biossido di titanio
Parte 1
Valori limite per le emissioni nelle acque
1. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il
procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t di biossido di titano prodotto;
2. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il
procedimento con cloruro (come media annuale):
a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si
utilizza rutilio naturale;
b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si
utilizza rutilio sintetico;
c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si
utilizza "slag". In caso di scarico in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".
3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo con
cloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.
Parte 2
Valori limite per le emissioni nell'atmosfera
1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di
massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa.
2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importanti
e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.
3. Biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla
digestione e dalla calcinazione, compresi gli aerosol acidi, calcolati come SO2 equivalente:
a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;
b) 500 mg/Nm³ come media oraria per gli impianti di
concentrazione dell'acido di scarto.
4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano il procedimento
con cloruro:
a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;
b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.
Parte 3
Controllo delle emissioni
Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il
monitoraggio in continuo di:
a) biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla
digestione e dalla calcinazione da impianti di concentrazione degli acidi di scarto in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
b) cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di
installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro;
c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni e
stabilimenti.))
ALLEGATI ALLA PARTE SESTA
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 1
a) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
b) Convenzione internazionale del 27 novembre 1992 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;
c) Convenzione internazionale del 23 marzo 2001 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi;
d) Convenzione internazionale del 3 maggio 1996 sulla responsabilita' e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
e) Convenzione del 10 ottobre 1989 sulla responsabilita' civile per i danni causati durante il trasporto di materiali pericolosi su strada, ferrovia o battello di navigazione interna.
ALLEGATO 2
a) Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare e convenzione complementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963;
b) Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilita' civile in materia di danni nucleari;
c) Convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo complementare per danno nucleare;
d) Protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della convenzione di Vienna e della convenzione di Parigi;
e) Convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilita' civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari.
ALLEGATO 3
Il presente allegato stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure piu' appropriato cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale.
1. Riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti
La riparazione del danno ambientale, in relazione all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, e' conseguita riportando l'ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:
a) riparazione "primaria": qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
b) riparazione "complementare": qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
c) riparazione "compensativa": qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
d) "perdite temporanee": perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.
Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprendera' la riparazione complementare. Inoltre, si intraprendera' la riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.
1.1. Obiettivi di riparazione. Finalita' della riparazione primaria.
1.1.1. Lo scopo della riparazione primaria e quello di riportare le risorse naturali c/o i servizi danneggiati alle o verso le condizioni originarie.
Finalita' della riparazione complementare.
1.1.2. Qualora le risorse naturali e/o i servizi danneggiati non tornino alle condizioni originarie, sara' intrapresa la riparazione complementare. Lo scopo della riparazione complementare e' di ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geograficamente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione colpita.
Finalita' della riparazione compensativa.
1.1.3. La riparazione compensativa e' avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non e' una compensazione finanziaria al pubblico.
1.2. Individuazione di misure di riparazione Individuazione di misure di riparazione primarie
1.2.1. Vanno prese in considerazione altre opzioni, ossia azioni per riportare direttamente le risorse naturali e i servizi alle condizioni originarie in tempi brevi, o attraverso il ripristino naturale.
Individuazione di misure di riparazione complementare e compensativa
1.2.2. Nel determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, occorre prendere in considerazione in primo luogo l'uso di metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio. Con detti metodi vanno prese in considerazione in primo luogo azioni che forniscono risorse naturali e/o servizi dello stesso tipo, qualita' e quantita' di quelli danneggiati. Qualora cio' non sia possibile, si devono fornire risorse naturali e/o servizi di tipo alternativo. Per esempio, una riduzione della qualita' potrebbe essere compensata da una maggiore quantita' di misure di riparazione.
1.2.3. Se non e' possibile usare, come prima scelta, i metodi di equivalenza risorsa-risorsa o servizio-servizio, si devono utilizzare tecniche di valutazione alternative. L'autorita' a competente puo' prescrivere il metodo, ad esempio la valutazione monetaria, per determinare la portata delle necessarie misure di riparazione complementare e compensativa. Se la valutazione delle risorse e/o dei servizi perduti e' praticabile, ma la valutazione delle risorse naturali e/o dei servizi di sostituzione non puo' essere eseguita in tempi o a costi ragionevoli, l'autorita' competente puo' scegliere misure di riparazione il cui costo sia equivalente al valore monetario stimato delle risorse naturali e/o dei servizi perduti. Le misure di riparazione complementare e compensativa dovrebbero essere concepite in modo che le risorse naturali e/o i servizi supplementari rispecchino le preferenze e il profilo temporali delle misure di riparazione. Per esempio, a parita' delle altre condizioni, piu' lungo e' il periodo prima del raggiungimento delle condizioni originarie, maggiore e' il numero delle misure di riparazione compensativa che saranno avviate.
1.3. Scelta delle opzioni di riparazione
1.3.1. Le opzioni ragionevoli di riparazione dovrebbero essere valutate, usando le migliori tecnologie disponibili, qualora siano definite, in base ai seguenti criteri:
- l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e la sicurezza pubblica;
- il costo di attuazione dell'opzione;
- la probabilita' di successo di ciascuna opzione;
- la misura in cui ciascuna opzione impedira' danni futuri ed evitera' danni collaterali a seguito dell'attuazione dell'opzione stessa;
- la misura in cui ciascuna opzione giova a ogni componente della risorsa naturale e/o del servizio;
- la misura in cui ciascuna opzione tiene conto dei pertinenti aspetti sociali, economici e culturali e di altri fattori specifici della localita'.
- il tempo necessario per l'efficace riparazione del danno ambientale;
- la misura in cui ciascuna opzione realizza la riparazione del sito colpito dal danno ambientale;
- il collegamento geografico al sito danneggiato.
1.3.2. Nel valutare le diverse opzioni di riparazione, possono essere scelte misure di riparazione primaria che non riportano completamente l'acqua o le specie e gli habitat naturali protetti danneggiati alle condizioni originarie o che li riportano piu' lentamente a tali condizioni. Questa decisione puo' essere presa soltanto se le risorse naturali c/o i servizi perduti sul sito primario a seguito della decisione sono compensati aumentando le azioni complementari o compensative per fornire un livello di risorse naturali e/o servizi simile a quello perduto. E' il caso, per esempio, di risorse naturali e/o servizi equivalenti forniti altrove a costo inferiore. Queste misure supplementari di riparazione sono determinate conformemente alle regole precisate nel punto 1.2.2.
1.3.3. In deroga alle disposizioni di cui al punto 1.3.2 e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, l'autorita' competente puo' decidere di non intraprendere ulteriori misure di riparazione qualora: a) le misure di riparazione gia' intraprese garantiscano che non esiste piu' un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana, l'acqua, le specie e gli habitat naturali protetti e b) i costi delle misure di riparazione da adottare per raggiungere le condizioni originarie o un livello simile siano sproporzionati rispetto ai vantaggi ambientali ricercati.
2. Riparazione del danno al terreno
Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti piu' un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio e' valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilita' di dispersione degli stessi. L'utilizzo e' calcolato sulla base delle normative sull'assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si e' verificato il danno.
Se l'uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana. In mancanza di normative sull'assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l'uso dell'area specifica del terreno e' determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell'area in cui si e' verificato il danno. Va presa in considerazione un'opzione di ripristino naturale, ossia un'opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.
ALLEGATO 4
Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat e da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacita' di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:
- numero degli individui, loro densita' o area coperta;
- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarita' della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e piu' alto, anche a livello comunitario);
- capacita di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalita' o capacita' di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);
- capacita' della specie o dell'habitat, dopo che il danno si e' verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtu' della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.
Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.
Non devono essere classificati come danni significativi:
- le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;
- le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;
- il danno a specie o habitat per i quali e' stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtu' della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.
ALLEGATO 5
1. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. include tutte le attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/Ce, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
2. Operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi, nonche' la supervisione di tali operazioni e i controlli successivi sui siti di smaltimento, soggetti ad autorizzazione o registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/Cee, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/Cee, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Tali operazioni comprendono tra l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del Consiglio 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, concernente le operazioni di discarica di rifiuti, e il funzionamento di impianti d'incenerimento ai sensi della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento di rifiuti.
3. Tutti gli scarichi nelle acque interne superficiali che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 76/464/Cee del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita'.
4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano soggetti ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 80/68/Cee del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.
6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad autorizzazione preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.
7. Fabbricazione, uso, stoccaggio, trattamento, interramento, rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di:
a) sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari cd amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
b) preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
d) biocicli definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocicli in quantitativi superiori.
8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti definite nell'allegato A della direttiva 94/55/Ce del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, o nell'allegato della direttiva 96/49/Ce del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, o definite nella direttiva 93/75/Cee del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
9. Funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione, conformemente alla direttiva 84/360/Cee del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali relativamente al rilascio nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta direttiva.
10. Qualsiasi uso confinato, compreso il trasporto, di microrganismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 90/219/Cee del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
11. Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera di rifiuti all'interno dell'Unione europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio.
12-bis. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
((12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.))