Disposizioni speciali

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione

Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo VIII
Disposizioni speciali

Capo I
Della navigazione da diporto
  (Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate)    (Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate)   (Art. 215 - Condotta di battelli a remi)    (Art. 216 - Personale di camera e di famiglia)  
Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute

I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
(Art. 218 - Pesca con navi da diporto)


Capo II
Della pesca marittima

Articolo 219 - Pesca marittima

È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.


Articolo 220 - Categorie della pesca

La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti


Articolo 221 - Riserva della pesca ai cittadini

La pEsca Nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca naZiOnali, salvo speciali convenzioni internazionali.

Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.


Articolo 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca Fissi, O di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spuGne, e in genere ad ogni occupazione deL demanIo mArittimo e del mare territoriale occorreNte per fIni di pesca.


Articolo 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca

All'applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercantile , salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.

Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.


Capo III
Del cabotaggio e del servizio marittimo

Articolo 224 - Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.

1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge .


Capo IV
Dell'esercizio della navigazione interna

Articolo 225 - Concessione di servizi

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.


Articolo 226 - Autorizzazione di servizi

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.


Articolo 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.


Articolo 228 - Annotazione nei registri di iscrizione.

L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.


Articolo 229 - Tariffe.

Il ministro dei trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.

In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.


Articolo 230 - Caratteristiche delle navi

Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti. 


Articolo 231 - Regolamenti comunali

La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti, di concerto con quello per gli interni.