Infrazioni e pene disciplinari

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
(
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro secondo
 Disposizioni disciplinari

Titolo I
Infrazioni e pene disciplinari
Art. 1249 - Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna

In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato:
  • 1) dal comandante della nave sui componenti dell’equipaggio e sui passeggeri, ancorché non siano cittadini italiani;
  • 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell’articolo 68;
  • 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
  • 4) dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
  • 5) dalle autorità consolari all’estero sui componenti dell’equipaggio;
  • 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell’equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un’autorità consolare.

Art. 1250 - Potere disciplinare aeronautico

In materia di navigazione aerea il potere disciplinare è esercitato:
  • 1) dal direttorio dell’ENAC , sul personale aeronautico;
  • 2) dalle autorità consolari all’estero sui componenti dell’equipaggio.

Art. 1251 - Infrazioni disciplinari

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell’articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti al personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:
  • 1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
  • 2) l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività dei porti;
  • 3) la negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni;
  • 4) l’assenza da bordo senza autorizzazione;
  • 5) l’abbandono della nave o dell’aeromobile;
  • 6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorità consolari e altre autorità dello Stato all’estero;
  • 7) i disordini a bordo;
  • 8) ogni comportamento tale da turbare l’ordine o la disciplina della nave o dell’aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell’ordine o della disciplina;
  • 9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.

Art. 1252 - Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna

LE peNe disciplinari per i componenti dell’equipaggio marittimo sono:
  • 1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
  • 2) l’arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
  • 3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da euro 0,0103 a euro 0,154 ;
  • 4) la inibizione dall’esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
  • 5) la cancellaZiOne dalle matricole o dai registri della gente di mare.
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell’articolo 1248, nn. 5 e 6.

La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.


Art. 1253 - Pene disciplinari per l’equipaggio dell’aeromobile

Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio dell’aeromobile sono:
  • 1) la censura;
  • 2) la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;
  • 3) l’inibizione dall’esercizio della professione aeronautica per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
  • 4) la cancellazione dagli albi e dal registro del personale di volo.
Le dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC .


Art. 1254 - Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e al personale aeronautico

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo e al personale della navigazione interna sono:
  • 1) la ritenuta di una quota di salario da euro 0,0103 a euro 0,154 ;
  • 2) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi;
  • 3) la cancellazione dai registri professionali.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del porto e, per i lavoratori portuali, dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture.

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale aeronautico sono:
  • 1) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi;
  • 2) la cancellazione dai registri professionali.
Dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC .


Art. 1255 - Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti

Alle persone che esercitano un’attività prevista nell’articolo 68 può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l’esercizio dell’attività nell’interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.

Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi.

Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.


Art. 1256 - Infrazioni disciplinari dei passeggeri

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
  • 1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell’aeromobile;
  • 2) il recare molestia agli altri passeggeri o all’equipaggio;
  • 3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell’aeromobile;
  • 4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

Art. 1257 - Pene disciplinari per i passeggeri

Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
  • 1) l’ammonimento semplice;
  • 2) l’ammonimento pubblico;
  • 3) la esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
  • 4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
  • 5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.
Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell’aeromobile.


Art. 1258 - Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro del personale aeronautico è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l’incapacità all’iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare .

Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell’ENAC , la inibizione dall’esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.


Art. 1259 - Potere disciplinare in caso di perdita della nave
Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.


Art. 1260 - Divieto di cumulo delle pene disciplinari

Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In caso di concorso si applica solo la più grave.


Art. 1261 - Destinazione delle somme ritenute

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a quello della navigazione interna o al personale aeronautico sono devolute rispettivamente all'INPS  , alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna o al Fondo di previdenza per il personale di volo .

I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali, ai datori di lavoro ed alle imprese sono devolute al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali.


Art. 1262 - Sospensione in pendenza di processo penale - Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento

Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero al personale aeronautico, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell’ENAC , sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie.

Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.