Disposizioni speciali
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo VIII
Disposizioni speciali
Capo I
Della navigazione da diporto
(Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate) (Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate) (Art. 215 - Condotta di battelli a remi) (Art. 216 - Personale di camera e di famiglia)
Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute
I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
(Art. 218 - Pesca con navi da diporto)
Capo II
Della pesca marittima
Articolo 219 - Pesca marittima
È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Articolo 220 - Categorie della pesca
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti
Articolo 221 - Riserva della pesca ai cittadini
La pEsca Nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca naZiOnali, salvo speciali convenzioni internazionali.
Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.
Articolo 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca Fissi, O di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spuGne, e in genere ad ogni occupazione deL demanIo mArittimo e del mare territoriale occorreNte per fIni di pesca.
Articolo 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca
All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile , salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
Capo III
Del cabotaggio e del servizio marittimo
Articolo 224 - Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.
1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge .
Capo IV
Dell'esercizio della navigazione interna
Articolo 225 - Concessione di servizi
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.
È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Articolo 226 - Autorizzazione di servizi
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Articolo 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.
Articolo 228 - Annotazione nei registri di iscrizione.
L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Articolo 229 - Tariffe.
Il ministro dei trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.
Articolo 230 - Caratteristiche delle navi
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti.
Articolo 231 - Regolamenti comunali
La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti, di concerto con quello per gli interni.